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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 437 del
Registro Generale Contenzioso 2021,
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Correnti come da procura in atti;
P.IVA_1
- attrice -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio P.IVA_2
Parisi come da procura in atti;
- convenuta -
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, c.f.: , e per essa P.IVA_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.:
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi come da procura in atti;
P.IVA_4
- convenuta - avente per OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
come rappresentata in atti, hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiamato in giudizio ed Parte_1 Controparte_1
esponendo: di avere intrattenuto, dall'agosto 2003 al 16.7.2012, con la Controparte_2
ex successivamente il rapporto di c/c n. Controparte_4 Controparte_1
12646, con linea di credito di € 30.000,00, garantito da pegno su credito, alle condizioni di cui al documento di sintesi del 31.3.2005, con tassi passivi del 13,40% - 14.089 % oltre commissioni massimo scoperto;
che detto rapporto è stato chiuso, alla data sopra indicata, mediante versamento della somma di € 33.026,38, ad estinzione del preteso saldo passivo di € - 32.970,11 (con interessi calcolati all'epoca del 12,45% - 13,60% oltre commissioni e altre spese) come da estratto conto allegato sul quale risulta, al termine dell'operazione,
l' accredito della differenza di € 56,27; che, nella vigenza del rapporto, contestando anche le modalità di addebito degli interessi passivi, ha chiesto il livellamento o la equiparazione alle condizioni al conto n. 1001114, già acceso dal 2008, affidato per la maggior somma
€ 100.000,00, con tassi passivi notevolmente inferiori, quasi della metà, e precisamente al 7,34 %, poi sceso fino al 6,649 %; che la convenuta, come da impegno verbale dei vari funzionari-responsabili, provvedeva ad abbassare i tassi, ma tuttavia tale modifica era momentanea tant'è che, subito dopo, li riportava alla percentuale precedente;
che, a seguito di verifiche e ricalcoli, dagli estratti conto in suo possesso, dal III^ 2004 al III^
2012, e dal raffronto alle condizioni di cui all'altro c/c n. 1001114, è emerso che il conto n.12646, per diversi trimestri, a partire dal III e IV 2004, e consecutivamente dal 1^ trimestre 2009 al III ^ 2009 presentava addebiti di interessi superiori al c.d. tasso soglia, inficiando di usurarietà i restanti trimestri, anche per effetto della capitalizzazione trimestrale degli stessi;
che dalla c.t.p. è emerso che gli interessi addebitati sul conto
12646 assommavano ad € 27.676,89 (di cui € 14.793,45 per usurarietà), nonché €
11.120,84 di commissioni di massimo scoperto ed € 8.236,12 per oneri accessori, con un addebito complessivo non giustificato di € 34.000 circa, in violazione dell'art. 644 cp., art. 1815 c.c. e L.108/96; che dal raffronto dei tassi passivi col conto corrente 10011.14, risulta ancora una maggiore onerosità di € 14.700,05 sul conto 124646, che la Pt_1
avrebbe evitato di sborsare se, al detto conto, fossero stati applicati, come ripetutamente richiesto, i tassi del primo conto, per cui il danno economico subito dalla attrice assomma, solo per dette voci, ad € 48.700 circa di cui 29.493,48 di sola eccessiva onerosità dei due conti;
che, inoltre, per il conto 10011.14, a seguito di c.t.u. espletata nel giudizio iscritto al n. 785/15 R.G. Trib. B.P.G., il consulente ha accertato il saldo passivo in € 19.552,91 riducendo quello preteso dalla NC, pari ad € 56.140,23; che, anche dopo il deposito della c.t.u., la banca ha continuato a mantenere inalterata l'illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi per il conto 10011.14, per l'importo di € 59.189,00, circostanza che ha causato notevoli danni e pregiudizi per l'impossibilità di accedere al credito commerciale e alle agevolazioni creditizie;
che in conseguenza delle citate segnalazioni per il conto 10011.14, è stata classificata soggetto non affidabile Parte_1
e non finanziabile e non ha potuto usufruire neanche dei crediti agevolati e/o finanziamenti alle P.M.I., di cui alla c.d. normativa COVID-2019; che detta pregiudizievole segnalazione ha impedito anche l'acquisto di quattro punti vendita da potere della ditta Distribuzione Cambria s.r.l., verso i quali la deducente aveva manifestato interesse all'acquisizione; che i vari fornitori, alla luce della citata segnalazione, hanno preteso i pagamenti in contanti ed anticipatamente, il che ha causato alla un mancato incremento del fatturato, stante l'impossibilità di ricorrere al Pt_1
credito commerciale e dovendo fidare solamente sulla propria capacità economico- produttiva;
che la possibilità di potere di acquistare a credito avrebbe potuto incrementare il fatturato di almeno il 50 % con un ricavo proporzionato ed un utile in percentuale;
che l'accesso al finanziamento per le P.M.I di cui alla normativa COVID-19, in rapporto al fatturato di € 2.200.00, avrebbe consentito alla di ricevere disponibilità liquide Parte_1 pari ad € 600.000,00 circa, con la possibilità non solo di acquisire i punti vendita della
Cambria ma anche di crearne altri e di potere incrementare il giro di affari.
Contestualmente all'atto di citazione la società attrice ha chiesto in via cautelare ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., con riferimento al conto 10011.14, la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi, deducendo il pregiudizio economico derivante dal diniego di accesso al credito, oltre che la lesione dei diritti all'immagine, riservatezza, onore e reputazione.
Tutto quanto sopra premesso, ha chiesto: “Preliminarmente alla luce Parte_1
della documentazione in atti, ed al fine di evitare ulteriori danni e pregiudizio, ordinare alla NC convenuta, inaudita altera parte, di procedere alla cancellazione e/o all'oscuramento della segnalazione in essere, sul conto 10011.14, stante le prove documentali in atti delle relativa illegittimità e del grave pregiudizio causato, dando atto dell'offerto del pagamento del preteso saldo passivo ( ovvero di quello riconosciuto dal
CTU), senza tuttavia riconoscimento di debito e con riserva di ripetizione. Nel merito: a)
Confermare con sentenza il provvedimento ex art. 700 cpc, dando atto che non sussistevano i presupposti e le condizioni per la segnalazione alla centrale rischi della sofferenza sul conto 1011.14, e per il mantenimento della stessa anche alla luce delle risultanze della CTU di cui all'altro giudizio inter partes. b) Dichiarare e ritenere in malafede il comportamento della convenuta e/ degli aventi causa, di effettuare e mantenere la segnalazione alla centrale rischi nonostante la contestante sul preteso credito e l'offerta di pagamento, sia pure con riserva di ripetizione, condannando la convenuta eventualmente in solido con chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti subendi dall'attrice, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.., oltre Con interessi e rivalutazione. c) DICHIARARE E RITENERE che aveva diritto alla CP_5
applicazione, quanto meno dal 2008, data di apertura del conto 1001114, anche sul conto
12646, delle condizioni economiche più favorevoli così come applicate al secondo rapporto, addirittura con affidamento superiore, e per l'effetto dichiarare e ritenere che la convenuta ha agito in violazione degli art. 1175 e 1375 codice civile ,abusando CP_1
della relativa posizione dominante, disponendo il ricalcolo degli interessi sul conto
12646, secondo i tassi più favorevoli dell'altro conto 100.1114, anche a titolo di risarcimento danni . d) Sempre per il conto 12646 DICHIARARE E RITENERE nulle e/o illegittime le clausole di determinazione del tasso di interesse applicato dalla NC e di quelle relative alle commissioni di scoperto e/o uso piazza, utilizzate nelle chiusure trimestrali e la conseguente illegittimità dell'addebito degli interessi, commissioni di massimo scoperto ed oneri accessori nella misura quantificata dalla convenuta e riportata negli estratti conto, nonché le clausole di eventuale pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, in caso di mancata previsione della reciprocità, con la medesima periodicità anche di quelli attivi a carico della banca;
e) Per il conto 12646
DICHIARARE E RITENERE nulle le clausole contenenti la previsione della applicazione unilaterale delle commissioni di massimo scoperto anche sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario, nonché di tutte le altre commissioni non espressamente pattuite. f) DETERMINARE, in caso di contestazione della documentazione prodotta, compresa CTP, tramite CTU tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. 12646, il reale saldo dello stesso, alla data del
16.7.2012, abbattendo tutti gli interessi inficiati da usurarietà e tutte le spese e commissioni non dovute, sia entro il fido che extra fido, con applicazione della esatta valuta con cui la banca ha avuto e/o perso la disponibilità delle somme oggetto delle operazioni bancarie di riferimento, applicando i tassi più favorevoli di cui al conto
1001114. g) DICHIARARE E RITENERE in ogni caso che il saldo passivo , sul conto
12646, quantificato dalla banca al 16.7.2012 in - € 32.970,11 (estinto con riserva di ripetizione col versamento di € 33.026,38 e saldo finale avere di € 56,27 ) era inficiato da interessi ad usura , da commissioni anche di massimo scoperto, unilateralmente determinate, e da oneri accessori non concordati;
conseguentemente dichiarare dette somme non dovute e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle stesse,
o di qualsiasi altra somma maggiore o minore, per le causali di cui in premessa, anche in relazione all'art. 644 cp, art. 1815 c.c..e legge 108/9, nella misura quantificata complessivamente allo stato, secondo la CTP , in € 48.700 o in via gradata , in quella versata di € 32.970,11 per estinguere il preteso saldo passivo , oltre interessi e rivalutazione anche quale maggior danno ex art. 1224 c.c. e 1226 c.c dal pagamento e/o addebito di ogni singola voce fino alla effettiva restituzione h) DICHIARARE , se del caso, illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sul conto 12646 nella totalità o nella parte eccedente la misura media stabilita dai DD.MM., in materia di tassi soglia, ex legge 108/96. i) CONDANNARE la convenuta e/o chi di ragione al risarcimento dei danni anche non patrimoniali ex art 2059 c.c., se del caso in via equitativa, ove non provati in corso di causa nella loro entità, conseguenti all'illegittima applicazione di tassi usurari, commissioni ed oneri non dovuti ed applicati unilateralmente, nonché per il mantenimento, dopo la richiesta di cancellazione, della segnalazione alla centrale rischi sul conto 10011.14 per l'importo di € 59.189, quale pretesa sofferenza non conforme alla reale situazione debitoria per altro oggetto di specifica contestazione e ritenuto non dovuto dalla relativa CTU . j) CONDANNARE la società convenuta e/o chi di ragione al rimborso delle spese del procedimento di media- conciliazione e difesa tecnica in tale sede, nella misura complessiva di € 689,00, come da documenti in atti, o a quell'altra maggiore o minore, ritenuta di giustizia. •
CONDANNARE la società convenuta e/o chi di ragione alle spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali 15% , iva e cassa, nonché ai danni ex art. 96 cpc, ed ex art. 8 , comma
4 bis L.98/2013 per l'ingiustificata partecipazione alla mediazione nonché per non aver cancellato e/o rettificato la segnalazione alla centrale rischi anche dopo il deposito della
CTU che aveva determinato il saldo passivo in cifre notevolmente inferiori ed infine per non avere accolto la richiesta di estinzione del preteso scoperto come da richieste in narrativa.”.
Con comparsa depositata in data 6 settembre 2021 si è costituita
[...]
la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea per divieto di ne bis in idem e ha dedotto in ordine alla legittimità della segnalazione alla centrale rischi. Pertanto, la banca convenuta ha chiesto di: “dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare le domande formulate ai sensi dell'art.700
c.p.c; 2) dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare tutte le domande attrici, perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
3) condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa.”.
Con comparsa depositata in data 6 settembre 2021 si è costituita Controparte_2
in giudizio per mezzo della procuratrice la quale ha Controparte_3
insistito in tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito da Controparte_6
[...]
con ordinanza del 27 aprile 2021 è stata dichiarata “l'inammissibilità
[...]
della domanda cautelare svolta da ai sensi degli artt. 700 e 669 quater Parte_1
c.p.c.; spese al merito.”.
Istruita la causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, con ordinanza dell'1.03.2023 è stata ritenuta l'inammissibilità ed inconducenza della prova testimoniale chiesta da parte attrice, oltreché non necessario, ai fini del decidere, l'accertamento tecnico-contabile a mezzo di c.t.u.
