TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1146/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del rappresentante legale;
Controparte_1
NONCHÉ
; Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15-3-2016 e in data 29-3-2016 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di e
[...] Controparte_2 [...]
in qualità rispettivamente di proprietario e conducente e di Controparte_1
assicuratore del veicolo danneggiante al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 18-10-2014 in Pignola alla C.da PI CH , Controparte_2
mentre conduceva in modo imprudente la propria autovettura Toyota Avensis,
targata CP612NP, urtava con forza l'autocarro tipo O.M.A.I., targato PZ 215565,
di sua proprietà, che si trovava regolarmente in sosta;
- il violento impatto causava lo spostamento dell'autocarro e la collisione tra il mezzo e l'attore, che si trovava lì presente;
- in conseguenza del sinistro egli aveva riportato gravissime lesioni per le quali era stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo di Potenza, dove i sanitari lo avevano sottoposto ad esami clinici all'esito dei quali ne avevano disposto il ricovero con diagnosi di “trauma cranico
facciale con amnesia con flc arcata sopracigliare sinistra, frattura 5° e 6° costa
sinistra, contusioni spalla sinistra e ginocchio destro”;
- anche a seguito della dimissione avvenuta in data 21-10-2014 egli aveva
2 continuato ad accusare dolori persistenti alla spalla sinistra, al ginocchio destro e al torace e continui attacchi di panico;
- gli esami clinici effettuati avevano evidenziato la presenza di serie e complesse patologie a causa delle quali aveva dovuto indossare un tutore alla spalla per un notevole lasso di tempo, aveva effettuato cicli di magnetoterapia, terapia medica a base di cortisone e neurotrofici ed esercizi di fisiokinesiterapia a carico dell'arto superiore sinistro;
- l'attore, poi, aveva continuato ad accusare intensi dolori con notevole limitazione funzionale della spalla sinistra, senso di instabilità al ginocchio destro con interessamento successivo del ginocchio sinistro, impossibilità a compiere respiri profondi per l'insorgenza di dolore toracico nelle sedi di fratture, cefalea,
vertigini e manifestazioni di ansia fobiche;
- la con la quale era assicurata per la r.c.a. CP_1 Controparte_1
l'autovettura Toyota Avensis di proprietà di , in data 5- Controparte_2
8-2015 gli aveva corrisposto, a tacitazione di ogni danno subito, la somma di euro
10.700,00, che egli aveva trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto;
- nel mese di Ottobre 2015 al fine di quantificare il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente subiti a causa del sinistro aveva dato incarico al dott. , specialista in Ortopedia, il quale aveva stimato il danno Persona_1
biologico temporaneo in 75 giorni (di cui 15 giorni nella misura del 100%, 30
giorni nella misura del 75% e 30 giorni nella misura del 50%) e il danno biologico permanente nella misura del 25%;
- pertanto, il danno non patrimoniale da lui subito a causa del sinistro era quantificabile nell'importo complessivo di euro 160.093,50, di cui euro 7.612,50 a titolo di inabilità temporanea ed euro 152.481,00 a titolo di danno biologico permanente;
3 - inoltre, a causa delle lesioni riportate nell'incidente egli aveva subito un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute per l'importo complessivo di euro
425,15;
- la aveva riscontrato la richiesta inviata via mail per Controparte_1
sollecitare una definizione transattiva della controversia, deducendo che l'importo già versato era di per sé congruo;
- con lettera raccomandata del 21-12-2015 l'attore aveva inviato alla
[...]
l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita Controparte_1
che era rimasto privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertati i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro, Controparte_2
e venissero condannati in solido fra loro al
[...] Controparte_1
pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 149.393,50 ovvero dell'importo maggiore o minore risultante dall'istruttoria a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 452,15 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-6-2016 si costituiva in giudizio la la quale, pur non contestando l'an della Controparte_1
pretesa risarcitoria, chiedeva il rigetto della domanda attorea sotto il profilo del
quantum oggetto della domanda, deducendo l'avvenuto integrale risarcimento mediante l'invio all'attore dell'assegno dell'importo di euro 10.700,00 e l'incongruità e infondatezza della richiesta risarcitoria formulata in assenza di documentazione comprovante l'effettiva compromissione funzionale.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza Controparte_2
di comparizione delle parti, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
4 Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il
Giudice riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non risulta
[...]
ritualmente costituita nel presente giudizio: infatti, la compagnia assicuratrice ha depositato in data 22-6-2016 la comparsa di costituzione e risposta, ma non ha prodotto la procura ad litem.
