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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Alessandro Laurino Giudice Relatore
Dott. Sebastiano Cassaniti Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 472/2024 r.g. promosso dalle curatele
• in persona dei curatori, avvocato Alessandra Parte_1
Leggio e dott. Niccolò Notarbartolo, con il ministero dell'avvocato Maria Cristina Grassi (d'ora in avanti ) Pt_1
• in persona dei curatori, dott.ssa Controparte_1
, dott. ed avvocato Giuseppe Basile, con il ministero dell'avvocato Controparte_2 Controparte_3 Simone Melato (d'ora in avanti ) CP_1 e con l'intervento di
• in persona dell'amministratore unico con il ministero degli CP_4 Controparte_5 avvocati Armando Finocchiaro e Marco De Benedictis nei confronti della società
• (partita iva;
numero di iscrizione al registro delle Controparte_6 P.IVA_1 imprese CT -428920, cancellata dal registro delle imprese il 31.1.2024), con sede legale in , via CP_1
Nicola Coviello 25, in persona dei liquidatori e con il ministero Controparte_7 CP_8 dell'avvocato Giuseppe Augello (d'ora in avanti GI);
*** letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a mezzo posta elettronica certificata ed attesa la costituzione del debitore intimato;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
osserva quanto appresso.
*** La curatela della società ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Pt_1 CP_ società rappresentando che quest'ultima, aggiudicataria in sede di liquidazione fallimentare delle azioni di (in proprietà di ), si era obbligata ad: Controparte_1 Pt_1 - “assumere l'obbligo di rilevare e procurare la liberazione, dunque non cumulativa, di
[...]
, entro il termine di mesi sei dalla data dell'atto di cessione, prorogabile di Parte_2 successivi mesi tre, di tutte le fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni di Controparte_1
a favore di IT di ED TI (per nominali euro 9.200.000,00).
[...]
- In alternativa, ove le condizioni indicate dal terzo garantito non siano possibili, l'acquirente assumerà l'obbligo di rilasciare, entro i predetti termini, in favore di , Parte_2 manleva garantita da fideiussione bancaria o assicurativa primaria, nel limite di euro 1.840.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila/00)”. Così la clausola del bando trasfusa nell'atto notarile. Deduceva, inoltre, che non erano state pagate le spese di pubblicità per la suddetta gara, spese ammontati ad oltre 10 mila euro, il cui onere era a carico dell'aggiudicatario. Tali spese, però, sono state pagate nelle more di questo giudizio e, pertanto, il motivo non rileva più. CP_ Poiché non ha ottemperato agli obblighi previsti nel bando, in ordine alla liberazione delle obbligazioni contratte da od alla prestazione di primaria fideiussione, è sorto un contenzioso in Pt_1 sede civile che, a causa della cancellazione della convenuta dal registro delle imprese, è stato riassunto nei confronti dei soci. La curatela di ha chiesto l'apertura della procedura concorsuale rilevando che l'accertamento Pt_1 del credito, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale -come, d'altra parte, prima accadeva per il fallimento- è incidentale, deve avvenire in questa sede e prescinde dalla pendenza di un autonomo giudizio. Deduce, infatti, che non è necessario che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (cfr. Sezioni Unite 1521/2013 e giurisprudenza successiva), atteso l'evidente stato di insolvenza della società oramai cancellata dal 31 gennaio dello scorso anno e con un ammontare di debiti appostati nel bilancio finale di liquidazione pari a 2,5 milioni.
***
Alla detta prospettazione ha aderito in persona del suo amministratore unico, Parte_2 rappresentando che il giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della stessa Parte_2 sia ancora pendente (sebbene la Cassazione, con recente sentenza in atti, ha cassato la sentenza di CP_ appello che aveva disposto la revoca del fallimento) e che l'inadempimento di legittima le sue aspettative risarcitorie in ordine a tutti i danni derivanti da tale inadempimento, in misura non inferiore al credito vantato dall'IT di ED TI di cui non è stata affatto liberata. Pt_1
Nel corso del giudizio è intervenuta la curatela del che ha chiesto Controparte_1 CP_1 anch'essa l'apertura della liquidazione: ha dedotto un credito derivante da un contratto di sponsorizzazione rappresentato da due fatture saldate solo parzialmente, con un residuo da pagare a CP_ CP_ carico di pari ad € 529.220,50; contratto con il quale si obbligava quale concessionaria verso la controllata per la ricerca degli sponsor, con la facoltà di incassare direttamente le CP_1 somme e predisporre rendicontazione periodica.
***
GI ha contrastato le domande avversarie, rilevando:
- il difetto di legittimazione della curatela di a seguito della scelta di riassumere il giudizio Pt_1 in corso nei confronti dei soci (da cui sarebbe derivata una rinunzia nei confronti della società);
- l'inammissibilità o infondatezza dell'azione di rilievo, esercitata dalla curatela ai sensi dell'art. 1953 c.c. nel corso del giudizio di merito, perché non è GI il debitore principale e perché la curatela di nulla ha ripartito e nessuna escussione ha subito da parte del creditore garantito;
Pt_1
- che, inoltre, il credito non è quantificato né quantificabile (anzi, per l'esattezza, è solo un obbligo di facere, come visto per la clausola sopra riportata in corsivo), in quanto potrà essere quantificato solo dopo la liquidazione del complesso immobiliare di Torre del Grifo in capo al debitore principale (ovvero ); CP_1
- ha sollevato una exceptio doli generalis, perché all'esito della acquisizione della partecipazione societaria di si sarebbe riscontrata l'esistenza di debiti non dichiarati per oltre 10 CP_1 milioni di euro ed, inoltre, perché non poté partecipare al giudizio di opposizione allo stato passivo
2 proposta dal ED TI nel fallimento (all'esito del quale il creditore è stato ammesso Pt_1 per circa 7 milioni al chirografo), dove avrebbe potuto svolgere le sue difese.
***
Rispetto al credito vantato dalla curatela del Calcio Catania GI:
- ha contestato l'ammontare del debito
- ha sostenuto che esso è del tutto inesistente,
- sia perché la curatela non ha dimostrato i presupposti di tale credito (cioè gli incassi dagli sponsor che avrebbero dovuto essere retrocessi),
- sia in ragione dei pagamenti effettuati, alcuni a saldo delle due fatture pretese
- e sia, infine, in ragione della rilevante mole di finanziamenti erogati da GI in Calcio Catania
-per quasi 8 milioni di euro- non postergati, in ragione della legislazione intervenuta durante la pandemia.
