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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 479/2019 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pinto e Luigi Fino
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lanocita Controparte_1
APPELLATO
Oggetto: azione di risoluzione contratto di compravendita - appello avverso la sentenza n.
592/2019 – r.g. n. 2353/2017 resa dal Tribunale di Matera in data 15.07.2019, notificata il
17.07.2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 05.12.2017, ha convenuto in Controparte_1 giudizio la società agricola in persona del l.r.p.t. chiedendo, previo Parte_1
accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza della convenuta, la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 25.11.2014 con rogito del Notaio Rep. n. Per_1
pagina 1 di 9 2696 Racc. n.1728, in relazione ai diritti di spettanza pari ad 1/12 di proprietà dell'attore, nonché la condanna della convenuta alla restituzione della quota di titolarità dell'attore e al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo;
in via subordinata , ha articolato domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con vittoria di spese di lite.
A fondamento della propria domanda, ha dedotto di aver stipulato, unitamente a
[...]
, (1935), e con la società Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuta, il contratto di compravendita sopra indicato, convenendo il prezzo in complessivi euro 450.000,00 da versare mediante l'emissione di vaglia cambiari all'ordine dei singoli per gli importi corrispondenti alla propria quota con scadenza il 31 gennaio 2015; tuttavia la società acquirente si è resa inadempiente alle obbligazioni di pagamento assunte, non avendogli consegnato il vaglia dell'importo di euro 37.500,00.
2. Si è costituita in giudizio la società agricola contestando nel merito la Parte_1
domanda e, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del nonché CP_1
l'improcedibilità/inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto.
A fondamento dell'eccezione la convenuta ha sostenuto che il contratto di compravendita fosse unico e la prestazione indivisibile;
pertanto, il singolo venditore non era legittimato ad esperire da solo l'azione di risoluzione che avrebbe prodotto effetti anche nei confronti di tutti gli altri soggetti integranti la parte venditrice, essendo la compravendita un contratto ad effetti reali.
3. Istruita la causa, il Tribunale di Matera con la sentenza in epigrafe indicata, ha così deciso:”
1.dichiara risolto, per inadempimento della convenuta, il contratto di vendita stipulato tra le parti il 25.11.2014 per notar , avente ad oggetto i diritti spettanti all'attore e Persona_2 pari ad 1/12: a. sui fondi siti in Policoro e riportati nel Catasto dei Terreni del medesimo
Comune al foglio 16, particella 76 e al foglio 17, particelle n.19, n.151 (porzione AA e porzione AB), n.152, n.153, n.380, n.565 (porzione AA e AB), n.567 (porzione AA e porzione
AB), n.598, n.571 (porzione AA e porzione AB); b. sui fabbricati siti in Policoro e riportati nel relativo Catasto dei Fabbricati al foglio 16, particelle n. 74, sub 2, categoria C/2, n. 599, categoria D/10, n. 566, sub 1, categoria D/10; 2.dichiara la convenuta tenuta a permettere all'attore l'esercizio del compossesso su detti beni;
3.ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale Territorio di Matera - Servizio di Pubblicità Immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero della stessa da ogni responsabilità;
4.ordina
pagina 2 di 9 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di Matera - Servizio Catasto e
Cartografia di procedere alla relativa voltura catastale con esonero da ogni responsabilità;
5.rigetta nel resto;
6.condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che liquida in € 518,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attore sul presupposto che l'unico contratto di compravendita fosse in realtà la sommatoria di tante vendite quanti erano i venditori, posto che in caso contrario avrebbero dovuto dichiarare di vendere ciascuno i beni per l'intero.
4. Con atto di citazione notificato in data 16.09.2019, la società agricola ha Parte_1 impugnato la sentenza, chiedendo”
1. In via preliminare, in rito, sospendere l'impugnata sentenza ricorrendone i requisiti di legge;
2. Nel merito, in riforma totale della sentenza impugnata, per le ragioni espresse in atti, rigettare l'avversa domanda di risoluzione e per
l'effetto, revocando ogni statuizione del giudice di primo grado;
3. Sempre e comunque, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
A fondamento del proposto appello, ha formulato i seguenti motivi:
a) errata interpretazione della volontà negoziale delle parti della compravendita le quali non hanno inteso stipulare una pluralità di contratti ma un unico negozio giuridico, bilaterale pluripersonale, essendo la parte venditrice complessa soggettivamente ma pur sempre rappresentativa di un'unica dichiarazione di volontà; conseguentemente la domanda di risoluzione sarebbe inammissibile o comunque improcedibile per difetto di legittimazione ad agire di , punto, peraltro su cui il Tribunale avrebbe Controparte_1 omesso di pronunciarsi;
b) erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato di non scarsa importanza il mancato pagamento di una sola parte del prezzo a fronte del complessivo importo di euro 450.000,00;
c) erronea valutazione ed interpretazione delle prove documentali e testimoniali che hanno dato atto dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione, avvenuta per effetto della riconsegna del vaglia alla società odierna appellante.
pagina 3 di 9 5. Si è costituito in giudizio formulando le seguenti conclusioni:” in via Controparte_1
preliminare, dichiarare l'istanza di inibitoria inammissibile, o in subordine manifestamente infondata, per carenza totale del fumus bonus iuris e del periculum in mora, con ogni conseguenza quanto all'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art 283, comma 2, c.p.c.;
- sempre in via preliminare, ma in subordine, rigettare l'istanza in quanto non è stata allegata né tanto meno fornita dalla parte appellante alcuna prova in ordine alla gravità e alla irreparabilità del periculum in mora;
- nel merito, rigettare l'appello della per i Parte_6 motivi indicati in narrativa, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguentemente totale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Matera RG n. 592/2019 e delle conclusioni svolte dall'appellato in primo grado;
- in ogni caso, con vittoria di compensi, spese ed onorari, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”
6. All'udienza del 15.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo, l'appellante ha reiterato l'eccezione, già proposta in primo grado e da lui qualificata come difetto di legittimazione ad agire di non potendo il Controparte_1
contratto essere risolto per l'intero su domanda azionata da uno solo dei soggetti componenti l'unica parte venditrice. In particolare, si è doluto dell'interpretazione del negozio giuridico come resa dal Tribunale che ha ritenuto che con l'unico contratto di compravendita, ogni singolo comproprietario avesse inteso vendere la propria quota di spettanza, ponendo così in essere tanti contratti di compravendita quante erano le quote e che se, invece, le parti avessero dichiarato di vendere ciascuno i propri diritti ma per l'intero, allora si sarebbe configurata un'unica compravendita.
L'appellante ritiene, al contrario, che il contratto sia unico in quanto dall'intenzione delle parti, evincibile dal contenuto del contratto, emerge la sussistenza di un'unica manifestazione di volontà nella quale sono confluite le singole dichiarazioni di volontà, poiché, perseguendo uno scopo comune, le parti soggettivamente complesse sono divenute un unico centro di imputazione di interessi. Alla luce di tale argomentazione ha chiesto l'accertamento del difetto pagina 4 di 9 di legittimazione ad agire di e che comunque fosse dichiarata inammissibile l'azione di CP_1
risoluzione per inadempimento proposta.
Il motivo di appello è accoglibile nei termini che seguono.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il contratto di compravendita stipulato in data
25.11.2014 integrasse non già un unico contratto di compravendita ma tante alienazioni quante erano le parti venditrici, poiché ciascuna aveva inteso alienare la quota di sua titolarità, in maniera autonoma ed indipendente rispetto alle altre quote, tanto che tra i singoli negozi giuridici non era neppure riscontrabile un collegamento negoziale.
La Corte ritiene che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale non possa essere condivisa.
Ed invero, il contratto di compravendita in questione non racchiude una pluralità di accordi, essendo un contratto unico con parte venditrice soggettivamente complessa, ascrivibile, pertanto, al novero dei contratti complessi. Il contratto con soggetto complesso deve tenersi distinto dai contratti soggettivamente complessi, ai quali sono ascrivibili i contratti plurilaterali, in quanto mentre in questi ultimi l'elemento caratterizzante è la comunanza di scopo e le singole parti risultano titolari di interessi giuridicamente autonomi e distinti rispetto a quelli delle altre parti;
nel contratto complesso si va al di là della mera comunanza di scopo, posto che ciò che lo caratterizza è l'unicità della causa. Causa da intendersi come funzione economico – individuale che le parti intendono conseguire con l'accordo che è, anch'esso unitario. Trattasi, quindi, di un negozio pluripersonale e non già plurilaterale, ponendosi le parti tutte dallo stesso lato, in vista del perseguimento dello stesso interesse, formando, così un'unica parte.
Le singole volontà risultano, quindi compendiate in un'unica dichiarazione negoziale, considerato che sono sorrette tutte da una causa comune, integrando in questo modo un unico rapporto giuridico.
Gli indici significativi, ai fini dell'identificazione quale contratto complesso dell'operazione negoziale, devono essere rinvenuti dal contenuto dell'accordo negoziale, posto che, nel caso de quo, siamo dinanzi ad un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, con la logica conseguenza che la volontà delle parti deve desumersi dal contenuto dell'accordo, non potendosi rinvenire aliunde.
Si ritiene, pertanto, che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice del primo grado,
(1995), quale procuratore di , Parte_3 Parte_2 Controparte_1
pagina 5 di 9 (1935), , in proprio e hanno stipulato un unico Parte_3 Parte_5 Parte_4
contratto di compravendita e non una pluralità, aventi ad oggetto ciascuno le singole quote di spettanza, considerando così i singoli immobili un unicum inscindibile non vendibile separatamente.
Dalla lettura dell'accordo non emerge alcuna intenzione di scomporre in più contratti senza collegamento tra loro il singolo contratto.
Esaminando, infatti, il testo del contratto, emergono i seguenti elementi:
-la parte venditrice è indicata singolarmente come fosse un unico centro di imputazione di interessi e non già come una pluralità di soggetti;
- i venditori, in relazione alle quote di spettanza di ciascuno, hanno inteso trasferire la piena proprietà delle porzioni immobiliari site nel comune di Policoro e descritte in atti;
-le dichiarazioni rese in relazione agli immobili fanno riferimento non già alle singole quote ma alla proprietà per l'intero;
-il prezzo è convenuto in maniera unitaria in complessivi euro 450.000,00. Il riferimento ai diversi importi dei vaglia cambiari emessi in numero pari a quello dei soggetti costituenti la parte alienante complessa rappresenta non già la definizione di diversi prezzi (circostanza smentita dal fatto che il maggior o minor importo è proporzionale alle quote di titolarità) ma costituisce una mera modalità di pagamento del prezzo dedotto unitariamente;
-i beni, almeno per quanto riguarda la provenienza di 6/12, già di titolarità di , Controparte_2
sono di provenienza ereditaria e sono pertanto oggetto di comunione ereditaria, che è una comunione di quote pro-indiviso.
Anche il ricorrente nel giudizio di primo grado ha affermato che il prezzo era stato convenuto complessivamente in euro 450.000,00 e che i vaglia cambiari fossero le modalità di corresponsione dello stesso in relazione alle quote.
Tali circostanze fanno tutte concludere nel senso della natura unitaria del contratto in questione e dell'indivisibilità della prestazione dedotta quale oggetto dell'obbligazione.
Trattasi di obbligazioni indivisibili soggettivamente, posto che la prestazione anche se divisibile, è considerata un unicum per comune intenzione delle parti che non deve risultare espressamente da una clausola negoziale potendosi desumere dal contenuto implicito dell'intero contratto.
pagina 6 di 9 Secondo l'orientamento consolidato e condivisibile della giurisprudenza di legittimità, “nel caso di contratto preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, si presume, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato come un unicum inscindibile, e che le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno dei contraenti siano prive di specifica autonomia e destinate a fondersi in un'unica dichiarazione negoziale, in quanto i promittenti venditori si pongono congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa…..” (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4227; n. 5027/2011; n. 9458/2004; Cass., Sez. Un.,
n. 239/1999).
Posto che nel caso di specie si tratta di bene in comproprietà, dalla sentenza impugnata non risulta specificato quali elementi probatori abbiano consentito di ritenere superata la suddetta presunzione e abbiano consentito di sostenere che la vendita sia stata effettuata da ogni comproprietario come vendita della propria quota, configurandosi una pluralità di negozi tra loro connessi ciascuno dei quali avente ad oggetto la quota spettante al singolo partecipante
Sul punto è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte presta adesione, è ferma nel sostenere che “la promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un 'unicum' inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo
a contrarre (art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare" (Cass n. 25396/ 2023; Cass. civ. n. 5125/2019; Cass. civ. n. 6162/2006; Cass. civ. n. 1050/1999;).
Facendo applicazione del predetto principio si deve ritenere, pertanto, che nel caso in esame si configuri un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c..
Invero, il contratto essendo unico non potrebbe essere risolto solo nella parte relativa alla quota di spettanza del richiedente ma per l'intero, così producendo effetti nei confronti delle altre parti del contratto. Una sentenza produttiva di effetti nei confronti di terzi non partecipanti al processo, non perché contumaci ma perché non vocati in ius, renderebbe anche la sentenza del grado di appello inutiliter data.
Emerge la necessarietà del contraddittorio.
pagina 7 di 9 Nel caso di contratto con parte complessa, cioè, formata da più soggetti costituenti un unico centro di interessi, nel quale l'oggetto del contratto riveste carattere di indivisibilità, si configura la necessità che tutti costoro partecipino al giudizio promosso per ottenere la risoluzione del negozio, in quanto diretto a modificare, attraverso l'eliminazione del titolo contrattuale, la situazione plurisoggettiva inscindibile da esso disciplinata” (Cass. n. 265/1981).
Qualora sia proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti, anche soltanto da un lato, si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto il rapporto sostanziale, essendo comune a più persone, non può sussistere nei confronti di alcuni soggetti interessati e non sussistere nei confronti di altri, con la conseguenza che la decisione è inutiliter data, anche in sede d'appello, se non è emessa nei confronti di tutte le parti contraenti
(Cass. Civ. Sez. II, Ord. n. 26546/2024; Cass. n. 9042/2016; Cass. n. 20346/2012; Cass. n.
27302/2005; Cass. n. 2925/1986; Cass. n. 11049/1993).
Nel caso di specie, il contraddittorio risulta monco non essendo stato emesso dal giudice l'ordine di integrazione nei confronti degli altri soggetti costituenti la parte venditrice e, pertanto, sussistendo una delle ipotesi tipiche di rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354 c.p.c., occorre dichiarare la nullità della sentenza e disporre la rimessione al Tribunale di
Matera, in persona di diverso giudice, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, , , (1935). Parte_2 Parte_5 Parte_4 Parte_3
8. Spese di lite
Sussistono i presupposti affinché il giudice di appello liquidi le spese di entrambi i gradi del giudizio con condanna della parte che ha dato causa alla rimessione, ossia , in Controparte_1 attuazione del seguente principio di diritto:” Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado” (Cass. Civ. Ordinanza, n. 17255 del 27 maggio
2022 : la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del pagina 8 di 9 contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice;
Cassazione civile sez. VI, 06/05/2021, n.11865).
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore € 26.001,00 - €
52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 592/2019 resa dal
Tribunale di Matera in data 15.07.2019, notificata il 17.07.2019 rimettendo la causa innanzi al
Tribunale di Matera ai sensi dell'art. 354, comma 1 cpc;
- condanna , alla rifusione, in favore della società agricola Controparte_1 Parte_1 con pagamento in favore dei procuratori antistatari, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano:
a) quanto al primo in grado, in euro 3.809,00, per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da attribuire ai procuratori antistatari;
b) quanto al secondo grado di giudizio, in euro 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da attribuire ai procuratori antistatari;
.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria Dott. Michele Videtta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della d.ssa Francesca Silla, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di Potenza.
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