Art. 7.
Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente legge, nonche' per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.
Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui alla presente legge, nonche' per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali.