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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/02/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G..I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3014 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2023 , avente ad oggetto “ Opposizione alla esecuzione (art. 615, I comma c.p.c.) ” TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) dall'a giusta C.F._2
Attore
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 CP_1
Piazza Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di al n. c.f. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Bar iusta i;
P.IVA_1
Convenuta
con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, Parte_3 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
per il tramite della procuratrice speciale in P.IVA_2 Parte_4 gale rappresentante pro tempore Dott. e Parte_5 legale in Milano, Piazza Generale Armando Diaz n. 5, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza Lodi rappresentata e P.IVA_3 difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi, giusta procura in atti;
Interventrice volontario
CONCLUSIONI: Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con atto di citazione notificato il 2.03.23, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribuna Controparte_2 accogliere la proposta opposizione all'esecuzione, nelle conclusioni, in via principale e in via subordinata, ivi formulate. Esponevano gli attori, in particolare, di aver ricevuto in data 10.03.2023 atto di precetto intimante il pagamento di 117.903,89 a titolo di debito residuo in forza di contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 3.03.2010 al rogito del Dottor
Rep. N. 51333, Racc. N. 19216, registrato a Salerno il 03/03/2010 al Persona_1 in forma esecutiva in pari data, eccependone la totale nullità/invalidità e contestando la quantificazione delle somme asseritamente dovute, sulla base di plurimi profili di doglianza. Si assumeva, in particolare, nell'atto introduttivo, la nullità/invalidità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo. Osservava, al riguardo, parte attrice come il perfezionamento del contratto in oggetto fosse stato condizionato al verificarsi di determinate condizioni, nonché posticipato ad un momento successivo rispetto alla stipula, con ciò determinandosi anche lo spostamento della concreta erogazione della somma mutuata, la quale non era, perciò, stata resa subito disponibile in favore del mutuatario, con conseguente rinvio anche del momento perfezionativo del negozio;
deduceva che, pertanto, il contratto, pur stipulato con atto pubblico, non poteva essere utilizzato come titolo esecutivo dall'Istituto di credito mutuante per la pretesa restituzione delle somme, difettando dei requisiti previsti dall'art. 474 2° comma c.p.c. Ulteriore motivo di opposizione era costituito dall'affermata nullità degli interessi pattuiti per superamento del tasso soglia di cui alla Legge n. 108\1996, tenuto conto dell'applicazione di un tasso di interesse variabile a tetto fisso. In ultimo, parte attorea denunziava la irregolarità del bene immobile gravato da ipoteca, sito allo stato in una zona qualificata come P3 ed R3 e dunque a forte rischio idrogeologico e di frana. A ciò aggiungevano che la realizzazione dei box – non presenti nel progetto iniziale – ha comportato la traslazione della struttura del fabbricato in corrispondenza del costone roccioso. Gli attori rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo sopra descritto e la conseguente inegfficacia dell'iscrizione ipotecaria;
2. per l'effetto condannare la banca conevnuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente ad oggi percepite;
3. Dichiarare la nullità del precetto impugnato;
4. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”. 2.1 Si costituiva in giudizio, con comparsa del 17.05.23, la la quale, nel Controparte_2 contestare quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiest oli profili di contestazione formulati dalla parte opponente. Quanto alla sussistenza di un valido titolo, puntualizzava che il contratto si fosse perfezionato con la traditio rei, attraverso l'erogazione delle somme e l'acquisizione delle stesse alla disponibilità giuridica del mutuatario che, contestualmente, ne avevaa appunto disposto, stando al testo dell'art. 2 del mutuo. Quanto alla somma domandata ed alla eccepita eccessività degli interessi richiesti rispetto al capitale erogato, asseritamente superiori al tasso soglia, richiamava il disposto di cui all'art. 1819 c.c. nonché le condizioni contrattuali dettagliatamente riportate nell'atto di mutuo, deducendo la mancata violazione della L. 108/96. In ultimo, con riguardo alla abusività urbanistica del bene oggetto di ipoteca, ricordava l'insegnamento invalso in giurisprudenza, al lume del quale “la nullità risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, ed inoltre, gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt. 46, co 5, TU n. 380 del 2001; 17, co 5 e 40, co 5, della L n. 47 del 1985)”. Instava, in conclusione, per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite. Con comparsa in data 15.12.23, interveniva volontariamente la , Parte_6 deducendo come in virtù del contratto di Cessione dei Crediti individuabili in blocco ex Legge 30 aprile 1999 n. 130, stipulato in data 03 agosto 2023, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Widiba S.p.A. cedevano pro soluto in favore di un Parte_3 portafoglio di crediti identificabili in blocco secondo i criteri di cui all'a in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18 novembre 2023, Parte Seconda, anno 164°, numero 136, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 e che tra i crediti oggetto delle predette cessioni vi era quello originariamente vantato da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del SI e Parte_2 della SI.ra . Parte_1
