Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1114/2024 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Laura Cucuzza, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
P.I. - C.F. in persona ex lege del per la
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto Origlio, Cod. Fisc. , nel cui C.F._1
Ufficio in Catania, via Cifali 76/A è elettivamente domiciliato giusta procura generale alle liti in
Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. n. 2536, depositata nella Cancelleria della Corte Persona_1
d'Appello;
-resistente-
Avente ad oggetto: malattia professionale ed infortuni sul lavoro – danno biologico - accertamento grado di menomazione dell'integrità psico-fisica
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 31.01.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Accertare e dichiarare che il totale grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. Pt_2
[...]
[...]
preesistenze lavorative del 2006 e del 2009, è pari al 40% (quaranta per cento) rispetto alla totale, ovvero al diverso grado di menomazione (comunque non inferiore al precedente grado accertato del
35%) che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
2. Conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in favore del ricorrente
[...]
della corrispondente rendita, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda
CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di esserne anticipatario”.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva di aver svolto mansioni di operaio e magazziniere presso la ditta “La Terza e Piccolo” – operante nell'ambito “Vendita ricambi Trattori agricoli e industriali” – e di essere, pertanto, affetto da tecnopatia accertata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Precisava che quest'ultimo, a seguito della domanda amministrativa del 02.07.2012, gli comunicava, con provvedimento del 23.10.2012, che in data 06.10.2012 era stata costituita in suo favore una rendita decorrente dal 02.07.2012 - con conseguente cessazione per unificazione di quella precedente
(n. 511219514 del 31.03.2009) - per l'accertamento di “protrusioni discali L4-L5 e L5-S1 con sfumato deficit funzionale e moderati reperti espressivi di sofferenza muscolare neurogenica cronica, rilevabili in territorio di L5 a sx”, che avevano comportato la riduzione complessiva dell'integrità psico-fisica in misura pari al 30% (di cui 8% per la malattia professionale del 02.07.2012, 15% per l'infortunio del 31.03.2009 e 9% per l'infortunio del 23.06.2006).
Aggiungeva di aver proposto in data 19.02.2014, avverso il provvedimento del 23.10.2012, opposizione medico-legale volta all'accertamento di un grado di menomazione dell'integrità psico- fisica non inferiore al 40%, a seguito della quale i sanitari dell' , collegialmente riuniti, avevano CP_1 rivalutato “in maniera concorde” il danno complessivo nella misura del 35%, dovuta all'aumento del grado di menomazione afferente l'infortunio del 23.06.2006 (dal 9% al 12%), nonché di quello concernente la malattia professionale del 02.07.2012 (dal 8% al 12%), valutazione risultante dalla comunicazione dell' del 25.06.2014 e rimasta invariata anche dopo la visita per revisione attiva CP_1 del 11.10.2016, nonché dopo l'istanza di revisione passiva del 10.01.2020.
Dichiarava di aver ricevuto, dopo essere stato sottoposto ad un'ulteriore visita per revisione attiva, il provvedimento del 23.09.2022 - attestante un inspiegabile miglioramento della sua condizione di
2 salute con conseguente diminuzione del grado di menomazione dal 35% al 27% - da cui derivava una nuova opposizione medico-legale, depositata in data 24.10.2022, con cui il Dott. Controparte_3 rilevava: “Il sanitario a distanza rispettivamente di 10-16 anni (primo evento 2006, ultimo CP_1
2012) in assenza di intercorsi trattamenti sanitari finalizzati ad emendare, seppur parzialmente, il danno anatomo funzionale, avuto riguardo alle caratteristiche intrinsecamente ingravescenti delle patologie traumatiche de qua, accerta un miglioramento che consente una riduzione di 4 procenti
(evento del 2006), 6 procenti (evento del 2009) e 2 procenti (tecnopatia del 2012)... di talché, stante l'evidente discrepanza tra rilievi obiettivi comunicati al rispetto all'attuale quadro Pt_1
menomativo (a maggiore impegno algo-disfunzionale rispetto quanto riportato nella comunicazione nel marzo 2020, si ritiene di discordare con il giudizio espresso dall'ente…l'entità della CP_1
menomazione dell'integrità psico-fisica, considerate le preesistenze, configura un D.B. valutabile in misura non inferiore al 40% (quaranta percento), avuto riguardo alle tabelle annesse al D.M.
38/2000”.
Affermava altresì di essersi sottoposto ad una serie di accertamenti dai quali era possibile dedurre piuttosto un aggravamento del suo stato di salute - segnatamente, un'ecografia della spalla destra e sinistra in data 13.12.2022, nonché un esame radiografico del rachide lombosacrale in data
16.12.2022 – oltreché di aver ricevuto la comunicazione del 06.01.2023 circa il mancato espletamento della collegiale medica per omessa descrizione della menomazione.
Ed ancora, lamentando l'irragionevolezza delle valutazioni effettuate dall'Istituto de quo - sulla base, tra l'altro, della documentazione medica recente attestante un indubbio peggioramento delle sequele anatomo funzionali riconducibili alla malattia professionale - eccepiva l'illegittimità del provvedimento del 23.09.2022 concernente la riduzione della rendita: “Per la tecnopatia n.
511219514 del 02.07.12 - protrusioni discali L4-L5 e L5-S1 con deficit funzionali di lieve entità -
GRADO 10% (precedente valutazione, stessa diagnosi: grado 12%); Infortunio 508744679 del
31.03.2009 - spalla dx: cicatrice chirurgica solida, affossata, lunga cm4, regione deltoidea;
deficit funzionale art. scapoloomerale dx di lieve entità, mezzi di sintesi- GRADO: 9% (precedente valutazione grado: 15%); Infortunio 505953543 del 23.06.2006 - deficit funzionale art. scapoloomerale sx di lieve entità, lesione del tendine del sovraspinoso - GRADO: 8% (precedente valutazione: 12%)”.
Da ultimo, per corroborare la propria tesi, riportava il parere medico-legale (24.03.2023) del suindicato Dott. , secondo cui: “Sulla base degli elementi emersi nel corso della Controparte_3
disamina del cartiglio sanitario risulta che il sig. in ragione del rischio specifico Parte_1 riconducibile all'attività lavorativa svolta negli anni, risulta essere affetto da “protrusioni discali
L4-L5 e L5-S1 a significativo impegno funzionale e neurogenico, in quadro di preesistenze lavorative
3 caratterizzate da lesione della cuffia dei rotatori a carico della spalla destra e sinistra, già trattata chirurgicamente” […] Da tutto quanto precede, e volendo privilegiare il momento valutativo del caso, in si è realizzato un indubbio pregiudizio fisio-psichico, inteso nella più ampia Parte_1
accezione del termine, che, ragionevolmente configura, anche a fronte del parametro età, un danno da menomazione permanente complessivo in ragione non inferiore al 40% (quaranta percento), avuto riguardo alle tabelle annesse al D.M. n. 38/2000”.
1.2. Con memoria di costituzione e difesa depositata in data 21.03.2024, si costituiva in giudizio l' , contestando nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda, dato il miglioramento clinico e funzionale riscontrato in sede di visita medica per revisione espletata nel 2022, comportante la diminuzione del grado di menomazione in misura pari al 27% e, pertanto, la corrispondente riduzione della rendita.
Osservava, infine, che la valutazione oggetto di pretesa non era stata supportata da alcun referto clinico che potesse contrastare l'esito degli esami effettuati presso il centro medico-legale della sede di Catania. CP_1
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
Spese e compensi del giudizio come per legge (art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42
D.L. n. 269/2003, conv. con modifiche in L. n. 326/2003; art. 113 T.U. D.P.R n. 1124/1965)”.
1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Ritenuta la necessità di un accertamento medico-legale e, conseguentemente, nominato come CTU il
Dott. con ordinanza del 17.10.2024, il quale si dichiarava non disponibile Persona_2 all'assunzione dell'incarico; nominato, in sua vece, il Dott. , che comunicava di Persona_3 non poter accettare l'incarico per ragioni di incompatibilità; successivamente nominato, in qualità di
CTU, il Dott. con ordinanza del 27.01.2025; svoltesi le operazioni peritali in data Persona_4
11.02.2025; depositata la relazione di consulenza tecnica medico-legale d'ufficio in data 18.04.2025; sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c.; viste le note sostitutive d'udienza depositate dai procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni ivi di seguito delineate.
2.1 Preliminarmente, occorre esaminare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.
In materia di malattie professionali si adotta un sistema misto ricomprendente sia le ipotesi previste in un'apposita lista (c.d. “malattie tabellate”) sia quelle in essa non incluse.
4 In particolare, la tabella contenuta nell'allegato n. 4 D.P.R. n. 1124/1965 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”), mostra un elenco tassativo – non suscettibile di interpretazione analogica (Cass., SS.
UU., n. 1919, 9 marzo 1990) - di malattie professionali contratte nell'ambito di determinate lavorazioni.
Invero l'art. 3 D.P.R. n. 1124/1965 - contenuto nel Capo II (“Oggetto dell'assicurazione”) - sul punto statuisce che “L'assicurazione è […] obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato – in virtù di quanto disposto dall'art. 38, comma 2, Cost. (“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”) - l'illegittimità costituzionale del comma 1 del predetto art. 3, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Inoltre, l'art. 66 inserito nel Capo V (“Prestazioni”) D.P.R. n. 1124/1965 recita: “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul tema, l'art. 13 (espressamente rubricato “Danno biologico”) contenuto nel Capo II
(“Disposizioni in materia di prestazioni”) D.Lgs. n. 38/2000 (“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) dichiara: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo
5 risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
"tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ed ancora, la Corte di Cassazione ha sottolineato che: “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 D.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso,
6 tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (cfr. Cass. n.
8271/1997; Cass. n. 9048/2001; Cass. n. 14308/2006; Cass. n. 21825/2014; Cass. n. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
Nel caso a mano, non vi è tra le parti contestazione alcuna in merito alla natura professionale della malattia del 02.07.2012 (“Protrusioni discali L4-L5 e L5-S1 con sfumato deficit funzionale e moderati reperti espressivi di sofferenza muscolare neurogenica cronica, rilevabili in territorio di L5 a SX”), dell'infortunio del 31.03.2009 (“Spalla DX: cicatrice chirurgica solida, affossata, lunga cm4, regione deltoidea;
antiversione ed abduzione 90°, retropulsione completa, extrarotazione interna ed esterna completa ma dolorosa”), nonché dell'infortunio del 23.06.2006 (“Spalla ed arto superiore sinistro: scapolo-omerale possibile sino a 130° ed accusata dolente;
lesione del tendine del sovraspinoso”), essendo, piuttosto, oggetto di causa il grado di menomazione dell'integrità psico- fisica del ricorrente.
Quest'ultimo era stato riconosciuto dall' Controparte_1
in misura pari al 30%, divenuto pari al 35% a seguito dell'opposizione medico-legale del
[...]
19.02.2014 e del verbale collegiale del 29.04.2014 - con cui i sanitari rivalutavano il danno CP_1 complessivo “in maniera concorde” - come altresì ribadito nella comunicazione del 25.06.2014, nonché in quella del 24.11.2016 - vertente sull'accertamento medico-legale espletato in sede di revisione ai sensi dell'art. 137 D.P.R. n. 1124/1965 e conclusosi in data 11.10.2016 – e nel provvedimento del 26.03.2020 contenente il risultato dell'esame espletato in sede di revisione e
7 terminato il 02.03.2020, a seguito della relativa istanza di revisione per aggravamento del 10.01.2020, volta all'ottenimento di un grado di menomazione non inferiore al 45%.
Ed ancora, con la comunicazione del 23.09.2022 l'Istituto de quo ha dichiarato che, successivamente alla visita di revisione del 31.08.2022, i postumi risultavano “migliorati” ed il grado di menomazione
“diminuito dal 035% al 027%”, con conseguente riduzione della rendita a decorrere dal 01.08.2022: da qui l'ulteriore opposizione medico-legale presentata in data 08.11.2022, secondo cui “l'entità della menomazione dell'integrità psico-fisica, considerate le preesistenze, configura un D.B. valutabile in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento), avuto riguardo alle tabelle annesse al D.M. n.
38/2000” (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 01.02.2024).
Occorre pertanto verificare se la percentuale complessiva di invalidità riconosciuta dall' sia CP_1
ancora attuale o sia mutata in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute lamentato dal ricorrente, il quale invece agisce in giudizio ai fini dell'accertamento del totale grado di riduzione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 40% e, comunque, non inferiore al 35%.
Ciò posto, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio onde accertare
“quale fosse il grado di menomazione all'epoca della revisione (agosto 2022) e quale quello attuale indicandone, ove diverso da quello relativo al periodo della revisione, la decorrenza” (cfr. ordinanza emessa il 17.10.2024).
Conclusesi le operazioni peritali del 11.02.2025, il CTU nominato, Dott. si è così Persona_4 pronunciato: “Sulla scorta delle superiori considerazioni, nonché dall'analisi comparativa dei dati anamnestici e clinici allegati al fascicolo delle parti, unitamente agli elementi obiettivi scaturiti nel corso dell'esame clinico attuale, è possibile affermare che, il Sig. sin dalla data Parte_1 della revisione eseguita nel mese di agosto 2022 e con permanenza del quadro clinico fino alla data odierna, risulta affetto da: “Protrusioni discali L4-L5 e L5-S1 con deficit funzionale e reperti espressivi di sofferenza muscolare neurogenica cronica in soggetto con esiti di riparazione della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra”. In merito alla quantificazione del danno residuato a carico del periziando è possibile assegnare rispettivamente un valore percentuale pari al 10% per gli esiti residuati a carico della spalla sinistra, un valore percentuale pari al 12% per gli esiti residuati a carico della spalla destra, un valore percentuale pari al 10% per gli esiti residuati a carico del rachide lombare ed un valore percentuale pari all'1% per l'esito cicatriziale residuato in regione deltoidea, giungendo complessivamente ad una menomazione permanente in misura pari al 30%”
(cfr. consulenza tecnica depositata in data 18.04.2025).
Come si evince dalla relazione del CTU sussistono i presupposti per dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. – all'epoca della revisione espletata Parte_1 in data 31.08.2022, nonché allo stato attuale - è pari al 30%.
8 Pertanto, non ritiene il Tribunale di dover effettuare ulteriori approfondimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale, alla luce della summenzionata relazione di consulenza tecnica - esaustivamente descrittiva delle condizioni del ricorrente, sì come riscontrate all'esito della valutazione della documentazione versata in atti e delle operazioni peritali effettuate – a seguito della quale l' si è così espresso “…La valutazione riconosciuta dal CTU, pari al 30% non si discosta CP_1 in maniera significativa da quella riconosciuta in precedenza dai Sanitari dell'istituto risultata pari al 27% (ventisette), diversamente dalla valutazione sostenuta e richiesta dalla parte ricorrente (40% quaranta)” (cfr. pag. 29 della consulenza tecnica depositata in data 18.04.2025).
In conclusione, aderendo alla prospettazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, immune da errori o vizi, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese processuali, in ragione della peculiarità del caso, dell'esito della lite vanno integralmente compensate.
Restano invece definitivamente a carico dell' le spese afferenti la CTU in ragione della CP_1
dichiarazione di esenzione in atti presentata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che dalla data della revisione espletata nel mese di agosto 2022 Parte_1 ad oggi, presenta un grado di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica in misura pari al
30%, con conseguente condanna dell' ad adeguare la rendita in misura corrispondente CP_1 all'anzidetto accertato grado;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come CP_1
da separato decreto.
Catania, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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