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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4839 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4602/2021 RG in materia di opposizione agli atti esecutivi (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 30.06.2021 n. 6181), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Osvaldo Ciriel- Parte_1 C.F._1
lo, c.f. , e MI ET, c.f. appellante C.F._2 C.F._3
e
, con sede legale in Roma alla Via Grezar 14, c.f. e p.iva Controparte_1
in persona di , rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Ca- P.IVA_1 Controparte_2
paldo, c.f. appellata C.F._4
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.06.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. L'Agente della riscossione ha introdotto, dinanzi al Tribunale di Napoli, il merito dell'op- posizione spiegata da avverso l'esecuzione esattoriale promossa nei suoi Parte_1
confronti. Chiese accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del pignoramento presso terzi
1 n. 07184201600016535/001 e rigettarsi le eccezioni formulate dal debitore inerenti all'o- messa notifica del pignoramento e delle cartelle.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale ha premesso l'ammissibilità della rappresentan- za e difesa dell' da parte di un avvocato del libero foro anziché dell'Avvocatura dello CP_1
Stato; ha qualificato la domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., riguardando l'asserito difetto di notificazione delle cartelle e del pignoramento;
ha infine ri- gettato l'opposizione in quanto tardiva rispetto al termine perentorio di cui al 2° comma dell'art. 617 c.p.c. e comunque infondata nel merito.
2. ha proposto appello, affidato a due motivi: l'inammissibilità della costituzione Pt_1
dell' con avvocato del libero foro e la mancata o irrituale notifica del pignoramento e CP_1
delle cartelle di pagamento.
3. L' si è costituita, chiedendo dichiararsi l'appello improponibile o inammissibile CP_1
per essere la sentenza impugnabile soltanto con ricorso per cassazione. In subordine, ha chiesto rigettarsi il gravame perché infondato.
4. L'appello è inammissibile, laddove la sentenza del Tribunale può essere impugnata sol- tanto con ricorso per cassazione.
Va detto in proposito che, in base al principio c.d. dell'apparenza, l'identificazione del mez- zo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere com- piuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione da parte del giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. ord. 13.11.2023, n. 31549).
Peraltro l'appellante non ha contestato la qualificazione dell'opposizione attribuita dal primo giudice.
5. L'inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Liquidazione in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a 26.000,00 euro, importi minimi.
6. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' avverso la Parte_1 Controparte_1
2 sentenza del Tribunale di Napoli 30.06.2021 n. 6181, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell' , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rim- borso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
3
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4602/2021 RG in materia di opposizione agli atti esecutivi (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 30.06.2021 n. 6181), vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Osvaldo Ciriel- Parte_1 C.F._1
lo, c.f. , e MI ET, c.f. appellante C.F._2 C.F._3
e
, con sede legale in Roma alla Via Grezar 14, c.f. e p.iva Controparte_1
in persona di , rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Ca- P.IVA_1 Controparte_2
paldo, c.f. appellata C.F._4
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17.06.2025.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 17.06.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. L'Agente della riscossione ha introdotto, dinanzi al Tribunale di Napoli, il merito dell'op- posizione spiegata da avverso l'esecuzione esattoriale promossa nei suoi Parte_1
confronti. Chiese accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia del pignoramento presso terzi
1 n. 07184201600016535/001 e rigettarsi le eccezioni formulate dal debitore inerenti all'o- messa notifica del pignoramento e delle cartelle.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale ha premesso l'ammissibilità della rappresentan- za e difesa dell' da parte di un avvocato del libero foro anziché dell'Avvocatura dello CP_1
Stato; ha qualificato la domanda in termini di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., riguardando l'asserito difetto di notificazione delle cartelle e del pignoramento;
ha infine ri- gettato l'opposizione in quanto tardiva rispetto al termine perentorio di cui al 2° comma dell'art. 617 c.p.c. e comunque infondata nel merito.
2. ha proposto appello, affidato a due motivi: l'inammissibilità della costituzione Pt_1
dell' con avvocato del libero foro e la mancata o irrituale notifica del pignoramento e CP_1
delle cartelle di pagamento.
3. L' si è costituita, chiedendo dichiararsi l'appello improponibile o inammissibile CP_1
per essere la sentenza impugnabile soltanto con ricorso per cassazione. In subordine, ha chiesto rigettarsi il gravame perché infondato.
4. L'appello è inammissibile, laddove la sentenza del Tribunale può essere impugnata sol- tanto con ricorso per cassazione.
Va detto in proposito che, in base al principio c.d. dell'apparenza, l'identificazione del mez- zo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere com- piuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione da parte del giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. ord. 13.11.2023, n. 31549).
Peraltro l'appellante non ha contestato la qualificazione dell'opposizione attribuita dal primo giudice.
5. L'inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Liquidazione in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a 26.000,00 euro, importi minimi.
6. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' avverso la Parte_1 Controparte_1
2 sentenza del Tribunale di Napoli 30.06.2021 n. 6181, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell' , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in € 2.906,00 per compensi ed € 435,90 per rim- borso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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