Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2024, proposto da
RO Esposito, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Livorno – Sez. Lavoro n. 421/2023, emessa in data 14.11.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 421/2023, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’odierna ricorrente, dell’importo di euro 888,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22 co. 36 della legge n. 724/1994, a titolo di “retribuzione professionale docenti” prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, la ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante il pagamento degli importi dovuti.
1.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio dell’8 maggio 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 14 novembre 2023, la ricorrente ha notificato al M.I.M. la sentenza n. 421/2023 del Tribunale di Livorno, successivamente passata in giudicato come da certificazione di cancelleria in atti.
Il termine dilatorio di centoventi giorni, stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, risulta osservato (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 14 novembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 888,840, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22 co. 36 della legge n. 724/1994.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Livorno con la sentenza n. 421/2023, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Antonio Pagliaro, antistatario
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO