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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6806/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
19/11/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PANIZ MAURIZIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PANIZ MAURIZIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a OR Parte_1
VE (TV) il 25/04/1977) e (n. a OR VE (TV) il 25/12/1973), Parte_2
matrimonio contratto il 16/01/2010 e iscritto al n. 1, Parte I, Anno 2010 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SARMEDE alle seguenti condizioni:
2. sia disposto che la casa già coniugale sita in Sarmede (TV), via G. Da Montanara 1, venga assegnata al sig. Pt_2
con diritto della sig.ra ad asportare i beni e gli effetti personali propri e dei figli;
[...] Parte_1
3. sia disposto che i figli e oggi minorenni, vengano affidati alla responsabilità condivisa di entrambi i Per_1 Per_2
genitori, che provvederanno al loro accudimento, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i medesimi, in particolare quelle relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni dei bambini, delle loro capacità e delle loro aspirazioni;
ciascun genitore
2 eserciterà la potestà genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
4. sia disposto che e vengano collocati prevalentemente presso la madre, nell'immobile che la stessa reperirà; Per_1 Per_2
5. (A) sia disposto che il papà potrà tenere i bambini con sé nelle seguenti giornate, da osservarsi a settimane alterne: settimana 1: un pomeriggio (che si indica nel mercoledì), dall'uscita di scuola o del doposcuola ove si recherà a prenderli, con relativo pernottamento e accompagnamento, il giorno successivo, presso le rispettive scuole;
settimana 2: dal sabato pomeriggio, dall'uscita di scuola o del doposcuola ove i quali si recherà a prenderli, sino al lunedì mattina - con relativi pernotti - quando li riaccompagnerà presso le rispettive scuole;
(B) durante il periodo estivo i bambini potranno trascorrere in via esclusiva con il padre complessivamente 15 giorni e altrettanti 15 giorni con la madre;
i restanti periodi seguiranno la turnazione ordinaria;
(C) i periodi infrannuali di vacanze, i ponti e i periodi festivi (comprese le vacanze Natali-zie e Pasquali) saranno suddivisi in parti uguali tra i genitori, alternando i periodi di anno in anno e previo accordo diretto tra le parti stesse;
(D) ad esclusione dei giorni in cui i figli saranno prelevati all'uscita di scuola o del dopo-scuola, il padre preleverà i bambini dall'abitazione della madre secondo gli orari e condizioni indicate;
(E) le parti potranno comunque concordare diversi ed ulteriori momenti di visita e/o tempi di permanenza dei figli con il papà (prevedendo, ad esempio, ulteriori pernottamenti presso il padre) assecondando i loro desiderata, nel rispetto di un ordinato regime di vita;
(F) in caso di impossibilità di tenere con sé i figli per qualsivoglia impedimento, ciascun ricorrente si rivolgerà all'altro prima che a chiunque altra persona per l'accudimento dei minori e, solo in caso di impossibilità dell'altro genitore, ricorrerà ad altri familiari o ad altre persone di assoluta fiducia o a baby sitter;
(G) infine, entrambi i genitori potranno partecipare ad eventi ai quali prenderanno parte i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manifesta-zioni scolastiche, attività extrascolastiche, feste ed eventi vari, etc., a prescindere dalle tempistiche di ordinario collocamento;
6. (A) sia disposto che il sig. corrisponda alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1
titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile per ciascuno di essi di € 400,00 (quattrocento)
(complessivamente € 800,00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di novembre 2026
e così di novembre in novembre;
(B) le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli dovranno essere previamente concordate tra le parti e saranno poste in misura del 50% a carico di ciascuna di esse;
per l'identificazione delle singole voci
3 di spesa e la regolamentazione delle modalità di rimborso si rinvia al Protocollo del Tribunale di Treviso, con l'impegno, in capo ad entrambi i genitori, di assecondare i desideri dei figli nei limiti delle disponibilità economiche;
7. sia disposto che l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) rimanga nella esclusiva disponibilità della sig.ra Parte_1
, obbligandosi il sig. a presentare e/o a sottoscrivere ogni documento necessario ad ottenerne
[...] Parte_3
l'erogazione;
8. le parti si obbligano reciprocamente a prestare il loro consenso per il rilascio ovvero per il rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente idoneo all'espatrio per i figli, impegnandosi anche a sottoscrivere le autorizzazioni a ciò necessarie;
9. eventuali detrazioni fiscali suddivise al 50% tra le parti;
10. spese legali compensate tra le parti;
11. le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ai termini per l'impugnazione.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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