Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01901/2025REG.PROV.COLL.
N. 07739/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7739 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025, il consigliere Francesco Frigida e udito l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia per l’appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto reclutamento e disciplina – I divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali, prot. M_D REG2021 0425272 del 27 settembre 2021, con cui è stata definitivamente confermata l’esclusione ora per allora del signor -OMISSIS-dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico indetta con decreto dirigenziale della direzione generale per il personale militare n. M_D GMIL REG2019 0579408 del 7 novembre 2019, con conseguente espressa rilevanza del servizio prestato dal 7 aprile 2021 alla data di notificazione del predetto provvedimento (avvenuta il 29 settembre 2021) « ai soli fini amministrativi, quale servizio di fatto »;
b) dai prodromici atti della medesima amministrazione del 14 settembre 2021 recanti protocolli numeri M_D GMIL REG2021 0404949 e M_D ARM004 REG2021 0043748;
c) dall’articolo 2, comma 2, lettera f), del già citato decreto dirigenziale prot. n. M_D GMIL REG2019 0579408 del 7 novembre 2019, nella parte dove prevede quale requisito per la partecipazione al concorso di non esser stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché nella parte in cui impone (al comma 5) che i requisiti di cui sopra debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ed essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo;
d) dalla comunicazione del Ministero della difesa, comando logistico dell’Aeronautica militare, servizio commissariato e amministrazione, reparto amministrazione, I ufficio, prot. M_D ARM003 REG2021 0134083 inviata al signor -OMISSIS-il 10 novembre 2021 e del relativo allegato prot. n. M_D ARM030 REG2021 0015878 datato 28 ottobre 2021, con cui è stato disposto nei confronti dell’interessato l’addebito di euro 902,66, quale somma dovuta per il recupero delle competenze stipendiali dal 1°.10.2021 al 30 gennaio 2021, l’annullamento della promozione a sottotenente e il reinserimento nel grado di primo aviere scelto dal mese di dicembre 2021 (conseguente al già citato provvedimento di esclusione prot. n. M_D GMIL REG2021 0425272 del 27 settembre 2021);
e) il decreto del Ministro della difesa prot. n. M_D GUDC REG2021 0057947 del 29 novembre 2021, comunicato al signor -OMISSIS-il 21 gennaio 2022, con cui è stata revocata la sua nomina a sottotenente ed è stato disposto che il servizio prestato dal 7 aprile 2021 al 29 settembre 2021 va considerato ai soli fini amministrativi quale servizio di fatto.
2. I tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il signor -OMISSIS- primo aviere scelto dell’Aeronautica militare, ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 13 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico, indetto con il già citato decreto dirigenziale M_D GMIL REG2019 0579408 del 7 novembre 2019; all’esito delle prove concorsuali, si è collocato in terza posizione con il punteggio di 57,882 nella categoria “infrastrutture e impianti”;
b) con nota del 25 marzo 2021 l’amministrazione ha comunicato all’interessato il superamento del concorso e la sua nomina, in quel momento in corso di perfezionamento, a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico, con anzianità assoluta dal 7 aprile 2021 e decorrenza assegni dalla data di presentazione presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli;
c) successivamente il Ministero della difesa ha riscontrato, a seguito di autonoma segnalazione del militare, che, durante lo svolgimento del concorso, il signor -OMISSIS-era stato coinvolto in un procedimento penale (n. -OMISSIS- del registro generale delle notizie di reato della procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per il delitto continuato di falso ideologico di cui agli articoli 81 e 480 del codice penale), che in data 26 novembre 2020 era stata esercitata l’azione penale con richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto penale di condanna e che Tribunale di Velletri, ufficio del giudice per le indagini preliminari, aveva emesso il decreto penale di condanna n. -OMISSIS- del 2 aprile 2021, avverso cui l’interessato aveva proposta tempestiva opposizione in data 18 settembre 2021;
d) conseguentemente il Ministero della difesa ha avviato il procedimento di esclusione del signor -OMISSIS- dal concorso, reputando carente del requisito di partecipazione di cui articolo 2, comma 2, lettera f), del bando, che « seppur posseduto all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, avrebbe dovuto essere mantenuto all’atto del conferimento della nomina ad Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo (articolo 2, comma 5 del bando) »;
e) all’esito di contraddittorio endoprocedimentale l’amministrazione ha escluso il militare dal concorso, con le conseguenze riportate sopra al paragrafo 1, lettera a).
3. I provvedimenti indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 sono stati impugnati dal signor -OMISSIS-con ricorso n. 12721 del 2021 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato ad un unico complesso motivo di « Eccesso di potere per errore sui presupposti, incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione, erronea e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’articolo 2, comma 2, lettera f) dell’atto recante M_D GMIL REG2019 0579408 del 07.11.2019 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – il Direttore Generale, nella parte recante “requisiti di partecipazione”, in cui impone quale requisito per la partecipazione al concorso de quo, di non esser stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché nella parte in cui impone (al comma 5) che i requisiti di cui sopra debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ed essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina ad Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo, per violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 comma 2 Cost, nonché dell’art. 97 Cost e dei connessi principi di ragionevolezza, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e dell’art. 110 Cost. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990: difetto e/o carenza della motivazione. Illegittimità degli atti impugnati e della richiamata circolare per violazione dell’art. 27, 2° comma, della Costituzione Italiana: violazione del principio di non colpevolezza, nonché per violazione dell’art. 97 della Costituzione Italiana: violazione del principio di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e dell’art. 110 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sproporzione, violazione del principio dell’affidamento. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o errata applicazione dell’art. 635 C.O.M., erroneità sui presupposti, irragionevolezza, incongruità ed illogicità ».
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con motivi aggiunti notificati il 17 dicembre 2021 e depositati 5 gennaio 2022 il signor -OMISSIS- ha impugnato l’atto indicato alla lettera d) del paragrafo 1.
6. Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 3 marzo 2022 e depositati il 30 marzo 2022 l’interessato ha veicolato nuove doglianze contro gli atti già impugnati e ha impugnato altresì il decreto indicato alla lettera e) del paragrafo 1.
Ha altresì rappresentato l’intervenuta archiviazione (con decreto del giudice per indagini preliminari del Tribunale militare di Roma dell’11 febbraio 2021, già depositato con i primi motivi aggiunti) di altro procedimento penale a suo carico per truffa militare continuata e pluriaggravata nell’ambito della medesima vicenda da cui è gemmato il decreto penale di condanna del Tribunale di Velletri.
7. Con ordinanza n. 2258 del 15 aprile 2022 il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto la domanda cautelare.
8. Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto appello cautelare n. 4516 del 2022, che, con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 2878 del 22 giugno 2022, è stato accolto ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.
9. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha respinto il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti e ha compensato tra le parti le spese processuali.
10. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 7 settembre 2023 e in data 26 settembre 2023 – il signor -OMISSIS-ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due compositi motivi di « Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. -OMISSIS- dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - Sezione Prima Bis (pubblicata in data 11.07.2023 e non notificata). Violazione dell’art. 27 comma 2 Cost. (principio di non colpevolezza) e dell’art. 635 C.O.M. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria e/o difetto di motivazione. Eccesso di poter per travisamento dei fatti e/o erronea valutazione dei fatti e/o errore sul presupposto. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta » (esteso da pagina 8 a pagina 14 del gravame) e di « Eccesso di potere per errore sui presupposti, incongruità, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, difetto di istruttoria. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione, erronea e/o falsa applicazione ed interpretazione dell’articolo 2, comma 2, lettera f) dell’atto recante M_D GMIL REG2019 0579408 del 07.11.2019 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – il Direttore Generale, nella parte recante “requisiti di partecipazione”, in cui impone quale requisito per la partecipazione al concorso de quo, di non esser stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché nella parte in cui impone (al comma 5) che i requisiti di cui sopra debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione ed essere mantenuti all’atto del conferimento della nomina ad Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo, per violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 comma 2 Cost, nonché dell’art. 97 Cost e dei connessi principi di ragionevolezza, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e dell’art. 110 Cost. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990: difetto e/o carenza della motivazione. Illegittimità degli atti impugnati e della richiamata circolare per violazione dell’art. 27, 2° comma, della Costituzione Italiana: violazione del principio di non colpevolezza, nonché per violazione dell’art. 97 della Costituzione Italiana: violazione del principio di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e dell’art. 110 della Costituzione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sproporzione, violazione del principio dell’affidamento. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o errata applicazione dell’art. 635 C.O.M., erroneità sui presupposti, irragionevolezza, incongruità ed illogicità » (esteso da pagina 14 a pagina 25 del gravame).
L’appellante ha contestualmente formulato altresì istanza cautelare.
11. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
12. I quattro soggetti privati evocati in giudizio non si sono costituiti, così come in primo grado.
13. Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2023 l’appellante ha rinunciato, allo stato, all’istanza cautelare, poi non più riproposta.
14. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato in data 12 novembre 2024 copia integrale della sentenza del Tribunale di Velletri, sezione penale, n.-OMISSIS-, pubblicata il 26 agosto 2024 e divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2024, di cui aveva già depositato in data 29 luglio 2024 il relativo dispositivo del 4 giugno 2024.
