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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/07/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 146/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], nata a [...], il 1° Parte_1 CodiceFiscale_1 luglio 1978, residente a [...]. con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. CHIARA EUGENIA ORLANDI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso. RICORRENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di depositato in data 8 luglio 2025, ai sensi dell'art. 269 Parte_1 c.c.i.i. Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. DANIELE ENRICO PACI, nominato in data 13 giugno 2024 dall'O.C.C. di BUSCATE della PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA. Udita la relazione del Giudice Relatore. Ritenuto che:
- sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente ha la residenza nel Comune di VERGIATE e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
- sussiste la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non è assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale Parte_1 ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che la ricorrente ha riconosciuto debiti superiori ad € 50.000,00: nel ricorso e nella Relazione dell'O.C.C. vengono dichiarati debiti per complessivi € 255.586,07, verso per CP_1 residuo di mutuo fondiario (€ 191.083,90 oltre interessi e spese), verso ER e GO per residuo di due finanziamenti al chirografo (€ 10.266.74 ed € 20.244,00), TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata.
nonché verso l'Agente della riscossione di Varese e di Novara per ruoli esattoriali di modesti importi (€ 76,75 ed € 571,44).
- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., § 8, pag. 17) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente, indicando le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni (Relazione dell'O.C.C., § 1-2-3-4-7), con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, IV periodo, c.c.i.i. sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”), in quanto la parte ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari a circa € 255.586,07 (Relazione O.C.C., pag. 13), non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente. Considerato che:
- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti:
1. dal Compendio immobiliare (abitazione in villini con annesse aree cortilizie e terreni pertinenziali) sito nel COMUNE DI BORGO TICINO, Via Cheglio n. 16/A (Catasto FABBRICATI: Foglio 7, Mappale 300; Catasto TERRENI: Foglio 7, Mappali 301 e 295), già oggetto di esecuzione forzata nella causa di espropriazione immobiliare portante r.g. 32/2024 e.i. pendente avanti il Tribunale di Novara;
2. dall'autoveicolo VOLKSWAGEN UP targato FX 397 WP:
3. dal reddito da lavoro dipendente pari a circa € 2.600,00 netti al mese;
4. dal saldo positivo di € 500,00 sulla carta di debito POSTEPAY EVOLUTION.
- viene indicato in € 1.200,00 quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare (composto dalla ricorrente e dal figlio minorenne); tale importo è da ritenere documentato e congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE). Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a notificare la presente sentenza al terzo datore di lavoro ( ), con sede a Milano, Via Alcide De Gasperi Controparte_2 P.IVA_1 n. 2, comunicando che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà mensilmente attribuita alla ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, dal Liquidatore, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- sono inopponibili le cessioni del quinto e le delegazioni di pagamento stipulate dalla ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata.
beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i., e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i. (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);
- è compito del Liquidatore del patrimonio, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la determinazione dei compensi professionali e la valutazione sulla sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione ultradimidium che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. advisors);
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[ ]. Parte_1 CodiceFiscale_1 NOMINA Giudice delegato il Dott. MILTON D'AMBRA. NOMINA Liquidatore la Dott.ssa , con studio a BUSTO ARSIZIO, Persona_1 Via Fratelli d'Italia n. 5. ORDINA a l deposito entro il 30/07/2025 dell'Elenco dei creditori, ove Parte_1 non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 27/10/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione:
- Compendio immobiliare sito nel COMUNE DI BORGO TICINO, Via Cheglio n. 16/A censito al locale Catasto FABBRICATI al Foglio 7 Mappale 300 e al locale Catasto TERRENI al Foglio 7, Mappale 301 e al Foglio 7, Mappale 295;
- Autovettura VOLKSWAGEN UP, Targata FX397 WP. DETERMINA il reddito per il mantenimento del nucleo familiari in € 1.200,00 mensili, secondo le modalità indicate in parte motiva. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di NOVARA e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata.
DISPONE CHE il Liquidatore del patrimonio depositi, allegando gli estratti del conto corrente intestato alla procedura, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, una Relazione preliminare e, ogni semestre successivo, una Relazione periodica, in aggiunta agli adempimenti in tema di Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione (art. 272 c.c.i.i.) e a quelli di Formazione del passivo (art. 273 c.c.i.i.). DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 146/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], nata a [...], il 1° Parte_1 CodiceFiscale_1 luglio 1978, residente a [...]. con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. CHIARA EUGENIA ORLANDI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso. RICORRENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio di depositato in data 8 luglio 2025, ai sensi dell'art. 269 Parte_1 c.c.i.i. Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. DANIELE ENRICO PACI, nominato in data 13 giugno 2024 dall'O.C.C. di BUSCATE della PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA. Udita la relazione del Giudice Relatore. Ritenuto che:
- sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la ricorrente ha la residenza nel Comune di VERGIATE e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
- sussiste la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto non è assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale Parte_1 ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 267, co. 2, c.c.i.i., dal momento che la ricorrente ha riconosciuto debiti superiori ad € 50.000,00: nel ricorso e nella Relazione dell'O.C.C. vengono dichiarati debiti per complessivi € 255.586,07, verso per CP_1 residuo di mutuo fondiario (€ 191.083,90 oltre interessi e spese), verso ER e GO per residuo di due finanziamenti al chirografo (€ 10.266.74 ed € 20.244,00), TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata.
nonché verso l'Agente della riscossione di Varese e di Novara per ruoli esattoriali di modesti importi (€ 76,75 ed € 571,44).
- la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., § 8, pag. 17) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente, indicando le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni (Relazione dell'O.C.C., § 1-2-3-4-7), con l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, IV periodo, c.c.i.i. sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
- sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”), in quanto la parte ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari a circa € 255.586,07 (Relazione O.C.C., pag. 13), non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili ovvero redditi per un valore corrispondente. Considerato che:
- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti:
1. dal Compendio immobiliare (abitazione in villini con annesse aree cortilizie e terreni pertinenziali) sito nel COMUNE DI BORGO TICINO, Via Cheglio n. 16/A (Catasto FABBRICATI: Foglio 7, Mappale 300; Catasto TERRENI: Foglio 7, Mappali 301 e 295), già oggetto di esecuzione forzata nella causa di espropriazione immobiliare portante r.g. 32/2024 e.i. pendente avanti il Tribunale di Novara;
2. dall'autoveicolo VOLKSWAGEN UP targato FX 397 WP:
3. dal reddito da lavoro dipendente pari a circa € 2.600,00 netti al mese;
4. dal saldo positivo di € 500,00 sulla carta di debito POSTEPAY EVOLUTION.
- viene indicato in € 1.200,00 quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare (composto dalla ricorrente e dal figlio minorenne); tale importo è da ritenere documentato e congruo rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE). Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che
- il Liquidatore nominato provvederà a notificare la presente sentenza al terzo datore di lavoro ( ), con sede a Milano, Via Alcide De Gasperi Controparte_2 P.IVA_1 n. 2, comunicando che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà mensilmente attribuita alla ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, dal Liquidatore, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;
- sono inopponibili le cessioni del quinto e le delegazioni di pagamento stipulate dalla ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170, co. 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata.
beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i., e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);
- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, co. 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed advisors godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-bis n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i. (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);
- è compito del Liquidatore del patrimonio, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la determinazione dei compensi professionali e la valutazione sulla sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione ultradimidium che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dal ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. advisors);
- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art. 270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della procedura Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
[ ]. Parte_1 CodiceFiscale_1 NOMINA Giudice delegato il Dott. MILTON D'AMBRA. NOMINA Liquidatore la Dott.ssa , con studio a BUSTO ARSIZIO, Persona_1 Via Fratelli d'Italia n. 5. ORDINA a l deposito entro il 30/07/2025 dell'Elenco dei creditori, ove Parte_1 non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 27/10/2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione:
- Compendio immobiliare sito nel COMUNE DI BORGO TICINO, Via Cheglio n. 16/A censito al locale Catasto FABBRICATI al Foglio 7 Mappale 300 e al locale Catasto TERRENI al Foglio 7, Mappale 301 e al Foglio 7, Mappale 295;
- Autovettura VOLKSWAGEN UP, Targata FX397 WP. DETERMINA il reddito per il mantenimento del nucleo familiari in € 1.200,00 mensili, secondo le modalità indicate in parte motiva. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso i RR.II. di NOVARA e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sentenza di apertura della procedura di Liquidazione controllata.
DISPONE CHE il Liquidatore del patrimonio depositi, allegando gli estratti del conto corrente intestato alla procedura, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, una Relazione preliminare e, ogni semestre successivo, una Relazione periodica, in aggiunta agli adempimenti in tema di Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione (art. 272 c.c.i.i.) e a quelli di Formazione del passivo (art. 273 c.c.i.i.). DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 23/07/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4