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
***
Occorre, innanzi tutto, in via preliminare fare talune precisazioni. L'accertamento della qualità di creditore della curatela di in questa sede prescinde dalle Pt_1 CP_ deduzioni e dalle domande svolte dalla stessa nel corso del giudizio di merito pendente contro
(oggi solamente contro i suoi soci). L'accertamento nella presente sede ha solo natura incidentale e implica una valutazione da effettuarsi autonomamente, sulla scorta delle deduzioni qui spiegate e dei documenti versati in questo procedimento, atteso che non esiste un titolo definitivo. Per questa ragione, in questa autonoma sede, non assume rilevanza l'asserita rinuncia della curatela di CP_
della domanda nei confronti di che deriverebbe dalla riassunzione della causa nei soli Pt_1 confronti dei soci di quest'ultima, essendo evidente che nella sede contenziosa ordinaria, dopo la cancellazione della debitrice dal registro delle imprese, nessuna pretesa poteva essere più coltivata, non applicandosi ivi la fictio tipica del presente procedimento di cui all'art. 33 CCI (del resto, e conseguentemente, tale rinunzia non emerge dagli atti di causa, desumendosi solo che la causa sia stata riassunta nei confronti dei soci quale scelta obbligata dovuta alla sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Del pari irrilevante è l'inammissibilità che attingerebbe, secondo le difese della resistente, l'azione spiegata dalla curatela di FI ai sensi dell'art. 1953 c.c., sempre nella citata sede conteziosa, non essendo tale istituto richiamato nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e non essendo, quindi, conducente ai fini dell'odierna decisione. Peraltro, non si coglie il nesso tra quanto oggetto del presente procedimento e l'azione il rilievo sub art. 1953 c.c., posto che GI non è debitore principale, né fideiusssore del fideiussore ( ), avendo assunto solamente le obbligazioni di cui appresso si Pt_1 dirà (rimaste inadempiute). Per ciò che qui assume pregnanza, si ricorda che GI si era obbligata a:
- “assumere l'obbligo di rilevare e procurare la liberazione, dunque non cumulativa, di
[...]
, entro il termine di mesi sei dalla data dell'atto di cessione, prorogabile di Parte_2 successivi mesi tre, di tutte le fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni di Controparte_1
a favore di IT di ED TI (per nominali euro 9.200.000,00).
[...]
- In alternativa, ove le condizioni indicate dal terzo garantito non siano possibili, l'acquirente assumerà l'obbligo di rilasciare, entro i predetti termini, in favore di , Parte_2 manleva garantita da fideiussione bancaria o assicurativa primaria, nel limite di euro 1.840.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila/00)”.
***
Orbene, è indubbio che GI sia rimasta inadempiente sia rispetto alla prima, essendo la seconda obbligazione alternativa solo nel caso in cui “le condizioni indicate dal terzo garantito non siano possibili”.
3 Tuttavia, la resistente non ha dedotto e comprovato le ragioni per cui, nonostante la propria diligenza, non abbia procurato a la liberazione da tutte le obbligazioni assunte da Pt_1 quest'ultima, quale fideiussione di verso il ED TI. CP_1
Non essendovi le condizioni perché la seconda obbligazione alternativa sia divenuta in un qualche CP_ momento attuale (non essendo stato comunque dedotto e comprovato da nemmeno di aver prestato autonoma garanzia fideiussoria o bancaria da parte di un primario istituto bancario o assicurativo nella misura del 20 % del montante), l'inadempimento di tale prima obbligazione (cioè quella di procurare la liberazione di dal credito vantato dal ED TI) implica la Pt_1 sussistenza di un credito risarcitorio in capo alla ricorrente quantomeno pari al credito ammesso al passivo in favore del detto permanente creditore (il ED TI) che, di contro, non avrebbe dovuto più avere alcuna legittimazione rispetto a . Pt_1 Il conseguente danno deve ritenersi pari all'ammontare del credito ammesso al passivo (emergente dal decreto che ha deciso l'opposizione allo stato passivo con cui il ED TI è stato ammesso per
€ 3.595.001.60 e per € 3.392.917,73 in ragione di due contratti di mutuo, oltre interessi corrispettivi e di mora ed oltre spese di lite), subìto direttamente alla massa di tutti gli altri creditori ammessi, a causa CP_ dell'incremento del passivo fallimentare che si sarebbe evitato qualora avesse correttamente adempiuto la propria obbligazione.
Quanto al profilo per cui la resistente non sarebbe stata evocata nel giudizio di opposizione allo stato passivo all'esito del quale il credito del ED TI è stato ammesso al passivo, la resistente non si confronta con la compatibilità di tale chiamata in giudizio e con la propria legittimazione a interloquire in quella sede rispetto alla tipologia di obbligazione assunta nei soli confronti di di Pt_1 procurarle la liberazione esattamente dal credito ivi dedotto dal terzo e non deduce quali sarebbero state le difese che in ogni caso avrebbe spiegato in quel procedimento che avrebbero impedito l'ammissione del credito o comunque condotto quel procedimento a un diverso esito. Non si comprende poi il richiamo all'exceptio doli generalis, rispetto a maggiori debiti cui sarebbe CP_ stata gravata considerato che ha acquistato (in sede concorsuale e quindi con Controparte_1 vendita coattiva) da la partecipazione in , essendo evidente l'alterità soggettiva Pt_1 CP_1 tra il socio (divenuto tale per acquisto delle partecipazioni) e la società.
Tale maggiore esposizione debitoria avrebbe potuto al più impattare (ove mai possibile) sulla regolarità della sub-fase di vendita, ingenerando un qualche vizio della stessa, vizio che, tuttavia, non risulta sia stato rilevato, con i previsti istituti, in sede concorsuale entro i termini di legge.
***
È pure fondata la domanda spiegata dalla curatela della società Controparte_1
Anche in questo caso occorre inquadrare correttamente il rapporto istaurato tra le parti e le questioni giuridiche sottese, per spiegare i presupposti su cui si fonda la soluzione della controversia.
Occorre premettere che il credito vantato dalla curatela si basa su due fatture:
- la n. 47 del 19.3.2021 (raccolta sponsorizzazione stagione 2020/2021) di € 409.470,00:
- la 93 del 15.103.21 del 15.10.21 di € 589.800,00 (relativa alla stazione 2021/22). Alla somma delle due fatture, pari ad € 999.370,00, la curatela sottrae pagamenti ricevuti ed ammessi pari ad € 62.500 per la prima fattura e 313.000 per la seconda fattura.