Con tale pronuncia il signor -OMISSIS-è stato definitivamente assolto « perché il fatto non sussiste ».
Il relativo processo penale era scaturito da decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. -OMISSIS-.
15. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2025.
16. In via pregiudiziale si rileva che vi è prova in atti della notificazione dell’appello a solo tre dei quattro soggetti privati evocati. Manca, infatti, la prova del perfezionamento della notificazione nei confronti dell’ufficiale -OMISSIS- il quale tuttavia non è in graduatoria dietro -OMISSIS- essendo inserito nella categoria “motorizzazione” e non in quella “infrastrutture e impianti” (in cui è inserito il signor -OMISSIS-) e comunque avendo ottenuto un punteggio superiore all’appellante (67,472 contro 57,882), con la conseguenza che non può soffrire effetti pregiudizievoli dall’accoglimento del ricorso e, pertanto, non può essere reputato un controinteressato.
Ne discende che il contraddittorio è integro.
17. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
18. I due compositi motivi d’impugnazione vanno vagliati congiuntamente, stante la loro stretta embricazione logica e fattuale.
18.1. Siffatte doglianze sono fondate.
18.2. Va premesso che il signor -OMISSIS-è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste con sentenza del Tribunale di Velletri n.-OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2024. Pertanto detto esito del procedimento penale non era ancora sopraggiunto al momento dell’emissione della sentenza impugnata. Cionondimeno l’interessato aveva già fatto riferimento nel ricorso di primo grado, nei motivi aggiunti e successivamente nel ricorso in appello a un possibile esito positivo della propria vicenda processuale penale, evidenziando l’irragionevolezza di una definitiva esclusione dal concorso sulla base di un’imputazione che egli asseriva essere scevra di concreti elementi di colpevolezza.
18.3. Tanto precisato, si rileva che la procedura concorsuale indetta dall’Aeronautica militare a cui ha partecipato il signor -OMISSIS- non era finalizzata al reclutamento, bensì ad un’immissione in nuovo ruolo, trattandosi di un concorso riservato a militari della medesima arma, sicché le garanzie in capo ai partecipanti sono maggiori rispetto a quelle riconosciute in sede di reclutamento, in quanto il candidato è già “conosciuto” dall’amministrazione. Nel caso di specie l’interessato avrebbe peraltro ragionevolmente conservato lo status di militare anche in caso di cristallizzazione del decreto penale di condanna, attinente, invero, sì a fatti accaduti in servizio, ma recante soltanto una pena pecuniaria di 9.000 euro di multa.
Non è dunque applicabile l’art. 635, comma 1, lettera g- bis ), del decreto legislativo n. 66/2010, che tra i requisiti per l’arruolamento prevede il « non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ». Di conseguenza il provvedimento di esclusione retroattiva dal concorso e i relativi atti consequenziali sono frutto dell’applicazione di una norma regolamentare, ovverosia l’art. 2, comma 2, lettera f), del decreto dirigenziale della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa n. M_D GMIL REG2019 0579408 del 7 novembre 2019.
18.4. Delineato il quadro ordinamentale d’interesse, si osserva che il su citato requisito previsto per l’arruolamento è palesemente preordinato a disciplinare, nella quasi totalità dei casi, la selezione d’un gran numero di militari da una platea assai ampia di candidati, in guisa da restringerne la scelta soltanto a quelli per i quali non sia discussa la condotta morale, neppure in termini di rischio.
Diversamente, il requisito per l’immissione in ruolo di cui al citato art. 2, comma 2, lettera f) ha una portata escludente più ristretta.
In proposito va sottolineato che il reclutamento e l’immissione in ruolo, di cui si tratta nel presente giudizio, sono istituti diversi, poiché assumere un soggetto che proviene dall’esterno, sulla cui condotta l’amministrazione nulla sa, è fattispecie ben diversa dall’immissione in ruolo di un soggetto (l’odierno appellante) che proviene da un servizio non breve in quella stessa amministrazione e che, quindi, si è avuto modo di valutare positivamente anche nelle sue qualità morali (cfr. Cons. St., sez. II, 3 luglio 2023, n. 6469). In quest’ultimo caso, il procedimento penale non può essere automaticamente ostativo, ma deve essere effettuata una valutazione del caso concreto, che nel caso di specie è mancata ed è comunque attualmente superata dalla definitiva assoluzione dell’interessato (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 giugno 2021, n. 4905; sez. II, 30 novembre 2021, n. 7982 e 8 aprile 2022, n. 2606).
La funzione della disposizione regolamentare di cui alla citata lettera f), in una sua lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27, 51 e 97 della Costituzione, è proteggere l’immissione in diverso ruolo (da sottoufficiale a ufficiale) da seri ed effettivi rischi, sicché il requisito ivi recato deve considerarsi efficace entro i limiti della propria ratio di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale e non oltre, giacché, in ogni caso, l’inizio d’un procedimento penale di per sé non consente all’amministrazione di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità di un candidato già rivestente lo status di militare (cfr. Cons. St., sez. II, 28 giugno 2022, n. 5367 e n. 2606/2022 cit.) e, nella fattispecie in esame, con una carriera priva di mende e corredata di tre elogi e due encomi semplici.
Inoltre, se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato, già militare, per insussistenza del fatto di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il nuovo ruolo militare divisato.
L’automatismo attuato dall’amministrazione ha dunque vanificato il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione, tramutandolo nel suo contrario, e cioè in una presunzione di colpevolezza in grado d’incidere definitivamente sull’accesso di un sottoufficiale con ottima carriera al ruolo degli ufficiali.
Al contrario, la corretta soluzione della vicenda è immanente nei principi generali dell’ordinamento giuridico, dotati di forza espansiva in ogni suo ambito, cosicché, essendo il requisito escludente sottoposto, sia sul piano strutturale che sul piano funzionale, a condizione risolutiva, l’intervenuta definitiva assoluzione dell’interessato, alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento di detta condizione, elide in radice la funzione protettiva della clausola in esame, in assenza di una scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive.
Ne deriva che è illegittima l’automatica esclusione del candidato senza riserve e con carattere di definitività, mentre la norma regolamentare (e non già legislativa) di protezione dal rischio va attuata in coerenza con i principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e del buon andamento dell’amministrazione, di cui agli articoli 27, comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché conformemente ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa. Come già pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, se « l’inizio d’un procedimento penale di per sé solo non consente alla P.A. di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento » (Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2015, n. 3997; cfr., in senso analogo, sez. II numeri 2606/2022 e 6469/2023 cit.), a fortiori , esso non lo consente in un caso, quale quello oggetto di giudizio, in cui l’interessato non è candidato al reclutamento, bensì un militare in servizio permanente effettivo aspirante all’immissione in un ruolo superiore.
18.5. Quanto sopra osservato assorbe ogni ulteriore censura e deduzione.
18.6. In definitiva, il requisito recato dal citato decreto ministeriale va applicato in base al necessario collegamento tra la qualità d’imputato e l’effettiva colpevolezza del militare, che nel caso di specie è stata radicalmente e definitivamente esclusa; di conseguenza sono illegittimi sia il provvedimento di esclusione ora per allora dell’interessato dal concorso, sia, per invalidità derivata, i consequenziali provvedimenti di decadenza dalla già disposta nomina a sottotenente, di reinserimento nel grado di primo aviere scelto dal mese di dicembre 2021 e di addebito di euro 902,66, a titolo di recupero delle competenze stipendiali dal 1° ottobre 2021 al 30 novembre 2021.
18.7. Infine si evidenzia, per completezza, che gli esiti a cui è pervenuto il Collegio sono il frutto di un’interpretazione funzionale, sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 2, comma 2, lettera f), del decreto dirigenziale della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa n. M_D GMIL REG2019 0579408 del 7 novembre 2019, effettuata con specifico riferimento all’estrema peculiarità del caso in esame, cosicché non possono ravvisarsi profili di effettiva colpa in capo al Ministero della difesa nell’adozione dei provvedimenti annullati.
19. In conclusione l’appello va accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado e i due atti di motivi aggiunti, con conseguente annullamento: a) del provvedimento del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto reclutamento e disciplina – I divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali, prot. M_D REG2021 0425272 del 27 settembre 2021; b) del foglio del Ministero della difesa, comando logistico dell’Aeronautica militare, servizio commissariato e amministrazione, reparto amministrazione, I ufficio, prot. n. M_D ARM030 REG2021 0015878 del 10 novembre 2021 e del relativo allegato datato 28 ottobre 2021; c) del decreto del Ministro della difesa prot. n. M_D GUDC REG2021 0057947 del 29 novembre 2021.
19.1. Non va annullato, invece, l’art. 2, comma 2, lettera f), del decreto dirigenziale della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa n. M_D GMIL REG2019 0579408 del 7 novembre 2019, in quanto di per sé non illegittimo, nella misura in cui esso vada applicato nei limiti e nei sensi sopra esposti.
20. La notevole particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione tra le parti degli onorari e delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7739 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 12721 del 2021 e i due atti di motivi aggiunti e di conseguenza annulla gli atti indicati al paragrafo 19 della parte motiva.
Compensa tra le parti gli onorari e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e degli altri soggetti privati citati in sentenza, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.