Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8705/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Malatesta, presso il cui studio in Roma al Viale XXI Aprile n. 26 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Simona CP_1
Sarnataro, presso il cui studio in Napoli alla Via Scaglione n. 381 elettivamente domicilia;
Appellata
E
Controparte_2
Appellata contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citò l' e la innanzi CP_1 Parte_1 Controparte_2 al giudice di pace di Napoli impugnando la cartella esattoriale n.
07120130131735720000 emessa a suo carico per contravvenzioni al codice della strada, anno 2012, ente creditore , di cui assumeva di aver avuto conoscenza Controparte_2 solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo.
Premessa la sussistenza dell'interesse ad agire mediante impugnazione dell'estratto di ruolo, lamentò l'omessa previa notifica degli atti presupposti (avviso bonario, verbale di contravvenzione e cartella di pagamento), l'intervenuta decadenza dal potere di notifica della cartella, la prescrizione della pretesa creditoria, l'illegittimità delle somme iscritte a
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689/1981. Su tali premesse concluse per l'accoglimento della domanda, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, con declaratoria di illegittimità e nullità dell'atto impugnato e di quelli presupposti e con accertamento del dedotto fatto estintivo con vittoria delle spese di lite.
Si costituì l'agente della riscossione resistendo all'opposizione ed eccependo, in via del tutto preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo a fronte della regolare notifica della cartella. Sostenne, altresì, l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo della prescrizione successiva alla notifica della cartella in assenza di atti esecutivi, precisando che l'opponente poteva richiedere l'annullamento in autotutela. Tra le eccezioni preliminari lamentò, inoltre, l'incompetenza del giudice adito e la tardività dell'azione ex art 617 c.p.c. In via gradata, nel merito, allegò l'avvenuta notifica diretta della cartella ex art 26 D.P.R. n 602/1973 producendo copia dell'avviso di ricevimento attestante la consegna al domicilio del destinatario, documento idoneo - a suo dire - unitamente alle risultanze dell'estratto di ruolo a comprovare l'avvenuta notifica. Contestò, ancora, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione interrotta dalla notifica di un successivo preavviso di fermo e ritenuta di durata decennale. Dedusse, altresì, il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi riguardanti la formazione della pretesa e il computo delle maggiorazioni, di esclusiva competenza dell'ente impositore al pari delle determinazioni ad esso riservate ove il contribuente inoltri istanza ex art. 1 commi 537-543 L. n. 228/2012. Eccepì, infine, l'infondatezza dell'eccepita carenza di motivazione della cartella in relazione alla misura ed al computo degli interessi perché redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Concluse, quindi, per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'opposizione con vittoria delle spese e competenze di giudizio ovvero, in subordine, per la loro compensazione.
Nella contumacia della , il giudice di pace di Napoli, con la sentenza Controparte_2
n. 29105/2021, depositata in data 18.10.2021, ha dichiarato il non luogo a procedere sull'istanza di sospensione della cartella impugnata e ha giudicato ammissibile la domanda proposta, espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con cui la parte ha lamentato l'illegittimità derivata dell'estratto di ruolo per l'omessa notifica della cartella esattoriale e degli atti prodromici. Il giudice, pur avendo ritenuto utilizzabili le copie delle relate di notifica prodotte dal concessionario in assenza di uno specifico disconoscimento, ha non di meno escluso la prova della rituale notifica della cartella per la mancata produzione in giudizio della matrice e/o della copia della stessa con la relativa relazione di notificazione. Dunque, in assenza di prova della provenienza e della natura del credito nonché della sua tempestiva comunicazione all'interessato, ha accolto la
2 domanda dichiarando illegittima l'iscrizione a ruolo e condannando in solido gli enti convenuti al pagamento delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello l' Parte_2 lamentando l'illegittimità della decisione nella parte in cui ha ritenuto non assolta la prova della notifica della cartella per la mancata produzione in giudizio della matrice e della copia della cartella, richiamando un onere ultroneo e non richiesto ove dalla produzione dell'avviso di ricevimento e dell'estratto di ruolo possa univocamente evincersi il riferimento al numero della cartella notificata ed al credito sotteso. A fronte della prova della notifica della cartella, l'appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo non potendosi neppure accertare la prescrizione successiva in difetto di atti propriamente esecutivi. Ha poi reiterato l'eccezione di infondatezza della prescrizione, interrotta dalla notifica di un successivo preavviso di fermo, anch'esso consegnato a mani della destinataria. Infine, ha riproposto il difetto di legittimazione passiva chiedendo, di conseguenza, anche la riforma del capo relativo alle spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita resistendo ai CP_1 motivi di appello di cui ha dedotto l'infondatezza ribadendo la correttezza della decisione assunta dal giudice di primo grado. In particolare, ha ritenuto che in difetto di deposito di copia della cartella da cui desumere l'esatto contenuto dell'atto, al contribuente è precluso l'esame della sua validità, vulnus che non può essere colmato dalla mera produzione della copia dell'avviso di ricevimento. Ha pertanto concluso per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
La , sebbene regolarmente citata, non si è costituita e pertanto deve Controparte_2 esserne dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25.3.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti.
