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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/10/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3894 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza dell'8.10.25, e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Cella, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via R. Follerau, n. 9.
ATTRICE
E
, (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Catalano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale in Benevento alla Via Annunziata n. 138, Palazzo Mosti.
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: l'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza dell'8.10.25, da intendersi qui integralmente trascritto;
il convenuto ha concluso come da note depositate il 23.9.25 in vista dell'udienza dell'8.10.25.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.9.23, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo che alle ore 10:00 circa del 10.5.2019, nel percorrere a piedi il CP_1
marciapiede di Via delle Puglie all'altezza dell'esercizio commerciale “Pasticceria Antichi
Sapori”, era caduta a terra improvvisamente a causa del manto stradale dissestato e non segnalato.
L'attrice ha rappresentato di aver subito in conseguenza del sinistro lesioni personali per le quali si era reso necessario l'intervento di un'ambulanza e il trasporto presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù, ove le veniva disgnosticata una “frattura basicervicale femore dx” con prognosi di 30 giorni.
La ha chiesto dunque la condanna del al risarcimento dei danni Pt_1 Controparte_1
subiti per effetto dell'illecito, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 CC o a quella dell'art. 2043 CC, da quantificarsi, nei limiti di Euro 25.000,00, anche tramite CTU.
Si è costituito in giudizio il , ed ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1
attorea sull'assunto: a) dell'insussistenza del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso,
ascrivibile esclusivamente alla colpa della danneggiata o, in via subordinata, il riconoscimento del concorso colposo della danneggiata nella verificazione del sinistro;
b) dell'insussistenza e mancata dimostrazione dei danni invocati.
All'esito dell'istruttoria svolta (escussione di testimone), in vista dell'udienza dell'8.10.25
entrambe le parti hanno dichiarato di aver transatto la lite e hanno chiesto (l'attrice dapprima all'udienza del 4.6.25 e successivamente all'udienza dell'8.10.25; il convenuto con note depositate in data 23.9.25 in vista dell'udienza dell'8.10.25) dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “a seguito dell'intervenuta transazione della lite mediante
un accordo, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere perché è
venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità di una
pronuncia giudiziale” (cfr. Cass. SS.UU. n. 368/2000; Cass. n. 2714/74).
2 Va dunque emessa sentenza dichiarativa in tal senso.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione.
Va rilevato infatti che il principio della soccombenza virtuale – in virtù del quale il giudice deve indagare la fondatezza della domanda per decidere se essa sarebbe stata accolta o rigettata se non fosse intervenuto il fatto causativo della cessazione della materia del contendere – si applica soltanto in mancanza di accordo delle parti sulla regolamentazione delle spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC (cfr. Cass. SS.UU. n. 368/2000).
Nel caso di specie l'attrice all'udienza dell'8.10.25 si è associata alle note depotitate dal convenuto il 23.9.25, nelle quali era stata chiesta la compensazione delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore dell'attrice, ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione e della documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo intervenuto tra ed il;
Parte_1 Controparte_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 9.10.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3894 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza dell'8.10.25, e vertente
T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Cella, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Benevento alla Via R. Follerau, n. 9.
ATTRICE
E
, (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Catalano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura comunale in Benevento alla Via Annunziata n. 138, Palazzo Mosti.
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI: l'attrice ha concluso come da verbale dell'udienza dell'8.10.25, da intendersi qui integralmente trascritto;
il convenuto ha concluso come da note depositate il 23.9.25 in vista dell'udienza dell'8.10.25.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.9.23, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo che alle ore 10:00 circa del 10.5.2019, nel percorrere a piedi il CP_1
marciapiede di Via delle Puglie all'altezza dell'esercizio commerciale “Pasticceria Antichi
Sapori”, era caduta a terra improvvisamente a causa del manto stradale dissestato e non segnalato.
L'attrice ha rappresentato di aver subito in conseguenza del sinistro lesioni personali per le quali si era reso necessario l'intervento di un'ambulanza e il trasporto presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù, ove le veniva disgnosticata una “frattura basicervicale femore dx” con prognosi di 30 giorni.
La ha chiesto dunque la condanna del al risarcimento dei danni Pt_1 Controparte_1
subiti per effetto dell'illecito, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 CC o a quella dell'art. 2043 CC, da quantificarsi, nei limiti di Euro 25.000,00, anche tramite CTU.
Si è costituito in giudizio il , ed ha concluso per il rigetto della domanda Controparte_1
attorea sull'assunto: a) dell'insussistenza del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso,
ascrivibile esclusivamente alla colpa della danneggiata o, in via subordinata, il riconoscimento del concorso colposo della danneggiata nella verificazione del sinistro;
b) dell'insussistenza e mancata dimostrazione dei danni invocati.
All'esito dell'istruttoria svolta (escussione di testimone), in vista dell'udienza dell'8.10.25
entrambe le parti hanno dichiarato di aver transatto la lite e hanno chiesto (l'attrice dapprima all'udienza del 4.6.25 e successivamente all'udienza dell'8.10.25; il convenuto con note depositate in data 23.9.25 in vista dell'udienza dell'8.10.25) dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “a seguito dell'intervenuta transazione della lite mediante
un accordo, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere perché è
venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità di una
pronuncia giudiziale” (cfr. Cass. SS.UU. n. 368/2000; Cass. n. 2714/74).
2 Va dunque emessa sentenza dichiarativa in tal senso.
Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione.
Va rilevato infatti che il principio della soccombenza virtuale – in virtù del quale il giudice deve indagare la fondatezza della domanda per decidere se essa sarebbe stata accolta o rigettata se non fosse intervenuto il fatto causativo della cessazione della materia del contendere – si applica soltanto in mancanza di accordo delle parti sulla regolamentazione delle spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC (cfr. Cass. SS.UU. n. 368/2000).
Nel caso di specie l'attrice all'udienza dell'8.10.25 si è associata alle note depotitate dal convenuto il 23.9.25, nelle quali era stata chiesta la compensazione delle spese di lite.
Alla liquidazione del compenso spettante al difensore dell'attrice, ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione e della documentazione reddituale aggiornata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo intervenuto tra ed il;
Parte_1 Controparte_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 9.10.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci
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