Di qui, la richiesta iniziale di € 623.870. In primo luogo, osserva il collegio, quanto alle due fatture prodotte in atti, che il rapporto sotteso non debba essere provato dalla curatela, rilevando, a tal fine, il rilievo confessorio della missiva trasmessa CP_ al tempo da stessa alla curatela:
“Riguardo, invece, alla richiesta di pagamento del “residuo debito di Euro 623.770”, è necessario precisare che tale importo andrà sensibilmente ridotto alla luce dei versamenti effettuati dalla società controllante e delle imputazioni di parte dei finanziamenti in conto delle fatture, emesse da CP_1
per ribaltamento delle sponsorizzazioni, e dell'ulteriore imputazione, che si opera, dei
[...] finanziamenti, nelle more effettuati, fino a pochi giorni prima del fallimento, non postergati giusta art. 8 D.L. 23/2020, conv. in L. 40/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Ne discende che i reali conteggi di dare/avere tra la controllante e la controllata, salvo maggiore approfondimento, aggiornamento e
4 disponibilità all'allineamento delle contabilità, portano a un credito di di Euro CP_1 94.549,50, che si provvederà a saldare domani mattina.”. CP_ Quindi, fermo restando che non spiegò nella missiva sopra riportata come pervenne alla minor CP_ somma di 94 mila euro, ciò che rileva in questa sede, è che non venne affatto contestata da la natura del credito vantato da (ovvero la bontà delle due fatture, sarebbe a dire CP_1 l'ammontare degli incassi delle sponsorizzazioni che risultavano dalla contabilità della società in bonis), ma venne contestato solo che tale credito si fosse ridotto grazie ai versamenti effettuati ed ai finanziamenti non postergati eseguiti nel corso del rapporto sociale. Segue, poi, che nella presente fase incidentale rileva la questione del rilievo e dell'incidenza dei detti finanziamenti al fine di verificare se la curatela di vanti o meno un credito nei confronti CP_1 di GI e per quale importo (della possibilità di compensare i finanziamenti postergati con il credito vantato dalla curatela si dirà infine). CP_ Peraltro, sotto altro profilo, (come da contratto in atti) avrebbe dovuto rendicontare periodicamente tutti gli incassi ottenuti tramite le sponsorizzazioni.
Tale rendicontazione non è mai avvenuta e costituisce una grave inadempimento che, anche oggi, nella presente sede, si ripercuote inevitabilmente in tema di evidenze probatorie, perché l'onere di CP_ rendicontare e giustificare tutte le somme incassate -sponsor per sponsor- gravava su giammai sulla curatela che nella gestione della pubblicità avrebbe dovuto solo controllare i dati contabili comunicati, unitamente alle pezze di appoggio.
In sostanza, GI oggi non può dolersi del fatto che la curatela di non abbia dimostrato CP_1
i rapporti che stavano a fondamento delle due fatture, in primo luogo, perché non le contestò nel corso del rapporto (se non per il parziale pagamento) e in secondo -e più importante- luogo, perché l'obbligo di documentare tali rapporti incombeva su di lei da contratto, come peraltro era logico che accadesse, visto che la ricerca e l'incasso degli sponsor dipendevano dalla concessionaria. GI sostiene che tale onere di rendicontazione sarebbe stato assolto solo da ultimo, mediante la produzione documentale effettuata in sede di note autorizzate in data 16.1.25, quando il presente procedimento era già stato assunto in decisione, senza possibilità di replica per la curatela.
Orbene, a tacer dell'evidente tardività rispetto agli obblighi di periodica rendicontazione assunti in contratto, in un'ottica di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto stesso, va rilevato che la produzione in questione riguarda gli estratti conto relativi all'anno 2021 del diverso contratto di conto corrente denominato cash pooling (ovvero il servizio di tesoreria di tutti i movimenti finanziari CP_ di che erano stati delegati da quest'ultima su conto corrente a che li gestiva CP_1 direttamente). All'evidenza, si tratta non della rendicontazione dei servizi di sponsorizzazione in concessione, ma della (presumibile) totalità dei movimenti finanziari che non consente alcuna enucleazione delle singole operazioni che interessano lo specifico credito avanzato dalla curatela di per le CP_1 sponsorizzazioni;
peraltro, se come è presumibile tutte le operazioni venivano rendicontate in questo rapporto è verosimile pure che in tal modo si andassero a confondere e compensare poste di dare ed avere che, invece, avrebbero dovuto esser tenute ben distinte. CP_ In questo quadro contabile confuso, ma per esclusiva responsabilità di e di cui GI certamente non può ora giovarsi, la curatela di ha spiegato come è pervenuta alla somma di € 529.320,50 CP_1 che sono pari ad € 623.870 (prima indicati, cioè la somma delle due fatture meno tutti gli acconti ricevuti tra cui quello di 313 mila euro) meno la somma di € 94.549,50 che vennero accreditati in risposta alla missiva in parte sopra riportata. CP_ Con la precisazione che, anche a volere considerare le note di credito emesse da e prodotte in atti, pari a 153 mila euro (derivanti dalla revoca degli sponsor una volta dichiarato il fallimento), il credito residuo ammonterebbe, comunque, a 376 mila euro (529-153). CP_ Al contrario, perviene ad azzerare il credito vantato dalla curatela con operazioni contabili non corrette.
Ad esempio, detrae due volte il bonifico di 313 mila euro (perché lo detrae dalla somma di 529 mila che però, come detto sopra, era il risultato cui era pervenuta la curatela già detraendo il medesimo
5 importo) e detrae inoltre la somma complessiva di 289 mila euro, che deduce essere pari ai versamenti eseguiti solo nel mese di gennaio 2022.
Si tratta della somma di 131 mila euro (pari al saldo del contratto di cash pooling) + 94 mila euro (la somma versata in riscontro alla missiva sopra richiamata) + 53 mila (con causale “finanziamento socio”) e + 10 mila (con causale “storno sponsorizzazione caffè Zito”). CP_ Pertanto, a seguire la ricostruzione contabile prospettata da verrebbe:
- nuovamente detratta la somma di 94 mila quindi per due volte visto che la curatela l'aveva già sottratta dal saldo richiesto;
- verrebbe detratta la somma di 53 mila euro (53.400 per l'esattezza) che non ha alcuna imputazione alle due fatture richieste ma la cui causale del relativo bonifico fa riferimento ad un finanziamento socio;
- verrebbe interamente detratta la somma di 131 mila euro del saldo del conto corrente di cash pooling senza nessuna prova che tali crediti si riferissero proprio alle sponsorizzazioni piuttosto che ad altri crediti di tutt'altra natura (visto che il contratto di cash pooling corrispondeva CP_ all'integrale tesoreria della società , gestita da . CP_1
*** A questo punto, si deve affrontare la questione della possibilità di compensare i finanziamenti erogati da
GI in Calcio Catania.
Dalla ricostruzione della curatela -che sul punto non è stata contestata specificatamente da emerge CP_6 CP_ che l'ammontare dei finanziamenti di (pari alla considerevole somma di 7,1 milioni) furono rinunziati (come da delibere assembleari in atti) perché imputati a copertura delle perdite e, quindi, divenuti tutti capitale di rischio. CP_ Residua, invece, un credito di 470 mila euro in capo a per finanziamenti postergati, in quanto non rientranti nell'ambito di efficacia del decreto legge 23/2020, perché relativi a finanziamenti tutti erogati successivamente al 31.12.2020.
È evidente che se tali finanziamenti postergati fossero compensabili con il credito vantato da CP_1
allora il saldo potrebbe diventare positivo per GI (anche ammessa la detrazione delle note di
[...] credito) con conseguente venir meno della legittimazione della curatela per il difetto della qualità di creditore.
Le parti non hanno investito sul punto particolari deduzioni: la curatela di ha dato per CP_1 scontato che, poiché postergato, il credito non sia compensabile;
GI ha dato, invece, per scontato l'assunto esattamente opposto. Tuttavia, la questione è stata già esaminata e risolta da questo Tribunale che ha concluso, in un giudizio di opposizione allo stato passivo, per la soluzione negativa, cioè negando la possibilità di compensare le poste:
“La questione in diritto portata all'attenzione del collegio riguarda l'applicabilità della compensazione regolata dall'articolo 56 c. 1 l.fall. nell'ipotesi in cui, al debito nei confronti del soggetto fallito, si contrapponga un credito il cui rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori a norma dell'art. 2467 c.c. (non essendo nella specie contestato che il credito dedotto dal resistente trae fondamento da un finanziamento con obbligo di rimborso erogato dal socio in favore della società in un momento di squilibrio economico-finanziario) Va anzitutto evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la postergazione prevista all'art. 2467 c.c., operante già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra il concorso formale cogli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale, integrativa del regolamento negoziale, che temporaneamente fino al superamento dello squilibrio patrimoniale inibisce il diritto del socio alla restituzione del finanziamento (Cass. n. 12994/2019). Per l'effetto, sussistendo i presupposti per
l'operatività del divieto di quell'articolo 2467 c.c., un debito un debito del socio nei confronti della società non può essere compensato col controcredito da rimborso di finanziamento, ostando il disposto dell'art. 1343 c. 1 c.c, secondo cui i debiti devono essere ugualmente esigibili. … Per preferire la tesi contraria alla compensazione in sede concorsuale del credito del socio da rimborso di finanziamento è allora sufficiente constatare che l'estinzione (totale o parziale) del credito per compensazione nella
6 procedura concorsuale si pone in contrasto con il divieto di cui all'art. 2467 c.c., con la irrazionale conseguenza che ciò che la società non può fare (con l'anzidetta eccezione dell'operazione sul capitale) quando, ancora in bonis, non è in grado di soddisfare i creditori, può avere luogo nel corso della procedura concorsuale. Invero, il necessario coordinamento sistematico tra il divieto di cui all'art. 2467 - norma che trova nelle procedure concorsuali l'ambito applicativo di elezione- e l'art. 56 l.fall. impone di ritenere che la compensazione non possa operare laddove l'effetto sia quello che la disposizione codicistica intende evitare, ossia l'estinzione del credito da rimborso del finanziamento prima della soddisfazione degli altri creditori, nella sostanza “premiando” il ricorso allo strumento di debito piuttosto che allo strumento di rischio. In altri termini, se, come evidenziato dalle SS.UU., la ratio dell'art. 56 l.fall. è quella di evitare, in via di eccezione, che il creditore/debitore rischi l'incapienza del patrimonio della società fallita secondo le regole del concorso, è agevole constatare che questo risultato è proprio quello voluto dal primo comma dell'art. 2467 c.c. quando il socio abbia fatto ricorso al prestito anziché al conferimento senza obbligo di rimborso, sicché soltanto escludendo la compensazione le due norme possono essere razionalmente coordinate. Non si tratta, allora, di un limite derivante dalle regole del concorso dei creditori rispetto a cui l'art. 56 l.fall. è insensibile perché ne costituisce eccezione - bensì di un limite derivante dalla portata precettiva del divieto sancito dall'art. 2467 c.c. che, posto a tutela dei creditori sociali e sottratto alla disponibilità dei soci, opera una “riqualificazione imperativa” del prestito in “prestito postergato” (Cass. n. 16393/2007; non diversamente, Cass. n. 12994/2019, secondo cui, come evidenziato supra, la postergazione è una condizione legale integrativa del regolamento negoziale), ostando alla compensazione in sede concorsuale la norma dell'art. 1246 n. 5) c.c..”. In conclusione, si deve ritenere certamente provata l'esistenza di un credito da parte della curatela di
, sebbene non altrettanta certezza possa dirsi sulla esatta quantificazione di questo credito, CP_1 ma tenuto in considerazione che, quale minima posta certa, anche se si volessero detrarre le note di credito e tutto o parte della somma riversata dal saldo del contratto di tesoreria, comunque, residuerebbe una somma sicuramente superiore a 200 mila euro che va ad aggiungersi al credito vantato dalla curatela di e che legittima anche la sua richiesta di aprire la liquidazione giudiziale nei confronti del debitore. Pt_1
***
Nulla sulla domanda di in proprio, in quanto soggetto fallito essa non gode di alcuna Parte_2 legittimazione attiva e non può agire per un proprio credito in ragione dell'intervenuta perdita di disponibilità dei suoi beni, avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 43 l.fall., per le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale, al posto del fallito, sta in giudizio appunto il curatore.
***
Per questi motivi
, considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché si tratta di società commerciale che -per come emerge dalla visura in atti- ha esercitato l'attività di holding di società per azioni;
considerato che
, oltre i già menzionati debiti, l'Agente della Riscossione ha comunicato l'esistenza di un debito tributario iscritto a ruolo, al netto degli importi sospesi, per la somma di € 146 mila e considerato, quindi, che l'ammontare dei debiti esigibili supera -all'evidenza- la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.; rilevato che non si tratta di impresa minore come desumibile dal valore della produzione nel bilancio relativo all'esercizio 2021 (873 mila euro di ricavi) e considerato che nel bilancio finale di liquidazione, chiuso al 30.12.23, sono appostati debiti per € 2,5 milioni (per un patrimonio netto negativo sostanzialmente equivalente) pari a finanziamenti postergati, altri debiti di natura fiscale ed il debito verso fornitori (cioè vero ma oggetto di contestazione); CP_1 ritenuto che la parte intimata è in stato di insolvenza poiché non è in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dal fatto che la società non è più esistente e che, quindi, l'insolvenza si deve valutare -per granitica giurisprudenza- solo in funzione prospettiva “patrimoniale” laddove, all'ammontare dei debiti di cui si è detto il totale dell'attivo è di 187 euro;
7 ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 e visti gli artt. 1, 2,
27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (partita Controparte_6 iva;
numero di iscrizione al registro delle imprese CT -428920, cancellata dal registro P.IVA_1 delle imprese il 31.1.2024), con sede legale in , via Nicola Coviello 25, in persona dei CP_1 liquidatori e Controparte_7 CP_8 nomina il dott. Alessandro Laurino Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore l'avvocato Carmine Catania, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.; stabilisce il giorno 3.6.2025 alle ore 10.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
8 segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV. Catania, camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Laurino Mariano Sciacca
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Alessandro Laurino Giudice Relatore
Dott. Sebastiano Cassaniti Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 472/2024 r.g. promosso dalle curatele
• in persona dei curatori, avvocato Alessandra Parte_1
Leggio e dott. Niccolò Notarbartolo, con il ministero dell'avvocato Maria Cristina Grassi (d'ora in avanti ) Pt_1
• in persona dei curatori, dott.ssa Controparte_1
, dott. ed avvocato Giuseppe Basile, con il ministero dell'avvocato Controparte_2 Controparte_3 Simone Melato (d'ora in avanti ) CP_1 e con l'intervento di
• in persona dell'amministratore unico con il ministero degli CP_4 Controparte_5 avvocati Armando Finocchiaro e Marco De Benedictis nei confronti della società
• (partita iva;
numero di iscrizione al registro delle Controparte_6 P.IVA_1 imprese CT -428920, cancellata dal registro delle imprese il 31.1.2024), con sede legale in , via CP_1
Nicola Coviello 25, in persona dei liquidatori e con il ministero Controparte_7 CP_8 dell'avvocato Giuseppe Augello (d'ora in avanti GI);
*** letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza a mezzo posta elettronica certificata ed attesa la costituzione del debitore intimato;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
osserva quanto appresso.
*** La curatela della società ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Pt_1 CP_ società rappresentando che quest'ultima, aggiudicataria in sede di liquidazione fallimentare delle azioni di (in proprietà di ), si era obbligata ad: Controparte_1 Pt_1 - “assumere l'obbligo di rilevare e procurare la liberazione, dunque non cumulativa, di
[...]
, entro il termine di mesi sei dalla data dell'atto di cessione, prorogabile di Parte_2 successivi mesi tre, di tutte le fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni di Controparte_1
a favore di IT di ED TI (per nominali euro 9.200.000,00).
[...]
- In alternativa, ove le condizioni indicate dal terzo garantito non siano possibili, l'acquirente assumerà l'obbligo di rilasciare, entro i predetti termini, in favore di , Parte_2 manleva garantita da fideiussione bancaria o assicurativa primaria, nel limite di euro 1.840.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila/00)”. Così la clausola del bando trasfusa nell'atto notarile. Deduceva, inoltre, che non erano state pagate le spese di pubblicità per la suddetta gara, spese ammontati ad oltre 10 mila euro, il cui onere era a carico dell'aggiudicatario. Tali spese, però, sono state pagate nelle more di questo giudizio e, pertanto, il motivo non rileva più. CP_ Poiché non ha ottemperato agli obblighi previsti nel bando, in ordine alla liberazione delle obbligazioni contratte da od alla prestazione di primaria fideiussione, è sorto un contenzioso in Pt_1 sede civile che, a causa della cancellazione della convenuta dal registro delle imprese, è stato riassunto nei confronti dei soci. La curatela di ha chiesto l'apertura della procedura concorsuale rilevando che l'accertamento Pt_1 del credito, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale -come, d'altra parte, prima accadeva per il fallimento- è incidentale, deve avvenire in questa sede e prescinde dalla pendenza di un autonomo giudizio. Deduce, infatti, che non è necessario che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (cfr. Sezioni Unite 1521/2013 e giurisprudenza successiva), atteso l'evidente stato di insolvenza della società oramai cancellata dal 31 gennaio dello scorso anno e con un ammontare di debiti appostati nel bilancio finale di liquidazione pari a 2,5 milioni.
***
Alla detta prospettazione ha aderito in persona del suo amministratore unico, Parte_2 rappresentando che il giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della stessa Parte_2 sia ancora pendente (sebbene la Cassazione, con recente sentenza in atti, ha cassato la sentenza di CP_ appello che aveva disposto la revoca del fallimento) e che l'inadempimento di legittima le sue aspettative risarcitorie in ordine a tutti i danni derivanti da tale inadempimento, in misura non inferiore al credito vantato dall'IT di ED TI di cui non è stata affatto liberata. Pt_1
Nel corso del giudizio è intervenuta la curatela del che ha chiesto Controparte_1 CP_1 anch'essa l'apertura della liquidazione: ha dedotto un credito derivante da un contratto di sponsorizzazione rappresentato da due fatture saldate solo parzialmente, con un residuo da pagare a CP_ CP_ carico di pari ad € 529.220,50; contratto con il quale si obbligava quale concessionaria verso la controllata per la ricerca degli sponsor, con la facoltà di incassare direttamente le CP_1 somme e predisporre rendicontazione periodica.
***
GI ha contrastato le domande avversarie, rilevando:
- il difetto di legittimazione della curatela di a seguito della scelta di riassumere il giudizio Pt_1 in corso nei confronti dei soci (da cui sarebbe derivata una rinunzia nei confronti della società);
- l'inammissibilità o infondatezza dell'azione di rilievo, esercitata dalla curatela ai sensi dell'art. 1953 c.c. nel corso del giudizio di merito, perché non è GI il debitore principale e perché la curatela di nulla ha ripartito e nessuna escussione ha subito da parte del creditore garantito;
Pt_1
- che, inoltre, il credito non è quantificato né quantificabile (anzi, per l'esattezza, è solo un obbligo di facere, come visto per la clausola sopra riportata in corsivo), in quanto potrà essere quantificato solo dopo la liquidazione del complesso immobiliare di Torre del Grifo in capo al debitore principale (ovvero ); CP_1
- ha sollevato una exceptio doli generalis, perché all'esito della acquisizione della partecipazione societaria di si sarebbe riscontrata l'esistenza di debiti non dichiarati per oltre 10 CP_1 milioni di euro ed, inoltre, perché non poté partecipare al giudizio di opposizione allo stato passivo
2 proposta dal ED TI nel fallimento (all'esito del quale il creditore è stato ammesso Pt_1 per circa 7 milioni al chirografo), dove avrebbe potuto svolgere le sue difese.
***
Rispetto al credito vantato dalla curatela del Calcio Catania GI:
- ha contestato l'ammontare del debito
- ha sostenuto che esso è del tutto inesistente,
- sia perché la curatela non ha dimostrato i presupposti di tale credito (cioè gli incassi dagli sponsor che avrebbero dovuto essere retrocessi),
- sia in ragione dei pagamenti effettuati, alcuni a saldo delle due fatture pretese
- e sia, infine, in ragione della rilevante mole di finanziamenti erogati da GI in Calcio Catania
-per quasi 8 milioni di euro- non postergati, in ragione della legislazione intervenuta durante la pandemia.
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
***
Occorre, innanzi tutto, in via preliminare fare talune precisazioni. L'accertamento della qualità di creditore della curatela di in questa sede prescinde dalle Pt_1 CP_ deduzioni e dalle domande svolte dalla stessa nel corso del giudizio di merito pendente contro
(oggi solamente contro i suoi soci). L'accertamento nella presente sede ha solo natura incidentale e implica una valutazione da effettuarsi autonomamente, sulla scorta delle deduzioni qui spiegate e dei documenti versati in questo procedimento, atteso che non esiste un titolo definitivo. Per questa ragione, in questa autonoma sede, non assume rilevanza l'asserita rinuncia della curatela di CP_
della domanda nei confronti di che deriverebbe dalla riassunzione della causa nei soli Pt_1 confronti dei soci di quest'ultima, essendo evidente che nella sede contenziosa ordinaria, dopo la cancellazione della debitrice dal registro delle imprese, nessuna pretesa poteva essere più coltivata, non applicandosi ivi la fictio tipica del presente procedimento di cui all'art. 33 CCI (del resto, e conseguentemente, tale rinunzia non emerge dagli atti di causa, desumendosi solo che la causa sia stata riassunta nei confronti dei soci quale scelta obbligata dovuta alla sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Del pari irrilevante è l'inammissibilità che attingerebbe, secondo le difese della resistente, l'azione spiegata dalla curatela di FI ai sensi dell'art. 1953 c.c., sempre nella citata sede conteziosa, non essendo tale istituto richiamato nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e non essendo, quindi, conducente ai fini dell'odierna decisione. Peraltro, non si coglie il nesso tra quanto oggetto del presente procedimento e l'azione il rilievo sub art. 1953 c.c., posto che GI non è debitore principale, né fideiusssore del fideiussore ( ), avendo assunto solamente le obbligazioni di cui appresso si Pt_1 dirà (rimaste inadempiute). Per ciò che qui assume pregnanza, si ricorda che GI si era obbligata a:
- “assumere l'obbligo di rilevare e procurare la liberazione, dunque non cumulativa, di
[...]
, entro il termine di mesi sei dalla data dell'atto di cessione, prorogabile di Parte_2 successivi mesi tre, di tutte le fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni di Controparte_1
a favore di IT di ED TI (per nominali euro 9.200.000,00).
[...]
- In alternativa, ove le condizioni indicate dal terzo garantito non siano possibili, l'acquirente assumerà l'obbligo di rilasciare, entro i predetti termini, in favore di , Parte_2 manleva garantita da fideiussione bancaria o assicurativa primaria, nel limite di euro 1.840.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila/00)”.
***
Orbene, è indubbio che GI sia rimasta inadempiente sia rispetto alla prima, essendo la seconda obbligazione alternativa solo nel caso in cui “le condizioni indicate dal terzo garantito non siano possibili”.
3 Tuttavia, la resistente non ha dedotto e comprovato le ragioni per cui, nonostante la propria diligenza, non abbia procurato a la liberazione da tutte le obbligazioni assunte da Pt_1 quest'ultima, quale fideiussione di verso il ED TI. CP_1
Non essendovi le condizioni perché la seconda obbligazione alternativa sia divenuta in un qualche CP_ momento attuale (non essendo stato comunque dedotto e comprovato da nemmeno di aver prestato autonoma garanzia fideiussoria o bancaria da parte di un primario istituto bancario o assicurativo nella misura del 20 % del montante), l'inadempimento di tale prima obbligazione (cioè quella di procurare la liberazione di dal credito vantato dal ED TI) implica la Pt_1 sussistenza di un credito risarcitorio in capo alla ricorrente quantomeno pari al credito ammesso al passivo in favore del detto permanente creditore (il ED TI) che, di contro, non avrebbe dovuto più avere alcuna legittimazione rispetto a . Pt_1 Il conseguente danno deve ritenersi pari all'ammontare del credito ammesso al passivo (emergente dal decreto che ha deciso l'opposizione allo stato passivo con cui il ED TI è stato ammesso per
€ 3.595.001.60 e per € 3.392.917,73 in ragione di due contratti di mutuo, oltre interessi corrispettivi e di mora ed oltre spese di lite), subìto direttamente alla massa di tutti gli altri creditori ammessi, a causa CP_ dell'incremento del passivo fallimentare che si sarebbe evitato qualora avesse correttamente adempiuto la propria obbligazione.
Quanto al profilo per cui la resistente non sarebbe stata evocata nel giudizio di opposizione allo stato passivo all'esito del quale il credito del ED TI è stato ammesso al passivo, la resistente non si confronta con la compatibilità di tale chiamata in giudizio e con la propria legittimazione a interloquire in quella sede rispetto alla tipologia di obbligazione assunta nei soli confronti di di Pt_1 procurarle la liberazione esattamente dal credito ivi dedotto dal terzo e non deduce quali sarebbero state le difese che in ogni caso avrebbe spiegato in quel procedimento che avrebbero impedito l'ammissione del credito o comunque condotto quel procedimento a un diverso esito. Non si comprende poi il richiamo all'exceptio doli generalis, rispetto a maggiori debiti cui sarebbe CP_ stata gravata considerato che ha acquistato (in sede concorsuale e quindi con Controparte_1 vendita coattiva) da la partecipazione in , essendo evidente l'alterità soggettiva Pt_1 CP_1 tra il socio (divenuto tale per acquisto delle partecipazioni) e la società.
Tale maggiore esposizione debitoria avrebbe potuto al più impattare (ove mai possibile) sulla regolarità della sub-fase di vendita, ingenerando un qualche vizio della stessa, vizio che, tuttavia, non risulta sia stato rilevato, con i previsti istituti, in sede concorsuale entro i termini di legge.
***
È pure fondata la domanda spiegata dalla curatela della società Controparte_1
Anche in questo caso occorre inquadrare correttamente il rapporto istaurato tra le parti e le questioni giuridiche sottese, per spiegare i presupposti su cui si fonda la soluzione della controversia.
Occorre premettere che il credito vantato dalla curatela si basa su due fatture:
- la n. 47 del 19.3.2021 (raccolta sponsorizzazione stagione 2020/2021) di € 409.470,00:
- la 93 del 15.103.21 del 15.10.21 di € 589.800,00 (relativa alla stazione 2021/22). Alla somma delle due fatture, pari ad € 999.370,00, la curatela sottrae pagamenti ricevuti ed ammessi pari ad € 62.500 per la prima fattura e 313.000 per la seconda fattura.
Di qui, la richiesta iniziale di € 623.870. In primo luogo, osserva il collegio, quanto alle due fatture prodotte in atti, che il rapporto sotteso non debba essere provato dalla curatela, rilevando, a tal fine, il rilievo confessorio della missiva trasmessa CP_ al tempo da stessa alla curatela:
“Riguardo, invece, alla richiesta di pagamento del “residuo debito di Euro 623.770”, è necessario precisare che tale importo andrà sensibilmente ridotto alla luce dei versamenti effettuati dalla società controllante e delle imputazioni di parte dei finanziamenti in conto delle fatture, emesse da CP_1
per ribaltamento delle sponsorizzazioni, e dell'ulteriore imputazione, che si opera, dei
[...] finanziamenti, nelle more effettuati, fino a pochi giorni prima del fallimento, non postergati giusta art. 8 D.L. 23/2020, conv. in L. 40/2020, c.d. “Decreto Liquidità”. Ne discende che i reali conteggi di dare/avere tra la controllante e la controllata, salvo maggiore approfondimento, aggiornamento e
4 disponibilità all'allineamento delle contabilità, portano a un credito di di Euro CP_1 94.549,50, che si provvederà a saldare domani mattina.”. CP_ Quindi, fermo restando che non spiegò nella missiva sopra riportata come pervenne alla minor CP_ somma di 94 mila euro, ciò che rileva in questa sede, è che non venne affatto contestata da la natura del credito vantato da (ovvero la bontà delle due fatture, sarebbe a dire CP_1 l'ammontare degli incassi delle sponsorizzazioni che risultavano dalla contabilità della società in bonis), ma venne contestato solo che tale credito si fosse ridotto grazie ai versamenti effettuati ed ai finanziamenti non postergati eseguiti nel corso del rapporto sociale. Segue, poi, che nella presente fase incidentale rileva la questione del rilievo e dell'incidenza dei detti finanziamenti al fine di verificare se la curatela di vanti o meno un credito nei confronti CP_1 di GI e per quale importo (della possibilità di compensare i finanziamenti postergati con il credito vantato dalla curatela si dirà infine). CP_ Peraltro, sotto altro profilo, (come da contratto in atti) avrebbe dovuto rendicontare periodicamente tutti gli incassi ottenuti tramite le sponsorizzazioni.
Tale rendicontazione non è mai avvenuta e costituisce una grave inadempimento che, anche oggi, nella presente sede, si ripercuote inevitabilmente in tema di evidenze probatorie, perché l'onere di CP_ rendicontare e giustificare tutte le somme incassate -sponsor per sponsor- gravava su giammai sulla curatela che nella gestione della pubblicità avrebbe dovuto solo controllare i dati contabili comunicati, unitamente alle pezze di appoggio.
In sostanza, GI oggi non può dolersi del fatto che la curatela di non abbia dimostrato CP_1
i rapporti che stavano a fondamento delle due fatture, in primo luogo, perché non le contestò nel corso del rapporto (se non per il parziale pagamento) e in secondo -e più importante- luogo, perché l'obbligo di documentare tali rapporti incombeva su di lei da contratto, come peraltro era logico che accadesse, visto che la ricerca e l'incasso degli sponsor dipendevano dalla concessionaria. GI sostiene che tale onere di rendicontazione sarebbe stato assolto solo da ultimo, mediante la produzione documentale effettuata in sede di note autorizzate in data 16.1.25, quando il presente procedimento era già stato assunto in decisione, senza possibilità di replica per la curatela.
Orbene, a tacer dell'evidente tardività rispetto agli obblighi di periodica rendicontazione assunti in contratto, in un'ottica di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto stesso, va rilevato che la produzione in questione riguarda gli estratti conto relativi all'anno 2021 del diverso contratto di conto corrente denominato cash pooling (ovvero il servizio di tesoreria di tutti i movimenti finanziari CP_ di che erano stati delegati da quest'ultima su conto corrente a che li gestiva CP_1 direttamente). All'evidenza, si tratta non della rendicontazione dei servizi di sponsorizzazione in concessione, ma della (presumibile) totalità dei movimenti finanziari che non consente alcuna enucleazione delle singole operazioni che interessano lo specifico credito avanzato dalla curatela di per le CP_1 sponsorizzazioni;
peraltro, se come è presumibile tutte le operazioni venivano rendicontate in questo rapporto è verosimile pure che in tal modo si andassero a confondere e compensare poste di dare ed avere che, invece, avrebbero dovuto esser tenute ben distinte. CP_ In questo quadro contabile confuso, ma per esclusiva responsabilità di e di cui GI certamente non può ora giovarsi, la curatela di ha spiegato come è pervenuta alla somma di € 529.320,50 CP_1 che sono pari ad € 623.870 (prima indicati, cioè la somma delle due fatture meno tutti gli acconti ricevuti tra cui quello di 313 mila euro) meno la somma di € 94.549,50 che vennero accreditati in risposta alla missiva in parte sopra riportata. CP_ Con la precisazione che, anche a volere considerare le note di credito emesse da e prodotte in atti, pari a 153 mila euro (derivanti dalla revoca degli sponsor una volta dichiarato il fallimento), il credito residuo ammonterebbe, comunque, a 376 mila euro (529-153). CP_ Al contrario, perviene ad azzerare il credito vantato dalla curatela con operazioni contabili non corrette.
Ad esempio, detrae due volte il bonifico di 313 mila euro (perché lo detrae dalla somma di 529 mila che però, come detto sopra, era il risultato cui era pervenuta la curatela già detraendo il medesimo
5 importo) e detrae inoltre la somma complessiva di 289 mila euro, che deduce essere pari ai versamenti eseguiti solo nel mese di gennaio 2022.
Si tratta della somma di 131 mila euro (pari al saldo del contratto di cash pooling) + 94 mila euro (la somma versata in riscontro alla missiva sopra richiamata) + 53 mila (con causale “finanziamento socio”) e + 10 mila (con causale “storno sponsorizzazione caffè Zito”). CP_ Pertanto, a seguire la ricostruzione contabile prospettata da verrebbe:
- nuovamente detratta la somma di 94 mila quindi per due volte visto che la curatela l'aveva già sottratta dal saldo richiesto;
- verrebbe detratta la somma di 53 mila euro (53.400 per l'esattezza) che non ha alcuna imputazione alle due fatture richieste ma la cui causale del relativo bonifico fa riferimento ad un finanziamento socio;
- verrebbe interamente detratta la somma di 131 mila euro del saldo del conto corrente di cash pooling senza nessuna prova che tali crediti si riferissero proprio alle sponsorizzazioni piuttosto che ad altri crediti di tutt'altra natura (visto che il contratto di cash pooling corrispondeva CP_ all'integrale tesoreria della società , gestita da . CP_1
*** A questo punto, si deve affrontare la questione della possibilità di compensare i finanziamenti erogati da
GI in Calcio Catania.
Dalla ricostruzione della curatela -che sul punto non è stata contestata specificatamente da emerge CP_6 CP_ che l'ammontare dei finanziamenti di (pari alla considerevole somma di 7,1 milioni) furono rinunziati (come da delibere assembleari in atti) perché imputati a copertura delle perdite e, quindi, divenuti tutti capitale di rischio. CP_ Residua, invece, un credito di 470 mila euro in capo a per finanziamenti postergati, in quanto non rientranti nell'ambito di efficacia del decreto legge 23/2020, perché relativi a finanziamenti tutti erogati successivamente al 31.12.2020.
È evidente che se tali finanziamenti postergati fossero compensabili con il credito vantato da CP_1
allora il saldo potrebbe diventare positivo per GI (anche ammessa la detrazione delle note di
[...] credito) con conseguente venir meno della legittimazione della curatela per il difetto della qualità di creditore.
Le parti non hanno investito sul punto particolari deduzioni: la curatela di ha dato per CP_1 scontato che, poiché postergato, il credito non sia compensabile;
GI ha dato, invece, per scontato l'assunto esattamente opposto. Tuttavia, la questione è stata già esaminata e risolta da questo Tribunale che ha concluso, in un giudizio di opposizione allo stato passivo, per la soluzione negativa, cioè negando la possibilità di compensare le poste:
“La questione in diritto portata all'attenzione del collegio riguarda l'applicabilità della compensazione regolata dall'articolo 56 c. 1 l.fall. nell'ipotesi in cui, al debito nei confronti del soggetto fallito, si contrapponga un credito il cui rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori a norma dell'art. 2467 c.c. (non essendo nella specie contestato che il credito dedotto dal resistente trae fondamento da un finanziamento con obbligo di rimborso erogato dal socio in favore della società in un momento di squilibrio economico-finanziario) Va anzitutto evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la postergazione prevista all'art. 2467 c.c., operante già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra il concorso formale cogli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale, integrativa del regolamento negoziale, che temporaneamente fino al superamento dello squilibrio patrimoniale inibisce il diritto del socio alla restituzione del finanziamento (Cass. n. 12994/2019). Per l'effetto, sussistendo i presupposti per
l'operatività del divieto di quell'articolo 2467 c.c., un debito un debito del socio nei confronti della società non può essere compensato col controcredito da rimborso di finanziamento, ostando il disposto dell'art. 1343 c. 1 c.c, secondo cui i debiti devono essere ugualmente esigibili. … Per preferire la tesi contraria alla compensazione in sede concorsuale del credito del socio da rimborso di finanziamento è allora sufficiente constatare che l'estinzione (totale o parziale) del credito per compensazione nella
6 procedura concorsuale si pone in contrasto con il divieto di cui all'art. 2467 c.c., con la irrazionale conseguenza che ciò che la società non può fare (con l'anzidetta eccezione dell'operazione sul capitale) quando, ancora in bonis, non è in grado di soddisfare i creditori, può avere luogo nel corso della procedura concorsuale. Invero, il necessario coordinamento sistematico tra il divieto di cui all'art. 2467 - norma che trova nelle procedure concorsuali l'ambito applicativo di elezione- e l'art. 56 l.fall. impone di ritenere che la compensazione non possa operare laddove l'effetto sia quello che la disposizione codicistica intende evitare, ossia l'estinzione del credito da rimborso del finanziamento prima della soddisfazione degli altri creditori, nella sostanza “premiando” il ricorso allo strumento di debito piuttosto che allo strumento di rischio. In altri termini, se, come evidenziato dalle SS.UU., la ratio dell'art. 56 l.fall. è quella di evitare, in via di eccezione, che il creditore/debitore rischi l'incapienza del patrimonio della società fallita secondo le regole del concorso, è agevole constatare che questo risultato è proprio quello voluto dal primo comma dell'art. 2467 c.c. quando il socio abbia fatto ricorso al prestito anziché al conferimento senza obbligo di rimborso, sicché soltanto escludendo la compensazione le due norme possono essere razionalmente coordinate. Non si tratta, allora, di un limite derivante dalle regole del concorso dei creditori rispetto a cui l'art. 56 l.fall. è insensibile perché ne costituisce eccezione - bensì di un limite derivante dalla portata precettiva del divieto sancito dall'art. 2467 c.c. che, posto a tutela dei creditori sociali e sottratto alla disponibilità dei soci, opera una “riqualificazione imperativa” del prestito in “prestito postergato” (Cass. n. 16393/2007; non diversamente, Cass. n. 12994/2019, secondo cui, come evidenziato supra, la postergazione è una condizione legale integrativa del regolamento negoziale), ostando alla compensazione in sede concorsuale la norma dell'art. 1246 n. 5) c.c..”. In conclusione, si deve ritenere certamente provata l'esistenza di un credito da parte della curatela di
, sebbene non altrettanta certezza possa dirsi sulla esatta quantificazione di questo credito, CP_1 ma tenuto in considerazione che, quale minima posta certa, anche se si volessero detrarre le note di credito e tutto o parte della somma riversata dal saldo del contratto di tesoreria, comunque, residuerebbe una somma sicuramente superiore a 200 mila euro che va ad aggiungersi al credito vantato dalla curatela di e che legittima anche la sua richiesta di aprire la liquidazione giudiziale nei confronti del debitore. Pt_1
***
Nulla sulla domanda di in proprio, in quanto soggetto fallito essa non gode di alcuna Parte_2 legittimazione attiva e non può agire per un proprio credito in ragione dell'intervenuta perdita di disponibilità dei suoi beni, avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell'art. 43 l.fall., per le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale, al posto del fallito, sta in giudizio appunto il curatore.
***
Per questi motivi
, considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché si tratta di società commerciale che -per come emerge dalla visura in atti- ha esercitato l'attività di holding di società per azioni;
considerato che
, oltre i già menzionati debiti, l'Agente della Riscossione ha comunicato l'esistenza di un debito tributario iscritto a ruolo, al netto degli importi sospesi, per la somma di € 146 mila e considerato, quindi, che l'ammontare dei debiti esigibili supera -all'evidenza- la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.; rilevato che non si tratta di impresa minore come desumibile dal valore della produzione nel bilancio relativo all'esercizio 2021 (873 mila euro di ricavi) e considerato che nel bilancio finale di liquidazione, chiuso al 30.12.23, sono appostati debiti per € 2,5 milioni (per un patrimonio netto negativo sostanzialmente equivalente) pari a finanziamenti postergati, altri debiti di natura fiscale ed il debito verso fornitori (cioè vero ma oggetto di contestazione); CP_1 ritenuto che la parte intimata è in stato di insolvenza poiché non è in grado di adempiere le obbligazioni assunte, come desumibile dal fatto che la società non è più esistente e che, quindi, l'insolvenza si deve valutare -per granitica giurisprudenza- solo in funzione prospettiva “patrimoniale” laddove, all'ammontare dei debiti di cui si è detto il totale dell'attivo è di 187 euro;
7 ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 e visti gli artt. 1, 2,
27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (partita Controparte_6 iva;
numero di iscrizione al registro delle imprese CT -428920, cancellata dal registro P.IVA_1 delle imprese il 31.1.2024), con sede legale in , via Nicola Coviello 25, in persona dei CP_1 liquidatori e Controparte_7 CP_8 nomina il dott. Alessandro Laurino Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore l'avvocato Carmine Catania, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.; stabilisce il giorno 3.6.2025 alle ore 10.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
8 segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV. Catania, camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Laurino Mariano Sciacca
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