Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 2585/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2585/2018 R.G., avente ad oggetto
“Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i
direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e
società”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 18.12.2024,
e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
- R.E.A.: NA - , in persona del Curatore, Rag. , P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura speciale estesa su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto di appello, dall'avv. Aurelio Marino, c.f.
domicilio telematico: CodiceFiscale_1
ufficio: Napoli, Riviera di Chiaia Email_1
n. 263, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
24.1.1947 nonché ivi residente a[...]14, rappresentata e difesa, come da procura versata in atti, dall'Avv. Alberto Raffo, c.f.
[...]
, del Foro di Genova, con studio corrente in Genova, Via G. C.F._3
D'Annunzio 2/57, Tel. 010.56.42.38 e PEC:
(legale venuto a sostituire il precedente Email_2
patrono della sig.ra , Avv. Maurizio Spanò, recentemente deceduto CP
come da certificato di morte agli atti) e dall'avv. Attilio Fantoni, c.f.
[...]
, con studio corrente in Napoli, via Generale Orsini, 42, C.F._4
domiciliata presso quest'ultimo difensore al domicilio digitale certificato
Email_3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
c.f. , nato il [...] a Controparte_2 CodiceFiscale_5
Napoli, ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n.137.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE
E
, c.f. , nato a [...] il CP_3 CodiceFiscale_6
5.11.1937, iscritto all'A.I.R.E. dal 26 maggio 2012, residente a 14 Rue
Pemosso - Pointe Noire - Repubblica del Congo.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE
CONCLUSIONI 3
Per l'attore in riassunzione Parte_1
in persona del Curatore e legale rapp.te pro – tempore, come da note
[...]
depositate in data 17.12.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del
18.12.2024, riportandosi a tutte le difese espresse nei precedenti scritti e verbali di causa, da ritenersi ripetuti e trascritti, chiedendo l'accoglimento di tutte le domande, anche istruttorie, ed eccezioni già formulate come di seguito indicato:
“I. ai sensi e per gli effetti delle norme che regolano la responsabilità
degli amministratori nei confronti della società e dei creditori sociali, nonché,
in subordine, per tutte le controparti o per chi tra loro, ex art. 2043 c.c.,
condannare i Sig.ri , e o CP_3 Controparte_1 Controparte_2
chi tra loro, in solido ovvero ciascuno per il proprio titolo come per legge,
anche al risarcimento del danno derivato alla società e ai creditori sociali
dall'impossibilità di esazione della somma di £ 560.485.000 rilevata nel
bilancio dell'esercizio 1999 per crediti verso terzi;
II. per l'effetto, condannare i Sig.ri , CP_3 CP
e in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo
[...] Controparte_2
come per legge, anche al risarcimento degli € 289.466,34 chiesti per danno
derivato dall'impossibilità di esazione della somma di £ 560.485.000 rilevata
nel bilancio dell'esercizio 1999 per crediti verso terzi, ovvero di quella
diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte di Appello,
eventualmente anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia,
con le maggiorazioni dovute per interessi e rivalutazione monetaria dal fatto
al soddisfo;
III. condannare i Sig.ri , e CP_3 Controparte_1 CP_2 4
in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo come per legge, CP_2
alla refusione delle spese e dei compensi del grado di rinvio, nonché del
giudizio di legittimità, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario,
accessori previdenziali e accessori tributari”.
Per la convenuta in riassunzione , come da note Controparte_1
depositate in data 17.12.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del
18.12.2024, e quindi come di seguito indicato:
“1) dichiarare l'infondatezza delle domande avanzate da parte attrice
vuoi per difetto di prova sull'esistenza di un credito insoddisfatto certo,
liquido ed esigibile, vuoi per difetto di prova di una responsabilità ascrivibile
alla per danni dovuti a mancato recupero del preteso (ma incerto) CP
credito (stante la mancanza da sempre, in costei, di una qualsiasi funzione
gestionale), vuoi per difetto di prova in ordine finanche alla misura del detto
danno;
2) pronunciare la condanna di parte attrice alla rifusione di spese e
competenze di causa relativamente al giudizio di rinvio e in relazione al
giudizio per ZI (con la possibilità per detto ultimo giudizio, stanti gli
elementi di soccombenza reciproca avutisi, di disporre la compensazione
delle spese);
3) disporre il regime delle spese giudiziali in ordine al grado di
giudizio di ZI secondo quanto già richiesto in tale sede nei confronti
dei sigg.ri e . CP_3 CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione del 2/4.5.2018 - conseguente 5
all'annullamento - pronunziato con ordinanza n. 2628/2018 della Suprema
Corte di ZI, depositata in data 2.2.2018, della sentenza n. 3460/2015,
emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 20.8.2015 - il
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, Parte_1
esponeva di aver convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, i Sig.ri
, e , assumendo che gli Controparte_1 Controparte_2 CP_3
stessi avessero amministrato la predetta società, in bonis, nel periodo compreso tra il 30.6.1999 ed il 15.3.2001, data della dichiarazione di fallimento.
L'istante aveva quindi chiesto all'adito Tribunale di provvedere nei termini che seguono:
“a. ai sensi e per gli effetti delle norme che regolano la responsabilità
degli amministratori nei confronti della società e dei creditori sociali, nonché
dell'art. 2043 cc., condannare i convenuti, o chi tra loro, in solido ovvero
ciascuno per il proprio titolo come per legge, al risarcimento di tutti i danni
arrecati alla società ed ai creditori sociali, quale specificati in parte
narrativa, con riserva di indicarne ulteriori in corso di giudizio;
b. per l'effetto condannare i convenuti, o chi tra loro, in solido ovvero
ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nelle mani del
fallimento attore della somma di e 2.165.649,36; ovvero, ed in subordine, al
pagamento di una somma pari al cd. sbilancio fallimentare - quale risultante
all'esito di istanze tardive di insinuazione al passivo e di giudizi di opposizione
-, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che
l'Ecc.mo Tribunale, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli illeciti al 6
soddisfo;
c. condannare i convenuti, o chi tra loro, in solido ovvero ciascuno per
il proprio titolo come per legge, alla refusione delle spese, dei diritti e degli
onorari di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, cpa.
ed iva”.
Nel relativo giudizio si erano costituiti i soli e Controparte_1
- essendo invece rimasto contumace - Controparte_2 CP_3
contestando l'avversa domanda;
all'esito del relativo giudizio il Tribunale di
Napoli, con la menzionata sentenza n. 2640/2011 del 7.3.2011, aveva accolto la domanda proposta nei confronti della prima e di , per il CP_3
limitato importo di € 20.658,27, corrispondente a pagamenti non riscontrati in contabilità, venendo invece rigettata quella nei confronti di Controparte_2
A seguito di gravame proposto dal Parte_1
la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3460/2015 del
[...]
20.8.2015, all'esito del giudizio nel quale si costituivano i soli CP
e rimanendo ancora contumace , in
[...] Controparte_2 CP_3
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli così provvedeva:
“- condanna , e in Controparte_1 CP_4 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento in favore della curatela fallimentare
dell'importo di euro 313.178,11 oltre interessi legali sulle somme
progressivamente rivalutate dalla data del fallimento di anno in anno secondo
gli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna gli appellati in solido alla rifusione delle spese di lite, che
si liquidano per il primo grado in euro 1.118,00 per spese, curo 9.000,00 per
onorario ed euro 2.700,00 per diritti, oltre rimborso spese forfettario, IVA e 7
CPA; e per il secondo grado in curo 2222,28 per spese ed euro 13.000,00 per
compensi, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- spese di CTU, come liquidate in primo grado, a carico definitivo dei
convenuti in solido tra loro”.
A seguito delle impugnazione proposte a mezzo di separati ricorsi dalle parti costituite sopra menzionate, la Suprema Corte di ZI, con
sentenza n. 2628/2018 del 2.2.2018, aveva ritenuto fondato il solo secondo motivo articolato dal con il quale Parte_1
quest'ultimo aveva dedotto che erroneamente la Corte di Appello aveva escluso la posta risarcitoria determinata in Lit. 560.485.000, riferita al credito indicato in bilancio “per importi relativi a lavori effettuati nel 1998 da
concordare con il committente”, relativamente al quale l'assenza di documentazione aveva impedito la relativa riscossione.
A seguito quindi della relativa cassazione dell'impugnata pronuncia,
con conseguente rinvio a questa Corte di Appello, in diversa composizione, il con il citato atto introduttivo, Parte_1
provvedeva alla relativa riassunzione del giudizio nei confronti di CP
, e .
[...] Controparte_2 CP_3
Con comparsa del 27.12.2018 si costituiva in giudizio CP
, la quale contestava l'avversa domanda e, per i motivi ivi meglio
[...]
precisati, chiedeva quindi accogliersi le conclusioni sopra riportate;
non si costituivano invece e , pur essendo stato l'atto Controparte_2 CP_3
introduttivo regolarmente notificato agli stessi in data 4.5.2018, rimanendo pertanto contumaci.
All'esito della trattazione, la causa veniva quindi rinviata per la 8
precisazione delle conclusioni ed alla prefissata udienza del 18.12.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la
Corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***********************
La domanda proposta con l'atto di citazione in riassunzione è fondata e va quindi accolta, nei termini e per le motivazioni di cui in motivazione.
Preliminarmente va chiarito che, per effetto delle precedenti pronunce intervenute nel corso del presente giudizio - ed avendo riguardato la sentenza della Suprema Corte al solo importo dovuto dalle parti convenute, risulta definitivamente accertata la responsabilità risarcitoria solidale dei Sig.ri
, e , per le ragioni ivi meglio Controparte_1 Controparte_2 CP_3
indicate; qualsivoglia considerazione sul punto da parte di Controparte_1
unica convenuta in riassunzione costituita nella presente fase di rinvio, risulta quindi del tutto assorbita dal giudicato progressivo formatosi sul punto.
Costituisce invece ancora oggetto di esame la domanda della Curatela
volta ad ottenere, a titolo risarcitorio ed in aggiunta alla somma di €
313.178,11 - oltre interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate dalla data del fallimento di anno in anno, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati - come già riconosciuta per effetto della precedente sentenza di questa Corte, non oggetto di cassazione sul punto,
l'ulteriore importo di € 289.466,34 (pari alle originarie Lit. 560.485.000),
corrispondente all'ammontare del relativo credito iscritto nelle scritture contabili sociali e nel bilancio, non riscosso., a dire dell'istante, a causa della 9
mancanza della documentazione giustificativa, non fornita dagli odierni convenuti.
Orbene, il giudice di primo ha escluso tale posta dal risarcimento dovuto in favore della Curatela, sulla base delle seguenti considerazioni:
“Il curatore imputa agli amministratori di fatto e di diritto la mancata
esazione di crediti appostati per € 1.415.105,97 nel bilancio al 31 dicembre
1999.
In realtà, va anzitutto osservato che, già in astratto, si può ritenere che
la mancata esazione di tali crediti si sia riverberata sul danno per la società
e per i creditori sociali soltanto nei limiti del delta tra la misura negativa del
patrimonio netto alla data del 31 dicembre 1999, pari ad Euro 398.950,65
(somma corrispondente a lire 772.476.182) e lo sbilancio fallimentare, pari,
in base alla documentazione in atti, ad Euro 580.410,40 (dato dalla differenza
tra Euro 680.488,32, importo del passivo documentato dal curatore ed €
100.078,86 - non già € 78,86; come riferito dall'attore -, corrispondente
all'attivo liquidato, come emerge dalla fotocopia del libretto fallimentare, sub
35 della produzione del curatore): è in questa misura che si può apprezzare
l'incidenza dell'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori,
incrementata per effetto della condotta degli amministratori a far data dal
dies a quo individuato dallo stesso curatore.
In concreto, peraltro, entro questa cornice, non sembra possibile
collegare specifiche poste di danno alla dedotta mancata esazione dei crediti.
Non è emerso in giudizio che i crediti in questione fossero esigibili e
che la loro mancata esazione ne abbia definitivamente pregiudicato il
recupero. Anzi: lo stesso curatore lascia trasparire il convincimento che 10
questi crediti in realtà esigibili non lo fossero affatto;
si consideri quanto
affermato in relazione al credito di Lit. 560.485.000, “...del quale, dice il
curatore, pertanto, non è in grado di asserire la giuridica esistenza ed
esigibilità”.
In relazione a tale credito, peraltro, gli atti smentiscono quanto
affermato dal curatore, con riguardo alla mancata indicazione del debitore.
Si legge sul punto nel verbale dell'interrogatorio di del 28 giugno 2002 CP_3
che la somma in questione “...concerne il credito nei confronti della
[...]
riportato in bilancio ....impropriamente è stata Controparte_5
riportata la voce "lavori effettuati nel 98" in quanto per la maggior parte è
relativa a crediti maturati nel 1998/1999 a seguito di prestazioni effettuate in
favore della suddetta società e per addebiti discendenti da inefficienze di
lavorazione causate da inadeguatezze degli impianti e strutture che la
avrebbe dovuto mettere a disposizione per Controparte_5
l'effettuazione dei lavori, secondo gli originari accordi. Relativamente a tali
importi, nel corso degli anni, la suddetta società, socia di minoranza e
pressoché unica committente della fallita, aveva effettuato parziali pagamenti,
ma sempre a propria discrezione...”…
…Dunque, non si è dedotto che la documentazione probatoria
esisteva, che le società fossero solvibili e che soltanto a causa dell'inerzia del
liquidatore le possibilità di recuperare questi crediti sia stata
irreversibilmente pregiudicata;
il curatore si è limitato, in maniera, dunque,
non incisiva, a lamentare la mancanza della documentazione probatoria e
della regolare tenuta delle scritture contabili, lasciando trapelare almeno il
dubbio che, in realtà, tali crediti non esistessero. 11
Ne consegue inevitabilmente che, qualora lo stesso curatore revochi
in dubbio l'esistenza dei crediti, ossia dei fatti costitutivi del diritto
risarcitorio vantato, si deve escludere che egli abbia soddisfatto l'onere
assertivo e probatorio su di lui gravante, soprattutto ove si consideri che la
giurisprudenza pretende per l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria la
definitività dell'inadempimento (Cass. 7 febbraio 1998, n. 1298, in Foro it., )
Rep. 1998, voce Contratto in genere, n. 522; 3 marzo 1997, n. 1851, in Vita
not. 1997, 254; 22 febbraio 1997, n. 1641, in Foro it., Rep. 1997, voce cit., n.
357)”.
La Corte di Appello, con la sentenza n. 3460/2015 del 20.8.2015,
riteneva che, con il motivo di impugnazione della Curatela, non fosse stato più
“chiesto il danno derivante dalla impossibilità di esazione dei crediti esistenti
nel bilancio dell'esercizio 1999, bensì la liquidazione equitativa rapportata al
divario tra attivo e passivo fallimentare (domanda proposta in via
subordinata nel giudizio di primo grado), in conseguenza dalla irregolare
tenuta delle scrittura contabili e della mancanza dei documenti giustificativi
dei crediti indicati nel bilancio fallimentare”.
Tale affermazione costituisce il punto oggetto di cassazione da parte della Suprema Corte, la quale affermava che erroneamente tale posta fosse stata esclusa dal perimetro dell'azione risarcitoria, così argomentando tale conclusione:
“Invero la corte territoriale ha aggiunto alla già considerata
inammissibilità del criterio equitativo dello sbilancio fallimentare che in
appello non era stato più chiesto il risarcimento di tale voce di danno.
La ricorrente obietta che, così decidendo, la corte non abbia 12
correttamente interpretato l'atto di appello, nel quale invece la domanda era
stata reiterata in esatta consonanza con quanto chiesto in primo grado.
Per questa parte la doglianza, intesa a denunziare un'omissione di
pronuncia (art. 112 cod. proc. civ.), è fondata.
Va dato seguito al più recente indirizzo interpretativo secondo il quale,
quando, col ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il
sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità
denunciata, mediante l'accesso agli atti sui quali il ricorso è basato,
indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione
esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice
anche del fatto (v. Cass. n. 16164-15; Cass. n. 8069-16).
Ora l'esame degli atti - il contenuto dei quali d'altronde è testualmente
riportato nel corpo del ricorso per cassazione (pag. 82 e seg.) - testimonia
che in effetti la curatela aveva appellato la decisione di primo grado
esplicitamente chiedendone la riforma (tra l'altro) in ordine al danno
"derivante dall'impossibilità di esazione dei crediti esistenti nel bilancio
dell'esercizio 1999", dei quali non erano stati "rinvenuti i documenti
giustificativi".
Ne discende che la domanda, nella parte attinente al risarcimento
della suddetta posta, era stata devoluta al gravame, diversamente da quanto
sostenuto dalla corte d'appello; e la ritenuta mancanza dei presupposti della
liquidazione equitativa - secondo il succitato criterio dello sbilancio
fallimentare - non ne consentiva la pretermissione, dovendo in ogni caso
quella domanda essere esaminata nel merito, sul piano della specifica sorte.
L'impugnata sentenza va dunque cassata per omissione di pronuncia 13
in ordine al menzionato motivo d'appello”.
Compito di questa Corte è, dunque, allo stato, quello di provvedere ad un nuovo esame della domanda risarcitoria riguardante tale specifica posta,
allo scopo di valutarne la fondatezza, senza alcun vicolo rispetto alle originarie argomentazioni poste a sostegno dell'originario gravame della , non Pt_3
essendo il presente un nuovo giudizio di appello, ma una nuova fase derivante dall'intervenuta cassazione della precedente pronuncia.
Ciò premesso, ed in linea di principio, osserva questo giudicante che la Suprema Corte (v. ZI civile, Sez. I, 12/05/2022, n. 15245) ha sul punto chiarito che “In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore
ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro
sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la
condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto
alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del
dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente
assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno
astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò
applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo,
per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in
conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva –
di condotte di tal genere; cfr. anche ZI civile, sez. I ,5/1/2022 , n. 198,
per la quale “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma
dell' art. 146, comma 2, l.fall. , ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle
scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una
prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato 14
inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova
applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore
può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell' art. 1226 c.c. e perciò
chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via
equitativa”).
In effetti, il Tribunale di Napoli, come sopra precisato, nell'escludere tale voce di danno, affermava appunto che non era possibile collegare specifiche poste di danno alla dedotta mancata esazione dei crediti;
ciò in quanto non era emerso che detti crediti fossero esigibili e che la loro mancata esazione ne avesse definitivamente pregiudicato il recupero (v. motivazione in precedenza riportata).
In realtà, lo stesso Tribunale ha richiamato le dichiarazioni rese da
- amministratore di fatto sino alla data del fallimento, come da Persona_1
dichiarazione stragiudiziale dallo stesso resa - secondo il quale il credito in questione, indicato nel bilancio al 14.3.2001 e nella nota allegata quale credito per “importi relativi a lavori effettuati nel 1998 da concordare con il
committente”, costituiva in realtà un credito vantato nei confronti della
[...]
, sia pure impropriamente indicato, derivante da Controparte_5
prestazioni effettuate in favore di detta società negli anni 1998/1999, nonché
da addebiti discendenti da inefficienze di lavorazione causate da inadeguatezze degli impianti e strutture che la medesima società avrebbe dovuto mettere a disposizione per l'effettuazione dei lavori, secondo gli originari accordi;
peraltro detta società, socia di minoranza ed unica committente della società fallita, aveva anche provveduto nel corso del tempo ad effettuare pagamenti parziali. 15
Non solo quindi è stata espressamente affermata, da parte dell'amministratore di fatto, l'esistenza del credito indicato in bilancio e identificato precisamente il soggetto debitore, ma, di fatto, è stata anche esclusa l'eventuale situazione di inesigibilità, anche per eventuale insolvenza,
della società debitrice, peraltro appartenente allo stesso gruppo di quella fallita.
Ritiene in conclusione questa Corte che, posto quanto testé esposto,
possa effettivamente ritenersi - diversamente da quanto inizialmente affermato dal Tribunale di Napoli - che l'assenza di documentazione abbia effettivamente causato un danno per la Curatela, collegato alla impossibilità
di esazione del relativo credito;
ne consegue che anche il predetto importo di
€ 289.466,34 - oltre a quello di € 313.178,11 già oggetto della precedente pronuncia di questa Corte - va riconosciuto in favore del istante, Parte_1
per un totale di € 602.644,55.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, CP
, e , in solido tra loro, vanno
[...] Controparte_2 CP_3
condannati al pagamento in favore del Parte_1
in persona del Curatore e legale rapp.te pro – tempore, per la causale
[...]
indicata nella parte motiva, del complessivo importo di € 602.644,55, oltre interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate dalla data del fallimento di anno in anno, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati.
Quanto alle spese e competenze di lite, va innanzitutto evidenziato il principio costantemente richiamato dalla Suprema Corte (v., ex plurimis,
ZI civile , sez. III , 17/10/2022 , n. 30377) secondo il quale “Il giudice 16
del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza
applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, donde
può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle
spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa
nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al
rimborso delle stesse in favore della controparte, e ciò perché il potere del
giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in
ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le
varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l'esito
definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio
della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi
con al-terne vicende per le parti”.
Nella specie, quindi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, non vi è alcun dubbio che debbano ritenersi parti complessivamente soccombenti i Sig.ri , e , che vanno Controparte_1 Controparte_2 CP_3
pertanto condannati al pagamento, in solido tra loro, di spese e competenze di lite di tutti gradi del presente giudizio in favore del Parte_1
in persona del Curatore e legale rapp.te pro – tempore, attore
[...]
in riassunzione, risultato vittorioso.
E' bene inoltre sottolineare sul punto, per quanto riguarda la concreta liquidazione dei compensi, l'insegnamento della Suprema Corte (v.
ZI Civile, Sez. 3, sentenza n. 5426 dell'11.3.2005; cfr. anche n. 17
30529/2017; n. 21592/2019) secondo il quale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità
vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio,
essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.
Effettuata tale precisazione, ed in conclusione, le spese e competenze dell'intero giudizio andranno liquidate come da dispositivo che segue, tenendo conto dei rispettivi scaglioni di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia con riguardo ai diversi gradi,
considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Vanno inoltre sempre poste a definitivamente carico dei convenuti
, e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
anche le spese e competenze di c.t.u., come già liquidate con separato decreto nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto dal in persona Parte_1 18
del Curatore e legale rapp.te pro – tempore, nei confronti di CP
, e , con atto di citazione del
[...] Controparte_2 CP_3
2/4.5.2018, conseguente all'annullamento - pronunziato con sentenza n.
2628/2018 della Suprema Corte di ZI, depositata in data 2.2.2018 -
della sentenza n. 3460/2015, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data
20.8.2015, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , Controparte_1
e , in solido tra loro,al pagamento in Controparte_2 CP_3
favore del in persona del Parte_1
Curatore e legale rapp.te pro – tempore, per la causale indicata nella parte motiva, del complessivo importo di € 602.644,55, oltre interessi legali sulle somme progressivamente rivalutate dalla data del fallimento di anno in anno, secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
2) Condanna , e , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
solido tra loro, al pagamento in favore del Parte_1
in persona del Curatore e legale rapp.te pro -
[...]
tempore, delle spese e competenze di lite relative a tutti i gradi del presente giudizio, che liquida come segue: a) quanto al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli - R.G. n. 10323/2006 -
conclusosi con sentenza n. 2640/2011 del 7.3.2011, in complessivi €
12.818,00, di cui € 1.118,00 per spese, € 2.700,00 per diritti ed €
9.000,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa,
se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre alle spese di c.t.u.,
nella misura già determinata con separato decreto di liquidazione nel 19
corso del giudizio di primo grado;
b) quanto al primo giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Napoli - iscritto al n. 1866/2012 R.G.
- conclusosi con sentenza n. 3460/2015 del 20.8.2015, in complessivi
€ 12.222,00, di cui € 2.222,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
c) quanto al giudizio di legittimità svoltosi innanzi alla Suprema Corte di ZI - R.G. n. 27992/2015 -
conclusosi con sentenza n. 2628/2018 del 2.2.2018, in complessivi €
10.713,00, di cui € 1.713,00 per spese ed € 9.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio -
svoltosi innanzi all'intestata Corte di Appello di Napoli - R.G. n.
2585/2018 R.G. - conclusosi con la presente sentenza - in complessivi
€ 9.848,00, di cui € 1.848,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali, nonché oltre Iva e Cpa, se dovute, nella rispettiva misura di legge;
Così deciso in Napoli, in data 7.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo