Decreto cautelare 8 aprile 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza collegiale 17 settembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00985/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00219/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 219 del 2020, proposto da -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-delle seguenti cartelle di pagamento dell’Ag.E.A., inviate ad ogni azienda agricola e ricevute dalle medesime aziende agricole nelle date sotto indicate, inerenti il pagamento del c.d. “prelievo latte” per i periodi indicati nelle medesime:
1. cartella di pagamento n. -OMISSIS-, inviata a mezzo raccomandata a.r. il 12.12.2018 al produttore -OMISSIS-, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 372.800,90 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 2003/2004;
2. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo raccomandata a.r. il 12.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS-” (già “-OMISSIS-”), con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 309.564,93 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997 (imputazioni relative ai primi acquirenti “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”), e 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;
3. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo raccomandata a.r. il 12.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS-”, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 283.727,16 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997 (imputazioni relative ai primi acquirenti “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”), e 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;
4. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo raccomandata a.r. il 14.12.2018 al produttore -OMISSIS-, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 716.850,38 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2008/2009;
5. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo raccomandata a.r. il 14.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS- -OMISSIS-” con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 992.801,91 a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997 (imputazioni relative ai primi acquirenti -OMISSIS-”), e 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002;
6. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo PEC l’11.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS-, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 107.839,34 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 2002/2003;
7. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo PEC l’11.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS-”, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 86.645,60 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 2002/2003;
8. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo PEC il 10.12.2018 al produttore -OMISSIS-, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 517.837,32 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999 e 2001/2002;
9. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo raccomandata a.r. il 12.12.2018 al produttore -OMISSIS-, con la quale si richiedeva il pagamento di complessivi Euro 569.850,83 dovuti a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001 e 2001/2002;
10. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo PEC il 10.12.2018 al produttore -OMISSIS-, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 190.153,72 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004 e 2004/2005;
11. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo PEC l’ 11.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS-”, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 111.667,58 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003 e 2005/2006;
12. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo raccomandata a.r. il 12.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS-”, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 180.621,01 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 2003/2004;
13. cartella di pagamento n. -OMISSIS- inviata a mezzo PEC l’11.12.2018 alla società produttrice “-OMISSIS-”, con la quale si richiedeva il pagamento della somma di complessivi Euro 512.585,02 dovuta a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999.
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare dell’atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nelle cartelle sopra descritte, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dei singoli ricorrenti, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dei medesimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno riassunto un precedente giudizio proposto avanti al Tribunale di Verona, che con sentenza n. -OMISSIS- si è spogliato della controversia in difetto della giurisdizione del Giudice Ordinario a beneficio di quella del Giudice Amministrativo.
2. Sono state così (ri)proposte le doglianze così epigrafate “ I. - In via preliminare: giuridica inesistenza e/o nullità insanabile della notifica delle cartelle in quanto eseguita da un soggetto non abilitato – violazione e falsa applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 10-bis, della L. 33/09, dell’art. 26, d.P.R. n. 602/73 ed degli artt. 137 e segg. del c.p.c . ; II. - Sempre in via preliminare: ancora sulla giuridica inesistenza e/o nullità insanabile della notifica delle cartelle per difetto di procedura di notificazione; III. - Nullità e/o annullabilità delle cartelle per mancanza dei requisiti essenziali per difetto di motivazione per: -(III/I.) mancata indicazione dei responsabili del procedimento; -(III/II.) mancata indicazione degli atti di accertamento presupposti e della data di notifica dei medesimi ai ricorrenti; -(III/III.) mancata indicazione delle procedure di rateizzazione possibili e delle procedure per accedere alla sospensione dell’esecuzione; -(III/IV.) errata indicazione degli interessi di mora; IV. - Comunque ed in ogni caso: nullità e/o annullabilità delle cartelle e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti; V. - Comunque ed in ogni caso: nullità e/o annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per precedente iscrizione a ruolo - illegittima duplicazione del ruolo; VI. - nullità e/o annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per procedere all’iscrizione a ruolo e per agire in esecuzione; VII. - comunque ed in ogni caso: intervenuta prescrizione della pretesa di Agea; VIII. - comunque ed in ogni caso: decadenza di agea per il recupero delle somme tutte iscritte nel registro debitori in data antecedente al 31 dicembre 2015; IX. - Nullità e/o comunque annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo: (1) - per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli interessi - illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, dell’art. 3 della l. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34 della l. n. 119/03 e degli artt. 8 ter e quinquies L. n. 33/2009, nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 25 e 97 della Costituzione - eccesso di potere - vizio di motivazione; (2) - per iscrizione a ruolo e richiesta di pagamento di interessi non dovuti – violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 e violazione di provvedimenti giurisdizionali – eccesso di potere; X. - Nullità e/o annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi p.a.c. effettuati nel corso degli anni da agea anche tramite gli organismi pagatori territorialmente competenti – errata quantificazione del debito residuo iscritto a ruolo ed indicato nelle cartelle; XI. - Nullità e/o annullabilità delle cartelle, dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per difetto di motivazione circa i pagamenti già eseguiti dagli acquirenti – errata quantificazione del debito residuo indicato nelle cartelle; XII. - In sintesi: errata iscrizione a ruolo, sia a titolo di capitale che di interessi, dei residui importi ancora dovuti dai ricorrenti rispetto ai maggiori importi a suo tempo accertati a debito degli stessi a titolo di prelievo sul latte - contestazione in ordine al quantum della residua pretesa di agea - contestazione del diritto di agea di procedere ad esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo, risultanti nelle cartelle impugnate” .
3. Si è costituita in giudizio l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura depositando un’articolata memoria, che conclude per l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto in forma collettiva e cumulativa e in ogni caso per il suo rigetto nel merito in quanto infondato.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza camerale del 22.4.2020, il Tribunale ha dato atto della rinuncia alla domanda di sospensiva formalizzata dal patrocinio di parte ricorrente.
5. Il ricorso veniva poi assegnato all’udienza di smaltimento del 10.9.2024, in vista della quale la difesa dei ricorrenti produceva la dichiarazione di morte del ricorrente -OMISSIS- in data 9 aprile 2024, insistendo per la declaratoria di interruzione del giudizio dichiarata con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 17.9.2024.
6. Successivamente la parte ricorrente riassumeva il giudizio interrotto ai sensi dell’art. 80, comma 3°, del cod. proc. amm., e veniva così fissata l’udienza pubblica di trattazione del 5.6.2025.
7. Indi sia l’Ag.E.A. che i ricorrenti depositavano nuova documentazione e una memoria conclusiva con la quale la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 la causa passa in decisione.
9. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Con esso i 13 ricorrenti meglio individuati in epigrafe impugnano, ciascuno, la cartella con la quale ad ognuno di essi l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in poi, l’Ag.E.A.) ha richiesto il pagamento di somme di danaro, di diverso importo per ciascun ricorrente (come indicato nell’intestazione del ricorso), a titolo di recupero dei cd. prelievi latte in periodi diversificati ricompresi tra l’annualità lattiero-casearia 1995/96 e l’annualità lattiero-casearia 2008/2009.
In sostanza i ricorrenti agiscono, ciascuno, in riferimento ad uno specifico rapporto obbligatorio per contestare la legittimità dell’atto con il quale il credito avente origine in quello specifico rapporto obbligatorio e avente ad oggetto - per ciascuno dei rapporti in parola - una pretesa creditoria per un importo diverso, è stato chiesto in pagamento.
Nessuna connessione, pertanto, in termini di rilevanza giuridica ai fini della spiegata azione impugnatoria, è dato rinvenire tra le pretese creditorie e i 13 (tredici) diversi rapporti obbligatori, dedotti in giudizio, da cui esse sono scaturite.
Ciò posto, è noto che in via generale:
-nel processo amministrativo l'ammissibilità del ricorso cumulativo è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e/o nella riconducibilità delle pretese azionate nell'ambito del medesimo rapporto giuridico o di un'unica sequenza procedimentale (T.A.R. Torino, sez. III, 02/02/2024, n. 112);
-nel processo amministrativo impugnatorio, la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso, onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 26/10/2023, n. 15870).
Con particolare riguardo, poi, al contenzioso in materia di cd. “quote latte”, il Consiglio di Stato ha più volte e anche di recente precisato (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2024 n.2971, Id. , sz. VI, 28 febbraio 2024, n. 1934; Id. , sez. III, 7 aprile 2023, n. 3585) che quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo in materia le censure:
-implicano ex art. 40 del cod. proc. amm. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
-sono inammissibili quando riguardano, senza adeguate specificazioni, pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo singolarmente dovuto da ogni azienda (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
-sono inammissibili quando, nel dedurre la maturata prescrizione, non si riferiscono ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all’Amministrazione, siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, da presupposti del tutto autonomi (Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2022, n. 2425; sez. III, 27 aprile 2022, n. 3262, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267; Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7527), il che va affermato anche quando si deducano generiche censure sulla ‘compensazione’ (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488; Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
-sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica di sistema alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
-sono inammissibili se si sia lamentata genericamente l’illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora della violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall’articolo 8- quinquies della legge 33 del 2009, ora degli errori nella determinazione dell’an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
Ha precisato, inoltre, il Giudice di appello, che detto orientamento costituisce declinazione specifica di quelle che sono, in generale, nel diritto processuale amministrativo, per orientamento inveterato, le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo. Un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 08/03/2023, n. 2470). E un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato sez. III, 20 ottobre 2021, n.7045).
Ricorrendo tutti i profili appena evidenziati, il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto da più ricorrenti avverso atti distinti e in relazione a distinti rapporti giuridici di debito-credito (in termini analoghi si veda la sentenza della IV sezione di questo Tribunale n. -OMISSIS-, resa in decisione del ricorso proposto da alcuni degli odierni ricorrenti avverso le medesime cartelle qui impugnate).
10. Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate e decise, nonché alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, si stima equo compensare tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO