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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento della prole, e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
EL di OL (NA) alla via Don R. Abete n. 6, presso lo studio dell'avvocato
ID OL, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 58, presso lo studio dell'avvocato
FA MB, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente non ha rassegnato le conclusioni.
1 R.g. 1700/2024
Parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi in relazione all'affidamento della prole, disporre l'affido esclusivo dei figli minori a favore della ricorrente con residenza presso la madre in EL di OL alla Via Signorelli, n.15/A per i motivi sopra precisati;
2) Disporre a carico del sig. di versare la Parte_2 somma di Euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento a favore dei figli minori
e contributo a favore della sig. , entro e non oltre il 5 di Controparte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o postale, oltre la rivalutazione Istat e il al 50% delle spese straordinarie quali: spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, materiale scolastico, gite scolastiche, viaggi e tasse
Universitarie, materiale scolastico (libri scolastici, materiale cancelleria, ticket, mense), ludiche, sportive, viaggi e Tasse Universitarie, assegno familiare come da protocollo del Tribunale di OL Nord di concerto con il COA;
3) Disporre incontri protetti con le autorità competenti che il Giudice riterrà idonee per la tutela dei minori”.
In data 10.07.2025 il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto con parere favorevole alla conferma delle statuizioni provvisorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2024 il ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra dalla Controparte_1 quale sono nati due figli, (nata a Giugliano in [...] il [...]) e Per_1
(nato a Giugliano in [...] il [...]), regolarmente Persona_2 riconosciuti da entrambi i genitori;
che entrambi i figli vivono con la madre presso la sua residenza e che quest'ultima impedisce al padre di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei minori.
Alla luce di quanto esposto il ricorrente ha chiesto al Tribunale: “ 1) Affidarsi congiuntamente ai genitori i minori e con Persona_3 Persona_4 residenza privilegiata presso il domicilio della mamma Sig.ra CP_1
; 2) Stabilirsi un calendario di visite attraverso cui il papà possa vederli;
3)
[...]
Disporsi ogni e più altro provvedimento negli interessi dei minori;
4) In caso di resistenza, condannarsi il soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di costituzione in giudizio, rimborso forfettario (15%), IVA (22%), CPA
(4%) come per legge.”.
2 R.g. 1700/2024
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.05.2024, la resistente si è costituita in giudizio ed ha contestato in fatto e in diritto le avverse pretese. In particolare, la resistente ha dedotto che l'interruzione della relazione sentimentale è stata determinata dal carattere violento e irascibile del sig. , nonché dal suo Pt_1 disinteresse nei confronti dei figli minori;
che, inoltre, il ricorrente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, aveva assunto atteggiamenti sempre più aggressivi e minacciosi nei confronti dei minori e della resistente e che dal mese di novembre
2023 la situazione era peggiorata, per cui aveva dovuto sporgere formale denuncia nei suoi confronti (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione).
Per tutto quanto esposto dunque la resistente ha chiesto: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi in relazione all'affidamento della prole, disporre
l'affido esclusivo dei figli minori a favore della ricorrente con residenza presso la madre in EL di OL alla Via Signorelli, n. 15/A per i motivi sopra precisati;
2) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
3) Disporre a carico del sig. Parte_2 verserà la somma di Euro 600,00 a titolo di mantenimento a favore dei figli minori
e contributo a favore della sig. , entro e non oltre il 5 di ogni Controparte_1 mese, a mezzo bonifico bancario e/o postale, oltre la rivalutazione Istat e il al 50% delle spese straordinarie quali: spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, materiale scolastico, gite scolastiche, viaggi e tasse Universitarie, materiale scolastico (libri scolastici, materiale cancelleria, ticket, mense), ludiche, sportive, viaggi e Tasse Universitarie, assegno familiare come da protocollo del
Tribunale di OL Nord di concerto con il COA;
4) Disporre incontri protetti con le autorità competenti che il Giudice riterrà idonee per la tutela dei minori;
5) Si chiede, sin da ora, al Tribunale disponga idonea CTU al fine di valutare la personalità del Sig. e la sua capacità genitoriale. 6) Condanna alle Parte_2 spese di lite.”.
All'esito dell'audizione di entrambe le parti all'udienza del 21.06.2024, il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori: “ - affida i figli minori, (nata a Giugliano in [...]_3 il 16.08.2010) e (nato in Giugliano in [...] il Persona_4
22.07.2011) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei;
- dispone che eserciti il proprio diritto/dovere di visita ai figli minori, Parte_1
3 R.g. 1700/2024
esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di EL di OL, competenti in ragione della residenza dei minori, secondo orari e modalità da concordarsi con i Servizi Sociali;
- dispone il monitoraggio da parte dei detti
Servizi Sociali del Comune di EL di OL, ove risultano risiedere entrambe le parti in causa ed i minori, circa il complessivo nucleo familiare e sulle condizioni di vita dei figli minori e che i Servizi Sociali depositino in atti, entro il termine del
20.12.2024, dettagliata relazione economico-socio-ambientale in merito al complessivo nucleo familiare, all'andamento degli incontri padre-figli alla presenza dei SS ed in generale riguardo ai rapporti dei figli con entrambi i genitori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1
l'assegno di euro 500,00 per il mantenimento dei figli minori Controparte_1
( 250,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla parte convenuta entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
”; in via istruttoria ha disposto l'ascolto dei minori e l'acquisizione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali in corso, riservando, all'esito del deposito della relazione richiesta ai Servizi Sociali e dell'ascolto dei figli minori, ogni valutazione sulla richiesta CTU;
dunque, ha rinviato la causa all'udienza del 14.01.2025.
Quivi, sentiti i minori, il Giudice si è riservato.
Nelle more, parte resistente ha prodotto in atti la sentenza penale del Tribunale di
OL Nord n. 730/24, depositata in data 25.10.2024, con cui il resistente è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 612bis, comma 1 e comma 2, c.p.; inoltre, in data 30.01.2025,
è stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del Comune di EL di OL.
Il Giudice, con provvedimento dell'08.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza precedente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la rimessione in decisione, fissando il termine per il deposito delle memorie conclusionali e delle note scritte in sostituzione d'udienza.
Dunque, con provvedimento dell'08.07.2025, il Giudice, lette le conclusioni
4 R.g. 1700/2024
rassegnate dalla sola parte resistente, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con atti al PM il quale, in data 10.07.2025, ha apposto il visto.
Questioni preliminari.
In via preliminare, il Collegio rileva che la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata dalla resistente deve essere dichiarata inammissibile, tenuto conto che alcun rapporto coniugale è intervenuto tra gli stessi.
Sull'affidamento dei figli minori (nata a [...] in Persona_3
Campania il 16.08.2010) e (nato a Giugliano in [...] Persona_4 il 22.07.2011), sulla loro collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori e , Per_1 Persona_2 ritiene che debba essere disposto il loro affidamento in via “super esclusiva” alla madre in quanto ciò risponde all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti
5 R.g. 1700/2024
altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare l'affidamento dei minori e alla madre nella Per_1 Persona_2 sua forma c.d. “super esclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per i minori (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Invero, è stata provato il compimento di comportamenti diseducati svolti dal ricorrente alla presenza dei minori ed in particolare nell'aver agito violenza nei confronti della madre alla loro presenza. La violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Sul punto va infatti evidenziato che il figlio minore ha confermato di Persona_2
6 R.g. 1700/2024
aver assistito a comportamenti violenti compiuti dal padre ai danni della madre e che in data 17.01.2025 la resistente ha depositato in atti la sentenza penale del
Tribunale di OL Nord n. 730/24 con cui il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di atti persecutori commesso ai suoi danni.
Va inoltre sottolineato il completo disinteresse del padre ai figli, non versando il mantenimento dovuto e non avendo egli inteso neanche attivare gli incontri protetti previsti in corso di giudizio alla presenza dei Servizi Sociali per consentirgli di frequentare i minori.
