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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/06/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 19/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ARMA EMANUELA RITA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto così come integrate in sede di udienza di comparizione del 25.3.2025 (Cfr. verbale di udienza del
25.3.2025); il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 9.8.2013, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2013 Parte II Serie A n. 124, unione dalla quale sono nate tre figlie, Per_1
1 e , entrambe nate a Gela il 28.6.2015 ed nata a [...] il [...], chiedevano l'omologa Per_2 Per_3
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 25.3.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, integrando le suddette condizioni con l'impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di superare la conflittualità residuata dalla disgregazione del nucleo familiare.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili, specie se si tiene conto dell'impegno assunto dalle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità mirato al superamento della conflittualità che è residuata nei rapporti tra i coniugi in seguito alla disgregazione del nucleo familiare, indice di una pregevole attenzione alla serenità e al benessere della prole minorenne..
Sussistendone i presupposti di legge – e considerata la mancata opposizione del P.M. alle conclusioni spiegate dalle parti in sede di ricorso – può, pertanto, omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
6.7.1985, e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso, così come integrate nel corso dell'udienza del 25.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 124, P. II
Serie A, anno 2013).
2 Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. DI BENEDETTO ANTONELLA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ARMA EMANUELA RITA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto così come integrate in sede di udienza di comparizione del 25.3.2025 (Cfr. verbale di udienza del
25.3.2025); il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 9.8.2013, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2013 Parte II Serie A n. 124, unione dalla quale sono nate tre figlie, Per_1
1 e , entrambe nate a Gela il 28.6.2015 ed nata a [...] il [...], chiedevano l'omologa Per_2 Per_3
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 25.3.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, integrando le suddette condizioni con l'impegno ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di superare la conflittualità residuata dalla disgregazione del nucleo familiare.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili, specie se si tiene conto dell'impegno assunto dalle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità mirato al superamento della conflittualità che è residuata nei rapporti tra i coniugi in seguito alla disgregazione del nucleo familiare, indice di una pregevole attenzione alla serenità e al benessere della prole minorenne..
Sussistendone i presupposti di legge – e considerata la mancata opposizione del P.M. alle conclusioni spiegate dalle parti in sede di ricorso – può, pertanto, omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
6.7.1985, e , nata a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso, così come integrate nel corso dell'udienza del 25.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 124, P. II
Serie A, anno 2013).
2 Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
26.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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