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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4001/2023 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. A. Iodice e A. Zarrillo, con cui elett. Parte_1 ia Duomo n. 16, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
, e dai funzionari e CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, co dom. in alla Via
[...] [...]
Controparte_9
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo di essere docente a tempo determinato presso l'I.C.S. “Aldo Moro” di Marcianise, e di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a partire dall'a.s. 2019/2020. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “• in via principale, previo accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente del lavoro di insegnante alle dipendenze del resistente in forza dei contratti e nei CP_1 periodi di cui al punto a) della premessa, accertare e dichia to della IG.ra Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
1 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; • per l'effetto, condannare il resistente alla CP_1 corresponsione alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo;
• in via ulteriormente gradata, condannare il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a CP_1 titolo di risarcimento del danno della €. 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale documentato esborso sostenuto dalla IG.ra , in ottemperanza agli Parte_1 obblighi formativi e di aggiornamento prescritti dalla legge, p servizi rientranti nel paniere di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, eccepita la prescrizione, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previo rinvio per discussione, giungeva all'udienza del 03/07/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali 2 (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06. Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso diversi istituti scolastici mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il biennio 2024-2026 e, pertanto, risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, la prescrizione non risulta maturata, tenuto conto delle annualità per le quali è stata formulata la richiesta e della data di notifica del ricorso, avvenuta il 09/08/2023. 3 Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 2.000,00. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente, per il tramite del ettronica del Docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 03/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4001/2023 TRA
rappr. e dif. dagli Avv. A. Iodice e A. Zarrillo, con cui elett. Parte_1 ia Duomo n. 16, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
[...]
, e dai funzionari e CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, co dom. in alla Via
[...] [...]
Controparte_9
RESISTENTE
OGGETTO: erogazione carta docente CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione resistente esponendo di essere docente a tempo determinato presso l'I.C.S. “Aldo Moro” di Marcianise, e di aver prestato servizio presso vari istituti, in forza di plurimi contratti a termine, a partire dall'a.s. 2019/2020. Dedotto il diritto a percepire il bonus economico introdotto dall'art. 1, co. 121, L. 107/2015 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), richiamata la normativa di riferimento ed invocata l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “• in via principale, previo accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente del lavoro di insegnante alle dipendenze del resistente in forza dei contratti e nei CP_1 periodi di cui al punto a) della premessa, accertare e dichia to della IG.ra Parte_1 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
1 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; • per l'effetto, condannare il resistente alla CP_1 corresponsione alla ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo;
• in via ulteriormente gradata, condannare il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, a CP_1 titolo di risarcimento del danno della €. 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quale documentato esborso sostenuto dalla IG.ra , in ottemperanza agli Parte_1 obblighi formativi e di aggiornamento prescritti dalla legge, p servizi rientranti nel paniere di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva l'amministrazione resistente che, eccepita la prescrizione, con articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa, previo rinvio per discussione, giungeva all'udienza del 03/07/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Appare opportuna una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Parte ricorrente chiede accertarsi il diritto ad usufruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente. All'esito di un ampio dibattito giurisprudenziale, in ambito sia interno che sovranazionale, la Suprema Corte, con pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03), ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali 2 (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” e pertanto “anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nel caso in esame, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni scolastici indicati in ricorso, per i quali risultano supplenze fino al 30/06. Dai contratti versati in atti risulta, invero, che parte ricorrente ha prestato servizio presso diversi istituti scolastici mediante stipula di contratti a tempo determinato sino al 30/06 e, quindi, comparabile rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato. Alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento diverso che, per tale ragione, risulta essere discriminatorio. Nella richiamata pronuncia, inoltre, la Suprema Corte, richiamando i “principi generalissimi in tema di obbligazioni”, in base ai quali “il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale”, ha rilevato che non vi è ragione per dubitare che la “carta docente” possa “funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi”, e pertanto “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”, con correlato interesse datoriale dell'adempimento con quelle modalità, proprio in ragione del permanere di esigenze formative. Pertanto, la permanenza dell'inserimento nel sistema scolastico, che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento, sussiste finché il docente “resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza
[…] ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. Laddove sussistano le condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, “va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”, mentre in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, come nell'ipotesi di cancellazione dalle graduatorie, residua solo il diritto al risarcimento del danno. Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il biennio 2024-2026 e, pertanto, risulta inserita nel sistema scolastico. Va inoltre escluso “che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro”. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal resistente, si osserva che la CP_1 prescrizione è quinquennale quanto all'azione di a to specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso in esame, la prescrizione non risulta maturata, tenuto conto delle annualità per le quali è stata formulata la richiesta e della data di notifica del ricorso, avvenuta il 09/08/2023. 3 Va, di conseguenza, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio richiesto, e dunque della somma complessiva di euro 2.000,00. Su tale importo spettano, in conformità a quanto di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 29961/2023 cit.), “interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e precisamente, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria abbia maggiore importo, gli interessi al tasso legale dalla maturazione al saldo. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, ritenuta equa in considerazione della serialità del contenzioso e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il resistente a mettere a CP_1 disposizione della parte ricorrente, per il tramite del ettronica del Docente, la somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi legali;
b) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 03/07/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Barbara Lombardi
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