Sentenza 29 luglio 1965
Massime • 2
In tema di arbitrato irrituale per l'esatta individuazione dell'oggetto del compromesso e, in genere, per l'interpretazione della clausola compromissoria si debbono applicare i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. cod.civ. e, quindi,in particolare si deve accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti attraverso il loro comportamento complessivo (anche posteriore alla conclusione dell'accordo), interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell'atto, tenere, infine, presente l'esigenza di conservazione dell'atto, in difetto di precisi motivi che inducano a disapplicarlo. Tale compito di interpretazione spetta al giudice di merito, il cui convincimento e incensurabile in Cassazione solamente quando i suddetti criteri ermeneutici appaiono applicati e, comunque,sia adeguatamente motivato. ( Conf. 384/64, contra 2721/63 ed altre).*
Si ha arbitrato irrituale (detto anche libero o improprio) quando le parti affidano a uno o a piu terzi il potere di definire la controversia in via di composizione amichevole e transattiva e con efficacia impegnativa nei confronti dei compromettentì oppure quando le parti medesime demandano a uno o a piu terzi il compito di fissare per loro una situazione incerta, mediante un negozio di accertamento. Il predetto arbitrato differisce da quello rituale, in quanto questo ultimo si concreta, invece,in un'incarico di decidere determinate controversie -, insorte o che possono insorgere-, con i poteri e gli obblighi propri della funzione giurisdizionale, nonche dalla cosi detta perizia contrattuale, che si ha quando le parti attribuiscono a un terzo il compito di svolgere una determinata attivita tecnica, impegnandosi di accettarne il risultato come diretta espressione della propria volonta. ( Conf. 1489/64, 637/63, 2404/64, 1393/64).*
Commentario • 1
- 1. Sulla natura della perizia contrattuale: la Terza Sezione Civile rimette alla Prima Presidente.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/1965, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 29 luglio 1965 |
Testo completo
Si ha arbitrato irrituale (detto anche libero o improprio) quando le parti affidano a uno o a piu terzi il potere di definire la controversia in via di composizione amichevole e transattiva e con efficacia impegnativa nei confronti dei compromettentì oppure quando le parti medesime demandano a uno o a piu terzi il compito di fissare per loro una situazione incerta, mediante un negozio di accertamento. Il predetto arbitrato differisce da quello rituale, in quanto questo ultimo si concreta, invece,in un'incarico di decidere determinate controversie -, insorte o che possono insorgere-, con i poteri e gli obblighi propri della funzione giurisdizionale, nonche dalla cosi detta perizia contrattuale, che si ha quando le parti attribuiscono a un terzo il compito di svolgere una determinata attivita tecnica, impegnandosi di accettarne il risultato come diretta espressione della propria volonta. ( Conf. 1489/64, 637/63, 2404/64, 1393/64).*