Conseguentemente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Disposta la celebrazione dell'udienza con modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Detta eccezione è fondata sulla titolarità, a seguito della scissione del 25.11.2020, in capo ad – invero pacificamente ritenuta tra le parti del giudizio - dei Controparte_2
crediti nascenti dai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio ed originariamente stipulati con successivamente Controparte_7 [...]
Controparte_1
Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità la scissione, disciplinata dagli artt. 2506 e segg., consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 5/11/2016, n.23225).
L'art. 111 c.p.c. prevede testualmente che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, fermo restando – come previsto dal comma 3 – che “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Alla luce del chiaro dettato normativo l'art. 111 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui la successione a titolo particolare avvenga in corso di giudizio, ipotesi diversa da quella ricorrente nel caso di specie.
Infatti, la scissione intercorsa tra ed Controparte_1
configura una successione a titolo particolare e comporta la titolarità dei Controparte_2
crediti derivanti dai rapporti bancari per cui è causa in capo alla seconda già anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, essendo la scissione intervenuta il 25.11.2020 e risultando che fosse a conoscenza di detta scissione prima della notifica Parte_1 dell'atto di citazione, come si evince per tabulas dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (vedi pec del 9.02.2021 di cui all'allegato 12 produzione . Parte_1
A ciò consegue la fondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva articolata da – invero da meglio qualificarsi quale questione Controparte_1 di titolarità del rapporto controverso dal lato passivo secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2156) – dovendo le domande attoree essere fatte valere nei confronti di non anche nei confronti di Controparte_2
non più titolare dei crediti de quibus, Controparte_1 anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.
Cosicché le domande articolate da non potevano essere svolte nei Parte_1
confronti della convenuta Controparte_1
2.1 Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di giudicato.
facendo proprie le difese ed eccezioni di ha Controparte_2 Controparte_8 dedotto l'inammissibilità delle domande attoree in quanto già oggetto di indagine giudiziale nell'ambito di altri precedenti procedimento per divieto di ne bis in idem. Segnatamente, è stato dedotto che il rapporto di conto corrente n. 12646 è stato oggetto del giudizio iscritto al n.1391/2014 R.G., celebrato dinanzi al Tribunale di
Barcellona P.G., conclusosi con la sentenza n. 398/2018 R. Sent. di rigetto delle domande di non impugnata, che ha acquistato autorità di giudicato. Parte_1
Come si evince dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla sentenza n. 698/2018 R. Sent., nel giudizio iscritto al n. 1391/2014 R.G., aveva Parte_1
già citato in giudizio al tempo titolare del rapporto Controparte_1
di conto corrente n. 12646, chiedendo testualmente di: “a) DICHIARARE E RITENERE la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse applicato dalla e CP_1
di quelle relative alle commissioni di scoperto e/o uso piazza, utilizzate nelle chiusure trimestrali e la conseguente illegittimità dell'addebito degli interessi ,commissioni di massimo scoperto ed oneri accessori nella misura quantificata dalla convenuta nonché le clausole di eventuale pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, in caso di mancata previsione della reciprocità, con la medesima periodicità anche di quelli attivi
a carico della banca;
b) DICHIARARE E RITENERE nulle le clausole contenenti la previsione della applicazione unilaterale delle commissioni di massimo scoperto anche sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario;
c) DETERMINARE, in caso di contestazione della documentazione prodotta, compresa CTP, tramite CTU tecnico- bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente, il reale saldo dello stesso, alla data del 16.7.2012, abbattendo tutti gli interessi inficiati da usurarietà e tutte le spese e commissioni non dovute, sia entro il fido che extra fido, con applicazione della esatta valuta con cui la banca ha avuto e/o perso la disponibilità delle somme oggetto delle operazioni bancarie di riferimento. d) DICHIARARE E
RITENERE in ogni caso che il saldo passivo, quantificato dalla banca al 16.7.2012 in -
€ 32.970,11 (estinto col versamento di € 33.026,38 e saldo finale avere di € 56,27 ) era inficiato da interessi ad usura, da commissioni anche di massimo scoperto, unilateralmente determinate, e da oneri accessori non concordati;
conseguentemente dichiarare dette somme non dovute e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle stesse per le causali suddette, anche in relazione all'art. 644 cp, art.
