Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 07/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4665/2022 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: ripetizione di indebito;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Vincenzo Ciccone e dall'avv. Gennaro Crispo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Palma Campania (NA), via S. Carbone n. 27;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso l' di Nola, Via Variante Statale 7 bis;
CP_1
PER IL RICORRENTE: a) dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 4.306,20 dovuto a indebita percezione di ratei di invalidità civile, cat. INVCIV n.07105457
(trasformato in assegno sociale dal 11/2016), per il periodo dal 01 06 2011 al 30 06 2021 in quanto
l'istante per il detto periodo poteva far vale i requisiti socio-sanitari per la percezione di detta prestazione e/o perché per il caso di specie trova applicazione la sanatoria prevista dalla legge
29/1977 e 291/1988 e confermata da varie pronunce della Cassazione, cosi come in premessa. b)
Dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere l'annullamento del predetto indebito per la sua genericità e/o per la decadenza di cui al 2 comma dell'art.13 della legge 412/91 relativamente ai ratei di pensione dal 06/2001 al 12/2018, cosi come in premessa. c) Vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.
PER L' : dichiarare infondata la domanda attorea e rigettarla con compensazione delle CP_1 spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.09.2022, la ricorrente in epigrafe riferiva che, in data
26.01.2021 (rectius 26.06.2021), l' le aveva comunicato un indebito di € 4.306,20 sulla CP_1 prestazione in godimento cat. INVCIV n. 07105457, per il periodo dal 01.06.2011 al 30.06.2021, motivando che “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Premessa la genericità della motivazione della pretesa dell' , sosteneva, in primo luogo, di CP_1 avere diritto a percepire l'assegno di invalidità civile (trasformato dal 01/2016 in assegno sociale) in quanto cittadina italiana, residente nel comune di Cercola, riconosciuta invalida in misura superiore al 73% ed in possesso del requisito reddituale compatibile con l'erogazione della predetta prestazione.
Deduceva l'irripetibilità dell'indebito, in ragione della percezione in buona fede delle somme chieste in restituzione, richiamando all'uopo quell'orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale ritenuto ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il dolo dell'accipiens.
Evidenziava, inoltre, che il proprio reddito familiare era ben conosciuto dall' in quanto CP_1 regolarmente comunicato al Fisco e allo stesso;
difatti “l'istante dal 2010 al Controparte_2
2021 ha avuto come reddito quello da pensione di cui al presente atto mentre il proprio marito
… quello da pensione di vecchiaia cat. VO n.30635102 erogata dallo stesso Persona_1 CP_
.
Eccepiva, in subordine, la decadenza dell' dal recupero delle somme ex art. 13 comma 2 CP_1
L. n. 412/1991.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo l'accoglimento delle suesposte conclusioni. CP_1
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dall'istante, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di legge.
2. In tema di riparto dell'onere della prova nei giudizi di indebito previdenziale o assistenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., n. 18046/2010) hanno sancito il principio in forza del quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.
I giudici di legittimità hanno tuttavia chiarito che è necessario che l' convenuto, “nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. ex multis Cass., sez. lav., 05/01/2011, n. 198).
Nella fattispecie, non sono chiare le ragioni poste alla base della pretesa restitutoria, posto che la comunicazione del 26.06.2021 si limita laconicamente ad indicare, quale ragione dell'indebito, “È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.
Risultano, dunque, del tutto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado il destinatario di verificare se si CP_1 trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
È evidente, dunque, il destinatario della richiesta non è stato posto in grado di disporre, fin dalla ricezione della lettera dell'Istituto, di tutti i dati necessari per comprendere le ragioni per le quali si riteneva essersi formato l'indebito.
Tuttavia, la mancanza di una motivazione chiara e comprensibile del provvedimento di recupero dell' non determina la nullità (o altra forma di invalidità o inefficacia) del provvedimento di CP_1 recupero, posto che in materia previdenziale non si applica la L. n. 241/1990, ma ha come conseguenza quella di addossare all' l'onere di provare le ragioni poste a base dell'azione di CP_1 ripetizione.
Nel caso di specie, tale onere è stato assolto.
L' ha, difatti, dedotto che “La prestazione INVCIV di cui è titolare la ricorrente è stata CP_1 ricalcolata, come da TE08 allegato, aggiornando i redditi del coniuge che ha una pensione contributiva. La pensione della ricorrente era stata liquidata con sentenza. In sede di elaborazione della domanda di ricostituzione presentata dalla stessa ricorrente in data 14/05/2021 è scaturito
l'indebito di € 4306,20, in questa sede impugnato. Aggiornando i dati reddituali del coniuge
(quest'ultimo - fin ad ora - non inserito sulla pensione liquidata con sentenza) è venuto meno il diritto alle maggiorazioni sociali. Il calcolo decorre da 06/2011, tenendo conto della prescrizione decennale (la domanda di ricostituzione, si ripete, è stata presentata in data 14.5.21) Il coniuge
14/02/1948 è titolare di pensione contributiva da Persona_1 C.F._1
07/2014 Precedentemente lo stesso coniuge era già titolare di pensione di invalidità civile .”.
Sul punto non vi è contestazione.
3. Venendo al merito, deve richiamarsi l'orientamento consolidato espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui “In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile”.
Più nel dettaglio, è stato affermato: “
8. Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
9. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito"…
11. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." (…)
13. Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
(…)” (così Cass. civ., sez. VI, 30/06/2020, n.13223).
3.1. Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza” di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' CP_1 CP_1 già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso . CP_1
In motivazione: “20. L'obbligo [di comunicazione] dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello
730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
21. Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1 conosce.
21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_1 certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere. (…)
22. Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte
a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).”
(Cass. civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223 cit.).
In conclusione “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass civ., sez. lav., 30/06/2020, n. 13223; Cass civ., sez. lav., 28/07/2020, n.
16088; Cass civ., sez. lav., 20/05/2021, n. 13915; Cass. civ., sez. lav., 23/02/2023, n. 5606).
4. Ciò posto e venendo al caso di specie, si osserva che il provvedimento con cui l' ha disposto il recupero delle somme erogate a titolo di assegno sociale per un periodo CP_1 antecedente alla sua comunicazione (01.06.2011 al 30.06.2021) è datato 26.06.2021; inoltre, il reddito del coniuge che avrebbe determinato il superamento del limite normativo per il riconoscimento della maggiorazione sociale era conoscibile da parte dell'ente previdenziale in quanto costituito dalla pensione di vecchiaia dallo stesso erogato, come documentato dalla ricorrente e ammesso dall' . CP_1
Pertanto, coerentemente alle suesposte coordinate ermeneutiche, deve concludersi che, nella fattispecie, in assenza di allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens o di dolo comprovato, le prestazioni erogate alla ricorrente non erano ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito.
In accoglimento del ricorso, va dichiarata l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 26.06.2021.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della natura documentale e seriale della controversia, con distrazione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità dell'indebito di € 4.306,20 di cui alla comunicazione del 26.06.2021; CP_1
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
1.411,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 07/05/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno