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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 3065/2024
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 3065/2024
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 13/11/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Vincenzo Vaiti nell'interesse della ricorrente
[...]
; Pt_1
- l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli nell'interesse del resistente
. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa
[...]
Per_1
L'Avv. Vaiti si riporta al proprio ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, impugnando e contestando la memoria difensiva avversa.
L'Avv. Muscari Tomaioli si riporta alla propria memoria di costituzione ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo discussione orale delle parti
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 3065/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: ripetizione di indebito su pensione di invalidità civile - maggiorazione sociale (c.d. incremento al milione) - accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo che il Tribunale voglia CP_1
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accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, comunque, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' di CP_1
Catanzaro, avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione
Cat. INVCIV n. 07056964”, datato 29/12/2022, con cui è stata richiesta la restituzione della somma di € 10.342,89 e, conseguentemente, previo annullamento dello stesso atto impugnato, dichiarare non dovute le somme richieste e, per l'effetto, condannare l' resistente alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 trattenute.
In subordine, la ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca della maggiorazione sociale con conseguente condanna dell'ente resistente al ripristino della predetta maggiorazione nell'importo ritenuto congruo dal Giudice.
1.1. La ricorrente, in punto di fatto, espone:
- che, a causa delle sue precarie condizioni di salute, godeva dei benefici collegati alla prestazione n. 044-2200-07056964 con decorrenza dal mese di luglio 2017;
- che, tuttavia, in data 29/12/2022 le veniva notificato un provvedimento dell'ente resistente con il quale le veniva comunicata la rideterminazione della prestazione n. 044-2200-07056964 cat.
Invciv, con ricalcolo dal 1° gennaio 2020;
- che con lo stesso provvedimento veniva individuata, a titolo di indebito assistenziale, la somma di € 10.342,89 per effetto del ricalcolo della pensione sulla base delle comunicazioni reddituali;
- che tale ricalcolo comprendeva la revoca delle maggiorazioni sociali applicate sulla pensione per il periodo luglio 2020 - gennaio
2023, maggiorazione di cui aveva beneficiato per effetto della sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto, ha dichiarato illegittimo l'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che i benefici incrementativi (c.d. incremento al “milione”) fossero
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concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché
«ai soggetti di età superiore a diciotto anni»;
- che l' resistente disponeva autonomamente che il CP_2 pagamento del debito avvenisse, in parte, con il recupero della somma di € 1.807,92 sulla pensione stessa (mediante una trattenuta per 72 rate mensili) e, per la parte residua, con il versamento della somma di € 8.534,97, mediante avviso di pagamento;
- che con nota del 05/05/2023 l' le aveva comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda di ricostituzione reddituale e che nessuna somma residuava a debito o a credito fino al 31/05/2023.
- che, però, nonostante la suddetta comunicazione, continuavano ad essere effettuate le trattenute sulla pensione ed a essere inviati i bollettini di pagamento per lo stesso indebito;
- che a seguito di segnalazione tramite il patronato in data CP_3
05/10/2023, giungeva una risposta dell' in cui si ricollegava la CP_1 trattenuta ad indebito diverso, coincidente con quello già in precedenza oggetto dell'accoglimento della domanda di ricostituzione reddituale;
- che in data 10/10/2023 replicava ribadendo di non avere alcun debito inerente alla prestazione assistenziale da lei percepita;
- che in data 17/10/2023 l' rispondeva che “I redditi 2017 e CP_1
2018 andavano presentati entro il 15/9/2021, il debito per revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2017 e 2018 rimane confermato;
- che, però, a parte la cripticità della suddetta ultima risposta da parte dell' , rispetto ai redditi del 2017 e del 2018, ella non CP_2 aveva mai ricevuto alcuna comunicazione;
- che a seguito di ulteriore diffida l' , con p.e.c. del CP_1
17/05/2024, rispondeva che “l'indebito 17412321 in carico alla SI , è scaturito da elaborazione centrale per revoca della Pt_1 maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001 per il periodo da 07/2020 a 09/2022. Da 10/2022 la SI non ha diritto
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all'incremento non essendo più invalida totale in seguito a giudizio medico legale. L'indebito pari ad euro 10.342,89 si è determinato per redditi del coniuge dichiarati ai quali deve essere aggiunto il reddito da pensione di invalidità civile rilevante ai fini della concessione dell'incremento della maggiorazione sociale”.
1.2. A supporto del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
I) Contraddittorietà della motivazione e conseguente illegittimità dei provvedimenti dell' - insussistenza della CP_1 responsabilità della ricorrente.
Si deduce, altresì, che è onere di parte opposta, in quanto ricorrente sostanziale, allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
II) Infondatezza della pretesa creditoria.
La ricorrente deduce che, a partire dal 2020, godeva del c.d.
“incremento al milione”, previsto dall'art. 38 della legge n. 448/2001
(Legge finanziaria 2002), quale maggiorazione sulla pensione di invalidità civile spettante ad ogni cittadino titolare di un reddito che non superi una determinata soglia (fissata di anno in anno).
