Art. 2.
Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 , e' elevato a sette anni.
Il termine di cinque anni, di cui all'ultimo comma dell' articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 , e' elevato a sette anni.