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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1214/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Vittorio Conti in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in 28, Maes Y Coed, CP_1
Gorseinon, Swansea, SA46RN, ed attualmente domiciliato in 32 Clos Cadno, CP_2
Cwmrhydyceirw, Swansea, SA66TT, resistente - contumace CP_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] Persona_1
(UK) il 01.03.2019.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale di udienza del 09.09.2025 'chiede e precisa che l'affidamento della minore alla madre sia esclusivo e rafforzata e per il resto insiste come da ricorso introduttivo;
rinuncia ai termini ai termini delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c'
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 16.01.2025, parte ricorrente, chiedeva al Parte_1
Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con residenza e collocazione presso la stessa;
chiedeva prevedersi il regime di visita e di incontri tra la minore e il padre, assumendo ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, previa, ove occorrendo, apposita CTU;
chiedeva, infine disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della minore pari a 1.080,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, di condannare il sig. al versamento CP_1 degli arretrati in favore della ricorrente.
Con decreto del 04.02.2025, il Giudice relatore fissava udienza al 09.09.2025 per la convocazione delle parti avanti a sé e mandava ai Servizi sociali/N.P.I. competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
In data 29.08.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale emergeva che 'la madre rappresenta ad oggi la principale figura di riferimento affettivo ed educativo.'
La minore sa 'chi è suo padre (…) ma permangono dubbi circa la reale profondità e continuità del legame, alla luce della discontinuità dei contatti e della distanza geografica. (…) In assenza di un affidamento esclusivo alla madre, la bambina rischierebbe di subire ripercussioni e rallentamenti ogni volta che si rendesse necessario prendere provvedimenti tempestivi per il suo benessere.'
In data 09.09.2025, parte ricorrente compariva in udienza avanti al Giudice Relatore;
per parte convenuta nessuno compariva nonostante la regolare notifica. La parte ricorrente insisteva come da ricorso introduttivo, chiedendo l'affidamento esclusivo e rafforzato della minore e rinunciando ai termini delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Per_ La domanda di affidamento esclusivo della minore è fondata e merita di essere accolto poiché le dichiarazioni rese dalla ricorrente hanno trovato puntuale riscontro nelle relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociosanitari incaricati.
In linea generale, è noto che, in linea generale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
54/2006 e D.lgs. 154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto (con provvedimento motivato) solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Il legislatore reputa più rispondente agli interessi della prole l'affidamento prioritario della stessa ad entrambi i genitori e per adottare il diverso regime, cioè quello esclusivo, richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento esclusivo maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso di specie, nella relazione dell'ASL del 28/8/2025 si legge letteralmente “Alla luce degli elementi raccolti, si ritiene che la minore necessiti di stabilità e continuità relazionale. La figura Per_ paterna, pur evocata nei vissuti di , appare al momento distante e poco affidabile come presenza costante. La madre rappresenta ad oggi la principale figura di riferimento affettivo ed educativo.
Per_ Si condivide l'osservazione che sappia chi è suo padre – elemento che emerge anche dal disegno della famiglia – ma permangono dubbi circa la reale profondità e continuità del legame, alla luce della discontinuità dei contatti e della distanza geografica.
Il fatto che il padre risieda in Galles e non collabori in modo strutturato con i servizi rende estremamente difficile la gestione pratica e quotidiana di ogni decisione riguardante la minore (come già emerso, ad esempio, per il rinnovo del passaporto). In assenza di un affidamento esclusivo alla madre, la bambina rischierebbe di subire ripercussioni e rallentamenti ogni volta che si rendesse necessario prendere provvedimenti tempestivi per il suo benessere”.
Si provvede, quindi, come in dispositivo, con riferimento al regime di affidamento, collocazione e modalità di ripresa della relazione padre-figlia. Posto che a fronte di un padre di fatto assente e disinteressato, la madre presenta adeguate capacità genitoriali (cfr. relazione ASL del
29/8/2025). Le domande in punto economico meritano di essere accolta quantificando il contributo in euro
500,00 posto che tale cifra appare adeguate alla situazione economica delle parti ed all'età della prole ed ai tempi di permanenza della stessa con il padre.
Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente “Si insta, infine, affinché l'Ill.mo
Tribunale adito voglia accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti della sig.ra CP_1
della somma di £ 23.216,00 (pari, al cambio alla data del presente ricorso, ad € 27.995,00) da Parte_1 questa anticipata per le spese relative all'acquisto dell'abitazione in Galles nel 2018, comprese quelle notarili. Si insta affinché detto importo venga stornato il giorno dell'atto notarile dall'importo pro quota dovuto al sig. quale comproprietario e, conseguentemente, assegnato in pagamento alla CP_1 ricorrente”, perché esulano dall'oggetto del presente procedimento e – in ogni caso – non riproposta nelle conclusioni.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono poste totalmente a carico della parte convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente e collocazione Persona_1 della stessa presso la residenza materna;
Dispone che il sig. a contribuire al mantenimento della figlia minore con la CP_1 corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente che dovranno essere regolamentate come da
Protocollo del 15/3/2016;
Dispone che gli incontri padre-figlia, qualora egli dovesse in futuro farne richiesta e qualora ritenuti Per_ opportuni nell'interesse esclusivo di avvengano gradualmente con modalità protette (ad esempio in presenza della madre o persone di sua fiducia o in luogo neutro alla presenza di educatori e/o servizi sociali e/o personale idoneo);
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 2400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.09.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 1214/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Vittorio Conti in virtù di procura speciale in Parte_1 atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente in 28, Maes Y Coed, CP_1
Gorseinon, Swansea, SA46RN, ed attualmente domiciliato in 32 Clos Cadno, CP_2
Cwmrhydyceirw, Swansea, SA66TT, resistente - contumace CP_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] Persona_1
(UK) il 01.03.2019.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale di udienza del 09.09.2025 'chiede e precisa che l'affidamento della minore alla madre sia esclusivo e rafforzata e per il resto insiste come da ricorso introduttivo;
rinuncia ai termini ai termini delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c'
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 16.01.2025, parte ricorrente, chiedeva al Parte_1
Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre con residenza e collocazione presso la stessa;
chiedeva prevedersi il regime di visita e di incontri tra la minore e il padre, assumendo ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, previa, ove occorrendo, apposita CTU;
chiedeva, infine disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento della minore pari a 1.080,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, di condannare il sig. al versamento CP_1 degli arretrati in favore della ricorrente.
Con decreto del 04.02.2025, il Giudice relatore fissava udienza al 09.09.2025 per la convocazione delle parti avanti a sé e mandava ai Servizi sociali/N.P.I. competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
In data 29.08.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale emergeva che 'la madre rappresenta ad oggi la principale figura di riferimento affettivo ed educativo.'
La minore sa 'chi è suo padre (…) ma permangono dubbi circa la reale profondità e continuità del legame, alla luce della discontinuità dei contatti e della distanza geografica. (…) In assenza di un affidamento esclusivo alla madre, la bambina rischierebbe di subire ripercussioni e rallentamenti ogni volta che si rendesse necessario prendere provvedimenti tempestivi per il suo benessere.'
In data 09.09.2025, parte ricorrente compariva in udienza avanti al Giudice Relatore;
per parte convenuta nessuno compariva nonostante la regolare notifica. La parte ricorrente insisteva come da ricorso introduttivo, chiedendo l'affidamento esclusivo e rafforzato della minore e rinunciando ai termini delle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva al Collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Per_ La domanda di affidamento esclusivo della minore è fondata e merita di essere accolto poiché le dichiarazioni rese dalla ricorrente hanno trovato puntuale riscontro nelle relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociosanitari incaricati.
In linea generale, è noto che, in linea generale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
54/2006 e D.lgs. 154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto (con provvedimento motivato) solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore. Il legislatore reputa più rispondente agli interessi della prole l'affidamento prioritario della stessa ad entrambi i genitori e per adottare il diverso regime, cioè quello esclusivo, richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento esclusivo maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso di specie, nella relazione dell'ASL del 28/8/2025 si legge letteralmente “Alla luce degli elementi raccolti, si ritiene che la minore necessiti di stabilità e continuità relazionale. La figura Per_ paterna, pur evocata nei vissuti di , appare al momento distante e poco affidabile come presenza costante. La madre rappresenta ad oggi la principale figura di riferimento affettivo ed educativo.
Per_ Si condivide l'osservazione che sappia chi è suo padre – elemento che emerge anche dal disegno della famiglia – ma permangono dubbi circa la reale profondità e continuità del legame, alla luce della discontinuità dei contatti e della distanza geografica.
Il fatto che il padre risieda in Galles e non collabori in modo strutturato con i servizi rende estremamente difficile la gestione pratica e quotidiana di ogni decisione riguardante la minore (come già emerso, ad esempio, per il rinnovo del passaporto). In assenza di un affidamento esclusivo alla madre, la bambina rischierebbe di subire ripercussioni e rallentamenti ogni volta che si rendesse necessario prendere provvedimenti tempestivi per il suo benessere”.
Si provvede, quindi, come in dispositivo, con riferimento al regime di affidamento, collocazione e modalità di ripresa della relazione padre-figlia. Posto che a fronte di un padre di fatto assente e disinteressato, la madre presenta adeguate capacità genitoriali (cfr. relazione ASL del
29/8/2025). Le domande in punto economico meritano di essere accolta quantificando il contributo in euro
500,00 posto che tale cifra appare adeguate alla situazione economica delle parti ed all'età della prole ed ai tempi di permanenza della stessa con il padre.
Dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente “Si insta, infine, affinché l'Ill.mo
Tribunale adito voglia accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti della sig.ra CP_1
della somma di £ 23.216,00 (pari, al cambio alla data del presente ricorso, ad € 27.995,00) da Parte_1 questa anticipata per le spese relative all'acquisto dell'abitazione in Galles nel 2018, comprese quelle notarili. Si insta affinché detto importo venga stornato il giorno dell'atto notarile dall'importo pro quota dovuto al sig. quale comproprietario e, conseguentemente, assegnato in pagamento alla CP_1 ricorrente”, perché esulano dall'oggetto del presente procedimento e – in ogni caso – non riproposta nelle conclusioni.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono poste totalmente a carico della parte convenuta che con la sua condotta ha reso necessario il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla ricorrente e collocazione Persona_1 della stessa presso la residenza materna;
Dispone che il sig. a contribuire al mantenimento della figlia minore con la CP_1 corresponsione di una somma mensile pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente che dovranno essere regolamentate come da
Protocollo del 15/3/2016;
Dispone che gli incontri padre-figlia, qualora egli dovesse in futuro farne richiesta e qualora ritenuti Per_ opportuni nell'interesse esclusivo di avvengano gradualmente con modalità protette (ad esempio in presenza della madre o persone di sua fiducia o in luogo neutro alla presenza di educatori e/o servizi sociali e/o personale idoneo);
Condanna la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano complessivamente in € 2400 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 25.09.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.