Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 11767/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Lukacs (C.F.
), domiciliata come in atti;
C.F._1
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Nicola Cortese (C.F. ), Nicola Russo (C.F. C.F._2
) e Manuela Malagoli (C.F. ), e domiciliata come in C.F._3 C.F._4
atti;
-OPPOSTA –
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Cortese (C.F. ), Nicola Russo C.F._2
(C.F. ) e Manuela Malagoli (C.F. ), e domiciliata C.F._3 C.F._4
come in atti;
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carrozza (C.F. ), e domiciliata C.F._5
come in atti;
-OPPOSTA-
1
rappresentante p.t.;
-OPPOSTA CONTUMACE-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_6
p.t.;
-OPPOSTA CONTUMACE-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_5 P.IVA_7
-OPPOSTA CONTUMACE-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_6 P.IVA_8
-OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
9.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto l'11.11.2022 ha introdotto il Parte_3
giudizio di merito ex art. 617 c.p.c., quale terza esecutata nel procedimento esecutivo RGE
759/2021 nei confronti quale creditrice procedente, Controparte_1 Controparte_2 [...]
quali creditori intervenuti, Parte_2 Controparte_4 Controparte_7
quale debitrice esecutata, e di e quali terzi
[...] Controparte_8 Controparte_5
esecutati.
Ha premesso di aver proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione resa dal GE il
14.7.2022 nella menzionata procedura esecutiva promossa da contro Controparte_1 [...]
opposizione per la quale il giudice ha accolto l'istanza di sospensione e Controparte_3 fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Il procedimento esecutivo in questione trae origine dal pignoramento presso terzi introdotto da
[...] per un credito di € 3.249,60 vantato verso e notificato al CP_1 Controparte_3
terzo TO : questa il 24.2.2021 ha reso dichiarazione ex art. 547 Parte_3
c.p.c. con la quale ha indicato di essere debitrice verso di € Controparte_3
2 18.267,93 e ha conseguentemente accantonato, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., l'importo di € 4.874,80
(pari al credito indicato nell'atto di pignoramento aumentato della metà).
Il 16.2.2022 ha notificato a il verbale di udienza del 27.1.2022 con il quale il CP_9 Pt_1
tribunale, per consentire la soddisfazione di ulteriori ma non specificati creditori intervenuti, ha disposto l'estensione del pignoramento ex art. 499 co. 4 c.p.c., “onerando i creditori intervenuti a notificare il presente verbale ai terzi pignorati al fine di aggiornare la dichiarazione del terzo in considerazione degli ulteriori importi vantati sulla base degli interventi depositati” (cfr. all. 7 della produzione della fase esecutiva di parte opponente).
Conseguentemente il 23.6.2022 ha inviato al creditore una nuova dichiarazione Pt_1 CP_1 ex art. 546 c.p.c. con la quale ha comunicato: 1) il già disposto vincolo della somma di € 4.874,80;
2) la riduzione del proprio debito complessivo verso il debitore esecutato rispetto alla precedente dichiarazione;
3) il nuovo debito verso per ulteriori € 12.217,61 e Controparte_3
4) la sua compensazione con un credito risarcitorio vantato da verso la stessa Pt_1 [...]
. Controparte_3
Alla successiva udienza del 14.7.2022 il giudice dell'esecuzione ha emesso ordinanza di assegnazione con la quale, considerando solo la prima dichiarazione di del 24.2.2022 “in Pt_1
quanto la riduzione operata è illegittima, dato che la somma, notificato il pignoramento, rimane vincolata fino all'assegnazione delle somme” e che non è possibile operare la compensazione con crediti ancora soggetti ad accertamento (così l'ordinanza impugnata), ha assegnato al creditore procedente e ai creditori intervenuti l'intero importo di € 18.267,93.
ha quindi proposto l'odierna opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso detta Parte_3
ordinanza di assegnazione.
Con il primo motivo di opposizione ha chiesto la revoca dell'ordinanza nella parte in cui ha disposto il pagamento di somme in favore dei terzi intervenuti che non avrebbero correttamente esteso il pignoramento e in particolare non le avrebbero mai notificato alcun atto di intimazione, ad eccezione del verbale di estensione del pignoramento del 27.1.2022 dove, però, non vi è alcuna indicazione degli ulteriori crediti vantati nei confronti del debitore esecutato.
Con il secondo motivo di opposizione ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza opposta per non aver considerato la seconda dichiarazione del 23.6.2022 e per aver il GE ritenuto che il vincolo sulle somme dovute fosse esteso all'intero suo debito nei confronti di di Controparte_3
€ 18.267,93 per come indicato nella prima dichiarazione, e non soltanto sugli importi vincolati e pari al credito oggetto del pignoramento notificato da aumentato della metà. CP_1
Ha quindi concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza di assegnazione del 14.7.2022 nella parte in cui ha assegnato l'importo di € 2.308,07 a compreso di onorari e accessori, di € Controparte_1
3 200 per competenze e € 497,68 per sorta capitale a favore di oltre spese Parte_2 successive occorrende e accessori, di € 700 per competenze con attribuzione al procuratore antistatario ed € 2.954,98 per sorta capitale a favore di oltre spese Controparte_4 successive occorrende e accessori, € 700 per competenze, con attribuzione al procuratore antistatario e € 6.550,06 a favore di oltre spese successive occorrende e accessori. Controparte_2
In subordine ha chiesto la revoca dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto la propria dichiarazione di quantità positiva per € 18.267,93, illegittima la riduzione operata e inapplicabile la compensazione.
Si è costituita creditore procedente nel procedimento esecutivo, rilevando la Controparte_1 legittimità dell'estensione del pignoramento e l'illegittimità della dichiarazione resa da
[...]
il 23.6.2022, per essere illegittima la compensazione operata, non essendo il Parte_1
credito da compensare ancora accertato. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'ordinanza di assegnazione del 14.7.2022.
Si è costituita con comparsa analoga nel contenuto a quella di Controparte_2 CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza di assegnazione.
Si è costituita creditore intervenuto nel procedimento esecutivo, Parte_2
contestando le argomentazioni contenute nell'atto di opposizione e chiedendone il rigetto.
Non si sono costituiti, nonostante siano stati destinatari di rituale notificazione, Controparte_4
e
[...] CP_3 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria ed è stata assegnata a questo giudice il 3.12.2024.
All'udienza del 9.1.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di Controparte_4 Controparte_3
e i quali, sebbene destinatari di rituale
[...] Controparte_6 Controparte_5
notificazione, non si sono costituiti in giudizio.
L'opposizione è fondata e può trovare accoglimento.
L'art. 499 c.p.c. al quarto comma stabilisce che ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili,
e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
4 È stato sul punto precisato che l'estensione del pignoramento deve necessariamente “compiersi mediante la notifica al debitore di un nuovo atto di intimazione, e non semplicemente depositando un atto di intervento dinanzi al giudice dell'esecuzione. Il pignoramento, infatti, si può estendere solo per effetto di una intimazione formale, senza la quale il terzo esecutato non sarebbe in condizione di sapere se, e nelle mani di chi, possa o debba adempiere la propria obbligazione”
(Cass. 1170/2022).
Nel caso di specie non vi è prova che i creditori intervenuti nel procedimento esecutivo RGE
759/2021 abbiano notificato le rispettive intimazioni al debitore e al terzo TO: infatti all'udienza del 27.1.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice dell'esecuzione ha disposto l'estensione del pignoramento ai sensi dell'art. 499 co.4 c.p.c., limitandosi ad onerare i creditori intervenuti di notificare “il presente verbale al fine di aggiornare la dichiarazione del terzo”, senza però nulla disporre in merito alla notifica dell'intervento, né questa è stata autonomamente effettuata dagli interventori. D'altronde, con la notifica del solo verbale del
27.1.2022 il terzo TO non è stato messo in condizione di Parte_1
conoscere gli importi dei crediti dei soggetti intervenuti e conseguentemente di sottoporre a vincolo una somma maggiore rispetto a quella precedentemente vincolata.
Conseguentemente, in difetto di rituale estensione del pignoramento, gli interventi successivi non consentono il superamento del limite di cui all'art. 546 c.p.c., che rimane quello dell'importo precettato dal creditore procedente aumentato della metà (cfr. in tal senso Cass. 15595/2019).
Per tali motivi, in accoglimento del primo motivo di opposizione e con assorbimento del secondo,
l'ordinanza di assegnazione opposta deve essere revocata nella parte in cui ha disposto l'assegnazione di somme ulteriori rispetto all'importo vincolato in ragione dell'atto di pignoramento, pari ad € 4.874,80.
La peculiarità della vicenda e la circostanza che il precedente di legittimità utilizzato a fondamento della decisione (Cass. 1170/2022) è successivo all'instaurazione del giudizio di esecuzione e coevo a quello di opposizione agli atti esecutivi, consentono di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_4 Controparte_3
e Controparte_6 Controparte_5
5 - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione del 14.7.2022, resa nel procedimento RGE 759/2021, limitatamente alla parte in cui assegna le seguenti somme:
€ 2.308,07 al creditore compreso di oneri accessori;
€ 200 per competenze Controparte_1 per l'atto di intervento spiegato e € 497,68 per sorta capitale a favore dell'intervenuto di oltre spese successive occorrende, IVA e CPA se documentati con Parte_2
fatture; € 700 per competenze per l'atto di intervento spiegato, con attribuzione al procuratore antistatario ed € 2.954,98 per sorta capitale a favore dell'intervenuto
[...]
oltre spese successive occorrende IVA e CPA se documentati con fatture;
Controparte_4
€ 700 per competenze per l'atto di intervento spiegato, con attribuzione al procuratore antistatario e € 6.550,06 per sorte capitale a favore dell'intervenuto oltre Controparte_2
spese successive occorrende, IVA e CPA se documentati con fatture;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Aversa, 11/04/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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