L'appello va dichiarato inammissibile.
I motivi di doglianza sollevati da parte appellante non possono essere esaminati nel merito poiché, per quanto emerge dal tenore della sentenza impugnata, la domanda è stata qualificata ripetutamente ed espressamente dal giudice di primo grado quale opposizione agli atti esecutivi.
Nella sentenza impugnata si legge invero: “la domanda va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. L'opponente ha eccepito la mancata notificazione delle cartelle esattoriali, dunque, ha dedotto un vizio della procedura. Ebbene, trattandosi di opposizione al quomodo della procedura attivata dal concessionario, appare evidente che si verta in ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.”, nonché “Sulla specifica doglianza sollevata dall'opponente, che si concreta nella mancata e/o irrituale notificazione delle cartelle esattoriali delle somme iscritte a ruolo, va osservato che l'eccezione va ricondotta nell'ambito, come detto,
3 dell'opposizione agli atti esecutivi che va proposta nel termine perentorio di giorni 20 dalla conoscenza dell'atto (art. 617 c.p.c.). In particolare, il secondo comma della norma processuale richiamata, statuisce che l'opposizione agli atti esecutivi si propone nel termine perentorio di giorni 20, a partire da quello in cui i singoli atti furono compiuti”.
Nel
PQM
il Giudice dispone, poi: “dichiara l'opposizione proposta da , CP_1 ammissibile, proponibile e procedibile e visto l'art. 617 cpc l'accoglie”.
Ebbene, le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello ma soltanto con ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. L'art. 618, commi 2 e 3 c.p.c. difatti qualifica la sentenza che definisce l'opposizione agli atti “non impugnabile”. La non impugnabilità è tuttavia relativa. Essa
è innanzitutto temperata dall'art. 187 disp. att., che fa salvo sempre il regolamento di competenza quando oggetto del provvedimento è una questione di competenza. In secondo luogo, la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione (art. 111 c. 7 cost.) ha indotto nel tempo la giurisprudenza della Suprema Corte ad ammettere comunque il ricorso per cassazione contro i provvedimenti decisori che la legge qualifica non impugnabili. Ne consegue che alla “non impugnabilità” prevista dall'art. 618 c.p.c. va attribuita una lettura costituzionalmente orientata che vede in essa una semplice non appellabilità: in pratica le sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi si comportano come le sentenze che l'art. 360 c. 1 c.p.c. qualifica “sentenze in unico grado” ammettendo contro di esse il ricorso diretto per cassazione per tutti i motivi previsti dal medesimo articolo.
Tanto precisato, va evidenziato che “è consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d. dell'apparenza, in forza del quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere, cioè, dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti”. (Cass. civ., ord. n. 18230 del 2023).
Pertanto, l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione operata dal giudice del provvedimento stesso indipendentemente dalla sua esattezza, che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione secondo il predetto criterio, e indipendentemente dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione.
Pertanto, la sentenza sarà impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata, dal giudice di primo grado, come opposizione all'esecuzione oppure con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata dal giudice considerata un'opposizione agli atti esecutivi.
Nel caso in esame, quindi, l' avrebbe dovuto impugnare la Controparte_3 decisione di primo grado non con il proposto gravame ma con ricorso per cassazione, in
4 virtù della qualificazione operata dal giudice di pace di Napoli, tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello (Cass. Ord. n. 20886 del 30.06.2022; Cass.
Sent. n. 3404/2004; Cass. Sent. 13381/2017).
La definizione del giudizio mediante tale preliminare rilievo in rito assorbe ogni ulteriore questione.
All'inammissibilità del gravame fa seguito la condanna dell'appellante alle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia, delle attività difensive concretamente svolte in favore della sola parte costituita e della ridotta complessità della materia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter, DPR 115/2002, sussistono inoltre i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di e della , avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_1 Controparte_2
Napoli n. 29105/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia della;
Controparte_2
b) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 29105/2021;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 232,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese CP_1 forfetario nella misura del 15%;
d) nulla per le spese nei riguardi della non costituita;
Controparte_2
e) ai sensi dell'art. 13, c.
1-quarter, DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo.
Così deciso in Napoli, lì 27.6.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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