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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8435/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che:
-l'udienza del 9 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8435 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.iva ), in persona del Legale Rapp.te sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Elmas, nella via Sernagiotto n° 24-28, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce al ricorso, dall'avv. Luisa Giua Marassi (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via Ada Negri n° 32, attore contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla piazza G. Garibaldi n° 17, presso lo studio C.F._2 legale dell'avv. Andrea Secci del Foro di Cagliari, c.f. , che lo rappresenta e CodiceFiscale_3 assiste giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa: accertare e dichiarare l'inadempimento e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno, così come stimato in narrativa (euro 22.338,93, oltre € 29.100,00 (50,00/giorno per 582 giorni, dal 17.10.2021 al 22.5.2023), per un totale di euro 51.438,93), ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di compensi di avvocato e spese del giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 2 di 7 a) In via principale, accertare il fatto per cui è causa per indi quantificare il risarcimento dovuto contenendolo nella franchigia contrattuale “RCA” di € 500,00 ovvero nella franchigia “danni” di €
1.000,00 per i motivi di cui in espositiva;
b) In ogni caso, con vittoria di compensi, accessori di legge e spese sia della fase monitoria che della presente fase di merito.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 21 dicembre 2023 la ha Parte_1 esposto di essere un'impresa che opera nel settore della manutenzione, riparazione e vendita di autoveicoli, anche usati, nonché nel noleggio di autovetture a breve e lungo termine;
di avere concesso in comodato d'uso gratuito la vettura SMART fortwo con targa “FZ488SS” al sig. CP_1
, con durata pari al tempo necessario alla riparazione della vettura di sua proprietà, eseguita
[...] dall'impresa medesima, in data 11 ottobre 2021; in data 19.10.2021 il sig. aveva trasmesso a CP_1 una sintetica comunicazione via p.e.c., in cui aveva rappresentato di aver avuto un Parte_1 incidente stradale con la predetta autovettura;
per mezzo dell' Parte_1 Parte_3 aveva effettuato prontamente la denuncia del sinistro alla Compagnia la quale Controparte_2 aveva aperto la pratica in data 26.10.2021; in data 20.10.2021, era stato notificato il verbale di sequestro penale n. 12/2021 del Corpo di Polizia del Comune di Selargius, attestante l'avvenuto sequestro dell'autovettura di proprietà di dal quale si evinceva che: nel sinistro (occorso in Parte_1
Selargius, nella via Copernico n. 24) era rimasto coinvolto anche il sig. , residente in Controparte_3
Selargius, alla guida di un triciclo elettrico Ztech senza targa, che peraltro aveva riportato gravi lesioni;
il subito dopo l'incidente, era fuggito dal luogo del sinistro e aveva omesso di prestare soccorso al CP_1 ferito, rendendosi irreperibile;
il veicolo, d'altro canto, risultava completamente danneggiato in tutte le sue parti, con gravi danni alla carrozzeria;
con nota in data 7.7.2022 (successivamente reiterata), la
Società attrice aveva trasmesso al sig. diffida ad adempiere (a firma dell'avv. L. Giua Marassi) per CP_1 il risarcimento dei danni subiti, precisando che il protrarsi del sequestro penale, precludendo alla stessa di rinoleggiare l'auto, avrebbe comportato un ulteriore grave danno, in termini di mancato guadagno;
in data 24.7.2022, aveva comunicato il diniego alla richiesta di indennizzo, con invito Controparte_2
a rivolgere ogni richiesta direttamente al conducente della vettura;
nel frattempo, visto che il sig. CP_1 neppure si faceva parte diligente, la Società si era vista costretta a presentare istanza di dissequestro a firma dell'avv. Giua Marassi, dapprima in data 13.10.2022 al Pubblico Ministero e poi in data
17.12.2022 al Giudice per le Indagini Preliminari, il quale aveva disposto il dissequestro con provvedimento del 13.1.2023, notificato a soltanto in data 22.5.2023; era Parte_1 Parte_1 riuscita a riacquistare la disponibilità del proprio mezzo soltanto in data 7.6.2023 e aveva potuto finalmente quantificare i danni provocati dal sig. all'autovettura, ammontanti a € 22.338,93 CP_1
pagina 3 di 7 compresa, oltre al mancato guadagno per € 50,00 al giorno (compresa IVA) dal momento del sinistro fino alla notifica del provvedimento di dissequestro.
Tanto premesso, l'attore ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inadempimento e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno, così come stimato in narrativa (euro
22.338,93, oltre € 29.100,00 (50,00/giorno per 582 giorni, dal 17.10.2021 al 22.5.2023), per un totale di euro 51.438,93), ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di compensi di avvocato e spese del giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Il convenuto ha eccepito che il contratto contiene le seguenti limitazioni di responsabilità: - “importo franchigia RCA”, indicata in € 500,00; - “importo responsabilità danni” indicato in € 1.000,00; -
“importo responsabilità furto” indicato in “15%, min. € 500,00” e si è detto disponibile a corrispondere l'importo di € 1.000,00 per definire la vertenza;
ha esposto che non gli è stato offerto l'acquisto di servizi ulteriori, in particolare della polizza Kasko;
ha contestato la quantificazione dell'esborso necessario per la riparazione, esponendo che il valore commerciale dell'autovettura è di circa 10.000,00 euro;
ha contestato la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, esponendo che la non opera nel settore dell'autonoleggio, tant'è che la vettura gli era stata concessa in Parte_1 comodato “di cortesia”, per il tempo necessario alla riparazione dell'autovettura di sua proprietà da parte della Società attrice;
ha contestato la quantificazione del canone;
ha eccepito il concorso della nell'aggravamento del danno per non avere tempestivamente chiesto il dissequestro dei Parte_1 veicolo.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: a) In via principale, accertare il fatto per cui è causa per indi quantificare il risarcimento dovuto contenendolo nella franchigia contrattuale “RCA” di
€ 500,00 ovvero nella franchigia “danni” di € 1.000,00 per i motivi di cui in espositiva;
b) In ogni caso, con vittoria di compensi, accessori di legge e spese sia della fase monitoria che della presente fase di merito.
Alla prima udienza il convenuto ha offerto il pagamento di € 1.000,00 a fini conciliativi e l'attore lo ha accettato a titolo di acconto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
pagina 4 di 7 In base ai principi generali in materia di obbligazioni, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'impossibilità della prestazione non è dovuta a causa a lui imputabile (art. 1218 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1809 c.c., il comodatario ha l'obbligo di restituire la res alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza del termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
È incontroverso che, in data 10.11.2021, il signor ha ricevuto, in comodato d'uso, il CP_1 veicolo targato FZ488SS dalla quale c.d. vettura di cortesia che la Parte_1 concessionaria gli ha messo a disposizione durante la riparazione dell'autoveicolo di sua proprietà con termine per la restituzione alla data del 12 novembre 2021 e che, in data 17 ottobre 2021, il veicolo è rimasto coinvolto in sinistro stradale, ha subito danni ed è stato sottoposto a sequestro.
È dimostrato che il non aveva adempiuto all'obbligo di restituzione del veicolo nel termine CP_1 pattuito.
Il convenuto non ha dimostrato che l'inadempimento era dovuto a causa a lui non imputabile: è vero che il veicolo non era stato restituito perché sottoposto a sequestro, ma il sequestro era conseguenza dell'incidente in cui il era rimasto coinvolto;
per escludere l'imputabilità dell'inadempimento, il CP_1 convenuto avrebbe dovuto allegare e dimostrare di non avere dato causa al sequestro.
Il comodatario ha l'obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804
c.c., a specificazione del più generale principio stabilito dall'art. 1177 c.c.).
Anche questo obbligo è rimasto inadempiuto. È incontroverso che l'autovettura concessa in comodato è rimasta gravemente danneggiata in occasione del sinistro avvenuto in data 17 ottobre 2021 e, anche a questo riguardo, il comodatario non ha allegato e dimostrato che il danneggiamento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Deve pertanto essere dichiarato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni di restituzione e di custodia della res.
Come conseguenza dell'inadempimento, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante.
Il convenuto ha eccepito la limitazione della responsabilità per i danni stabilita dal contratto di comodato come franchigia di 1.000,00 euro.
L'attore ha esposto che il contratto deve essere integrato con il ricorso alle condizioni generali di contratto e alle clausole d'uso.
La prima obiezione non è condivisibile: le condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente da un contraente, sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). pagina 5 di 7 In base ai principi generali in materia di onere della prova, ricade sul predisponente l'onere di dimostrare che, al momento del contratto, l'altro contraente era a conoscenza delle condizioni generali di contratto o avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, la prova non è stata offerta: le condizioni generali di contratto non sono state sottoscritte dal comodatario, non sono richiamate nel contratto sottoscritto dalle parti e non è dimostrato che fossero state portate a conoscenza del comodatario in altro modo.
L'attore ha chiesto che il contratto sia integrato o interpretato sulla base degli usi negoziali (art. 1340 e art. 1368 c.c.) e ha prodotto il contratto di comodato tipo per i beni mobili registrati messo a disposizione da Unioncamere, da cui si dovrebbe evincere la regola che il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario.
Gli usi negoziali operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambiguamente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza a una determinata categoria di operatori economici;
gli usi negoziali obbligano le parti anche se da esse ignorati, salvo che, dall'esame della pattuizione contrattuale intervenuta tra le parti emerga che vi sia stata una determinazione pattizia incompatibile con gli usi negoziali che si vogliono richiamare.
La prova degli usi negoziali può essere data mediante la produzione delle raccolte degli usi a cura delle
Camere di commercio. Gli enti camerali sulla base del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934 hanno l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connesse alle attività economiche e commerciali.
Nel caso in esame, manca la prova dell'uso negoziale perché il documento n. 15 prodotto dall'attore non è un estratto del registro degli usi negoziali della locale Camera di commercio ma è uno schema di contratto tipo predisposto da Unioncamere non allo scopo di documentare gli usi negoziali in materia di comodato di beni mobili registrati ma al solo fine di fornire un servizio agli utenti predisponendo un modello di contratto.
Deve anche evidenziarsi che il contratto tra le parti non esclude la responsabilità del comodatario per i danni alla res (compresi i danni per il perimento della cosa) ma limita la liquidazione del danno all'importo indicati nella franchigia.
L'attore ha anche esposto che il comodatario avrebbe potuto giovarsi della franchigia se avesse stipulato una polizza Kasko.
Dalla lettura del contratto non emerge alcun collegamento tra la franchigia e la stipula di una polizza di qualunque genere e l'attore non si è neanche offerto di dimostrare che la possibilità dell'acquisto della polizza sia stata prospettata al comodatario. pagina 6 di 7 Tanto premesso, la franchigia di 1.000,00 euro stabilita genericamente per “danni”, e quindi, deve ritenersi, per tutti i danni che possano derivare al comodante dall'inadempimento del comodatario, nella forma del danno emergente e del lucro cessante, è valida ed efficace tra le parti e limita la responsabilità risarcitoria del comodatario al pagamento di 1.000,00 euro.
Nel caso in esame, l'importo indicato è stato offerto nella comparsa di costituzione e risposta e versato alla prima udienza.
Il comodatario ha così adempiuto all'obbligazione risarcitoria nei limiti stabiliti dal contratto.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve, pertanto, essere rigettata.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Dichiara l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni di restituzione e di custodia della res;
2. Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che:
-l'udienza del 9 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8435 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(p.iva ), in persona del Legale Rapp.te sig. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Elmas, nella via Sernagiotto n° 24-28, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce al ricorso, dall'avv. Luisa Giua Marassi (c.f. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari, via Ada Negri n° 32, attore contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...], c.f. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla piazza G. Garibaldi n° 17, presso lo studio C.F._2 legale dell'avv. Andrea Secci del Foro di Cagliari, c.f. , che lo rappresenta e CodiceFiscale_3 assiste giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale, respinta ogni avversa eccezione, deduzione e difesa: accertare e dichiarare l'inadempimento e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno, così come stimato in narrativa (euro 22.338,93, oltre € 29.100,00 (50,00/giorno per 582 giorni, dal 17.10.2021 al 22.5.2023), per un totale di euro 51.438,93), ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di compensi di avvocato e spese del giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale, contrariis reiectis,
pagina 2 di 7 a) In via principale, accertare il fatto per cui è causa per indi quantificare il risarcimento dovuto contenendolo nella franchigia contrattuale “RCA” di € 500,00 ovvero nella franchigia “danni” di €
1.000,00 per i motivi di cui in espositiva;
b) In ogni caso, con vittoria di compensi, accessori di legge e spese sia della fase monitoria che della presente fase di merito.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 21 dicembre 2023 la ha Parte_1 esposto di essere un'impresa che opera nel settore della manutenzione, riparazione e vendita di autoveicoli, anche usati, nonché nel noleggio di autovetture a breve e lungo termine;
di avere concesso in comodato d'uso gratuito la vettura SMART fortwo con targa “FZ488SS” al sig. CP_1
, con durata pari al tempo necessario alla riparazione della vettura di sua proprietà, eseguita
[...] dall'impresa medesima, in data 11 ottobre 2021; in data 19.10.2021 il sig. aveva trasmesso a CP_1 una sintetica comunicazione via p.e.c., in cui aveva rappresentato di aver avuto un Parte_1 incidente stradale con la predetta autovettura;
per mezzo dell' Parte_1 Parte_3 aveva effettuato prontamente la denuncia del sinistro alla Compagnia la quale Controparte_2 aveva aperto la pratica in data 26.10.2021; in data 20.10.2021, era stato notificato il verbale di sequestro penale n. 12/2021 del Corpo di Polizia del Comune di Selargius, attestante l'avvenuto sequestro dell'autovettura di proprietà di dal quale si evinceva che: nel sinistro (occorso in Parte_1
Selargius, nella via Copernico n. 24) era rimasto coinvolto anche il sig. , residente in Controparte_3
Selargius, alla guida di un triciclo elettrico Ztech senza targa, che peraltro aveva riportato gravi lesioni;
il subito dopo l'incidente, era fuggito dal luogo del sinistro e aveva omesso di prestare soccorso al CP_1 ferito, rendendosi irreperibile;
il veicolo, d'altro canto, risultava completamente danneggiato in tutte le sue parti, con gravi danni alla carrozzeria;
con nota in data 7.7.2022 (successivamente reiterata), la
Società attrice aveva trasmesso al sig. diffida ad adempiere (a firma dell'avv. L. Giua Marassi) per CP_1 il risarcimento dei danni subiti, precisando che il protrarsi del sequestro penale, precludendo alla stessa di rinoleggiare l'auto, avrebbe comportato un ulteriore grave danno, in termini di mancato guadagno;
in data 24.7.2022, aveva comunicato il diniego alla richiesta di indennizzo, con invito Controparte_2
a rivolgere ogni richiesta direttamente al conducente della vettura;
nel frattempo, visto che il sig. CP_1 neppure si faceva parte diligente, la Società si era vista costretta a presentare istanza di dissequestro a firma dell'avv. Giua Marassi, dapprima in data 13.10.2022 al Pubblico Ministero e poi in data
17.12.2022 al Giudice per le Indagini Preliminari, il quale aveva disposto il dissequestro con provvedimento del 13.1.2023, notificato a soltanto in data 22.5.2023; era Parte_1 Parte_1 riuscita a riacquistare la disponibilità del proprio mezzo soltanto in data 7.6.2023 e aveva potuto finalmente quantificare i danni provocati dal sig. all'autovettura, ammontanti a € 22.338,93 CP_1
pagina 3 di 7 compresa, oltre al mancato guadagno per € 50,00 al giorno (compresa IVA) dal momento del sinistro fino alla notifica del provvedimento di dissequestro.
Tanto premesso, l'attore ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inadempimento e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento del danno, così come stimato in narrativa (euro
22.338,93, oltre € 29.100,00 (50,00/giorno per 582 giorni, dal 17.10.2021 al 22.5.2023), per un totale di euro 51.438,93), ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di compensi di avvocato e spese del giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio a seguito della regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Il convenuto ha eccepito che il contratto contiene le seguenti limitazioni di responsabilità: - “importo franchigia RCA”, indicata in € 500,00; - “importo responsabilità danni” indicato in € 1.000,00; -
“importo responsabilità furto” indicato in “15%, min. € 500,00” e si è detto disponibile a corrispondere l'importo di € 1.000,00 per definire la vertenza;
ha esposto che non gli è stato offerto l'acquisto di servizi ulteriori, in particolare della polizza Kasko;
ha contestato la quantificazione dell'esborso necessario per la riparazione, esponendo che il valore commerciale dell'autovettura è di circa 10.000,00 euro;
ha contestato la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, esponendo che la non opera nel settore dell'autonoleggio, tant'è che la vettura gli era stata concessa in Parte_1 comodato “di cortesia”, per il tempo necessario alla riparazione dell'autovettura di sua proprietà da parte della Società attrice;
ha contestato la quantificazione del canone;
ha eccepito il concorso della nell'aggravamento del danno per non avere tempestivamente chiesto il dissequestro dei Parte_1 veicolo.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: a) In via principale, accertare il fatto per cui è causa per indi quantificare il risarcimento dovuto contenendolo nella franchigia contrattuale “RCA” di
€ 500,00 ovvero nella franchigia “danni” di € 1.000,00 per i motivi di cui in espositiva;
b) In ogni caso, con vittoria di compensi, accessori di legge e spese sia della fase monitoria che della presente fase di merito.
Alla prima udienza il convenuto ha offerto il pagamento di € 1.000,00 a fini conciliativi e l'attore lo ha accettato a titolo di acconto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
pagina 4 di 7 In base ai principi generali in materia di obbligazioni, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'impossibilità della prestazione non è dovuta a causa a lui imputabile (art. 1218 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1809 c.c., il comodatario ha l'obbligo di restituire la res alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza del termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
È incontroverso che, in data 10.11.2021, il signor ha ricevuto, in comodato d'uso, il CP_1 veicolo targato FZ488SS dalla quale c.d. vettura di cortesia che la Parte_1 concessionaria gli ha messo a disposizione durante la riparazione dell'autoveicolo di sua proprietà con termine per la restituzione alla data del 12 novembre 2021 e che, in data 17 ottobre 2021, il veicolo è rimasto coinvolto in sinistro stradale, ha subito danni ed è stato sottoposto a sequestro.
È dimostrato che il non aveva adempiuto all'obbligo di restituzione del veicolo nel termine CP_1 pattuito.
Il convenuto non ha dimostrato che l'inadempimento era dovuto a causa a lui non imputabile: è vero che il veicolo non era stato restituito perché sottoposto a sequestro, ma il sequestro era conseguenza dell'incidente in cui il era rimasto coinvolto;
per escludere l'imputabilità dell'inadempimento, il CP_1 convenuto avrebbe dovuto allegare e dimostrare di non avere dato causa al sequestro.
Il comodatario ha l'obbligo di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804
c.c., a specificazione del più generale principio stabilito dall'art. 1177 c.c.).
Anche questo obbligo è rimasto inadempiuto. È incontroverso che l'autovettura concessa in comodato è rimasta gravemente danneggiata in occasione del sinistro avvenuto in data 17 ottobre 2021 e, anche a questo riguardo, il comodatario non ha allegato e dimostrato che il danneggiamento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Deve pertanto essere dichiarato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni di restituzione e di custodia della res.
Come conseguenza dell'inadempimento, l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale, nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante.
Il convenuto ha eccepito la limitazione della responsabilità per i danni stabilita dal contratto di comodato come franchigia di 1.000,00 euro.
L'attore ha esposto che il contratto deve essere integrato con il ricorso alle condizioni generali di contratto e alle clausole d'uso.
La prima obiezione non è condivisibile: le condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente da un contraente, sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). pagina 5 di 7 In base ai principi generali in materia di onere della prova, ricade sul predisponente l'onere di dimostrare che, al momento del contratto, l'altro contraente era a conoscenza delle condizioni generali di contratto o avrebbe potuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, la prova non è stata offerta: le condizioni generali di contratto non sono state sottoscritte dal comodatario, non sono richiamate nel contratto sottoscritto dalle parti e non è dimostrato che fossero state portate a conoscenza del comodatario in altro modo.
L'attore ha chiesto che il contratto sia integrato o interpretato sulla base degli usi negoziali (art. 1340 e art. 1368 c.c.) e ha prodotto il contratto di comodato tipo per i beni mobili registrati messo a disposizione da Unioncamere, da cui si dovrebbe evincere la regola che il perimento del bene oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario.
Gli usi negoziali operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambiguamente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza a una determinata categoria di operatori economici;
gli usi negoziali obbligano le parti anche se da esse ignorati, salvo che, dall'esame della pattuizione contrattuale intervenuta tra le parti emerga che vi sia stata una determinazione pattizia incompatibile con gli usi negoziali che si vogliono richiamare.
La prova degli usi negoziali può essere data mediante la produzione delle raccolte degli usi a cura delle
Camere di commercio. Gli enti camerali sulla base del R.D. n. 2011 del 20 settembre 1934 hanno l'obbligo di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini connesse alle attività economiche e commerciali.
Nel caso in esame, manca la prova dell'uso negoziale perché il documento n. 15 prodotto dall'attore non è un estratto del registro degli usi negoziali della locale Camera di commercio ma è uno schema di contratto tipo predisposto da Unioncamere non allo scopo di documentare gli usi negoziali in materia di comodato di beni mobili registrati ma al solo fine di fornire un servizio agli utenti predisponendo un modello di contratto.
Deve anche evidenziarsi che il contratto tra le parti non esclude la responsabilità del comodatario per i danni alla res (compresi i danni per il perimento della cosa) ma limita la liquidazione del danno all'importo indicati nella franchigia.
L'attore ha anche esposto che il comodatario avrebbe potuto giovarsi della franchigia se avesse stipulato una polizza Kasko.
Dalla lettura del contratto non emerge alcun collegamento tra la franchigia e la stipula di una polizza di qualunque genere e l'attore non si è neanche offerto di dimostrare che la possibilità dell'acquisto della polizza sia stata prospettata al comodatario. pagina 6 di 7 Tanto premesso, la franchigia di 1.000,00 euro stabilita genericamente per “danni”, e quindi, deve ritenersi, per tutti i danni che possano derivare al comodante dall'inadempimento del comodatario, nella forma del danno emergente e del lucro cessante, è valida ed efficace tra le parti e limita la responsabilità risarcitoria del comodatario al pagamento di 1.000,00 euro.
Nel caso in esame, l'importo indicato è stato offerto nella comparsa di costituzione e risposta e versato alla prima udienza.
Il comodatario ha così adempiuto all'obbligazione risarcitoria nei limiti stabiliti dal contratto.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve, pertanto, essere rigettata.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Dichiara l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni di restituzione e di custodia della res;
2. Rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni;
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cagliari, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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