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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 24.10.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
21.06.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 14,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. TA La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 3380 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv. EMANUELA PALADINA Parte_1
dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. ELIANA MAGNASCO che lo CP_1
rappr.ta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico TA La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) nell'accogliere in parte la domanda avanzata da parte attrice, e tenuto conto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti in ordine al quantum della pretesa creditoria/restitutoria azionata, condanna il sig. al pagamento, in restituzione del prestito concessogli, in CP_1
favore della sig.ra della somma di € 15.000,00, oltre interessi moratori dalla data Parte_1
del 05.07.2022, fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.227,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dalla sig.ra volta a Parte_1
sentire condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 15.000,00, concessagli in prestito nell'anno 2019, oltre i pattuiti interesse, per un totale complessivo di € 19.050,00.
Con comparsa depositata in data 26.05.2023, si costituiva ritualmente in giudizio il sig.
il quale non contestava l'esistenza del dedotto contratto di prestito, ma assumeva la CP_1
nullità della clausola relativa ai pattuiti interessi.
In diritto va precisato che, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, mentre il convenuto, o comunque,
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dell'attore, o ancora che il diritto fatto valere in via di azione si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Proprio alla luce del dettato normativo in parola si è delineato, un ormai unanime,
orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, 16092/02; 13533/01; 7027/01; 1041/98, 7860/95 e
2369/94) – secondo cui, al creditore che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ora, considerato che nel caso di specie non costituisce oggetto di contestazione il contratto di prestito, posto a fondamento della pretesa creditoria/ restitutoria azionata da parte attrice, del quale peraltro è stata anche fornita prova scritta, deve ritenersi fornita la prova dell'esistenza del dedotto rapporto contrattuale.
Conseguentemente, sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare il fatto estintivo della propria obbligazione.
Considerato che
tale prova non è stata fornita ed anzi nel corso del giudizio entrambe le parti hanno manifestato di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo giudice, che prevedeva il pagamento da parte del convenuto, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 15.000,00, a titolo di restituzione del prestito ricevuto;
il sig. CP_1
, va condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 15.000,00, oltre
[...]
interessi moratori dalla data del 05.07.2022, scadenza prevista nel contratto per la restituzione del concesso prestito, sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 24/10/2025
Il G.O.T
TA La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice TA La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
21.06.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 14,20
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. TA La AN, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 3380 /2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv. EMANUELA PALADINA Parte_1
dalla quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
ATTRICE
E
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. ELIANA MAGNASCO che lo CP_1
rappr.ta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: condannatorio
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico TA La AN, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) nell'accogliere in parte la domanda avanzata da parte attrice, e tenuto conto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti in ordine al quantum della pretesa creditoria/restitutoria azionata, condanna il sig. al pagamento, in restituzione del prestito concessogli, in CP_1
favore della sig.ra della somma di € 15.000,00, oltre interessi moratori dalla data Parte_1
del 05.07.2022, fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite, CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 4.227,00, oltre iva, cassa e spese generali di studio.
❖
Motivi della Decisione
Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dalla sig.ra volta a Parte_1
sentire condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 15.000,00, concessagli in prestito nell'anno 2019, oltre i pattuiti interesse, per un totale complessivo di € 19.050,00.
Con comparsa depositata in data 26.05.2023, si costituiva ritualmente in giudizio il sig.
il quale non contestava l'esistenza del dedotto contratto di prestito, ma assumeva la CP_1
nullità della clausola relativa ai pattuiti interessi.
In diritto va precisato che, in virtù del disposto normativo di cui all'art. 2697 c.c., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, mentre il convenuto, o comunque,
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dell'attore, o ancora che il diritto fatto valere in via di azione si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Proprio alla luce del dettato normativo in parola si è delineato, un ormai unanime,
orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, 16092/02; 13533/01; 7027/01; 1041/98, 7860/95 e
2369/94) – secondo cui, al creditore che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova,
dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ora, considerato che nel caso di specie non costituisce oggetto di contestazione il contratto di prestito, posto a fondamento della pretesa creditoria/ restitutoria azionata da parte attrice, del quale peraltro è stata anche fornita prova scritta, deve ritenersi fornita la prova dell'esistenza del dedotto rapporto contrattuale.
Conseguentemente, sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare il fatto estintivo della propria obbligazione.
Considerato che
tale prova non è stata fornita ed anzi nel corso del giudizio entrambe le parti hanno manifestato di aderire alla proposta conciliativa formulata da questo giudice, che prevedeva il pagamento da parte del convenuto, in favore di parte attrice, della complessiva somma di € 15.000,00, a titolo di restituzione del prestito ricevuto;
il sig. CP_1
, va condannato al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 15.000,00, oltre
[...]
interessi moratori dalla data del 05.07.2022, scadenza prevista nel contratto per la restituzione del concesso prestito, sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 24/10/2025
Il G.O.T
TA La AN
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice TA La AN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44