1815 c.c..e legge 108/9, nella misura quantificata dal CTP in € 54.177,31 o, in via gradata , in quella versata di € 32.970,11 per estinguere il conto passivo, oltre interessi
e rivalutazione anche quale maggior danno ex art. 1224 c.c. dal pagamento e/o addebito di ogni singola voce fino alla effettiva restituzione;
e) DICHIARARE se del caso illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto nella totalità o nella parte eccedente la misura media stabilita dai DD.MM., in materia di tassi soglia, ex legge
108/96. f) CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali ex art 2059 c.c., anche in via equitativa, ove non provati in corso di causa nella loro entità, conseguenti all'illegittima applicazione di tassi usurari, commissioni ed oneri non dovuti ed applicati unilateralmente, nonché per la eventuale segnalazione alla centrale rischi per asserite posizioni debitorie non conformi alla reale situazione. g)
CONDANNARE la società convenuta al rimborso delle spese del procedimento di media- conciliazione e difesa tecnica in tale sede, nella misura complessiva di € 689,00, come da documenti in atti, o a quell'altra maggiore o minore, ritenuta di giustizia. h)
CONDANNARE la società convenuta alle spese competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cassa, nonché ai danni ex art. 96 cpc, ed ex art. 8, comma 4 bis
L.9/2013.”.
All'evidenza, vi è perfetta sovrapponibilità delle domande attoree già svolte con quelle riproposte nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità delle stesse in questa sede.
Infatti, emerge documentalmente – come si evince dal tenore della sentenza appena sopra richiamata – che le domande di sono state rigettate per difetto Parte_1
di prova e, quindi, nel merito essendosi così formato il giudicato in senso sostanziale, con preclusione della riproposizione delle stesse domande in un successivo giudizio.
Posto, quindi, il giudicato c.d. esterno e rilevato che ai sensi dell'art. 2909 c.c.
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” e che, pertanto, il giudicato di cui alla sentenza n.
698/2018 Trib. B.P.G. fa stato nei confronti di quale avente causa di Controparte_2
l'accertamento già compiuto preclude il suo riesame in altro distinto Controparte_8
giudizio.
Come è noto, solo la statuizione su una questione di rito dà luogo al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, come ritenuto dalla Suprema Corte nei precedenti richiamati dalla stessa parte attrice (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez. I,
22/10/2020, n.23130).
Per altro verso, non trova fondamento in diritto e, segnatamente, nelle decisioni della Suprema Corte richiamate da la prospettazione attorea secondo la quale Parte_1
il rigetto della domanda per difetto di prova ha natura meramente processuale: nello specifico, la Suprema Corte, nelle sentenze n. 341/2015 e n. 22212/2004, ha inteso affermare che l'inammissibilità in rito della domanda comporta una decisione processuale non preclusiva di una successiva riproposizione della stessa in altro giudizio, senza che il riferimento, contenuto in sentenza, al difetto di prova, possa mutarne la natura di rito della pronuncia ove il decidente abbia inteso arrestarsi ad una statuizione processuale e ove manchino in quella pronuncia accertamenti idonei a incidere in modo definitivo sulla fondatezza delle pretese vantate.
Alla luce di quanto sopra osservato le domande attoree articolate con riguardo al rapporto di conto corrente n. 12646 vanno dichiarate inammissibili.
2.2 Quanto al rapporto di conto corrente n. 110011.14, ha chiesto, in Parte_1
via cautelare, di ordinare la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi sia per difetto delle condizioni per la relativa iscrizione, sia per il mantenimento della stessa, tenuto conto delle risultanze della c.t.u. contabile espletata nell'ambito di altro giudizio iscritto al n. 787/2015 R.G. pendente dinanzi all'intestato Tribunale, ove il consulente, in data 25.11.2019, ha quantificato, al 30.9.2014, il saldo passivo in € 19.552,91, ridimensionando quello preteso dalla NC, pari ad € 56.140,23.
Inoltre, nel merito l'attrice ha chiesto la conferma dell'ordine ex art. 700 c.p.c. e di accertare e ritenere il comportamento di mala fede della banca nell'effettuare e mantenere la segnalazione alla centrale rischi nonostante la contestazione del preteso credito e l'offerta di pagamento, sia pure con riserva di ripetizione, con condanna di chi di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione.
Quanto alla domanda di cancellazione della segnalazione de qua, la richiesta cautelare non ha trovato accoglimento, come già evidenziato nella premessa ricognitiva della vicenda processuale.
Nel merito, detta domanda deve intendersi rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni precisate nella memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, Parte_1
comma 6, n. 1 c.p.c., né nelle note conclusive depositate il 12.11.2024 e in sede di precisazione delle conclusioni (vedi note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.01.2025).
Residua, pertanto, la sola pretesa di risarcimento del danno.
Ciò posto, anzitutto va esaminata l'eccezione di giudicato svolta da CP_2
in parte qua.
[...] Precisato che oggetto di indagine è solo la pretesa risarcitoria e non anche l'ordine di cancellazione della segnalazione in questione, va osservato che detta pretesa attiene al pregiudizio asseritamente sofferto per l'iscrizione e mantenimento della segnalazione.
Come si evince in atti e, segnatamente, dalla sentenza n. 629/2021 R. Sent. Trib.
B.P.G. parte attrice aveva già avanzato nel procedimento iscritto al n. 787/2015 R.G. domanda di risarcimento del danno derivato dalla segnalazione, rigettata per difetto dell'an e del quantum.
È evidente, pertanto, la non riproponibilità in questa sede dell'accertamento del danno asseritamente patito in ragione dell'iscrizione, la cui domanda è stata rigettata nel merito, costituendo petitum in altro precedente giudizio.
Va verificato, dunque, se possa costituire oggetto di vaglio giudiziale la domanda di risarcimento derivante dall'asserito illegittimo mantenimento della segnalazione in oggetto anche dopo il 25.11.2019 allorquando venivano rassegnate le conclusioni peritali nel giudizio iscritto al n. 787/2015 R.G.
A tale interrogativo pare potersi dare risposta affermativa dal momento che la pretesa svolta in seno al presente giudizio afferisce ad un danno successivo rispetto a quello precedentemente dedotto in altra sede e rispetto al quale non possono ritenersi maturate decadenze, anche considerato che gli oneri allegativi e probatori inerenti al pregiudizio qui lamentato non avrebbero potuto essere assolti nel giudizio iscritto al n.
787/2015 R.G. nell'ambito del quale erano già spirati, al momento del deposito della c.t.u., i termini preclusivi di rito.
Ciò posto in ordine all'ammissibilità della domanda in parte qua, essa va rigettata nel merito in quanto infondata. ha dedotto il pregiudizio patrimoniale consistente nel rifiuto di Parte_1
finanziamenti in ragione del mantenimento di detta segnalazione e nella riduzione della capacità d'affari della società, nonché un pregiudizio di natura non patrimoniale sub specie di “lesione dei diritti della immagine, della riservatezza, dell'onore e reputazione”.
Viene in evidenza nel caso di specie una forma di responsabilità extracontrattuale con riguardo alla quale è a carico del soggetto istante la prova della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito aquiliano.
Premesso che sono inammissibili tutte le doglianze nuove, articolate per la prima volta da nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Parte_1
inerenti l'asserita violazione degli obblighi vigenti in materia di segnalazione alla centrale rischi, con conseguenziale assorbimento del loro vaglio, sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida che consente di esaminare immediatamente le questioni che ictu oculi hanno valenza dirimente ai fini del decidere in luogo di quelle che dovrebbero essere indagate secondo un criterio di priorità logico- giuridica, va ritenuto il difetto di prova del danno e del nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e l'illecito denunciato, quale profilo sufficiente a ritenere l'infondatezza della domanda e il rigetto della pretesa risarcitoria ancor prima dell'indagine sulla configurabilità dell'illecito medesimo.
Con riguardo al danno patrimoniale, l'attrice ha dedotto il rifiuto della concessione di credito, asseritamente derivato dal mantenimento della segnalazione alla centrale rischi per un debito diverso da quello risultante nella c.t.u. espletata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 785/2015 R.G., nell'ambito del quale il saldo passivo è stato determinato in
€ 19.552,91, in luogo di quello di € 56.140,23 preteso dalla banca.
