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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1228/2023, del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso Cumulativo congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata il [...] in [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...], e , C.F._1 Parte_2
nato il [...] in [...] (C.F.: , residente in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Orecchioni del Foro di Tempio Pausania (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._3
Via Nino di Gallura nr. 27;
pagina 1 di 14 ricorrenti in via congiunta
Conclusioni
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 pagina 3 di 14 pagina 4 di 14 pagina 5 di 14 pagina 6 di 14 pagina 7 di 14 pagina 8 di 14 pagina 9 di 14 Con sentenza nr. 529/2024 pubblicata il 15 luglio 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pronunciava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni dagli stessi raggiunte in via congiunta, riportate nella motivazione della predetta sentenza e, contestualmente, disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione e definizione della domanda di divorzio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in qualità di Giudice
Relatore, Delegato alla trattazione della causa.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 19 marzo 2025, le parti davano atto che, medio tempore, non interveniva alcuna riconciliazione tra i coniugi, ed insistevano, dunque, per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore la riferiva al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
pagina 10 di 14 *****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Come richiesto dalle parti, possono essere confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ad eccezione del punto 10, nella parte relativa ai trasferimenti immobiliari descritti, stante la carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia che confermi una condizione (il trasferimento immobiliare) che, di fatto, ha già avuto realizzazione in sede di separazione.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Si ritiene doversi disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di pagina 11 di 14 matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Olbia il 7 dicembre 2013 tra:
, nato il [...] ad [...]; Parte_2
e
, nata l'[...] in [...]; Parte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto nr. 56, parte 2, Serie B, anno
2013;
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione, che si richiamano integralmente in questa sede, ad eccezione del punto 10, nella parte relativa ai trasferimenti immobiliari ivi descritti;
NULLA per le spese di lite;
pagina 12 di 14 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro DI GIACOMO;
Presidente;
Dott. Claudio COZZELLA;
Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1228/2023, del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: “Ricorso Cumulativo congiunto per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nata il [...] in [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...], e , C.F._1 Parte_2
nato il [...] in [...] (C.F.: , residente in [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Orecchioni del Foro di Tempio Pausania (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, in Tempio Pausania, C.F._3
Via Nino di Gallura nr. 27;
pagina 1 di 14 ricorrenti in via congiunta
Conclusioni
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 14 pagina 3 di 14 pagina 4 di 14 pagina 5 di 14 pagina 6 di 14 pagina 7 di 14 pagina 8 di 14 pagina 9 di 14 Con sentenza nr. 529/2024 pubblicata il 15 luglio 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pronunciava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni dagli stessi raggiunte in via congiunta, riportate nella motivazione della predetta sentenza e, contestualmente, disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la trattazione e definizione della domanda di divorzio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, in qualità di Giudice
Relatore, Delegato alla trattazione della causa.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 19 marzo 2025, le parti davano atto che, medio tempore, non interveniva alcuna riconciliazione tra i coniugi, ed insistevano, dunque, per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Relatore la riferiva al Collegio per la decisione nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
pagina 10 di 14 *****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i ricorrenti.
Come richiesto dalle parti, possono essere confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione, ad eccezione del punto 10, nella parte relativa ai trasferimenti immobiliari descritti, stante la carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia che confermi una condizione (il trasferimento immobiliare) che, di fatto, ha già avuto realizzazione in sede di separazione.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Si ritiene doversi disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di pagina 11 di 14 matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Olbia il 7 dicembre 2013 tra:
, nato il [...] ad [...]; Parte_2
e
, nata l'[...] in [...]; Parte_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto nr. 56, parte 2, Serie B, anno
2013;
CONFERMA le condizioni di cui alla sentenza di separazione, che si richiamano integralmente in questa sede, ad eccezione del punto 10, nella parte relativa ai trasferimenti immobiliari ivi descritti;
NULLA per le spese di lite;
pagina 12 di 14 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14