Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5298/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
nel procedimento R.G. 5298 / 2024 VG
avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PERRI ROBERTA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
BARTOLINI SONIA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024, Parte_1
e davano atto di aver avuto una relazione, ora Parte_2
pagina 1 di 7
, rispettivamente in data 12/08/2015 e in data 23/11/2020, Persona_2
riconosciute da entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione delle minori:
“AFFIDAMENTO
1) Le minori restano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserveranno la loro residenza anagrafica presso la residenza materna e collocazione paritetica presso entrambi i genitori.
2) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente da ogni genitore, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute delle minori saranno sempre assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie. Il calendario visite papà-bimbe come individuato per accordo dei genitori e da loro scritto, sarà il seguente:
1)Settimana: ed con il papà due giorni infrasettimanali, il martedì e il Per_1 Per_2 giovedì dalle 17.00 alle 7.00/7.15 della mattina successiva allorché il padre le riaccompagnerà dalla madre che ne curerà il trasporto e la consegna a scuola;
2) Settimana: ed con il papà due giorni infrasettimanali, il martedì dalle Per_1 Per_2
17.00 alle 7.00/7.15 della mattina successiva allorché il padre le riaccompagnerà dalla madre che ne curerà il trasporto e la consegna a scuola, nonché il venerdì dalle ore 20.00 sino alla domenica successiva alle ore 19.00/20.00 allorché il padre le riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Nel caso in cui le bambine siano malate, se trasportabili rimarrà in vigore il suddetto calendario (pertanto se di turno con la madre se ne dovrà occupare quest'ultima e se di turno del padre altrettanto), in caso contrario ciascun genitore avrà diritto al recupero delle giornate di competenza perse.
pagina 2 di 7 Ciascun genitore, a secondo del w.e. di competenza, si occuperà di seguire i corsi delle figlie nei fine settimana (catechismo compreso di e successivamente anche di Per_1
. Per_2
Riguardo al ritiro delle bambine nel pomeriggio, sarà la madre a comunicare per iscritto con congruo anticipo (entro le ore 12.00 della stessa giornata) dove il padre dovrà ritirarle.
La madre per ogni cambiamento del suddetto calendario dovrà concordare sempre per iscritto e non a sua insindacabile scelta.
Le giornate di compleanno delle figlie verranno trascorse - se possibile - insieme ad entrambi i genitori i quali si occuperanno dell'organizzazione delle feste con spese a carico ciascuno del 50%; qualora non fosse possibile festeggiare insieme i compleanni delle figlie, queste ultime trascorreranno metà della relativa giornata con un genitore e metà con l'altro.
Viene concordemente stabilito il diritto di ciascun genitore e il contestuale obbligo dell'altro di consentire reciprocamente a ciascun genitore di sentire telefonicamente le figlie, anche attraverso video chiamate, per almeno due volte al giorno.
-CASA FAMILIARE
La casa familiare di proprietà del sig. resterà assegnata Parte_2 definitivamente a quest'ultimo, avendo la signora già da tempo trasferito il Pt_1 proprio domicilio in altro immobile in Pavullo n.F (MO), alla Via Manzoni n.13. Resta inteso che ciascun genitore provvederà al pagamento delle utenze, spese e quant'altro dell'immobile rispettivamente occupato, senza pretesa alcuna verso l'altro.
-MANTENIMENTO
Tenuto conto che le bambine continuano a rimanere presso la casa familiare e della nonna paterna di Via Campiano n. 39 e che vengono accudite dal padre e dalla nonna come da consuetudine dalla loro nascita (con criterio di prevalenza quasi totale), il padre,
a soli fini transattivi, senza che ciò implichi rinuncia alcuna a fare accertare i propri diritti, corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per le figlie minori, la somma mensile complessiva di Euro 300,00 (trecento//00), nella misura di € 150,00
pagina 3 di 7 (centocinquanta//00) per ciascuna figlia. Tale somma sarà versata il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
Il padre, inoltre, si obbliga a corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di cui sopra, che si rendessero necessarie per le figlie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, che di seguito si riassume: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (qualora la madre abbia un reddito ai fini
ISEE inferiore ai limiti stabilititi per avere diritto all'erogazione gratuita (rimborso delle spese di trasporto, ella nulla potrà pretendere a tale titolo quale rimborso dal padre,
e)mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il Parte_2 preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
pagina 4 di 7 dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. L'assegno unico viene percepito dalla madre al 100% e continuerà ad essere percepito dalla stessa nella misura del 100% (nel corrente anno
2024 ammonta ad € 365,40).
FESTIVITA' E VACANZE
Con riferimento alle festività Natalizie, Pasquali, Feste precettate e cerimonie, i genitori convengono di conservare il calendario di cui sopra, salva l'alternanza di anno in anno per i giorni di Vigilia, Natale, Pasqua e Pasquetta nonché per le feste precettate, e salvo sempre diverso accordo scritto dei genitori.
Qualora i genitori non fossero d'accordo sul preservare il calendario fisso anche per le festività, essi convengono di trascorre con le due figlie e ad anni alterni il giorno di
Natale o della Vigilia;
l'ultimo giorno dell'anno o il Capodanno;
il giorno precedente l'Epifania o quello dell'Epifania. I genitori dovranno concordare tendenzialmente tale periodo entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;
in caso di mancato accordo i ricorrenti pattuiscono sin da ora che il padre deciderà il periodo di vacanza negli anni pari e la madre negli anni dispari;
- per tre giorni durante le festività Pasquali, compreso ad anni alterni il giorno di
Pasqua o Pasquetta;
- ad anni alterni nel giorno del compleanno delle bambine;
la stessa alternanza dovrà valere per le feste precettate.
Durante le vacanze estive, i genitori si impegnano ad accordarsi di anno in anno su cosa intendano fare insieme alle minori e dove intendano portarle, comunicandosi le rispettive intenzioni a riguardo entro il 31 maggio di ciascun anno. In ogni caso, i genitori trascorreranno fino a 15 giorni NON consecutivi durante il mese di luglio e fino a 7 giorni consecutivi durante il mese di agosto, salvo diverso accordo tra di loro sempre per iscritto: per agevolare l'organizzazione delle vacanze, i genitori dovranno pagina 5 di 7 concordare tendenzialmente tale periodo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo i genitori pattuiscono sin da ora che il padre deciderà il periodo di vacanza negli anni pari e la madre negli anni dispari.
- FREQUENTAZIONE DI NUOVI PARTNERS
I genitori si impegnano a presentare alle figlie i nuovi eventuali compagni/e non prima di 12 mesi dall'inizio della nuova relazione e, in ogni caso, si impegnano a far conoscere alle figlie gli eventuali nuovi partners solo in caso di relazione stabile e non occasionale.
- ESPATRIO
I genitori concederanno l'assenso all'espatrio da concordarsi volta per volta, autorizzando volta per volta il rilascio dei documenti necessari (passaporto e/o Carta di identità) per le figlie minori e Per_1 Per_2
- AUTOVETTURE
Le autovetture in uso ai coniugi rimangono come da relativa intestazione di proprietà.
- SPESE LEGALI
Le spese legali vengono compensate tra le parti, pertanto ciascuno dovrà provvedere al pagamento del proprio legale.
- BENI MOBILI VESTIARIO EFFETTI PERSONALI
La sig.ra dichiara di aver prelevato dalla casa familiare beni personali di sua Pt_1 appartenenza.
- RAPPORTI PATRIMONIALI
Le parti dichiarano con la sottoscrizione del ricorso di aver definito fra loro ogni questione di carattere economico patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa al periodo di convivenza e/o coabitazione, fatta eccezione dell'importo di € 5.200,00 (cinquemiladuecento//00) relativo al prestito fatto dal sig. in favore della signora a titolo di spese funebri Parte_2 Pt_1 del padre della . Pt_1
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo pagina 6 di 7 contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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