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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 19/3/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4424/2019 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Trematore e Luigi Mancaniello, come da Parte_1 procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: altre controversie in materia di previdenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/04/2019, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di CP_ assegno cat. VO n. n. 10204375 avente decorrenza 01/02/2007; di poter vantare una contribuzione effettiva e figurativa accreditata ante pensionamento per il periodo dal 07/04/1967 al 31/01/2017; che con mod. TE08 del CP_ 31/01/2019 l' riliquidava la prestazione in oggetto riconoscendo erroneamente una minor anzianità contributiva in quota A, sulla base del valore accertato della retribuzione media settimanale pari a euro 569,01, relativa all'anno 2006, escludendo in tal modo la contribuzione figurativa per il periodo di malattia usufruito nel pagina 1 di 5 corso della predetta annualità, in violazione dell'art. 8 della L. n. 155/1981 in relazione all'art. 40 della L. n.
183/2010; diversamente, la pensione in oggetto doveva essere calcolata sul diverso valore della retribuzione media settimanale pari a euro 577,04; pertanto, la quota pensionistica effettivamente spettante per la quota A era CP_ pari ad euro 991,61, anziché del diverso importo riconosciuto dall di euro 977,82, ha adito il Tribunale di
Foggia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riliquidazione della prestazione cat. V0 n. 10204375 ai sensi dell'art. 8 l. n. 155/1981 CP_1 in stretta connessione con l'art. 40 l. n. 183/2010, per errata quantificazione della r.m.s. quota A, a partire dall'01.02.2007; CP_
- per l'effetto, condannare l resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dall'01.02.2007, della differenza mensile perequabile di €. 13,79, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite. CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda nel merito, eccependo altresì la decadenza dell'azione giudiziaria e la prescrizione dei ratei pensionistici.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19.3.2025 mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892; da ultimo, Corte di Appello di Bari, Sez. lav., sentenza n. 2315/2022, secondo cui “Vi sono, infine, fattispecie – tra cui rientra necessariamente l'azione diretta alla riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto – in cui la necessità della previa istanza amministrativa non si concilia con le peculiari caratteristiche del conflitto di interessi tra le parti. L'avvento dell'art. 38, lett. d), punto 1, D.L. n. 98/11, convertito in L. n. 111/11, ha infatti cambiato lo scenario normativo, in particolare, sul versante di una specifica istanza amministrativa, avente come oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico, e della relativa procedura ante causam, che non sono necessari, siccome non compatibili con la configurazione della nuova norma, in punto di decorrenza del termine ablatorio. Invero, nell'ipotesi di riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto, il privato non chiede una prestazione nuova, ma piuttosto la sua corretta liquidazione;
sicché, in tal caso, non si ravvisa più alcuna esigenza riconducibile alla funzione di filtro affidata dall'art. 7, L. n. 533/73 alla richiesta amministrativa anteriore al giudizio”; più di recente, cfr. Corte d'Appello di
Bari, Sez. lav., 6.3.2023, n. 294).
3. Quanto alla questione della decadenza, rilevabile d'ufficio, si condividono i più recenti arresti della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, in base ai quali: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo pagina 2 di 5 significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (Cassazione civile, sez. lav.,
04/01/2022, n. 123); “Con l'art. 38 del DL 98/2011 è stato aggiunto all'art. 47 DPR 639/70 il seguente comma: Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte. La preliminare questione oggetto del presente giudizio, concernente l'.interpretazione della predetta normativa, che ha introdotto una nuova decadenza nei termini sopra indicati, è stata recentemente risolta, dopo pronunce di diverso segno anche nella stessa giurisprudenza di legittimità, dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 17430 del 17 giugno 2021, ai cui principi il Collegio ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C. e che possono essere così sintetizzati: il nuovo termine di decadenza introdotto dal legislatore del 2011, decorrente dal riconoscimento parziale, trova applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'.entrata in vigore della legge introduttiva del nuovo termine;
detta decadenza si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Corte appello Roma, sez. II, 11/11/2021,
n. 3999); “si rendono doverose le seguenti considerazioni circa l'effetto della decadenza nella materia delle pensioni, effetto che, come di qui a breve si avrà modo di dire, non comporta l'applicazione totalmente estintiva del diritto del titolare del trattamento, poiché verrebbe a determinarsi una inammissibile frizione con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Ed invero, dapprima il Collegio reputa doveroso rammentare di essersi già pronunciato al riguardo e reitera perciò in questa sede le osservazioni compiute nella sentenza n 2429 del
19.12.2019 (est. Presidente dott Gentile), riportando di seguito il passo di interesse: <
376; Cass., sez. un., 21.6.1990) a una misura, ben più punitiva, che estingue il diritto e rende inammissibile l'azione: sancito tale forte inasprimento, la norma ha precisato, in modo congruo, che la perdita concerne esclusivamente i <
di sicuro quella aggiuntiva, riferendosi ai trattamenti erogati in rate mensili, si attaglia essenzialmente alle pensioni. L'interpretazione e la sistemazione più complete e coerenti di tale combinato disposto conducono alla conclusione che l'eventuale maturazione della decadenza, sia nel caso di proposizione che in quello di mancata proposizione del ricorso amministrativo, comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato, né, a fortiori, ai ratei successivi Cass.
30.10.2003, n. 16372 (oggetto: pensione di anzianità), dice di un'ipotesi di decadenza <<non unitaria bens mobile per ciascun rateo>>. Il criterio è stato confermato da Cass. 21.3.2005, n. 6018 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione cat. SO), Cass.
14.2.2008, n. 3761 (oggetto: assegno ordinario di invalidità) e Cass. 9.6.2014, n. 12878 (oggetto: integrazione al minimo di una pensione di reversibilità). La sanzione cancellatoria, se avesse incidenza su tutti i ratei anteriori al giudizio, peccherebbe di eccessivo rigore in danno del pensionato che abbia trascurato di coltivare la sua richiesta, disattesa dall'ente gestore, ancorchè a lungo: un assistibile di sicuro incurante (o mal difeso) ma pur sempre bisognoso di un reddito di sostentamento. Per tale incauto avente diritto, al contrario, la decadenza mobile appresta una decurtazione economica congrua ma non troppo punitiva. Nel conflitto fra il principio sovraordinato che rende insopprimibile il diritto a pensione (intangibile nell'an: Corte cost. 26.2.2010, n. 71; “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile”: Corte cost. 22.7.1999, n. 345; “situazione finale … attinente alla sopravvivenza della persona”: Corte cost.
15.7.1985, n. 203) e l'applicazione della decadenza, legittima ma con effetto soltanto su singole mensilità del trattamento (per questo l'art. 6 d.l. 103/91 ha “espressamente stabilito che la decadenza ivi prevista determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi" e non pagina 3 di 5 “dello stesso diritto a pensione”, “costituzionalmente garantito”: Corte cost. 246/92), il punto di equilibrio non è appannaggio della pronuncia impugnata. Conclusivamente, si deve escludere che la maturazione della decadenza possa pregiudicare per sempre il diritto dell'assicurato di ricevere, almeno da una certa data, la pensione in sé (nei casi di prestazione negata dall'ente gestore in sede amministrativa) ovvero la pensione nell'ammontare esatto siccome conforme a legge (nell'ipotesi di erogazione del trattamento in misura mensile inferiore al dovuto, che può anche dipendere da un mero errore di calcolo), trattandosi di posizioni soggettive non definitivamente comprimibili, a scanso di una palese violazione dei richiamati principi costituzionali>>. Si ribadisce pertanto il convincimento già formatosi in Corte per il quale il punto di equilibrio tra l'insopprimibilità costituzionalmente garantita del diritto a pensione e l'applicazione dell'istituto della decadenza va rinvenuto nella c.d. 'decadenza mobile', in ossequio alla quale, quindi, per il caso di prestazioni rateali, l'effetto della decadenza non è la perdita dell'intero diritto alla pensione, ma solo la perdita dei singoli ratei maturati anteriormente al decorso del termine computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, senza alcuna compromissione di quelli maturati successivamente” (Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav. n. 2031/2021).
3.1 Nel caso di specie, è pacifico che l'assegno cat. VO n. 10204375, intestato alla odierna parte ricorrente, sia stata liquidata con decorrenza 1.2.2007.
Considerato che il ricorso giudiziario è stato depositato il 26.4.2019, la decadenza non è stata utilmente impedita.
Restano astrattamente salvi, tuttavia, in aderenza ai principi sopra riportati, gli ultimi tre anni decorrenti a ritroso dal deposito del predetto libello introduttivo della lite, ossia il periodo 26.4.2014-26.4.2019 (come del resto chiesto anche dalla difesa di parte ricorrente nelle note di TS del 17.3.2025), col che risulta pure assorbita la residua eccezione di prescrizione sollevata dall . CP_1
4. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Nucleo centrale della controversia ruota intorno all'esatta consistenza della contribuzione accreditata in quota A.
Più in dettaglio, secondo la prospettazione di l'Ente previdenziale sarebbe incorso in errore in sede di Pt_1 liquidazione dell'assegno, non avendo correttamente conteggiato la r.m.s. per la quota A.
Per altro verso, l nella memoria difensiva, ha dedotto che “nell'anno 2006, come è possibile constatare dall'esame CP_1 dell'estratto contributivo allegato, sono state riconosciute 294 giornate di lavoro salariato con una retribuzione di euro 28.975,00 e 18 giornate di malattia con una retribuzione di euro 736,00.
Considerato che
294 giorni di lavoro + 18 giorni di malattia sono pari a 312 giorni, si può concludere che il numero massimo di giornate accreditabili (312 giornate sono considerate pari a 52 settimane, equivalgono infatti all'intero anno detratti i giorni festivi) è stato raggiunto e, pertanto, nella retribuzione media settimanale non sono rientrati anche gli ulteriori 21 giorni di malattia che risultano fruiti nel 2006”.
Così delimitato il thema decidendum, si osserva quanto segue.
Con circolare n. 11 del 24.1.2013, l' ha disposto che: “Il riconoscimento d'ufficio dei periodi di malattia registrati in CP_1 estratto conto non può prescindere dal rispetto del limite di utilizzo previsto dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 1, D.Lgs.
n. 564/1996, modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.278/1998). Il predetto limite, già fissato in 52 settimane dall'articolo 56, n.
2, del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, è stato progressivamente elevato fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2008 e si è ormai attestato a 96 settimane (limite massimo), con effetto dal 1°gennaio 2009” (Tribunale di Foggia, sentenza n. 1823/2023, est. dott. Ivano Caputo).
Con ordinanza del 2.7.2024 il Tribunale ha invitato le parti (ed in particolar modo l' a prendere specifica CP_1 posizione sulla questione predetta, ma l' non ha depositato ulteriori note. CP_1 pagina 4 di 5 La parte ricorrente, invece, ha puntualmente dedotto, nelle note del 21.10.2024, sul mancato sforamento del limite di
96 settimane.
Deve tuttavia osservarsi che l'ulteriore contribuzione figurativa per malattia che l'istante intende far valutare dal
Tribunale, onde incrementare la r.m.s. in quota A, attiene, invero, all'anno 2006, ragion per cui appare corretta la liquidazione operata dall CP_1
4.1 Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la domanda va rigettata.
5. Nulla sulle spese, ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 4424/2019, proposto da nei Parte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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