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1 gennaio 2004
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1 giugno 2012
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19 settembre 2018
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Art. 129. (( (Elenchi dei contraenti) )) (( 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. ))
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri. ))
Commentari • 8
- 1. Elenchi telefonici: semplificate le procedure per i 'categorici' - 14 luglio 2005 [1151640]Garante Privacy · 14 luglio 2005 · 8.824207
[…] VISTO l´art. 129, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che, in attuazione della disciplina comunitaria e in particolare della direttiva comunitaria n. 2002/58/Ce, ha individuato nella "mera ricerca dell´abbonato per comunicazioni interpersonali" la finalità primaria degli elenchi telefonici;
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Giurisprudenza • 14
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2024, n. 497Provvedimento: Pubblicato il 15/01/2024 N. 00497/2024REG.PROV.COLL. N. 03363/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2023, proposto dalle società TE S.p.A. e TE Broker S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Gian Michele Roberti, Angelo Clarizia, Marco Serpone, Paolo Ziotti e Giovanni Maria Riccio, con domicilio presso l'indirizzo PEC come da Registri di giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Angelo Clarizia in Roma, via …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- trasparenza delle informazioni commerciali·
- art. 27 del Codice del Consumo·
- principio di leale collaborazione tra autorità amministrative·
- art. 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- tutela della privacy·
- pratiche commerciali scorrette·
- raccolta e trattamento dei dati personali·
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- violazione del diritto di difesa·
- condivisione dei dati con terzi·
- diritti dei consumatori·
- informativa privacy·
- competenze del Garante per la protezione dei dati personali·
- art. 21 e 22 del Codice del Consumo