Va pertanto disposto l'affido in via “super esclusiva” dei minori e Persona_3
alla madre, nel senso che anche le decisioni di maggior Persona_4 interesse per i minori (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre, con collocazione degli stessi presso la residenza della madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori, osserva il Collegio che, alla luce delle dichiarazioni rese dai minori (cfr. dich. minori udienza del 14.01.2025: la minore ha assunto un atteggiamento di Per_1 chiusura in udienza, dichiarando di non voler bene né alla madre che al padre e di essere neutrale tra mamma e papà; il minore ha dichiarato: “ … vedo Persona_2 papà solo se lui ha voglia;
mi piace stare con papà, ma non è un bravo papà perché si ubriaca sempre;
si comporta male, una volta stava andando troppo veloce e ha quasi distrutto l'auto dove stavamo io, lui e mamma; … lui ci tratta come Per_5 camerieri;
una volta ha sgridato me e mia sorella e da allora non ha messo più piede in casa mia;
una volta voleva mettere la mamma in prigione perché lui ha detto che era una ladra;
una volta ci ha inseguiti mentre mangiavamo una pizza. Mi piace stare con papà ma non quando fa queste cose;
non ha mai dato le botte a me
e ma una volta ha cercato di uccidere mamma con una pistola, ma per Per_5 fortuna non ha sparato.”) e della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
EL di OL depositata in data 30.01.2025 ( dalla quale è dato evincere il completo disinteresse del ricorrente all'attivazione non solo degli incontri protetti ma anche di meri contatti telefonici con i figli), che non vadano disposti incontri padre-figli, potendo gli stessi essere ripresi in maniera protetta presso i Servizi
Sociali del Comune di EL di OL solamente qualora i minori decidano in
7 R.g. 1700/2024
futuro in tal senso ed all'esito dello svolgimento da parte di di Parte_1 percorso di sostegno alla genitorialità con esito favorevole presso i Servizi Sociali già indicati.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di Per_3
(nata a Giugliano in [...] il [...]) e
[...] Persona_4
(nato a Giugliano in [...] il [...]) avanzata dalla resistente.
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza con la madre dei figli minorenni e , Persona_3 Persona_4
e dunque della partecipazione diretta della resistente al mantenimento dei figli, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il suo mantenimento.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il
Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore, non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del padre nei confronti dei figli, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 15 e 14), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
8 R.g. 1700/2024
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
Tanto premesso, per quanto concerne i redditi delle parti va tenuto in conto che il ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di non percepire più il reddito di cittadinanza, mentre la resistente ha dichiarato di non lavorare per seguire i figli e di vivere con l'assegno di inclusione di circa 1380,00 euro mensili.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 500,00 Persona_3 Persona_4
(cinquecento/00), in misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie relative a e , purché debitamente documentate, Per_1 Persona_2 come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019.
Sulle spese di lite.
Le spese sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succes. modif. - sulla base dei parametri minimi ivi indicati per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, tenendo conto di tutte le fasi processuali
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) - e poste secondo soccombenza a carico del ricorrente ed in favore della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di separazione personale avanzata dalla resistente;
b) dispone l'affidamento dei figli minori (nata a [...] Persona_3 in Campania il 16.08.2010) e (nato a [...] in Persona_4
Campania il 22.07.2011) in via “super esclusiva” a CP_1
con residenza privilegiata dei minori presso quest'ultima e con
[...]
9 R.g. 1700/2024
previsione del diritto di visita di ai figli minori come Parte_1 previsto in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di
[...] euro 500,00 (cinquecento/00), in misura di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per il mantenimento dei figli minori (nata a Giugliano in [...] il [...]) e Persona_3
(nato a Giugliano in [...] il [...]), oltre Persona_4 il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 3809,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge;
e) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto: ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento della prole, e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
EL di OL (NA) alla via Don R. Abete n. 6, presso lo studio dell'avvocato
ID OL, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 58, presso lo studio dell'avvocato
FA MB, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente non ha rassegnato le conclusioni.
1 R.g. 1700/2024
Parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi in relazione all'affidamento della prole, disporre l'affido esclusivo dei figli minori a favore della ricorrente con residenza presso la madre in EL di OL alla Via Signorelli, n.15/A per i motivi sopra precisati;
2) Disporre a carico del sig. di versare la Parte_2 somma di Euro 600,00 mensili a titolo di mantenimento a favore dei figli minori
e contributo a favore della sig. , entro e non oltre il 5 di Controparte_1 ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o postale, oltre la rivalutazione Istat e il al 50% delle spese straordinarie quali: spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, materiale scolastico, gite scolastiche, viaggi e tasse
Universitarie, materiale scolastico (libri scolastici, materiale cancelleria, ticket, mense), ludiche, sportive, viaggi e Tasse Universitarie, assegno familiare come da protocollo del Tribunale di OL Nord di concerto con il COA;
3) Disporre incontri protetti con le autorità competenti che il Giudice riterrà idonee per la tutela dei minori”.
In data 10.07.2025 il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto con parere favorevole alla conferma delle statuizioni provvisorie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2024 il ricorrente ha rappresentato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la sig.ra dalla Controparte_1 quale sono nati due figli, (nata a Giugliano in [...] il [...]) e Per_1
(nato a Giugliano in [...] il [...]), regolarmente Persona_2 riconosciuti da entrambi i genitori;
che entrambi i figli vivono con la madre presso la sua residenza e che quest'ultima impedisce al padre di esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei minori.
Alla luce di quanto esposto il ricorrente ha chiesto al Tribunale: “ 1) Affidarsi congiuntamente ai genitori i minori e con Persona_3 Persona_4 residenza privilegiata presso il domicilio della mamma Sig.ra CP_1
; 2) Stabilirsi un calendario di visite attraverso cui il papà possa vederli;
3)
[...]
Disporsi ogni e più altro provvedimento negli interessi dei minori;
4) In caso di resistenza, condannarsi il soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di costituzione in giudizio, rimborso forfettario (15%), IVA (22%), CPA
(4%) come per legge.”.
2 R.g. 1700/2024
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.05.2024, la resistente si è costituita in giudizio ed ha contestato in fatto e in diritto le avverse pretese. In particolare, la resistente ha dedotto che l'interruzione della relazione sentimentale è stata determinata dal carattere violento e irascibile del sig. , nonché dal suo Pt_1 disinteresse nei confronti dei figli minori;
che, inoltre, il ricorrente, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, aveva assunto atteggiamenti sempre più aggressivi e minacciosi nei confronti dei minori e della resistente e che dal mese di novembre
2023 la situazione era peggiorata, per cui aveva dovuto sporgere formale denuncia nei suoi confronti (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione).
Per tutto quanto esposto dunque la resistente ha chiesto: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi in relazione all'affidamento della prole, disporre
l'affido esclusivo dei figli minori a favore della ricorrente con residenza presso la madre in EL di OL alla Via Signorelli, n. 15/A per i motivi sopra precisati;
2) I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
3) Disporre a carico del sig. Parte_2 verserà la somma di Euro 600,00 a titolo di mantenimento a favore dei figli minori
e contributo a favore della sig. , entro e non oltre il 5 di ogni Controparte_1 mese, a mezzo bonifico bancario e/o postale, oltre la rivalutazione Istat e il al 50% delle spese straordinarie quali: spese mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, materiale scolastico, gite scolastiche, viaggi e tasse Universitarie, materiale scolastico (libri scolastici, materiale cancelleria, ticket, mense), ludiche, sportive, viaggi e Tasse Universitarie, assegno familiare come da protocollo del
Tribunale di OL Nord di concerto con il COA;
4) Disporre incontri protetti con le autorità competenti che il Giudice riterrà idonee per la tutela dei minori;
5) Si chiede, sin da ora, al Tribunale disponga idonea CTU al fine di valutare la personalità del Sig. e la sua capacità genitoriale. 6) Condanna alle Parte_2 spese di lite.”.