Tuttavia, per quanto concerne la pretesa restitutoria avanzata nei suoi confronti, al di là della carenza motivazionale dei provvedimenti adottati dall' , la ricorrente ne deduce, in ogni caso, CP_1
l'infondatezza.
In particolare, la ricorrente osserva:
- che nell'anno 2020 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 14.680,17;
- nell'anno 2021 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 16.591,17;
- nell'anno 2022 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 13.856,15;
- nell'anno 2023 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 14.164,25.
Sarebbe quindi dimostrabile, facendo un confronto con le tabelle allegate alle circolari adottate per le predette annualità dallo stesso
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Istituto previdenziale (all. nn. 9, 10, 11 e 12), che i limiti di reddito non sono stati sempre superati dalla ricorrente.
Oltre a questo, in merito all'ulteriore motivazione addotta dall' CP_1 sulla revoca della maggiorazione sociale ovvero quella ricollegabile alla riduzione della percentuale di invalidità a decorrere dall'ottobre
2022, tale affermazione - evidenzia la ricorrente - non risulta adeguatamente motivata dall'Istituto previdenziale se non con un generico richiamo ad un “giudizio medico legale” non meglio specificato.
Ma anche nella denegata ipotesi di una riduzione della percentuale di invalidità a partire dall'ottobre 2022, andrebbe comunque riconosciuto il diritto all'incremento sociale sulla pensione di invalidità civile percepita nell'arco temporale compreso tra gennaio e settembre
2022, atteso, per come già esposto, il rispetto della soglia di reddito relativa a tale annualità.
III) Rilevanza della buona fede della ricorrente - legittimo affidamento sulla corresponsione della maggiorazione sociale.
In relazione a tale motivo, la ricorrente invoca la sua buona fede, evidenziando che ricade sull'Istituto previdenziale l'onere di provare il dolo dell'interessato che abbia percepito indebitamente somme relative al trattamento economico erogato in suo favore.
Richiama, altresì, l'art. 15 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince - osserva la ricorrente - che tutti i dati reddituali
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dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulterebbe, poi, ribadito e rafforzato dall'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 si stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende - conclude la ricorrente - che gli assistiti non devono comunicare all' la propria situazione reddituale, già CP_1 integralmente conosciuta dall'Amministrazione finanziaria.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità o CP_1
l'improponibilità della domanda ovvero per il suo rigetto nel merito perché infondata in fatto e in diritto.
3. Risulta fondato, in via assorbente, il terzo motivo di ricorso
(assenza di dolo in capo all'accipiens) che, pertanto, deve essere accolto, risultando in effetti l'indebito pari a soli € 10,33 (anziché €
10.342,89), per le ragioni che di seguito si espongono.
4. La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che «l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che
a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003,
n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed
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esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens» (Cass. n.
28771/2018).
Escluse, nel caso in esame, le prime tre fattispecie (la ricorrente è sicuramente parte del rapporto assistenziale;
la ricorrente ha fatto richiesta della prestazione di invalidità civile e non si verte, dunque, nel caso esaminato da Cass. n. 12406/2003 che riguardava una prestazione erogata per “errore di persona” a soggetto che non l'aveva mai richiesta;
non vi è radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali), residuerebbe solo quella del “dolo comprovato” dell'accipiens.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», atteso che tali prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1).
Con particolare riferimento al superamento del requisito reddituale in relazione alle prestazioni “assistenziali” (come quella in esame), la medesima pronuncia sopra citata ha statuito che «l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente
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soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito» (Cass. n.
28771/2018 cit.).
4.1. Orbene, dalla documentazione prodotta dall' non si può CP_1 ritenere che l'incremento reddituale sia stato “talmente significativo” da rendere “inequivocabile” per il percettore il venir meno dei presupposti del beneficio della c.d. maggiorazione al “milione”.
4.2. Come detto, dalla ricostituzione operata dall' in data CP_1
29/12/2022 è scaturito l'indebito n. 17412321 (di cui alla lettera del
29/12/2022, prodotta da entrambe le parti) per il periodo “da luglio
2020 a gennaio 2023 sulla pensione numero 07056964 categoria
INVCIV” per un importo di € 10.342,89. La stessa nota di indebito chiarisce, sin da subito, che la citata pensione di invalidità civile “è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”.
4.3. Sul punto l' ha dedotto, in sede di memoria costitutiva, CP_1 che per l'anno 2020, dall'esame della dichiarazione reddituale presentata dal coniuge della ricorrente si è accertato un reddito imponibile del solo coniuge pari ad € 11.248,00 (si veda il Mod.
730/2021 contenuto nella cartella compressa - doc n. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ) CP_1
Appare, tuttavia, più corretto, ai fini della valutazione della buona fede, fare riferimento al reddito di € 11.075,00 da lavoro dipendente percepito dal coniuge (quadro C, rigo C1, colonna 3), escludendo i redditi dominicali e agrari (meramente figurativi e, comunque, di importo esiguo).
Sommandovi l'importo della prestazione di invalidità civile spettante alla ricorrente per l'anno 2020 senza l'incremento al
“milione” (di importo annuale pari ad € 3.728,53, derivante dall'importo mensile di € 286,81 x 13 mensilità), si perviene ad un reddito cumulativo (di entrambi i coniugi) pari ad € 14.803,53 (€
11.075,00 + € 3.728,53) che è sì superiore al limite di € 14.447,42
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indicato nella Circolare n. 107/2020 per la fruizione del citato CP_1 incremento al “milione” (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione dell' ), ma di solo di appena 356 euro, differenza che CP_1 non appare avere quel requisito di “significatività” richiesto ai fini della configurabilità del dolo in capo all'accipiens.
Inoltre, si deve osservare che il reddito dell'anno 2020 era ancora in itinere al momento del primo riconoscimento dell'incremento (anno
2020, appunto) e, come si vedrà subito, l'incremento venne riconosciuto dall' d'ufficio ovvero senza che la ricorrente CP_1 avanzasse alcuna domanda ai fini della percezione dell'incremento medesimo.
Si tratta di dati (reddito del coniuge ancora non maturato e assenza di domanda ai fini dell'erogazione della maggiorazione) che sono incompatibili con il dolo dell'accipiens e, anzi, lo escludono radicalmente, atteso che la ricorrente non era neppure a conoscenza del fatto che detto incremento le era stato riconosciuto per ragioni collegate al suo basso reddito (pur cumulato a quello del coniuge).
Si deve poi osservare che il reddito dell'anno 2020 rileva sia ai fini della c.d. prima liquidazione (art. 35, comma 9, del decreto-legge n.
207/2008) dell'incremento al milione (avvenuta nell'anno 2020), sia per l'erogazione dell'incremento per l'anno successivo (2021), dovendosi fare riferimento, per le prestazioni collegate al reddito, a
“quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente” (comma 8 dell'art. 35 del decreto-legge n. 207/2008).
4.4. Lo stesso ragionamento deve essere riproposto anche per il reddito cumulativo relativo all'anno (d'imposta) 2021 (rilevante per l'erogazione nell'anno 2022).
Dal Modello 730/2022 prodotto dall' (doc. n. 3) si evince, CP_1 infatti, che il coniuge della ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente di € 12.809,00, di poco superiore (circa 1.600,00 euro) a quello dell'anno precedente e, comunque, pur sommando tale reddito a quello della ricorrente, non si può ragionevolmente sostenere che si
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tratti di incremento reddituale talmente “significativo” da rendere
“inequivocabile” il venire meno dei presupposti del beneficio (specie se si tiene conto - come si è già detto e si approfondirà subito - dell'assenza di una domanda amministrativa, da parte della ricorrente, finalizzata a conseguire l'incremento al “milione”).
4.5. In ogni caso, sempre ai fini dell'assenza di dolo in capo all'accipiens, si deve osservare che non rileva che la ricorrente non avesse dichiarato nel modello AP70 (recante i “Dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile”) i redditi del coniuge (doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
Invero, tale modello di autocertificazione è privo di data, ma si deve ragionevolmente presumere che esso si riferisse all'anno 2017 a decorrere dal quale (1° luglio 2017) la ricorrente ha iniziato a percepire la pensione di invalidità civile totale.
L'incremento al “milione” è, invece, di gran lunga successivo (anno
2020) ed è conseguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale.
L' , d'altronde, non afferma che la maggiorazione al “milione” CP_1 sia stata richiesta dalla ricorrente mediante dichiarazioni non veritiere, ma soltanto che la ricorrente non avrebbe mai successivamente “aggiornato” (pag. 3 della memoria di costituzione)
i dati contenuti nel citato Modello AP70 (evidentemente più risalente nel tempo rispetto dalla decisione della Consulta).
Ma quand'anche il Modello AP70 si riferisse ai redditi dell'anno 2020,
l'esito non potrebbe essere diverso e ciò per la ragione, già detta, per cui il reddito dell'anno 2020, percepito dal coniuge, era ancora in corso di formazione.
4.6. A ciò si deve aggiungere un altro dato che appare determinante ai fini dell'esclusione del dolo.
Come anticipato, la stessa Circolare n. 107/2020 emanata dall' CP_1
e prodotta dall' resistente (doc. n. 6) afferma che “A decorrere CP_2 dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi
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titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità”.
Il riconoscimento d'ufficio della maggiorazione in esame (e non su domanda dell'assistito) corrobora - ove occorresse - l'assenza del dolo in capo all'accipiens che non ha reso dichiarazioni mendaci al fine di conseguire l'incremento al “milione”, invece attribuitole d'ufficio dall' . CP_1
4.7. Né esisteva l'obbligo in capo all'assistito di comunicare, successivamente, i redditi percepiti dal coniuge, poiché si trattava di redditi regolarmente dichiarati all'Amministrazione Finanziaria e,
d'altronde, lo stesso ha prodotto i Modelli 730 presentati dal CP_1 coniuge ), estraendoli proprio dalla banca dati Persona_2 dell'Amministrazione Finanziaria a sua disposizione.