Infatti, il mandato alle liti rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta è stato rilasciato non dal rappresentante legale o dal procuratore speciale della ma dal procuratore speciale della Controparte_1 [...]
(si veda il mandato ad litem apposto in calce alla comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta prodotta al n. 1 nel fascicolo di parte della
[...]
, senza peraltro che la società convenuta abbia allegato il Controparte_1
subentro della nei rapporti facenti capo alla Controparte_3 [...]
Controparte_1
Posto che il rilascio di una valida procura alle liti in epoca anteriore alla costituzione in giudizio costituisce un presupposto processuale della valida costituzione in giudizio della parte, la cui sussistenza deve essere verificata dal
Giudice anche di ufficio (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 16264 del
2004 e Corte di cassazione n. 26769 del 2023), il difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per la parte convenuta che ha sottoscritto l'atto ne determina la nullità e impone la dichiarazione della sua contumacia (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9596 del 2001 e Corte di cassazione n. 24038 del
5 2015). Infatti, nel vigore della norma dettata dall'articolo 182 c.p.c. - nella formulazione vigente al momento della instaurazione del presente giudizio,
introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69 del 2009 e antecedente alla modifica introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022 - non può operare il meccanismo di sanatoria ivi previsto per la diversa ipotesi in cui una procura è stata rilasciata, ma è affetta da nullità, dal momento che nel testo della norma si fa esplicito riferimento ad un vizio che determina la nullità della procura: nella sentenza n. 37434 del 2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza, hanno chiarito in proposito che l'articolo 182 secondo comma c.p.c.,
nella formulazione introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69
del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza di procura alle liti e tale opzione ermeneutica ha trovato conforto, oltre che nella lettera della norma,
sul piano logico-giuridico nella modifica dell'articolo 182 secondo comma c.p.c.
introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022, che ha esteso esplicitamente il meccanismo della sanatoria, con l'assegnazione da parte del Giudice di un termine per il deposito della procura alle liti, all'ipotesi di inesistenza della stessa procura
(“quando rileva la mancanza della procura al difensore.. il Giudice assegna alle
parti un termine perentorio..per il rilascio della procura alle liti”).
Quanto al merito, ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
e di , in qualità rispettivamente di Controparte_1 Controparte_2
assicuratore e proprietario e conducente del veicolo danneggiante, chiedendo la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale
(per le spese mediche sostenute) e non patrimoniale (sotto il profilo del danno alla salute) subito in seguito al sinistro e deducendo che l'autovettura Toyota Avensis
targata CP612NP di proprietà di e dallo stesso Controparte_2
condotta, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte nell'atto introduttivo del
6 giudizio, avrebbe urtato l'autocarro di sua proprietà con una forza tale da provocare lo spostamento del mezzo, che si trovava in sosta, e la collisione dello stesso veicolo con il corpo dell'attore, che si trovava fuori dell'abitacolo.
L'attore, quindi, ha esercitato nei confronti della Controparte_1
l'azione diretta prevista dall'articolo 144 del Decreto legislativo n. 209 del 2005
(Codice delle assicurazioni private) - il quale prevede che il danneggiato per
sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è
obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione..Nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione
diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile -, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario, e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'attore non si è
limitato ad allegare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo danneggiante, ma nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario dell'autovettura, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 144 del Codice
delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia
proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che, stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, la
7 procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria
ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice
delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, peraltro già seguito nel vigore della norma dettata dall'articolo 18 della legge n. 990 del 1969 (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 15462 del 2008), secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione due rimedi alternativi: l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex
articolo 2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo (oltre alla procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà, ove ne ricorrano i presupposti).
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo danneggiante ex articolo
144 del Codice delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del responsabile civile, questo Giudice ritiene che il cumulo delle due azioni nello stesso giudizio non trovi alcun ostacolo né nella lettera né nella ratio
della disciplina del risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
Tanto premesso in punto di qualificazione della domanda risarcitoria proposta da
, occorre rilevare che il danneggiato - sul quale gravava il Parte_1
relativo onus probandi in attuazione dei principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova sanciti dall'articolo 2697 c.c. - non ha fornito alcuna dimostrazione non soltanto della dedotta responsabilità in via esclusiva del conducente del veicolo Toyota Avensis nella causazione del sinistro in cui ha
8 riportato le lamentate lesioni, ma anche della stessa verificazione del fatto dannoso.
Infatti, l'attore non ha articolato richieste istruttorie finalizzate a dimostrare il verificarsi dell'incidente e la relativa dinamica, ma si è limitato a chiedere consulenza tecnica medico-legale per l'accertamento dei postumi permanenti delle lesioni riportate nel sinistro ed a produrre in giudizio il modello di constatazione amichevole di incidente (si veda il documento prodotto al n. 1 del fascicolo di parte dell'attore).
A tale ultimo proposito, l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n.
209 del 2005 attribuisce al modulo di constatazione amichevole dell'incidente,
sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti,
l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum, salva la prova contraria fornita dall'assicuratore, che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte. Pertanto, nell'ipotesi in cui in seguito al sinistro i conducenti abbiano sottoscritto il modello CAI e indicato in esso la dinamica dell'incidente e le conseguenze che ne sono derivate, opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze,
che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
Però, nel caso che ci occupa il modulo di constatazione amichevole prodotto in giudizio da , pur contenendo l'indicazione delle circostanze di Parte_1
tempo e di luogo del sinistro e la descrizione della relativa dinamica, non è
sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, ma soltanto dall'attore, sicchè deve escludersi l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 e, in realtà, la riconducibilità al suddetto modulo di qualsiasi efficacia sul piano probatorio, trattandosi di documento di formazione unilaterale proveniente dalla parte che intende avvalersene in giudizio.
9 Né può essere attribuita rilevanza ai fini della prova del verificarsi del sinistro e della sua riconducibilità alla condotta di guida imperita o imprudente del proprietario del veicolo Toyota Avensis alla circostanza che la compagnia assicuratrice e il responsabile civile siano rimasti contumaci nel presente giudizio e, quindi, non abbiano contestato i fatti allegati dal danneggiato a fondamento della domanda, dal momento che la contumacia del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti principale allegati dalla controparte, essendo subordinata l'operatività del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte interessata
(stante l'esplicito riferimento ivi contenuto alla “parte costituita”), non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso
ex plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021).
Infine, neanche l'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante nella fase stragiudiziale - che il danneggiato ha dichiarato di avere accettato soltanto a titolo di acconto, imputando il relativo importo al maggior danno subito - appare idonea a tradursi in una relevatio ab onere
probandi in favore dell'attore, dal momento che la formulazione dell'offerta da parte dell'assicuratore non implica alcun riconoscimento della responsabilità
esclusiva del proprio assicurato nella causazione dell'incidente, non avendo contenuto ricognitivo di un fatto o di un rapporto preesistente né le caratteristiche che una dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante deve assumere sul piano oggettivo e soggettivo per integrare una confessione, ma assolve ad una funzione meramente deflattiva del contenzioso (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
10 derivante da circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa
assicuratrice non accettata dal danneggiato e il pagamento della somma offerta,
previsti e disciplinati dall'articolo 148 del Decreto legislativo n. 209 del 2005,
non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni
causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone. Dagli oneri di allegazione e
di prova posti a carico dell'attore).
Alla luce delle suesposte considerazioni, non essendo stata fornita dall'attore la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, la domanda proposta da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1
di deve essere rigettata. Controparte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha
il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla
parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il
riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere
pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo
espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto., reciproca le stesse devono essere interamente compensate fra le
parti (Corte di cassazione n. 7361 del 2023).
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di
11 citazione notificato in data 15-3-2016 e in data 29-3-2016, da Parte_1
nei confronti di e di , ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- nulla per le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla C.T.U., Parte_1
liquidate con separato decreto.
