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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 22 marzo 2024 ed iscritta al n. 379
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Calolziocorte, via Santi Cosma e Damiano n. 56
- (C.F. , nato a [...] in data [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Calolziocorte, via Santi Cosma e Damiano n. 56
entrambi con l'avv. Avv. Anna Maria Riva del foro di Lecco che li rappresenta e difende per delega depositata agli atti telematici ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Lecco, via
Roma n. 6.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 16.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa che pronuncia la separazione
personale dei coniugi, voglia fissare altra udienza per la comparizione personale delle parti avanti a sé affinché pronunci
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data Parte_2 Parte_1
28.09.1991 alle seguenti ulteriori condizioni:
Per Per_ 1) Le figlie e sono maggiorenni e continueranno a convivere con il padre.
2) Il padre si obbliga al mantenimento delle figlie maggiorenni provvedendo alle spese ordinarie e a far fronte a tutte le
spese straordinarie necessarie per le stesse, se ed in quanto, non ancora autonome ed economicamente indipendenti.
3) L'immobile coniugale continuerà ad essere goduto in regime di comodato dal Sig. che lo abiterà Parte_2
personalmente e con le figlie, mentre la Sig.ra ha già provveduto a trasferire la residenza. Parte_1
4) I signori e intendono con il divorzio regolare definitivamente i loro rapporti economici, Parte_2 Parte_1
conseguentemente e pertanto il sig. , a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8, legge n.898/70, Parte_2
si obbliga a corrispondere alla sig. l'importo capitale complessivo di € 110.000,00= (centodiecimila), di Parte_1
cui € 56.000,00= a seguito di liquidazione per riscatto totale polizza vita ELIOS n. 1154565 il cui premio CP_1
annuale era a carico del sig. e periodicamente versato dal medesimo, come riconosciuto dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
, ed € 54.000,00= a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente della sig.ra entro 15
[...] Parte_1
giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto che, ad eccezione di quanto previsto al punto 4) a titolo di liquidazione una
tantum, non esistono altri beni, né mobili né immobili, di proprietà comune e gli stessi dichiarano di aver interamente
regolato tra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di non avere più nessun'altra questione da
regolamentare al predetto titolo o in conseguenza dell'eventuale assegno divorzile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 22.3.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Con sentenza n. 38/2024 del 27.5.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
pagina 2 di 4 3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 38/2024 del 27.5.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento delle figlie
Per_ Per_
e , maggiorenni non economicamente indipendenti, il Collegio li ritiene congrui, palesandosi adeguati a soddisfare le esigenze delle stesse nel contesto reddituale dei due genitori.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] in data [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
nato a [...] in data [...], sposati con rito concordatario a Vercurago il C.F._2
28.9.1991 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio,
anno 1991, parte II, serie A, numero 42),
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercurago di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 22 marzo 2024 ed iscritta al n. 379
del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Calolziocorte, via Santi Cosma e Damiano n. 56
- (C.F. , nato a [...] in data [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Calolziocorte, via Santi Cosma e Damiano n. 56
entrambi con l'avv. Avv. Anna Maria Riva del foro di Lecco che li rappresenta e difende per delega depositata agli atti telematici ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Lecco, via
Roma n. 6.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 16.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di omologa che pronuncia la separazione
personale dei coniugi, voglia fissare altra udienza per la comparizione personale delle parti avanti a sé affinché pronunci
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data Parte_2 Parte_1
28.09.1991 alle seguenti ulteriori condizioni:
Per Per_ 1) Le figlie e sono maggiorenni e continueranno a convivere con il padre.
2) Il padre si obbliga al mantenimento delle figlie maggiorenni provvedendo alle spese ordinarie e a far fronte a tutte le
spese straordinarie necessarie per le stesse, se ed in quanto, non ancora autonome ed economicamente indipendenti.
3) L'immobile coniugale continuerà ad essere goduto in regime di comodato dal Sig. che lo abiterà Parte_2
personalmente e con le figlie, mentre la Sig.ra ha già provveduto a trasferire la residenza. Parte_1
4) I signori e intendono con il divorzio regolare definitivamente i loro rapporti economici, Parte_2 Parte_1
conseguentemente e pertanto il sig. , a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8, legge n.898/70, Parte_2
si obbliga a corrispondere alla sig. l'importo capitale complessivo di € 110.000,00= (centodiecimila), di Parte_1
cui € 56.000,00= a seguito di liquidazione per riscatto totale polizza vita ELIOS n. 1154565 il cui premio CP_1
annuale era a carico del sig. e periodicamente versato dal medesimo, come riconosciuto dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
, ed € 54.000,00= a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente della sig.ra entro 15
[...] Parte_1
giorni dal deposito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) I coniugi si danno reciprocamente atto che, ad eccezione di quanto previsto al punto 4) a titolo di liquidazione una
tantum, non esistono altri beni, né mobili né immobili, di proprietà comune e gli stessi dichiarano di aver interamente
regolato tra loro ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale e di non avere più nessun'altra questione da
regolamentare al predetto titolo o in conseguenza dell'eventuale assegno divorzile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 22.3.2024 e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la separazione consensuale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 della Legge n. 898/1970, la cessazione degli effettivi civili del matrimonio.
Con sentenza n. 38/2024 del 27.5.2024 è stata pronunciata la separazione alle condizioni volute dai coniugi e valutate positivamente dal Collegio.
2. - A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascuna delle parti ha depositato note scritte per ottenere la sentenza di divorzio.
pagina 2 di 4 3. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, pronunciata su ricorso congiunto, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi. Nel caso di specie, dal momento della separazione –
pronunciata con sentenza n. 38/2024 del 27.5.2024 passata in giudicato – è decorso il semestre ed i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
4. - Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento delle figlie
Per_ Per_
e , maggiorenni non economicamente indipendenti, il Collegio li ritiene congrui, palesandosi adeguati a soddisfare le esigenze delle stesse nel contesto reddituale dei due genitori.
5. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] in data [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
nato a [...] in data [...], sposati con rito concordatario a Vercurago il C.F._2
28.9.1991 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio,
anno 1991, parte II, serie A, numero 42),
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vercurago di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa interamente compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4