CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1649/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13205/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250021362003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 954/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 11.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare la
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02820250021362003000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 del complessivo importo di Euro 440,00
Parte ricorrente eccepisce:
Omessa notifica atti prodromici
Intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore_1
Si costituisce l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli atti prodromici e chiede di essere estromessa dal giudizio con compensazione delle spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che evidenzia di aver provveduto ad annullare in autotutela in data
19.12.2025 l'avviso di accertamento n. 964327602573, sotteso alla cartella di pagamento n.
02820250021362003000 impugnata
Chiede quindi che venga dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
l giudice, esaminati gli atti, riscontrato che la Regione Campania ha dato prova di aver annullato in autotutela l' avviso di accertamento prodromico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere
Tuttavia essendo l' annullamento sopravvenuto alla notifica del ricorso, sussistendo soccombenza virtuale, il giudice liquida le spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice per cessata materia del contendere condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si quantifica in € 120,00 oltre accessori in favore dell'Avv. Difensore_1.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13205/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250021362003000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 954/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 11.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare la
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 02820250021362003000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 del complessivo importo di Euro 440,00
Parte ricorrente eccepisce:
Omessa notifica atti prodromici
Intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore_1
Si costituisce l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla notifica degli atti prodromici e chiede di essere estromessa dal giudizio con compensazione delle spese di lite
Si costituisce la Regione Campania che evidenzia di aver provveduto ad annullare in autotutela in data
19.12.2025 l'avviso di accertamento n. 964327602573, sotteso alla cartella di pagamento n.
02820250021362003000 impugnata
Chiede quindi che venga dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
l giudice, esaminati gli atti, riscontrato che la Regione Campania ha dato prova di aver annullato in autotutela l' avviso di accertamento prodromico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere
Tuttavia essendo l' annullamento sopravvenuto alla notifica del ricorso, sussistendo soccombenza virtuale, il giudice liquida le spese come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice per cessata materia del contendere condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si quantifica in € 120,00 oltre accessori in favore dell'Avv. Difensore_1.