Potenza, 2-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24205 del 2015: nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1146/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Donnoli in virtù di Parte_1
mandato a margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
in persona del rappresentante legale;
Controparte_1
NONCHÉ
; Controparte_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15-3-2016 e in data 29-3-2016 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di e
[...] Controparte_2 [...]
in qualità rispettivamente di proprietario e conducente e di Controparte_1
assicuratore del veicolo danneggiante al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 18-10-2014 in Pignola alla C.da PI CH , Controparte_2
mentre conduceva in modo imprudente la propria autovettura Toyota Avensis,
targata CP612NP, urtava con forza l'autocarro tipo O.M.A.I., targato PZ 215565,
di sua proprietà, che si trovava regolarmente in sosta;
- il violento impatto causava lo spostamento dell'autocarro e la collisione tra il mezzo e l'attore, che si trovava lì presente;
- in conseguenza del sinistro egli aveva riportato gravissime lesioni per le quali era stato trasportato presso il Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo di Potenza, dove i sanitari lo avevano sottoposto ad esami clinici all'esito dei quali ne avevano disposto il ricovero con diagnosi di “trauma cranico
facciale con amnesia con flc arcata sopracigliare sinistra, frattura 5° e 6° costa
sinistra, contusioni spalla sinistra e ginocchio destro”;
- anche a seguito della dimissione avvenuta in data 21-10-2014 egli aveva
2 continuato ad accusare dolori persistenti alla spalla sinistra, al ginocchio destro e al torace e continui attacchi di panico;
- gli esami clinici effettuati avevano evidenziato la presenza di serie e complesse patologie a causa delle quali aveva dovuto indossare un tutore alla spalla per un notevole lasso di tempo, aveva effettuato cicli di magnetoterapia, terapia medica a base di cortisone e neurotrofici ed esercizi di fisiokinesiterapia a carico dell'arto superiore sinistro;
- l'attore, poi, aveva continuato ad accusare intensi dolori con notevole limitazione funzionale della spalla sinistra, senso di instabilità al ginocchio destro con interessamento successivo del ginocchio sinistro, impossibilità a compiere respiri profondi per l'insorgenza di dolore toracico nelle sedi di fratture, cefalea,
vertigini e manifestazioni di ansia fobiche;
- la con la quale era assicurata per la r.c.a. CP_1 Controparte_1
l'autovettura Toyota Avensis di proprietà di , in data 5- Controparte_2
8-2015 gli aveva corrisposto, a tacitazione di ogni danno subito, la somma di euro
10.700,00, che egli aveva trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto;
- nel mese di Ottobre 2015 al fine di quantificare il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente subiti a causa del sinistro aveva dato incarico al dott. , specialista in Ortopedia, il quale aveva stimato il danno Persona_1
biologico temporaneo in 75 giorni (di cui 15 giorni nella misura del 100%, 30
giorni nella misura del 75% e 30 giorni nella misura del 50%) e il danno biologico permanente nella misura del 25%;
- pertanto, il danno non patrimoniale da lui subito a causa del sinistro era quantificabile nell'importo complessivo di euro 160.093,50, di cui euro 7.612,50 a titolo di inabilità temporanea ed euro 152.481,00 a titolo di danno biologico permanente;
3 - inoltre, a causa delle lesioni riportate nell'incidente egli aveva subito un danno patrimoniale per le spese mediche sostenute per l'importo complessivo di euro
425,15;
- la aveva riscontrato la richiesta inviata via mail per Controparte_1
sollecitare una definizione transattiva della controversia, deducendo che l'importo già versato era di per sé congruo;
- con lettera raccomandata del 21-12-2015 l'attore aveva inviato alla
[...]
l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita Controparte_1
che era rimasto privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertati i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro, Controparte_2
e venissero condannati in solido fra loro al
[...] Controparte_1
pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 149.393,50 ovvero dell'importo maggiore o minore risultante dall'istruttoria a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 452,15 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-6-2016 si costituiva in giudizio la la quale, pur non contestando l'an della Controparte_1
pretesa risarcitoria, chiedeva il rigetto della domanda attorea sotto il profilo del
quantum oggetto della domanda, deducendo l'avvenuto integrale risarcimento mediante l'invio all'attore dell'assegno dell'importo di euro 10.700,00 e l'incongruità e infondatezza della richiesta risarcitoria formulata in assenza di documentazione comprovante l'effettiva compromissione funzionale.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e all'udienza Controparte_2
di comparizione delle parti, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
4 Esaurita la fase istruttoria nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, il
Giudice riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
che, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non risulta
[...]
ritualmente costituita nel presente giudizio: infatti, la compagnia assicuratrice ha depositato in data 22-6-2016 la comparsa di costituzione e risposta, ma non ha prodotto la procura ad litem.
Infatti, il mandato alle liti rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta è stato rilasciato non dal rappresentante legale o dal procuratore speciale della ma dal procuratore speciale della Controparte_1 [...]
(si veda il mandato ad litem apposto in calce alla comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta prodotta al n. 1 nel fascicolo di parte della
[...]
, senza peraltro che la società convenuta abbia allegato il Controparte_1
subentro della nei rapporti facenti capo alla Controparte_3 [...]
Controparte_1
Posto che il rilascio di una valida procura alle liti in epoca anteriore alla costituzione in giudizio costituisce un presupposto processuale della valida costituzione in giudizio della parte, la cui sussistenza deve essere verificata dal
Giudice anche di ufficio (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 16264 del
2004 e Corte di cassazione n. 26769 del 2023), il difetto di ius postulandi in capo al procuratore costituito per la parte convenuta che ha sottoscritto l'atto ne determina la nullità e impone la dichiarazione della sua contumacia (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 9596 del 2001 e Corte di cassazione n. 24038 del
5 2015). Infatti, nel vigore della norma dettata dall'articolo 182 c.p.c. - nella formulazione vigente al momento della instaurazione del presente giudizio,
introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69 del 2009 e antecedente alla modifica introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022 - non può operare il meccanismo di sanatoria ivi previsto per la diversa ipotesi in cui una procura è stata rilasciata, ma è affetta da nullità, dal momento che nel testo della norma si fa esplicito riferimento ad un vizio che determina la nullità della procura: nella sentenza n. 37434 del 2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza, hanno chiarito in proposito che l'articolo 182 secondo comma c.p.c.,
nella formulazione introdotta dall'articolo 46 secondo comma della legge n. 69
del 2009, non consente di sanare l'inesistenza o la mancanza di procura alle liti e tale opzione ermeneutica ha trovato conforto, oltre che nella lettera della norma,
sul piano logico-giuridico nella modifica dell'articolo 182 secondo comma c.p.c.
introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del 2022, che ha esteso esplicitamente il meccanismo della sanatoria, con l'assegnazione da parte del Giudice di un termine per il deposito della procura alle liti, all'ipotesi di inesistenza della stessa procura
(“quando rileva la mancanza della procura al difensore.. il Giudice assegna alle
parti un termine perentorio..per il rilascio della procura alle liti”).
Quanto al merito, ha agito in giudizio nei confronti della Parte_1
e di , in qualità rispettivamente di Controparte_1 Controparte_2
assicuratore e proprietario e conducente del veicolo danneggiante, chiedendo la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale
(per le spese mediche sostenute) e non patrimoniale (sotto il profilo del danno alla salute) subito in seguito al sinistro e deducendo che l'autovettura Toyota Avensis
targata CP612NP di proprietà di e dallo stesso Controparte_2
condotta, nelle circostanze di luogo e di tempo descritte nell'atto introduttivo del
6 giudizio, avrebbe urtato l'autocarro di sua proprietà con una forza tale da provocare lo spostamento del mezzo, che si trovava in sosta, e la collisione dello stesso veicolo con il corpo dell'attore, che si trovava fuori dell'abitacolo.
L'attore, quindi, ha esercitato nei confronti della Controparte_1
l'azione diretta prevista dall'articolo 144 del Decreto legislativo n. 209 del 2005
(Codice delle assicurazioni private) - il quale prevede che il danneggiato per
sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è
obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione..Nel giudizio promosso contro
l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione
diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è
soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile -, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario, e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'attore non si è
limitato ad allegare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo danneggiante, ma nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario dell'autovettura, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 144 del Codice
delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia
proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che, stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, la
7 procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria
ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice
delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, peraltro già seguito nel vigore della norma dettata dall'articolo 18 della legge n. 990 del 1969 (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 15462 del 2008), secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione due rimedi alternativi: l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex
articolo 2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo (oltre alla procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà, ove ne ricorrano i presupposti).
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo danneggiante ex articolo
144 del Codice delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del responsabile civile, questo Giudice ritiene che il cumulo delle due azioni nello stesso giudizio non trovi alcun ostacolo né nella lettera né nella ratio
della disciplina del risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
Tanto premesso in punto di qualificazione della domanda risarcitoria proposta da
, occorre rilevare che il danneggiato - sul quale gravava il Parte_1
relativo onus probandi in attuazione dei principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova sanciti dall'articolo 2697 c.c. - non ha fornito alcuna dimostrazione non soltanto della dedotta responsabilità in via esclusiva del conducente del veicolo Toyota Avensis nella causazione del sinistro in cui ha
8 riportato le lamentate lesioni, ma anche della stessa verificazione del fatto dannoso.
Infatti, l'attore non ha articolato richieste istruttorie finalizzate a dimostrare il verificarsi dell'incidente e la relativa dinamica, ma si è limitato a chiedere consulenza tecnica medico-legale per l'accertamento dei postumi permanenti delle lesioni riportate nel sinistro ed a produrre in giudizio il modello di constatazione amichevole di incidente (si veda il documento prodotto al n. 1 del fascicolo di parte dell'attore).
A tale ultimo proposito, l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n.
209 del 2005 attribuisce al modulo di constatazione amichevole dell'incidente,
sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti,
l'efficacia di prova presuntiva iuris tantum, salva la prova contraria fornita dall'assicuratore, che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte. Pertanto, nell'ipotesi in cui in seguito al sinistro i conducenti abbiano sottoscritto il modello CAI e indicato in esso la dinamica dell'incidente e le conseguenze che ne sono derivate, opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze,
che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
Però, nel caso che ci occupa il modulo di constatazione amichevole prodotto in giudizio da , pur contenendo l'indicazione delle circostanze di Parte_1
tempo e di luogo del sinistro e la descrizione della relativa dinamica, non è
sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, ma soltanto dall'attore, sicchè deve escludersi l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 e, in realtà, la riconducibilità al suddetto modulo di qualsiasi efficacia sul piano probatorio, trattandosi di documento di formazione unilaterale proveniente dalla parte che intende avvalersene in giudizio.
9 Né può essere attribuita rilevanza ai fini della prova del verificarsi del sinistro e della sua riconducibilità alla condotta di guida imperita o imprudente del proprietario del veicolo Toyota Avensis alla circostanza che la compagnia assicuratrice e il responsabile civile siano rimasti contumaci nel presente giudizio e, quindi, non abbiano contestato i fatti allegati dal danneggiato a fondamento della domanda, dal momento che la contumacia del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti principale allegati dalla controparte, essendo subordinata l'operatività del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte interessata
(stante l'esplicito riferimento ivi contenuto alla “parte costituita”), non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso
ex plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021).
Infine, neanche l'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante nella fase stragiudiziale - che il danneggiato ha dichiarato di avere accettato soltanto a titolo di acconto, imputando il relativo importo al maggior danno subito - appare idonea a tradursi in una relevatio ab onere
probandi in favore dell'attore, dal momento che la formulazione dell'offerta da parte dell'assicuratore non implica alcun riconoscimento della responsabilità
esclusiva del proprio assicurato nella causazione dell'incidente, non avendo contenuto ricognitivo di un fatto o di un rapporto preesistente né le caratteristiche che una dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante deve assumere sul piano oggettivo e soggettivo per integrare una confessione, ma assolve ad una funzione meramente deflattiva del contenzioso (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
10 derivante da circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa
assicuratrice non accettata dal danneggiato e il pagamento della somma offerta,
previsti e disciplinati dall'articolo 148 del Decreto legislativo n. 209 del 2005,
non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni
causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone. Dagli oneri di allegazione e
di prova posti a carico dell'attore).
Alla luce delle suesposte considerazioni, non essendo stata fornita dall'attore la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, la domanda proposta da nei confronti della e Parte_1 Controparte_1
di deve essere rigettata. Controparte_2
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha
il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla
parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il
riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere
pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo
espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso
abbia diritto., reciproca le stesse devono essere interamente compensate fra le
parti (Corte di cassazione n. 7361 del 2023).
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di
11 citazione notificato in data 15-3-2016 e in data 29-3-2016, da Parte_1
nei confronti di e di , ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- nulla per le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico di le spese relative alla C.T.U., Parte_1
liquidate con separato decreto.
Potenza, 2-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24205 del 2015: nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile