Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 02/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2022 e 300/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE di SASSARI
Composto dai magistrati dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente dott.ssa Cristina Fois Consigliere dott.ssa Ilaria Macchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 297/2022 cui è riunita la 300/2022 avente oggetto Somministrazione promossa da: elettivamente domiciliato in VIALE UMBERTO I N. 28, IN SASSARI presso il Parte_1 difensore avv. PISENTI FRANCESCO
Parte appellante nella 297/2022
Parte appellata nella 300/2022 contro
, elettivamente domiciliata in via GENOVA N.10 IN ALGHERO presso il CP_1 difensore avv. DORE FRANCO
Parte appellante nella 300/2022
Parte appellata nella 297/2022
1
R.G. 297/2022
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione Parte_1 reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, b) annullare e riformare la sentenza n. 29/2022, emessa dal Tribunale di Sassari, Dott. Ezio Castaldi, nell'ambito del giudizio contraddistinto all'R.G. n. 2068/2018, emessa e pubblicata in data 15/01/2022, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite e per l'effetto, c) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 10154/2017 emessa da dichiarandola definitivamente valida ed efficace e, d) condannare l'appellata Pt_1 al pagamento della somma ivi indicata, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte il proposto appello, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da per la Parte_1 fornitura idrica di cui alle fatture contestate e, per l'effetto, f) condannare l'appellata al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento Parte_1 del Servizio Idrico Integrato, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”. RA : “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
CP_1
1) rigettarsi l'appello proposto da avverso la sentenza n. 29/2022 pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Sassari e pubblicata in data 15 gennaio 2022.
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
R.G. 300/2022 RA : “In accoglimento della proposta impugnazione, in totale riforma della sentenza impugnata CP_1 e rigettata ogni diversa eccezione, deduzione o domanda;
1. confermato l'annullamento della ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione per le ragioni esposte in atti, dichiararsi, comunque, che la impugnata ingiunzione di pagamento aveva efficacia meramente accertativa della pretesa creditoria in essa dedotta, capace di acquisire valenza di titolo esecutivo solo ed esclusivamente in funzione della iscrizione a ruolo e della formazione dello stesso e per l'effetto dichiararsi illegale l'azione esecutiva diretta esperita nei confronti dell'appellante mediante pignoramento dei crediti verso terzi e culminata con l'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione dell'adito tribunale in data 18 ottobre 2018 a definizione del procedimento iscritto al n. 240/2018 RE.
2. previe le declaratorie ritenute opportune, dichiararsi tenuta la alla Parte_2 ricontabilizzazione dei consumi relativi ai periodi presi in considerazione nelle fatture n. 2017000570013141 e n. 2016000570286049, di cui è causa, in conformità a quelli storici e nelle misure indicate nell'espositiva dell'atto di citazione e negli atti di causa e nella relazione a firma dell'Arch. in atti e comunque Persona_1 secondo le risultanze di cui alla scheda letture contatore prodotta in atti dalla società appellata.
3. previa ogni necessaria o meramente opportuna declaratoria in ordine all'esercizio da parte della Società convenuta di pratiche commerciali scorrette, aggressive e coercitive quali risultanti dal provvedimento sanzionatorio dell'AGCM del 15 settembre 2015 richiamato in atti e ricondotto a tale ambito anche l'utilizzo indebito ed improprio da parte dell'appellata della “ingiunzione di pagamento” e previa, altresì, declaratoria di inesatto adempimento, nei termini allegati in atti e già ritenuti dal Tribunale anche con particolare riferimento alla qualità della risorsa idrica somministrata e dichiarato, ancora, che il quadro delineato in citazione è rappresentativo ed espressivo di un deficit di qualità del servizio prestato, da qualificarsi come pessimo” o, quantomeno “significativamente scadente”, ovvero, “mediocre” condannarsi al Parte_1 ristoro dell'opponente mediante riduzione del corrispettivo che risulterà dovuto all'esito della ricontabilizzazione, nella percentuale – equitativamente determinata – non inferiore al 30% ovvero in quella percentuale che verrà ritenuta di giustizia.
4. previa ogni opportuna declaratoria, dichiararsi tenuta a restituire all'attrice tutte le somme Parte_1 riscosse – ivi compresa quella relativa ai “conguagli partite pregresse 2005-2011” di cui alla fattura n. 2016/500307961 facente parte dell'ingiunzione di pagamento – in danno della medesima in forza dell'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione dell'adito tribunale in data 18 ottobre 2018 a definizione del procedimento iscritto al n. 240/2018 RE., tanto per capitale, quanto per interessi e spese del processo esecutivo
2 indebito, maggiorato degli interessi al tasso previsto dal Regolamento del servizio idrico integrato e comunque alla restituzione di ogni somma incamerata, e che risulterà non dovuta secondo la statuizione che verrà resa dall'adita Corte di merito all'esito del giudizio.
5. dichiararsi per quanto di ragione, la inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da Pt_1 con la comparsa di costituzione in giudizio, nonché di tutte le eccezioni processuali e di merito non
[...] rilevabili d'ufficio stante la tardiva costituzione nel giudizio rispetto al termine previsto dall'art. 166 cod. proc. civ.
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
“in via preliminare: a) procedere alla riunione dei procedimenti contraddistinti ai numeri Parte_1 R.G. 297/2022 e 300/2022 per i motivi di cui all'espositiva; in via principale: b) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza n. CP_1 29/2022 del 15 gennaio 2022, emessa dal Tribunale Civile di Sassari nella persona del Giudice Dott. Ezio Castaldi, a conclusione del procedimento avente N. R.G. 2068/2018; per l'effetto, c) confermare per le tutte le parti non impugnate dalla la sentenza n. 29/2022; in via subordinata: nella denegata e non CP_1 creduta ipotesi in cui si ritenga di accogliere il proposto appello e dover riformare, anche parzialmente, la sentenza, pubblicata dal Tribunale Civile di Sassari in data 15/01/2022, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per la fornitura idrica eseguita in suo Parte_1 favore e, per l'effetto, f) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Parte_1 in ogni caso: g) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Sassari CP_1 Pt_1
esponendo:
[...]
- di essere titolare del contratto di somministrazione n. 2005-35440277 per il servizio idrico con per la sua utenza domestica - condominio residente, sito in Az. 115, in Pt_1 CP_2
Alghero, recante numero di utenza 36622478;
- di aver ricevuto l'atto di ingiunzione di pagamento n. 10154/2017 del 24.7.2017, che ha per oggetto le fatture:
1) n. 2016/500307961 del 28.4.2016 per l'importo di € 223,58 per il periodo dal 1.1.2012 al
31.12.2012 per “partite pregresse-conguaglio 2005-2011”;
2) n. 2017/570013141 del 31.1.2017 per l'importo di € 11.861,78 per il periodo dal 17.8.2016 al
17.12.2016;
- di aver pagato la fattura n. 2016000570286049 del 31.8.2016 dell'importo di € 2.062,88, a suo dire non totalmente dovuto a causa dei consumi incongrui registrati per il periodo dal 25.5.2016 al
16.8.2016;
- di aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 18.128,04, a seguito di mancato pagamento dell'ingiunzione;
- di aver riscontrato i cc.dd. “colpi di ariete” e scarsa qualità dell'acqua, causati da interventi manutentivi operati sulla rete pubblica da parte di durante l'estate-autunno dell'anno 2016. Pt_1
Pertanto, l'attrice chiedeva:
1) in via cautelare, sospendere l'esecutività della ingiunzione di pagamento;
3 2) in via pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento che aveva una mera efficacia accertativa della pretesa creditoria;
3) nel merito, dichiarare non dovuta la somma ingiunta e dichiarare tenuta alla Pt_1 ricontabilizzazione dei consumi relativi ai periodi presi in considerazione nelle fatture;
4) dichiarare l'inesatto adempimento per la scarsa qualità del servizio e condannare alla Pt_1 riduzione del corrispettivo nella percentuale non inferiore al 30%;
5) dichiarare tenuta alla restituzione del differenziale fra la somma pagata della fattura n. Pt_1
2016000570286049 e quella che risultava effettivamente dovuta;
6) con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituiva esponendo: Pt_1
- di essere legittimata all'emissione dell'ingiunzione ai sensi della autorizzazione rilasciata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto del 30 dicembre 2015;
- di aver computato correttamente i consumi, in quanto rilevati periodicamente tramite le letture e le foto del contatore, e che quindi alcuna riduzione doveva essere applicata.
Pertanto, chiedeva:
1) rigettare tutte le domande avversarie;
2) accertare e dichiarare la RA debitrice per l'importo di € 12.085,36 e/o ulteriore somma risultata in corso di causa, oltre interessi;
3) con vittoria di spese e compensi, compreso il diritto al rimborso forfettario.
Il giudizio veniva istruito con prove documentali e testimonianze di e per la Persona_1 Testimone_1 parte attrice, e per la parte convenuta. Parte_3 Testimone_2
Con la sentenza n. 29/2022 del 15.1.2022, il Giudice, preliminarmente, respingeva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed in parziale accoglimento della domanda attorea, annullava l'ingiunzione e, ritenuto il concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannava la parte attrice al pagamento di € 8.000,00, secondo un criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. Dichiarava altresì non dovute le somme richieste per le partite pregresse e compensava le spese del giudizio.
1. R.G. 297/2022
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato alle seguenti doglianze: Pt_1
1) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla scarsa potabilità e ai colpi d'ariete che portavano alla riduzione della pretesa creditoria;
2) erronea interpretazione della normativa di settore disposta in tema di conguagli regolatori;
3) erronea statuizione sulle spese del giudizio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, ha chiesto: Pt_1
1) in via principale, confermare dell'ingiunzione di pagamento impugnata e condannare dell'appellata al pagamento della somma;
4 2) in via subordinata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da e condannare Pt_1
l'appellata al pagamento dell'importo che risulta in corso di causa, oltre agli interessi per ritardato pagamento;
3) con vittoria di spese di lite, onorari, diritti, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita RA, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la integrale conferma della sentenza, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.
2. R.G. 300/2022 Co Avverso tale sentenza ha proposto appello anche la affidato alle seguenti censure:
1) erronea trascrizione delle conclusioni formulate dall'appellante in primo grado, che portava all'omessa pronuncia in merito al pignoramento presso terzi, alla domanda di restituzione delle somme già riscosse da e alla domanda di condanna proposta tardivamente da parte avversa;
Pt_1
3) erronea valutazione in merito alle risultanze istruttorie relative alla qualità ed alla quantità del servizio;
4) erronea statuizione in merito al quantum dovuto dall'opponente e alle spese del giudizio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza, ha chiesto:
1) conferma dell'annullamento dell'ingiunzione e comunque dichiarare che tale atto aveva efficacia meramente accertativa della pretesa creditoria;
2) dichiarare tenuta alla ricontabilizzazione dei consumi relativi ai periodi dell'atto impugnato;
Pt_1
3) dichiarare illegittimo utilizzo dell'atto di ingiunzione e declaratoria di inesatto adempimento;
4) dichiarare tenuta a restituire le somme a titolo di conguagli regolatori;
Pt_1
5) dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta con comparsa di costituzione per tardiva costituzione di ai sensi dell'art. 166 c.p.c.; Pt_1
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.
Si è costituita chiedendo: Pt_1
1) in via preliminare, la riunione dei due procedimenti;
2) in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza;
3) in via subordinata, l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito di nei Pt_1 Co confronti della e la condanna di quest'ultima al pagamento di tale somma;
4) in ogni caso, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge per entrambi i gradi del giudizio.
Questa Corte ha disposto la riunione delle cause RR.GG. 297/2022 e 300/2022.
All'udienza del 10.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'erronea trascrizione delle conclusioni
5 Co In via preliminare, va esaminato il motivo di doglianza dell'appello di relativo alla omessa pronuncia da parte del Giudice derivata dalla trascrizione delle conclusioni datate 5.10.2021, anziché quelle del 12.7.2021.
Tale censura merita pregio, in quanto il primo Giudice teneva conto di erronee conclusioni e dunque non si pronunciava su specifiche domande attoree, di cui si dirà.
1.1. Sulla domanda di restituzione delle somme riscosse e sul pignoramento presso terzi
Il Giudice non si pronunciava in merito alla domanda di restituzione delle somme riscosse in forza dell'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione, compresa quella relativa ai “conguagli-partite pregresse
2005-2011” di cui alla fattura n. 2016/500307961, come meglio esposto al punto 5.
Si ribadisce che nulla poteva statuire il primo Giudice in merito all'esecuzione già avvenuta e, quindi, anche una sospensione del titolo esecutivo non avrebbe potuto condurre ad un esito favorevole.
Tuttavia, il Giudice erroneamente condannava la RA al pagamento della maggior somma di € 8.000,00, ulteriore rispetto a quella già riscossa da in sede esecutiva. Pt_1 Co Pertanto, ritiene questa Corte che il Giudice avrebbe dovuto unicamente accertare la somma dovuta dalla senza condannare l'opponente al pagamento dell'importo ulteriore rispetto a quello già riscosso da parte di
Pt_1
1.2. Sulla domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
La censura di RA è relativa altresì all'omessa pronuncia in merito alla tardività della domanda riconvenzionale di condanna proposta da Pt_1
Dalla lettura del verbale dell'udienza del 11.10.2018, la difesa di dichiarava di avere eseguito il Pt_1 deposito della comparsa di costituzione nella medesima data alle ore 00:59, in quanto il giorno precedente era impossibile procedere per errore nella autenticazione della busta.
Considerato che
la mancata costituzione era dettata da un errore del sistema, il Giudice effettuava un rinvio con piena salvezza di tutti i diritti di prima udienza.
Pertanto, ritiene questa Corte che la costituzione di non può dirsi tardiva e né può rigettarsi la Pt_1 domanda riconvenzionale di condanna.
2. Sull'illegittimità dell'atto di ingiunzione
L'appellante RA si è doluta della erronea pronuncia del Giudice in merito all'illegittimità dell'utilizzo da parte di del procedimento di ingiunzione fiscale ai sensi degli artt. 3 del Regio Decreto 639/1910 e 32 del Pt_1
D. Lgs. 150/2011, sul presupposto che l'uso di tale procedura deve essere ricondotta a “pratiche commerciali scorrette, aggressive e coercitive” promosse da Pt_1
Tale doglianza non merita pregio.
Il primo Giudice correttamente ribadiva la legittimità di a provvedere con ingiunzione fiscale per la Pt_1 riscossione dei propri crediti.
Premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del
1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo
6 limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile” (Cass., n.
7076/2016), la facoltà per AN di adottare tale procedimento è stata specificatamente autorizzata con
Decreto Ministeriale del 30.12.2015, in forza di quanto previsto dall'art. 17 comma 3 bis e 3 ter del D. Lgs. n.
46/1999, secondo cui “il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti”.
3. Sulla quantità e qualità del servizio idrico: onere della prova e risultanze istruttorie
Nel merito, va esaminata la censura che entrambe le parti hanno mosso nei confronti della decisione del
Giudice nella parte in cui valutava erroneamente le risultanze istruttorie relative alla quantità (colpi di ariete)
e qualità (torbidità) dell'acqua e riduceva l'importo dovuto dalla RA in € 8.000,00, ai sensi degli artt. 1226 e
1227 c.c.
La società ha lamentato altresì il mancato rispetto dell'onere della prova in merito ai consumi Pt_1 incongrui, i quali, a suo dire, dovevano essere provati dall'utente. Co La doglianza dell'appello di non è fondata. Al contrario, la censura dell'appello di merita pregio. Pt_1
In merito alla ripartizione dell'onere della prova, insegna la Suprema Corte che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., Sez. 3, Ord. n. 24904 del 15/09/2021).
Nel caso di specie, spettava ad provare il corretto funzionamento del misuratore. Pt_1
Il ES , dipendente di dichiarava di non sapere chi avesse effettuato le letture, ma che Parte_3 Pt_1 certamente il contatore era riconducibile alla RA, come da fotografia in atti.
Il ES , responsabile dell'unità operativa, dichiarava di non occuparsi di fatture e di Testimone_2 non aver effettuato le letture personalmente, in quanto incaricava gli addetti operativi sul campo.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte ritiene che non abbia assolto l'onere della prova del corretto Pt_1 funzionamento del misuratore.
Viceversa, l'onere della prova in merito alla presenza di aria all'interno delle tubature (colpi di ariete) e della non potabilità dell'acqua era in capo all'utente. Co Nel caso concreto, spettava alla dimostrare il verificarsi di fattori esterni, fuori della sua sfera di controllo, cui imputare il valore dei consumi ritenuto eccedente.
Relativamente alla prova dei c.d. colpi di ariete, il ES architetto che aveva progettato Persona_1 Co Tes_ l'immobile di proprietà della riferiva che i dipendenti della ditta erano intervenuti sugli impianti per sottoporli a verifica, nonostante non ricordasse il periodo in cui ciò era avvenuto. Tale ES riferiva la mancanza Co di acqua in più occasioni e la presenza di residui di terra nelle cisterne dell'abitazione di presumibilmente
7 Per_ dovuta ai lavori svolti sull'impianto idrico pubblico. Peraltro, il confermava che “all'apertura dei rubinetti e delle cisterne di accumulo si sentiva il sibilo dell'aria, spesso alla riapertura dei rubinetti fuoriusciva aria, mista a acqua e a terra” e che “la valvola di sfiato che era malfunzionante, essendo incrostata, e si trovava a monte del contatore sulla Strada provinciale 44” (cfr. udienza del 16.1.2020). Co Il ES , che aveva effettuato i controlli sugli impianti idrici di proprietà della riferiva de Testimone_1 relato la presenza di aria nelle condutture, ma non sapeva giustificarne la presenza (cfr. udienza del
24.10.2019).
Inoltre, agli atti è presente la comunicazione di del 30.8.2016 con la quale aveva avvertito che il Pt_1 consumo superava di tre volte il normale consumo medio dell'utente (presumibilmente dovuto ad una perdita occulta).
I consumi abnormi sono altresì provati dalla lettura delle fatture, che avevano registrato picchi per circa sette mesi (da maggio a dicembre 2016), in corrispondenza dei lavori eseguiti per la manutenzione degli impianti idrici pubblici proprio nel medesimo periodo dell'anno 2016.
Relativamente alla qualità dell'acqua, l'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che
“l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”.
La fornitura di acqua da parte del gestore idrico che non presenti i requisiti sopra accennati, pertanto, costituisce un inesatto inadempimento agli obblighi derivanti in capo ad esso.
Riportando tali principi al caso di specie, risulta provato che è rimasta inadempiente, avendo fornito Pt_1 un bene non idoneo all'uso domestico al quale era destinato (acqua torbida).
Dalla lettura degli atti è emerso che in più occasioni vi era stata l'erogazione di acqua torbida a seguito dei lavori di manutenzione sull'impianto idrico pubblico eseguiti nel 2016 da parte di Non è stata, Pt_1 invece, provata la non potabilità dell'acqua.
A fronte di tali elementi, questa Corte osserva che la RA provava la presenza dei colpi di ariete e della torbidità dell'acqua.
Viceversa, non offriva alcuna prova di impiego della diligenza ordinaria, rimanendo inadempiente Pt_1 all'obbligo contrattuale di vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto, nonché di fornire acqua idonea al consumo umano, munita dei requisiti previsti dai parametri di legge.
Alla somministrazione sono applicabili, in quanto compatibili, le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.). In base a quanto disposto dall'art. 1490 c.c., il venditore
è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo
(art. 1492 c.c.).
Deve quindi disattendersi l'affermazione di per cui l'utente avrebbe segnalato il disservizio solo a Pt_1 seguito della notifica dell'atto di ingiunzione ed oltre i termini di cui all'art. 1495 c.c.: l'acqua torbida, ricadendo nell'ipotesi di aliud pro alio, non rientra, infatti, nei limiti prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 c.c.
8 Parimenti non è condivisibile la tesi della società idrica secondo cui nessuna riduzione del prezzo è dovuta in quanto non è stata provata la non potabilità dell'acqua, perché il servizio non era comunque idoneo all'uso cui era destinato (uso domestico).
Secondo quanto disposto dall'art. 154 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche “tenendo conto della qualità della risorsa e del servizio fornito”.
Va altresì disattesa la tesi della relativa alla mancanza di responsabilità in merito alla cattiva Parte_2 manutenzione delle condotte. Rientra nei compiti della società erogatrice quello di curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere inerenti al servizio. Il rapporto intercorrente fra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente pone a carico della società erogatrice gli obblighi di manutenzione e gestione della rete idrica e la conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento.
Osserva questa Corte che, a fronte di vendita aliud pro alio (acqua torbida anziché acqua pulita, nonché al concorso di fatto colposo della società), l'utente ha diritto a una riduzione del prezzo a fronte della somministrazione di un bene non totalmente idoneo all'uso cui è destinato, comunque di minor valore, di cui si dirà al punto 5.
4. Sui conguagli regolatori
Ulteriore motivo di censura è relativo alla erronea interpretazione del Giudice della normativa di settore in merito ai conguagli regolatori, che conseguiva alla declaratoria di non debenza della fattura n. 2016/500307961 del 28.4.2016.
Anche tale censura è infondata.
Vero è che le Sezioni Unite attribuiscono ai conguagli regolatori la funzione di recuperare dei costi ora per allora, ma “in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa” (Cass., Ordinanza n. 5127 del 17/02/2023) e “in tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti
"ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa,
9 dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica” (Cass., Ordinanza n. 5492 del 22/02/2023).
Pertanto, è onere del gestore idrico provare i costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e della fatturazione, escludendo in tutti gli altri casi la possibilità di recuperare tali costi.
Nel caso di specie, non ha assolto l'onere della prova, pertanto gli importi della fattura n. Pt_1
2016/500307961 del 28.4.2016 per l'importo di € 223,58 per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2012 per i Co conguagli partite pregresse 2005/2011 non sono dovuti dalla
Con
5. Sul quantum dovuto dalla
L'ultimo motivo di doglianza di entrambe le parti è relativo alla erronea statuizione in merito al quantum disposto dal Giudice di € 8.000,00 per l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 1226 e 1227
c.c.
In particolare, ha lamentato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., in quanto a suo dire non c'è stato un Pt_1 concorso colposo da parte nella società. Co La invece, ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 1226 e 1227 c.c. a fronte dell'art. B.35.1 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, che dispone il ricalcolo dei consumi in base al consumo medio giornaliero storico dell'utente. Co La censura di non merita pregio. Al contrario, la doglianza di merita accoglimento. Pt_1
Il Giudice correttamente ravvisava un concorso colposo da parte di poiché la responsabilità dell'ente Pt_1 gestore idrico è presente anche se la perdita riguarda le tubazioni all'interno di una proprietà privata, se il consumo eccessivo non è addebitabile all'utente e se l'ente non tiene un comportamento secondo buona fede.
Al fine di determinare l'entità della riduzione del prezzo, giustamente il primo Giudice applicava il criterio equitativo, in quanto la consolidata giurisprudenza di legittimità precisa che la legge non impone particolari criteri da seguire per la determinazione della somma dovuta per riduzione del prezzo in relazione ai vizi della cosa venduta ed il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale disposto dall'art. 1226 c.c.
Ciononostante, il Giudice errava nella parte in cui statuiva in merito al quantum dovuto dalla RA, poiché non teneva conto della somma già riscossa da in sede esecutiva e condannava la parte al pagamento Pt_1 dell'ulteriore importo di € 8.000,00, secondo il criterio equitativo dell'art. 1226 c.c., non tenendo conto dei criteri previsti dall'art. B.35.1 del R.S.I.I., relativi ai consumi storici medi giornalieri precedenti.
Occorre, pertanto, provvedere alla rideterminazione dei consumi da parte di stante l'inattendibilità Pt_1 delle fatture emesse:
1) n. 2016/570286049 del 31.8.2016 dell'importo di € 2.062,88, per il periodo dal 25.5.2016 al 16.8.2016;
2) n. 2017/570013141 del 31.1.2017 per l'importo di € 11.861,78 per il periodo dal 17.8.2016 al 17.12.2016.
L'importo del corrispettivo del servizio idrico per tali periodi va commisurato ai consumi storici medi giornalieri dell'utente secondo il dettato dell'art. B. 35.1 del R.S.I.I., secondo una media storica di 1.10 metri
10 cubi, per il lasso temporale tra il 25.5.2016 ed il 17.12.2016, così equitativamente ridotto sia in considerazione della presenza di aria che della torbidità dell'acqua, esclusi i conguagli regolatori.
Ne consegue che è tenuta altresì a restituire l'eventuale maggiore somma risultante a seguito della Pt_1 rideterminazione dei consumi come sopra indicata, in forza dell'importo già riscosso in sede di esecuzione nel pignoramento presso terzi, per capitale, interessi e spese.
6. Sulle spese di giudizio Co Con l'ultima doglianza sia che hanno censurato l'erronea statuizione sulle spese del giudizio e Pt_1 la violazione del principio di soccombenza reciproca.
Tale motivo deve essere respinto.
Come stabilito dalla Suprema Corte, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c.” (Cass. S.U. 32061/2022).
Nel caso di specie, avendo domandato il pagamento dell'intero importo di cui all'ingiunzione (pari Pt_1 ad € 12.085,36) ed avendo il Giudice accolto parzialmente l'opposizione riducendo la pretesa creditoria ad €
8.000,00, correttamente le spese venivano compensate, in ossequio al principio della parziale soccombenza, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
In questi termini, la sentenza deve essere parzialmente riformata con ordine ad di provvedere alla Pt_1 rideterminazione dei suoi crediti secondo i criteri sopra indicati ed eventualmente restituire la maggiore somma risultante a seguito della rideterminazione ed in forza dell'importo già riscosso in sede di esecuzione per capitale, interessi e spese.
Il rigetto totale dell'appello di determina la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del Pt_1 presente grado del giudizio, in quanto soccombente, liquidate secondo i valori medi del relativo scaglione, con la fase istruttoria ridotta di 1/2 (trattandosi di istruzione meramente documentale), determinati in € 4.887,50, oltre accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti, per per il versamento del doppio importo a titolo Parte_1 di contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza n. 29/2022 del 15.1.2022 emessa dal Tribunale di Sassari:
11 - rigetta l'appello proposto da Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello di : CP_1
1) ordina ad di rideterminare l'importo dovuto da , per l'utenza sita Parte_1 CP_1 in Az. 115, in Alghero, recante numero di utenza 36622478, delle fatture n. CP_2
2016/570286049 del 31.8.2016 e n. 2017/570013141 del 31.1.2017, per il lasso temporale dal
25.5.2016 al 17.12.2016 in base al consumo idrico medio storico giornaliero di 1.10 metri cubi, senza conguagli regolatori;
2) ordina ad di restituire l'importo eventualmente maggiore che risulti a seguito della Pt_1 rideterminazione dei consumi rispetto a quanto da lei ottenuto in fase esecutiva per capitale, interessi e spese;
3) condanna a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado del Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 4.887,50, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, per per il versamento del doppio importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, ai sensi dell'art 13 D.P.R. n. 115/2002.
Sassari, lì 28.3.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Dott.ssa Ilaria Macchi
12