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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4537/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4537/2025 promossa con ricorso congiunto in data 27.6.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Anna Franca Petrone che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gabriele Sponzilli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) le Parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le Parti concordano per l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento e residenza anagrafica presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in forma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse e di pagina 1 di 4 particolare importanza (con particolare riferimento alle questioni relative a educazione, salute, istruzione e residenza) saranno adottate da entrambi i genitori congiuntamente.
3) I genitori così regolamentano il diritto di visita del figlio Per_1 il padre andrà a prendere il figlio a casa della mamma tutti i week end il sabato alle ore 13.00 riportandolo a casa della mamma la domenica alle ore 13.00;
Nella settimana in cui il signor ha il primo turno di lavoro andrà a prendere il lunedì, Pt_2 Per_1 il martedì e il mercoledì all'uscita dall'asilo e lo porterà a casa dalla mamma alle ore 20.00; nella settimana in cui ha il secondo turno il signor andrà a prendere a casa della mamma Pt_2 Per_1 per portarlo all'asilo il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì mattina.
S'intende che il diritto di visita come sopra regolamentato potrà variare in caso di diverso accordo tra i genitori, oltre che nel preminente interesse del figlio minore.
Le festività natalizie verranno suddivise tra i due genitori in questo modo: il figlio trascorrerà le festività di Natale con ciascun genitore ad anni alterni e, più precisamente, dal giorno 24 Dicembre sino alla mattina del 31 Dicembre con un genitore e con l'altro genitore dalla mattina del giorno 31 dicembre sino al giorno 7 gennaio, a orari da concordare, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
durante le festività pasquali il figlio trascorrerà tre giorni consecutivi con il padre comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, analogo periodo spetterà alla madre, sempre salvo diverso accordo tra i genitori;
alternanza che dovrà essere la regola per tutte le festività, i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre).
Nel periodo estivo (compreso tra giugno – a fine anno scolastico – e settembre – a inizio anno scolastico) il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà essere concordato tra i genitori di anno in anno entro fine maggio. Analogo periodo spetterà alla madre e per il resto del periodo di vacanze scolastiche del figlio sarà vigente il diritto di visita del padre come regolamentato al punto 3) sempre salvo diverso accordo tra i genitori. I genitori si comunicheranno reciprocamente luoghi di villeggiatura prescelti e relativi recapiti entro la partenza. Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con il figlio periodi di vacanza ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, il genitore lo dovrà comunicare all'altro, ed entrambi si impegnano ad accordarsi al fine di garantire al figlio serene occasioni di viaggio e vacanza.
In occasione della Festa della Mamma e della Festa del Papà nonchè del compleanno di ciascun genitore, potrà trascorrere con il genitore festeggiato la sera di quel giorno, nel caso in cui la Per_1 festa cada in un giorno di spettanza dell'altro genitore, il tutto salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
pagina 2 di 4 Il giorno del compleanno del figlio i genitori si impegnano ad organizzarsi affinchè, Per_1 congiuntamente e/o disgiuntamente, entrambi possano avere l'opportunità di festeggiare insieme al figlio minore, compatibilmente ad eventuali periodi di vacanza o ad altri rispettivi impegni, salvo diversi accordi da prendersi di anno in anno.
I coniugi si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente il figlio minore, nei giorni e nei periodi che lo stesso passerà con ciascun genitore. Ciascun genitore potrà liberamente telefonare al figlio per parlare con lui quando si trova presso l'altro genitore.
4) entrambi i genitori s'impegnano sin d'ora a favorire e salvaguardare i diritti relazionali tra il figlio minore e i nonni paterni e materni e gli zii;
5) Nel rispetto e a tutela del benessere psicologico e della stabilità emotiva del figlio minore i genitori si impegnano reciprocamente ad introdurre eventuali nuovi partners nella vita del figlio con la dovuta gradualità.
6) le parti concordano che il Signor verserà alla signora la somma mensile di € 250,00 Pt_2 Pt_1 (duecentocinquanta) che verrà portata ad €. 300,00 (trecento) mensili a partire da febbario 2026, a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza allegato al presente atto (doc.6).
7) le Parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia interamente percepito dalla signora Pt_1
8) le Parti si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio ed al rinnovo di carta di identità e passaporto nonché di ogni altro documento identificativo per il figlio;
9) le Parti, dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto non viene disposto un assegno di mantenimento da un coniuge in favore dell'altro.
10) le spese legali per l'intera procedura sono integralmente compensate;
pagina 3 di 4 chiedono inoltre, che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e della L. 898/01.12.70 e succ. modifiche e previ incombenti di rito, sia pronunciata sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Trezzo Sull'Adda (MI) in data 26.3.2022 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 25.9.2025 per l'udienza del 1.10.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. Non sono state segnalate dalla Procura Tribunale per i Minorenni di Milano situazioni di pregiudizio per i minori, ostative all'accoglimento delle conclusioni concordate dalle parti. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2 II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzo Sull'Adda (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. Riserva la statuizione in ordine alle spese di giudizio in sede divorzile.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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