Articolo 7 della Legge 31 ottobre 1953, n. 830
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 novembre 1953
Art. 7.
Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente legge, nonche' per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.
Entrata in vigore il 11 novembre 1953