Sentenza 9 ottobre 1969
Massime • 2
La parte inadempiente all'Onere di produzione, nelle forme legali, di un contratto collettivo postcorporativo, non puo dolersi dell'esattezza del testo posto a base della decisione del giudice di merito. ( nella specie, il lavoratore aveva sostenuto la pretesa all'inquadramento nella qualifica superiore, per aver svolto mansioni continuative di corrispondenza, col richiamo all'art.6, comma a, del contratto collettivo 25 maggio 1954, per i dipendenti da agenti di Assicurazione, nell'informe velina da lui esibita, secondo cui l'appartenenza alla seconda categoria per gli impiegati di concetto discendeva da incarico di corrispondenza 'o' segreteria laddove il giudice di merito aveva ritenuto sussistere nel testo la congiunzione copulativa 'e', in luogo di quella disgiuntiva 'o').*
Il vincolo di solidarieta tra alienante ed acquirente di azienda per i crediti di lavoro esistenti al tempo del trasferimento e subordinato, anche nel caso che il rapporto di lavoro continui, alla conoscenza dei crediti stessi da parte dell'acquirente od alla risultanza dei medesimi dai libri dell'azienda trasferita o dal libretto di lavoro.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/10/1969, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 1969 |
Testo completo
La parte inadempiente all'Onere di produzione, nelle forme legali, di un contratto collettivo postcorporativo, non puo dolersi dell'esattezza del testo posto a base della decisione del giudice di merito. ( nella specie, il lavoratore aveva sostenuto la pretesa all'inquadramento nella qualifica superiore, per aver svolto mansioni continuative di corrispondenza, col richiamo all'art.6, comma a, del contratto collettivo 25 maggio 1954, per i dipendenti da agenti di Assicurazione, nell'informe velina da lui esibita, secondo cui l'appartenenza alla seconda categoria per gli impiegati di concetto discendeva da incarico di corrispondenza 'o' segreteria laddove il giudice di merito aveva ritenuto sussistere nel testo la congiunzione copulativa 'e', in luogo di quella disgiuntiva 'o').*