Il comma 10-bis dell'art. 35 del decreto-legge n. 207/2008 recita infatti testualmente che «Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 [che, a sua volta, richiama non solo le prestazioni
“previdenziali”, ma anche quelle “assistenziali”, n.d.e.], che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione». Da tale disposizione si deduce, a contrario, che non esiste più l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Ente previdenziale dei dati reddituali se essi vengono integralmente (come nella fattispecie) comunicati all'Amministrazione finanziaria (avendo l' accesso diretto alle CP_1 banche dati).
4.8. In estrema sintesi, tutti i dati sopra evidenziati (concessione dell'incremento al “milione” d'ufficio e non su domanda;
mancanza dell'obbligo di comunicazione all'Ente previdenziale dei dati reddituali,
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poiché già disponibili tramite le banche dati dell'Amministrazione
Finanziaria; esiguo superamento dei limiti di reddito), depongono, con assoluta certezza, nell'assenza del dolo (che - si ricorda - deve essere
“comprovato”, non essendo presunto) in capo alla ricorrente.
4.9. Per quanto attiene, invece, al venir meno del requisito sanitario, si tratta di un elemento che è totalmente estraneo all'indebito per cui è causa.
Infatti, la lettera di indebito datata 29/12/2022, con cui si è proceduto alla “rideterminazione” della prestazione, non fa alcun riferimento a tale aspetto, precisando espressamente - come si è già sopra detto - che la pensione era stata “ricalcolata dal 1° gennaio
2020 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”.
Ne consegue che l'indebito oggetto di causa (calcolato dall' CP_1 nella misura di € 10.342,89) attiene unicamente al superamento del limite di reddito cumulativo e non anche al venir meno del requisito sanitario a partire dal mese di ottobre 2022 (come pure documentato dall' mediante il verbale di visita medica del 15/09/2022 - all. n. CP_1
4).
Ciò si evince anche dall'importo chiesto in restituzione per l'anno
2022 (€ 3.350,26) che è inferiore a quello chiesto per il precedente anno 2021 (€ 4.723,16): si vedano gli importi indicati a pag. 4 della nota di indebito del 29/12/2022 e, in particolare, lo specchietto delle
“variazioni annuali”. Il minor importo è significativo poiché denota che l'indebito non riguardava l'intero anno 2022 (come invece quello afferente all'anno 2021), ma solo l'indebito maturato fino al mese di settembre 2022, come pure chiarito espressamente dall' nella CP_1 sua memoria di costituzione (a pag. 4 si legge: “Dalla ricostituzione è scaturito l'indebito n. 17412321 periodo da luglio 2020 a settembre
2022 (v. ricostituzione in allegato) per € 10.342,89 derivante da maggiorazione sociale indebitamente corrisposta”).
5. In conclusione, in ossequio ai principi affermati dalla S.C., sopra richiamati, l' non poteva recuperare con efficacia retroattiva CP_1
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l'indebito (stante l'assenza di dolo in capo alla odierna ricorrente), ma solo quello maturato successivamente alla data (29/12/2022) dell'accertamento dell'indebito stesso.
Deve essere, dunque, accertato che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'indebito di cui sopra che deve essere rideterminato nella minor somma di € 10,33, in quanto maturata successivamente al 29/12/2022, data di accertamento dell'indebito (essendo tale somma relativa all'anno 2023: si veda sempre lo specchietto delle
“variazioni annuali” contenuto a pag. 4 della nota del 29/12/2022).
Ne consegue che non è dovuta la ulteriore somma di € 10.332,56
(€ 10.342,89 - € 10,33), pure pretesa dall' per i periodi CP_1 precedenti all'accertamento (anni 2020-2021-2022).
6. Per l'effetto, l' deve essere condannato alla restituzione CP_1 delle somme trattenute per il recupero di detto indebito per la parte eccedente la somma di € 10,33 (la sola che potrà essere, invece, legittimamente trattenuta dall' ). Controparte_4
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (sostanzialmente integrale dell' ) e vengono liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per
l'effetto:
i) accerta e dichiara che la ricorrente è Parte_1 tenuta alla restituzione, in favore dell , della sola somma CP_1 di € 10,33, mentre non è tenuta alla restituzione della ulteriore somma di € 10.332,56 di cui alla nota datata 29 dicembre 2022 di ricalcolo della pensione n. 07056964 categoria INVCIV
(indebito n. 17412321);
ii) ridetermina l'indebito a carico della ricorrente nella minor
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somma di € 10,33, in luogo della somma di € 10.342,89 pretesa dall' ; CP_1
iii) condanna l alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute sul trattamento pensionistico della ricorrente ai fini del recupero dell'indebito di cui al punto che precede per la parte eccedente la somma di € 10,33; iv) condanna l al pagamento delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella somma di € 3.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Vincenzo Vaiti.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
R.G. LAV. n. 3065/2024
VERBALE DI UDIENZA TELEMATICO
UDIENZA DEL 13/11/2025
Dinanzi al Giudice, Dott. Paolo Pirruccio, sono presenti:
- l'Avv. Vincenzo Vaiti nell'interesse della ricorrente
[...]
; Pt_1
- l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli nell'interesse del resistente
. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa
[...]
Per_1
L'Avv. Vaiti si riporta al proprio ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, impugnando e contestando la memoria difensiva avversa.
L'Avv. Muscari Tomaioli si riporta alla propria memoria di costituzione ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo discussione orale delle parti
Il Giudice del Lavoro si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo PIRRUCCIO (firmato digitalmente)
Il Giudice del Lavoro all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 3065/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_2 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: ripetizione di indebito su pensione di invalidità civile - maggiorazione sociale (c.d. incremento al milione) - accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/12/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo che il Tribunale voglia CP_1
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accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria e, comunque, l'illegittimità del provvedimento adottato dall' di CP_1
Catanzaro, avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione
Cat. INVCIV n. 07056964”, datato 29/12/2022, con cui è stata richiesta la restituzione della somma di € 10.342,89 e, conseguentemente, previo annullamento dello stesso atto impugnato, dichiarare non dovute le somme richieste e, per l'effetto, condannare l' resistente alla restituzione delle somme eventualmente CP_2 trattenute.
In subordine, la ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca della maggiorazione sociale con conseguente condanna dell'ente resistente al ripristino della predetta maggiorazione nell'importo ritenuto congruo dal Giudice.
1.1. La ricorrente, in punto di fatto, espone:
- che, a causa delle sue precarie condizioni di salute, godeva dei benefici collegati alla prestazione n. 044-2200-07056964 con decorrenza dal mese di luglio 2017;
- che, tuttavia, in data 29/12/2022 le veniva notificato un provvedimento dell'ente resistente con il quale le veniva comunicata la rideterminazione della prestazione n. 044-2200-07056964 cat.
Invciv, con ricalcolo dal 1° gennaio 2020;
- che con lo stesso provvedimento veniva individuata, a titolo di indebito assistenziale, la somma di € 10.342,89 per effetto del ricalcolo della pensione sulla base delle comunicazioni reddituali;
- che tale ricalcolo comprendeva la revoca delle maggiorazioni sociali applicate sulla pensione per il periodo luglio 2020 - gennaio
2023, maggiorazione di cui aveva beneficiato per effetto della sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto, ha dichiarato illegittimo l'art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, disponeva che i benefici incrementativi (c.d. incremento al “milione”) fossero
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concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché
«ai soggetti di età superiore a diciotto anni»;
- che l' resistente disponeva autonomamente che il CP_2 pagamento del debito avvenisse, in parte, con il recupero della somma di € 1.807,92 sulla pensione stessa (mediante una trattenuta per 72 rate mensili) e, per la parte residua, con il versamento della somma di € 8.534,97, mediante avviso di pagamento;
- che con nota del 05/05/2023 l' le aveva comunicato CP_1
l'accoglimento della domanda di ricostituzione reddituale e che nessuna somma residuava a debito o a credito fino al 31/05/2023.
- che, però, nonostante la suddetta comunicazione, continuavano ad essere effettuate le trattenute sulla pensione ed a essere inviati i bollettini di pagamento per lo stesso indebito;
- che a seguito di segnalazione tramite il patronato in data CP_3
05/10/2023, giungeva una risposta dell' in cui si ricollegava la CP_1 trattenuta ad indebito diverso, coincidente con quello già in precedenza oggetto dell'accoglimento della domanda di ricostituzione reddituale;
- che in data 10/10/2023 replicava ribadendo di non avere alcun debito inerente alla prestazione assistenziale da lei percepita;
- che in data 17/10/2023 l' rispondeva che “I redditi 2017 e CP_1
2018 andavano presentati entro il 15/9/2021, il debito per revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2017 e 2018 rimane confermato;
- che, però, a parte la cripticità della suddetta ultima risposta da parte dell' , rispetto ai redditi del 2017 e del 2018, ella non CP_2 aveva mai ricevuto alcuna comunicazione;
- che a seguito di ulteriore diffida l' , con p.e.c. del CP_1
17/05/2024, rispondeva che “l'indebito 17412321 in carico alla SI , è scaturito da elaborazione centrale per revoca della Pt_1 maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 L. 448/2001 per il periodo da 07/2020 a 09/2022. Da 10/2022 la SI non ha diritto
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all'incremento non essendo più invalida totale in seguito a giudizio medico legale. L'indebito pari ad euro 10.342,89 si è determinato per redditi del coniuge dichiarati ai quali deve essere aggiunto il reddito da pensione di invalidità civile rilevante ai fini della concessione dell'incremento della maggiorazione sociale”.
1.2. A supporto del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
I) Contraddittorietà della motivazione e conseguente illegittimità dei provvedimenti dell' - insussistenza della CP_1 responsabilità della ricorrente.
Si deduce, altresì, che è onere di parte opposta, in quanto ricorrente sostanziale, allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
II) Infondatezza della pretesa creditoria.
La ricorrente deduce che, a partire dal 2020, godeva del c.d.
“incremento al milione”, previsto dall'art. 38 della legge n. 448/2001
(Legge finanziaria 2002), quale maggiorazione sulla pensione di invalidità civile spettante ad ogni cittadino titolare di un reddito che non superi una determinata soglia (fissata di anno in anno).
Tuttavia, per quanto concerne la pretesa restitutoria avanzata nei suoi confronti, al di là della carenza motivazionale dei provvedimenti adottati dall' , la ricorrente ne deduce, in ogni caso, CP_1
l'infondatezza.
In particolare, la ricorrente osserva:
- che nell'anno 2020 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 14.680,17;
- nell'anno 2021 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 16.591,17;
- nell'anno 2022 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 13.856,15;
- nell'anno 2023 presentava un reddito complessivo familiare pari a € 14.164,25.
Sarebbe quindi dimostrabile, facendo un confronto con le tabelle allegate alle circolari adottate per le predette annualità dallo stesso
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Istituto previdenziale (all. nn. 9, 10, 11 e 12), che i limiti di reddito non sono stati sempre superati dalla ricorrente.
Oltre a questo, in merito all'ulteriore motivazione addotta dall' CP_1 sulla revoca della maggiorazione sociale ovvero quella ricollegabile alla riduzione della percentuale di invalidità a decorrere dall'ottobre
2022, tale affermazione - evidenzia la ricorrente - non risulta adeguatamente motivata dall'Istituto previdenziale se non con un generico richiamo ad un “giudizio medico legale” non meglio specificato.
Ma anche nella denegata ipotesi di una riduzione della percentuale di invalidità a partire dall'ottobre 2022, andrebbe comunque riconosciuto il diritto all'incremento sociale sulla pensione di invalidità civile percepita nell'arco temporale compreso tra gennaio e settembre
2022, atteso, per come già esposto, il rispetto della soglia di reddito relativa a tale annualità.
III) Rilevanza della buona fede della ricorrente - legittimo affidamento sulla corresponsione della maggiorazione sociale.
In relazione a tale motivo, la ricorrente invoca la sua buona fede, evidenziando che ricade sull'Istituto previdenziale l'onere di provare il dolo dell'interessato che abbia percepito indebitamente somme relative al trattamento economico erogato in suo favore.
Richiama, altresì, l'art. 15 del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in CP_1 via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince - osserva la ricorrente - che tutti i dati reddituali
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dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulterebbe, poi, ribadito e rafforzato dall'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 si stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i CP_1 dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da qui discende - conclude la ricorrente - che gli assistiti non devono comunicare all' la propria situazione reddituale, già CP_1 integralmente conosciuta dall'Amministrazione finanziaria.
2. Si è costituito l' che ha concluso per l'inammissibilità o CP_1
l'improponibilità della domanda ovvero per il suo rigetto nel merito perché infondata in fatto e in diritto.
3. Risulta fondato, in via assorbente, il terzo motivo di ricorso
(assenza di dolo in capo all'accipiens) che, pertanto, deve essere accolto, risultando in effetti l'indebito pari a soli € 10,33 (anziché €
10.342,89), per le ragioni che di seguito si espongono.
4. La Suprema Corte ha, da ultimo, ribadito che «l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che
a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003,
n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed
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esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens» (Cass. n.
28771/2018).
Escluse, nel caso in esame, le prime tre fattispecie (la ricorrente è sicuramente parte del rapporto assistenziale;
la ricorrente ha fatto richiesta della prestazione di invalidità civile e non si verte, dunque, nel caso esaminato da Cass. n. 12406/2003 che riguardava una prestazione erogata per “errore di persona” a soggetto che non l'aveva mai richiesta;
non vi è radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali), residuerebbe solo quella del “dolo comprovato” dell'accipiens.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede», atteso che tali prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1).
Con particolare riferimento al superamento del requisito reddituale in relazione alle prestazioni “assistenziali” (come quella in esame), la medesima pronuncia sopra citata ha statuito che «l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente
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soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito» (Cass. n.
28771/2018 cit.).
4.1. Orbene, dalla documentazione prodotta dall' non si può CP_1 ritenere che l'incremento reddituale sia stato “talmente significativo” da rendere “inequivocabile” per il percettore il venir meno dei presupposti del beneficio della c.d. maggiorazione al “milione”.
4.2. Come detto, dalla ricostituzione operata dall' in data CP_1
29/12/2022 è scaturito l'indebito n. 17412321 (di cui alla lettera del
29/12/2022, prodotta da entrambe le parti) per il periodo “da luglio
2020 a gennaio 2023 sulla pensione numero 07056964 categoria
INVCIV” per un importo di € 10.342,89. La stessa nota di indebito chiarisce, sin da subito, che la citata pensione di invalidità civile “è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”.
4.3. Sul punto l' ha dedotto, in sede di memoria costitutiva, CP_1 che per l'anno 2020, dall'esame della dichiarazione reddituale presentata dal coniuge della ricorrente si è accertato un reddito imponibile del solo coniuge pari ad € 11.248,00 (si veda il Mod.
730/2021 contenuto nella cartella compressa - doc n. 3 allegato alla memoria di costituzione dell' ) CP_1
Appare, tuttavia, più corretto, ai fini della valutazione della buona fede, fare riferimento al reddito di € 11.075,00 da lavoro dipendente percepito dal coniuge (quadro C, rigo C1, colonna 3), escludendo i redditi dominicali e agrari (meramente figurativi e, comunque, di importo esiguo).
Sommandovi l'importo della prestazione di invalidità civile spettante alla ricorrente per l'anno 2020 senza l'incremento al
“milione” (di importo annuale pari ad € 3.728,53, derivante dall'importo mensile di € 286,81 x 13 mensilità), si perviene ad un reddito cumulativo (di entrambi i coniugi) pari ad € 14.803,53 (€
11.075,00 + € 3.728,53) che è sì superiore al limite di € 14.447,42
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indicato nella Circolare n. 107/2020 per la fruizione del citato CP_1 incremento al “milione” (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione dell' ), ma di solo di appena 356 euro, differenza che CP_1 non appare avere quel requisito di “significatività” richiesto ai fini della configurabilità del dolo in capo all'accipiens.
Inoltre, si deve osservare che il reddito dell'anno 2020 era ancora in itinere al momento del primo riconoscimento dell'incremento (anno
2020, appunto) e, come si vedrà subito, l'incremento venne riconosciuto dall' d'ufficio ovvero senza che la ricorrente CP_1 avanzasse alcuna domanda ai fini della percezione dell'incremento medesimo.
Si tratta di dati (reddito del coniuge ancora non maturato e assenza di domanda ai fini dell'erogazione della maggiorazione) che sono incompatibili con il dolo dell'accipiens e, anzi, lo escludono radicalmente, atteso che la ricorrente non era neppure a conoscenza del fatto che detto incremento le era stato riconosciuto per ragioni collegate al suo basso reddito (pur cumulato a quello del coniuge).
Si deve poi osservare che il reddito dell'anno 2020 rileva sia ai fini della c.d. prima liquidazione (art. 35, comma 9, del decreto-legge n.
207/2008) dell'incremento al milione (avvenuta nell'anno 2020), sia per l'erogazione dell'incremento per l'anno successivo (2021), dovendosi fare riferimento, per le prestazioni collegate al reddito, a
“quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente” (comma 8 dell'art. 35 del decreto-legge n. 207/2008).
4.4. Lo stesso ragionamento deve essere riproposto anche per il reddito cumulativo relativo all'anno (d'imposta) 2021 (rilevante per l'erogazione nell'anno 2022).
Dal Modello 730/2022 prodotto dall' (doc. n. 3) si evince, CP_1 infatti, che il coniuge della ricorrente ha percepito un reddito da lavoro dipendente di € 12.809,00, di poco superiore (circa 1.600,00 euro) a quello dell'anno precedente e, comunque, pur sommando tale reddito a quello della ricorrente, non si può ragionevolmente sostenere che si
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tratti di incremento reddituale talmente “significativo” da rendere
“inequivocabile” il venire meno dei presupposti del beneficio (specie se si tiene conto - come si è già detto e si approfondirà subito - dell'assenza di una domanda amministrativa, da parte della ricorrente, finalizzata a conseguire l'incremento al “milione”).
4.5. In ogni caso, sempre ai fini dell'assenza di dolo in capo all'accipiens, si deve osservare che non rileva che la ricorrente non avesse dichiarato nel modello AP70 (recante i “Dati socio-economici necessari per la concessione e l'erogazione delle prestazioni di invalidità civile”) i redditi del coniuge (doc. n. 7 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
Invero, tale modello di autocertificazione è privo di data, ma si deve ragionevolmente presumere che esso si riferisse all'anno 2017 a decorrere dal quale (1° luglio 2017) la ricorrente ha iniziato a percepire la pensione di invalidità civile totale.
L'incremento al “milione” è, invece, di gran lunga successivo (anno
2020) ed è conseguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale.
L' , d'altronde, non afferma che la maggiorazione al “milione” CP_1 sia stata richiesta dalla ricorrente mediante dichiarazioni non veritiere, ma soltanto che la ricorrente non avrebbe mai successivamente “aggiornato” (pag. 3 della memoria di costituzione)
i dati contenuti nel citato Modello AP70 (evidentemente più risalente nel tempo rispetto dalla decisione della Consulta).
Ma quand'anche il Modello AP70 si riferisse ai redditi dell'anno 2020,
l'esito non potrebbe essere diverso e ciò per la ragione, già detta, per cui il reddito dell'anno 2020, percepito dal coniuge, era ancora in corso di formazione.
4.6. A ciò si deve aggiungere un altro dato che appare determinante ai fini dell'esclusione del dolo.
Come anticipato, la stessa Circolare n. 107/2020 emanata dall' CP_1
e prodotta dall' resistente (doc. n. 6) afferma che “A decorrere CP_2 dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi
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titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità”.
Il riconoscimento d'ufficio della maggiorazione in esame (e non su domanda dell'assistito) corrobora - ove occorresse - l'assenza del dolo in capo all'accipiens che non ha reso dichiarazioni mendaci al fine di conseguire l'incremento al “milione”, invece attribuitole d'ufficio dall' . CP_1
4.7. Né esisteva l'obbligo in capo all'assistito di comunicare, successivamente, i redditi percepiti dal coniuge, poiché si trattava di redditi regolarmente dichiarati all'Amministrazione Finanziaria e,
d'altronde, lo stesso ha prodotto i Modelli 730 presentati dal CP_1 coniuge ), estraendoli proprio dalla banca dati Persona_2 dell'Amministrazione Finanziaria a sua disposizione.
Il comma 10-bis dell'art. 35 del decreto-legge n. 207/2008 recita infatti testualmente che «Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 [che, a sua volta, richiama non solo le prestazioni
“previdenziali”, ma anche quelle “assistenziali”, n.d.e.], che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione». Da tale disposizione si deduce, a contrario, che non esiste più l'obbligo di effettuare la comunicazione all'Ente previdenziale dei dati reddituali se essi vengono integralmente (come nella fattispecie) comunicati all'Amministrazione finanziaria (avendo l' accesso diretto alle CP_1 banche dati).
4.8. In estrema sintesi, tutti i dati sopra evidenziati (concessione dell'incremento al “milione” d'ufficio e non su domanda;
mancanza dell'obbligo di comunicazione all'Ente previdenziale dei dati reddituali,
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poiché già disponibili tramite le banche dati dell'Amministrazione
Finanziaria; esiguo superamento dei limiti di reddito), depongono, con assoluta certezza, nell'assenza del dolo (che - si ricorda - deve essere
“comprovato”, non essendo presunto) in capo alla ricorrente.
4.9. Per quanto attiene, invece, al venir meno del requisito sanitario, si tratta di un elemento che è totalmente estraneo all'indebito per cui è causa.
Infatti, la lettera di indebito datata 29/12/2022, con cui si è proceduto alla “rideterminazione” della prestazione, non fa alcun riferimento a tale aspetto, precisando espressamente - come si è già sopra detto - che la pensione era stata “ricalcolata dal 1° gennaio
2020 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”.
Ne consegue che l'indebito oggetto di causa (calcolato dall' CP_1 nella misura di € 10.342,89) attiene unicamente al superamento del limite di reddito cumulativo e non anche al venir meno del requisito sanitario a partire dal mese di ottobre 2022 (come pure documentato dall' mediante il verbale di visita medica del 15/09/2022 - all. n. CP_1
4).
Ciò si evince anche dall'importo chiesto in restituzione per l'anno
2022 (€ 3.350,26) che è inferiore a quello chiesto per il precedente anno 2021 (€ 4.723,16): si vedano gli importi indicati a pag. 4 della nota di indebito del 29/12/2022 e, in particolare, lo specchietto delle
“variazioni annuali”. Il minor importo è significativo poiché denota che l'indebito non riguardava l'intero anno 2022 (come invece quello afferente all'anno 2021), ma solo l'indebito maturato fino al mese di settembre 2022, come pure chiarito espressamente dall' nella CP_1 sua memoria di costituzione (a pag. 4 si legge: “Dalla ricostituzione è scaturito l'indebito n. 17412321 periodo da luglio 2020 a settembre
2022 (v. ricostituzione in allegato) per € 10.342,89 derivante da maggiorazione sociale indebitamente corrisposta”).
5. In conclusione, in ossequio ai principi affermati dalla S.C., sopra richiamati, l' non poteva recuperare con efficacia retroattiva CP_1
Pag. 13 di 15 R.G. LAV. N. 3065/2024
l'indebito (stante l'assenza di dolo in capo alla odierna ricorrente), ma solo quello maturato successivamente alla data (29/12/2022) dell'accertamento dell'indebito stesso.
Deve essere, dunque, accertato che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'indebito di cui sopra che deve essere rideterminato nella minor somma di € 10,33, in quanto maturata successivamente al 29/12/2022, data di accertamento dell'indebito (essendo tale somma relativa all'anno 2023: si veda sempre lo specchietto delle
“variazioni annuali” contenuto a pag. 4 della nota del 29/12/2022).
Ne consegue che non è dovuta la ulteriore somma di € 10.332,56
(€ 10.342,89 - € 10,33), pure pretesa dall' per i periodi CP_1 precedenti all'accertamento (anni 2020-2021-2022).
6. Per l'effetto, l' deve essere condannato alla restituzione CP_1 delle somme trattenute per il recupero di detto indebito per la parte eccedente la somma di € 10,33 (la sola che potrà essere, invece, legittimamente trattenuta dall' ). Controparte_4
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (sostanzialmente integrale dell' ) e vengono liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per
l'effetto:
i) accerta e dichiara che la ricorrente è Parte_1 tenuta alla restituzione, in favore dell , della sola somma CP_1 di € 10,33, mentre non è tenuta alla restituzione della ulteriore somma di € 10.332,56 di cui alla nota datata 29 dicembre 2022 di ricalcolo della pensione n. 07056964 categoria INVCIV
(indebito n. 17412321);
ii) ridetermina l'indebito a carico della ricorrente nella minor
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somma di € 10,33, in luogo della somma di € 10.342,89 pretesa dall' ; CP_1
iii) condanna l alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute sul trattamento pensionistico della ricorrente ai fini del recupero dell'indebito di cui al punto che precede per la parte eccedente la somma di € 10,33; iv) condanna l al pagamento delle spese di lite che si CP_1 liquidano nella somma di € 3.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie
(15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Vincenzo Vaiti.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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