All'esito dell'audizione di entrambe le parti all'udienza del 21.06.2024, il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori: “ - affida i figli minori, (nata a Giugliano in [...]_3 il 16.08.2010) e (nato in Giugliano in [...] il Persona_4
22.07.2011) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei;
- dispone che eserciti il proprio diritto/dovere di visita ai figli minori, Parte_1
3 R.g. 1700/2024
esclusivamente alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di EL di OL, competenti in ragione della residenza dei minori, secondo orari e modalità da concordarsi con i Servizi Sociali;
- dispone il monitoraggio da parte dei detti
Servizi Sociali del Comune di EL di OL, ove risultano risiedere entrambe le parti in causa ed i minori, circa il complessivo nucleo familiare e sulle condizioni di vita dei figli minori e che i Servizi Sociali depositino in atti, entro il termine del
20.12.2024, dettagliata relazione economico-socio-ambientale in merito al complessivo nucleo familiare, all'andamento degli incontri padre-figli alla presenza dei SS ed in generale riguardo ai rapporti dei figli con entrambi i genitori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a Parte_1
l'assegno di euro 500,00 per il mantenimento dei figli minori Controparte_1
( 250,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
l'assegno dovrà essere corrisposto alla parte convenuta entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla beneficiaria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al
Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL
Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
”; in via istruttoria ha disposto l'ascolto dei minori e l'acquisizione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali in corso, riservando, all'esito del deposito della relazione richiesta ai Servizi Sociali e dell'ascolto dei figli minori, ogni valutazione sulla richiesta CTU;
dunque, ha rinviato la causa all'udienza del 14.01.2025.
Quivi, sentiti i minori, il Giudice si è riservato.
Nelle more, parte resistente ha prodotto in atti la sentenza penale del Tribunale di
OL Nord n. 730/24, depositata in data 25.10.2024, con cui il resistente è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 612bis, comma 1 e comma 2, c.p.; inoltre, in data 30.01.2025,
è stata depositata la relazione dei Servizi Sociali del Comune di EL di OL.
Il Giudice, con provvedimento dell'08.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza precedente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la stessa per la rimessione in decisione, fissando il termine per il deposito delle memorie conclusionali e delle note scritte in sostituzione d'udienza.
Dunque, con provvedimento dell'08.07.2025, il Giudice, lette le conclusioni
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rassegnate dalla sola parte resistente, ha rimesso la causa in decisione al Collegio con atti al PM il quale, in data 10.07.2025, ha apposto il visto.
Questioni preliminari.
In via preliminare, il Collegio rileva che la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata dalla resistente deve essere dichiarata inammissibile, tenuto conto che alcun rapporto coniugale è intervenuto tra gli stessi.
Sull'affidamento dei figli minori (nata a [...] in Persona_3
Campania il 16.08.2010) e (nato a Giugliano in [...] Persona_4 il 22.07.2011), sulla loro collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido dei figli minori e , Per_1 Persona_2 ritiene che debba essere disposto il loro affidamento in via “super esclusiva” alla madre in quanto ciò risponde all'interesse dei minori.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti
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altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale del padre tali da legittimare l'affidamento dei minori e alla madre nella Per_1 Persona_2 sua forma c.d. “super esclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per i minori (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Invero, è stata provato il compimento di comportamenti diseducati svolti dal ricorrente alla presenza dei minori ed in particolare nell'aver agito violenza nei confronti della madre alla loro presenza. La violenza assistita costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare che sia disposto l'affidamento esclusivo alla madre.
Sul punto va infatti evidenziato che il figlio minore ha confermato di Persona_2
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aver assistito a comportamenti violenti compiuti dal padre ai danni della madre e che in data 17.01.2025 la resistente ha depositato in atti la sentenza penale del
Tribunale di OL Nord n. 730/24 con cui il ricorrente è stato condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di atti persecutori commesso ai suoi danni.
Va inoltre sottolineato il completo disinteresse del padre ai figli, non versando il mantenimento dovuto e non avendo egli inteso neanche attivare gli incontri protetti previsti in corso di giudizio alla presenza dei Servizi Sociali per consentirgli di frequentare i minori.
Va pertanto disposto l'affido in via “super esclusiva” dei minori e Persona_3
alla madre, nel senso che anche le decisioni di maggior Persona_4 interesse per i minori (relative alla residenza abituale, all'istruzione, all'educazione, alla salute) potranno essere prese unicamente dalla madre, con collocazione degli stessi presso la residenza della madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli minori, osserva il Collegio che, alla luce delle dichiarazioni rese dai minori (cfr. dich. minori udienza del 14.01.2025: la minore ha assunto un atteggiamento di Per_1 chiusura in udienza, dichiarando di non voler bene né alla madre che al padre e di essere neutrale tra mamma e papà; il minore ha dichiarato: “ … vedo Persona_2 papà solo se lui ha voglia;
mi piace stare con papà, ma non è un bravo papà perché si ubriaca sempre;
si comporta male, una volta stava andando troppo veloce e ha quasi distrutto l'auto dove stavamo io, lui e mamma; … lui ci tratta come Per_5 camerieri;
una volta ha sgridato me e mia sorella e da allora non ha messo più piede in casa mia;
una volta voleva mettere la mamma in prigione perché lui ha detto che era una ladra;
una volta ci ha inseguiti mentre mangiavamo una pizza. Mi piace stare con papà ma non quando fa queste cose;
non ha mai dato le botte a me
e ma una volta ha cercato di uccidere mamma con una pistola, ma per Per_5 fortuna non ha sparato.”) e della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
EL di OL depositata in data 30.01.2025 ( dalla quale è dato evincere il completo disinteresse del ricorrente all'attivazione non solo degli incontri protetti ma anche di meri contatti telefonici con i figli), che non vadano disposti incontri padre-figli, potendo gli stessi essere ripresi in maniera protetta presso i Servizi
Sociali del Comune di EL di OL solamente qualora i minori decidano in
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futuro in tal senso ed all'esito dello svolgimento da parte di di Parte_1 percorso di sostegno alla genitorialità con esito favorevole presso i Servizi Sociali già indicati.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento di Per_3
(nata a Giugliano in [...] il [...]) e
[...] Persona_4
(nato a Giugliano in [...] il [...]) avanzata dalla resistente.
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza con la madre dei figli minorenni e , Persona_3 Persona_4
e dunque della partecipazione diretta della resistente al mantenimento dei figli, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il suo mantenimento.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti dei figli, il
Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore, non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento del padre nei confronti dei figli, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 15 e 14), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
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18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'istruttoria.
Tanto premesso, per quanto concerne i redditi delle parti va tenuto in conto che il ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di non percepire più il reddito di cittadinanza, mentre la resistente ha dichiarato di non lavorare per seguire i figli e di vivere con l'assegno di inclusione di circa 1380,00 euro mensili.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 500,00 Persona_3 Persona_4
(cinquecento/00), in misura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, da corrispondere alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie relative a e , purché debitamente documentate, Per_1 Persona_2 come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019.
Sulle spese di lite.
Le spese sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e succes. modif. - sulla base dei parametri minimi ivi indicati per le controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, tenendo conto di tutte le fasi processuali
(studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) - e poste secondo soccombenza a carico del ricorrente ed in favore della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di separazione personale avanzata dalla resistente;
b) dispone l'affidamento dei figli minori (nata a [...] Persona_3 in Campania il 16.08.2010) e (nato a [...] in Persona_4
Campania il 22.07.2011) in via “super esclusiva” a CP_1
con residenza privilegiata dei minori presso quest'ultima e con
[...]
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previsione del diritto di visita di ai figli minori come Parte_1 previsto in parte motiva;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di
[...] euro 500,00 (cinquecento/00), in misura di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, per il mantenimento dei figli minori (nata a Giugliano in [...] il [...]) e Persona_3
(nato a Giugliano in [...] il [...]), oltre Persona_4 il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da
Protocollo di Intesa del 25-10-2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi euro 3809,00 per Controparte_1 compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge;
e) manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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