Riportand te a tutti gli atti e alle attività poste in essere dai propri danti causa, richiamando e facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, deduzioni, conclusioni e difese già spiegate nel procedimento, instavano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla convenuta. Il procedimento veniva istruito in via documentale e perveniva alla udienza del 29.01.25, previo deposito di memorie conclusive e note di replica, sicché era trattenuto per la decisione dal G.I.. 3.1 Le domande avanzate dalle parti attrici opponenti risultano infondate e non possono pertanto trovare accoglimento. Sul punto, deve rilevarsi che la cessione di credito in corso di causa determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. n. 22424/2009). Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso ha un'incidenza specifica sullo svolgimento del processo solo se avviene mortis causa, determinando l'evento l'interruzione del processo che può proseguire solo nei confronti del successore, previa riassunzione. Diversamente avviene nell'ipotesi di successione a titolo particolare per atto inter vivos, come nel caso di cessione nel credito, in cui la vicenda successoria non impedisce lo svolgimento del processo tra le parti originarie. Nell'ipotesi specifica in cui la cessione avvenga nel corso del processo per l'esecuzione, il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o particolare. La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti richiesto o concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria. 3.2 Tanto chiarito può proseguirsi con l'esame delle doglianze nel merito. Primo motivo di censura sollevato dagli attori riguarda la insussistenza di un valido titolo esecutivo. In via di estrema sintesi, costoro denunziano la mancata creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in favore della mutuataria che costituisca legittimo equipollente della traditio, essendo detta disponibilità posticipata rispetto alla stipula del contratto di mutuo in assenza di quietanza che rivesta la forma dell'atto pubblico. Ritiene questo giudice condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla parte convenuta opposta a sostegno della richiesta reiezione delle domande di controparte. Occorre qui richiamare quanto affermato sul punto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6174/2020, secondo cui "al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (v., conforme, Cass. n. 17194/2015). Ebbene, nella fattispecie in esame sembrano ricorrere le suddette condizioni, risultando l'erogazione della somma essere stata contestuale all'atto di mutuo ed avendone il mutuatario rilasciato quietanza. Detta contestualità possa evincersi all'art. 1 del contratto, secondo cui "alla presenza di me AI (la Banca) consegna alla parte mutuataria un mandato emesso sulle casse della banca mutuante stessa, contenente l'ordine di versare ad essa parte mutuataria la somma di euro 158.000,00 della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al cassiere della banca mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l'intero importo mutuato". E, sebbene detta somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa può ritenersi come il CP_1 conferimento della somma medesima ne abbia impli immediata disponibilità giuridica (art 2: “La parte mutuataria riconsegna alla banca mutuante l'intera somma perché venga costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa finché non sia stato giustificata alla banca entro il termine di 90 giorni da oggi (…)”). Invero, è ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la "traditio", quale elemento costitutivo del contratto di mutuo, non si configura più soltanto come materiale e fisica consegna del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. E ciò può verificarsi allorquando il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità della somma mutuata in favore del mutuatario, in modo da determinarsi l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio del ricevente, ovvero nel caso in cui, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico del mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (ex multis, Cass. nn. 2483/2001, 9074/2001). E, più specificatamente, come ancora affermato dalla Suprema Corte, "ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali" (così Cass. n. 25632/2017). La costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi ed alla realizzazione delle condizioni contrattuali, si considera come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante perché la costituzione del deposito realizza la piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente alla traditio materiale della somma (Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25632; Trib. Roma, 16 gennaio 2019; Trib. Napoli Nord, 7 settembre 2018; Trib. Arezzo, 24 giugno 2017; Trib. Napoli, 23 marzo 2017, n. 3477; Trib. Paola, 25 gennaio 2017, n. 58; Trib. Napoli, 17 aprile 2015, n. 5681; Trib. Napoli, 18 ottobre 2013). Non manca tuttavia un orientamento contrario, secondo il quale il contratto di mutuo non può considerarsi titolo esecutivo, anche se stipulato per atto pubblico notarile, laddove sia dalle parti previsto che la somma mutuata venga depositata presso la stessa banca mutuante in deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata (Trib. Lagonegro, 20 marzo 2018, n. 89; Trib. Campobasso, 25 luglio 2017; Trib. Avezzano, 18 luglio 2017; Trib. Chieti, 13 luglio 2017; Trib. Pescara, 12 giugno 2017). Invero, quest'ultimo indirizzo non merita accoglimento, giacché la creazione di un pegno sulle somme o la costituzione di un deposito cauzionale rappresentano la sicura testimonianza di un atto di disposizione del finanziato, che, in tutta evidenza, «presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di utilizzo». Peraltro, la costituzione in deposito cauzionale della somma mutuata presuppone a fortiori che la stessa appartenesse agli opponenti e, dunque, rientrasse nella loro sfera giuridica patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'Istituto di credito a garanzia dell'adempimento del mutuatario: proprio la accensione del deposito cauzionale a favore del mutuante dimostra che il mutuatario aveva precedentemente acquisito un autonomo titolo di disponibilità giuridica del denaro accantonato a garanzia della esecuzione delle proprie obbligazioni. Del pari, va esclusa la natura di mutuo condizionato del contratto in questione, atteso che l'esecuzione degli adempimenti indicati in contratto non integra una condizione di tipo sospensivo, idonea a posticipare in un secondo momento la traditio della somma. Può, quindi, ritenersi come, nella fattispecie in esame, il titolo azionato costituisca valido titolo esecutivo. 3.3 In ordine, poi, alla asserita eccessiva richiesta degli interessi rispetto al capitale erogato, in quanto riferita ad interessi in misura superiore al tasso soglia, maturati in regime composito, il Tribunale rileva che le allegazioni degli attori sono rimaste del tutto generiche negli elementi di fatto posti a fondamento delle eccezioni di nullità. In base al principio sul riparto dell'onere della prova desumibile dall'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (nella specie neanche domandata dalla parte) che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del 2001). Cionondimeno per completezza, mette conto riportare come secondo la giurisprudenza invalsa “si ha indeterminatezza del piano di ammortamento e del criterio di calcolo degli interessi quando manca nel contratto l'esatta ed univoca indicazione del metodo di calcolo per quantificare le singole rate del piano di ammortamento e non vi è, quindi, alcuna possibilità di determinare il piano di ammortamento in quanto il contratto prevede condizioni contraddittorie”. Nel caso in esame il mutuo oggetto di causa è a tasso variabile e, pertanto, non poteva essere corredato da un piano di ammortamento predeterminato con previsione degli interessi corrispettivi che sarebbero maturati nel corso del tempo, visto che il tasso di interesse - proprio perché variabile - era soggetto ad oscillazioni. Il contratto di mutuo, invero, prevede che il rimborso sarebbe avvenuto entro trenta anni con il pagamento di 360 rate mensili, aventi quota di capitale crescente. Il metodo di calcolo degli interessi corrispettivi è indicato all'art. 4 nel contratto, dal quale emerge che sarebbe stato applicato sul capitale residuo e che non avrebbe potuto, in ogni caso, superare la misura del 5,50%. Stabilito questo criterio la misura della rata discende matematicamente dal tasso di interesse, dal numero di rate e dalla durata del prestito. 3.4 È noto, poi, che il piano d'ammortamento a rata c.d. francese non è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime, quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo, come costantemente affermato da giurisprudenza di merito del tutto prevalente (tra le Trib. Milano 10/12/18; Trib. Roma 3/4/19; Trib. Napoli 18/10/2022). Tale sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante. Ciò non toglie però che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi. L'interesse composto rilevanti agli effetti dell'art. 1283 c.c. si ha solo ove gli interessi maturati sul debito in un certo periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo;
ove il rimborso del danaro dato a mutuo avvenga secondo il sistema progressivo c.d. "francese", la misura della rata è costante e dipende da una formula matematica i cui elementi sono: il capitale dato in prestito;
il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
il numero delle rate;
tale metodo "non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi poiché comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi: ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono al loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti" (Cassazione civile sez. I, 19/05/2023, n. 13888). In altri termini, il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento cd alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. Tale sistema di calcolo non risulta giocoforza in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Trib. Roma 13.4.2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26.10.2017 n. 10832). Nella recente pronuncia delle Sezioni Unite, cfr. Cass SU 15130/2024 del 29.05.2024, resa in esito a un rinvio pregiudiziale promosso dall'Intestato Tribunale, è stato chiarito che
“l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Per tale via, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato” ed è, pertanto, giunta ad affermare come “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. In conclusione, questi elementi sono sufficienti a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto: la pretesa esposta in precetto non risulta affetta da nullità per violazione della disciplina recante obblighi di pubblicità ed informazione. 3.5 Ancora, può osservarsi- come fatto da condivisibile giurisprudenza di merito (Tribunale Padova, 07/05/2024)- che, laddove sia previsto un ammortamento alla francese, “il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata. Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento anticipato quale "interesse composto", il Tribunale non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c. Ritiene il Tribunale che la violazione invocata non ricorra. L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto. Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza. Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario. Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale”. La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Pertanto, anche questa doglianza va rigettata. 3.6 Infine, gli attori insistono particolarmente sul motivo di doglianza inerente alla invalidità del mutuo derivata da quella dell'ipoteca, in quanto avente ad oggetto bene immobile in violazione delle disposizioni urbanistiche. Anche detta doglianza secondo il Tribunale non coglie nel segno, condividendosi sul punto le deduzioni rassegnate dall'istituto di credito convenuto. Giova prendere le mosse dal rilievo che un immobile non conforme alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica può essere attratto al vincolo del pignoramento. Infatti, la natura abusiva del bene, se limita la commerciabilità del cespite nei negozi di trasferimento di diritto privato, non inficia in alcun modo la pignorabilità dello stesso, né la procedura esecutiva che ne deriva. Le vicende legate ai profili urbanistici dell'immobile, infatti, rilevano nella vendita forzata ai fini di cui all'art. 173 bis disp. att. c.p.c., ovvero sotto il profilo afferente alla relazione di stima del compendio pignorato, ma non hanno incidenza sulla apposizione del vincolo pignoratizio e sulla delega delle operazioni di vendita. Ciò significa che l'abusività del bene deve emergere ai meri fini di rendere noto lo status dell'immobile ai potenziali offerenti in sede di vendita e, a fortiori, all'aggiudicatario, ma non incide diversamente sulla assoggettabilità del bene al pignoramento. E' indiscusso l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "Le nullità di cui al comma 2 dell'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 non si estendono ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali (come confermato dall'art. 46 del d.P.R. n. 380/2001: in entrambe le norme citate, la facoltà di sanatoria non è concessa all'acquirente in via automatica, ma è subordinata all'esistenza delle relative condizioni), di talché anche l'immobile abusivo non sanabile può costituire oggetto di vendita forzata, purché ciò sia dichiarato nel bando di vendita" (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2013, n. 23140). Tali pacifiche determinazioni sconfessano l'assunto dell'opponente secondo cui la procedura esecutiva non avrebbe potuto essere intrapresa, rectius preannunziata con il precetto qui opposto. Deve, poi, affermarsi che la sanzione della nullità, prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, come si desume dal tenore letterale della norma, nonché dalla circostanza che successivamente al contratto preliminare può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi o essere prodotta la dichiarazione prevista dalla stessa norma, ove si tratti di immobili costruiti anteriormente al 1 settembre 1967, con la conseguenza che in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c. (Cass. (Cass.28456/2013; Cass.15734 del 2011)". Tale orientamento ha trovato conforto nell'arresto delle Sezioni Unite che, con la nota sentenza n. 22 marzo 2019, n. 8230, nel ricostruire la nullità dei contratti per il trasferimento di immobili non regolari da un punto di vista urbanistico in termini di nullità testuale ex art. 1418 III cc , escludono la riconducibilità di detta nullità alla contrarietà a norme imperative o ad impossibilità giuridica dell'oggetto giungendo a specificare, in motivazione, che "la nullità risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos, sicché ne restano fuori non solo quelli mortis causa, e gli atti ad effetti obbligatori, ma ne sono espressamente esclusi i diritti reali di garanzia e le servitù, ed inoltre,gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o co ncorsuali, ai quali le nullità, appunto, non si applicano (artt. 46, comma 5, TU n. 380 del 2001; L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 5 e art. 40, comma 5)". In altri termini, tipica causa di invalidità è solo quella prevista dall'art. 46 d.P.R. n. 380/01, secondo il quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17.3.1985, sono nulli, e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Le Sezioni Unite hanno aggiunto che la nullità comminata dall'art. 46 d.P.R. 380/01, e dagli artt. 17 e 40 della Legge n. 47/85, va ricondotta nell'ambito del comma terzo dell'art. 1418 cc., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità testuale, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali, elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile.. Tuttavia, deve tenersi conto anche della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 40 L. 47/85, rimasta in vigore. Tale disposizione, in ordine agli atti aventi ad oggetto diritti reali, inerenti a costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 47/85, ha previsto - quali titoli abilitativi oggetto di dichiarazione del venditore - la licenza e la concessione in sanatoria, la domanda di concessione corredata dalla prova del versamento delle prime due rate dell'oblazione, oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che l'opera era stata iniziata prima del 2 Settembre 1967. I due successivi condoni, rispettivamente introdotti con la Legge n. 724/94 e con la Legge n. 326/03, hanno riguardato irregolarità edilizie, in riferimento ad abusi, rispettivamente commessi fino al 31.12.1993 e fino al 31.3.2003. I Supremi Giudici, sempre nella citata pronuncia n. 8230/19, hanno precisato che il titolo abilitativo deve esistere realmente, e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. Invece, la dichiarazione mendace integra una situazione assimilabile alla mancanza di dichiarazione. In definitiva, solo in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o difformità della costruzione realizzata, rispetto al titolo menzionato nel contratto. La possibilità del trasferimento dei beni abusivi in parola per successione mortis causa, la loro attitudine a costituire garanzie reali, la loro idoneità, inoltre, ad esser contemplati in seno agli atti inter vivos (valga per tutti la locazione) ed in seno ad atti costituenti diritti reali di servitù escludono che il loro modo di atteggiarsi possa di per sé solo valere ad integrare le vietate ipotesi d'illiceità o d'impossibilità dell'oggetto, o, ancora d'illiceità della prestazione (che, in tesi, dovrebbero colpire tutti gli atti e, dunque, anche quelli esentati)
o della causa per contrarietà a norme imperative o al buon costume. Invero, l'oggetto della compravendita, secondo la definizione data dall'art. 1470 c.c., è il trasferimento della proprietà della res, che, in sé, non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità, attenendo l'illecito all'attività della sua produzione, e, considerato che la regolarità urbanistica del bene è estranea alla causa della compravendita, tradizionalmente definita nello scambio - cosa contro prezzo - che ne costituisce la sua funzione economica e sociale, ed altresì il suo effetto essenziale. Tirando le fila del discorso, la nullità risulta comminata per specifici atti ad effetti reali inter vivos e ne restano fuori, rectius sono espressamente esclusi, i diritti reali di garanzia (artt. 46, comma 5, TU n. 380 del 2001; L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 5 e art. 40, comma 5). A tanto discende che, ancorché la violazione dei dettami urbanistici fosse accertata (verifica che non spetta al presente giudizio), l'accertamento sarebbe ininfluente sulla validità della iscrizione ipotecaria, a monte, e del contratto di mutuo, a valle. Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, la domanda globalmente va respinta. 4. Con riferimento, infine, al governo delle spese, le stesse vanno poste a carico della parte opponente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per i procedimenti rientranti nell'ambito dello scaglione tabellare individuato (fase di studio della controversia: €851,00; fase introduttiva del giudizio: €602,00; fase decisionale € 1.453,00; totale: €2906,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) Rigetta la opposizione spiegata da e;
Parte_1 Parte_2
b) Condanna e , in solido tra di loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese del i di liquidate in Controparte_1 complessivi € 2906,00 per onorari, olt er legge;
c) Compensa le spese tra le altre parti di causa.
Così deciso in Salerno l'11.02.25
IL GIUDICE dott.ssa Alessia Pecoraro