L'attrice ha, quindi, lamentato la persistenza della segnalazione dal 25.11.2019, data in cui colloca l'accertamento peritale sopra richiamato sino al 30 settembre 2020, evincendosi in via documentale sino a questa data la segnalazione presso la centrale rischi della NC d'TA facente capo a per Controparte_1 un'esposizione debitoria di € 59.189,00.
In diritto, occorre premettere che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez.
III, 13/11/2024, n.29252).
Nondimeno, l'alleggerimento dell'onere probatorio non elide l'obbligo di dimostrazione in giudizio del pregiudizio e del nesso di causalità tra questo e la condotta ascritta alla banca.
Dalle risultanze probatorie emerge che è stata rifiutata una richiesta di credito, peraltro non meglio precisata e documentata, da parte di ES SA LO (vedi all. 13 produzione . Parte_1
Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta che il finanziamento sia stato negato per le informazioni acquisite dalla consultazione della centrale rischi della NC
d'TA (quanto piuttosto per informazioni negative acquisite presso il sistema di informazione creditizia EURISC gestito da CRIF s.p.a.). Inoltre, risulta per tabulas che detto rifiuto risale al febbraio 2021 rispetto ad una richiesta formulata da 27 CP_9 gennaio 2021 ovvero in un periodo di tempo successivo a quello del lamentato mantenimento della segnalazione per cui è causa.
Le superiori circostanze, ovvero la causa del rifiuto e il profilo temporale, sono sufficienti a ritenere il difetto di nesso di derivazione causale tra la segnalazione presso la centrale rischi della NC d'TA e il rigetto di richiesta di credito, la cui ragione va evidentemente ricercata altrove.
Quanto, poi, al rifiuto del finanziamento “CredimiFuturo” di cui all'allegato 9 produzione risalente al 19.11.2020, non può ritenersi per ciò solo provato, in Parte_1
via presuntiva e in difetto di altre risultanze probatorie, il nesso di causalità tra detto rifiuto e la segnalazione operata da Controparte_8
Il superiore assunto è corroborato dalla considerazione che la segnalazione di per la medesima posizione debitoria risaliva quantomeno a marzo 2014 Controparte_8
(come si evince dall'estratto di cui all'allegato 8 della produzione attorea), cui negli anni seguiva la segnalazione ad opere di IRFIS dal luglio 2016 e di ES SA LO s.p.a. dal giugno 2020. Cosicché non ricorre alcuna contiguità temporale tra la segnalazione di già risalente al 2014, e il rifiuto del finanziamento richiesto nel 2020, né Controparte_8
vi è evidenza che sia stato il mantenimento di detta segnalazione – nel periodo compreso tra il mese di novembre 2019 ed il mese di settembre 2020 – a determinare il rifiuto in discorso.
Né risulta alcuna evidenza, in difetto di prova, che l'acquisizione dei punti vendita di distribuzione Distribuzione Cambria s.r.l. sia “naufragata” a causa del mancato accesso al credito, risultando per altro verso - per stessa ammissione della società attrice - un fatturato annuale pari ad € 2.200.000,00, che appare congruo rispetto alla proposta formulata dalla evincibile dalla manifestazione di interesse di cui all'allegato Parte_1
10 della produzione documentale attorea. Inoltre, la mancata produzione in giudizio della richiesta di credito non ha consentito di verificare che questa fosse funzionale all'acquisizione di detti punti vendita o, comunque, ad iniziative strumentali all'aumento del volume di affari.
Ed ancora, non è possibile ritenere che la mancata acquisizione di disponibilità economica mediante il ricorso a finanziamenti abbia determinato una perdita di fatturato, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a verificare detta Parte_1
prospettazione difensiva (non sono stati prodotti bilanci nel periodo di riferimento in modo tale da poterli confrontare e verificare una contrazione dell'utile). A ciò si aggiunga che non sono stati documentalmente provati l'avvenuto inoltro e il rifiuto alla richiesta di finanziamenti connessi all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, né le cause dell'asserito rifiuto, risultando del tutto indimostrata la doglianza articolata da in parte qua. Parte_1
Pertanto, dovendo la prova presuntiva, benché ammessa, essere corroborata da indizi gravi precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) non ricorrenti nel caso di specie per tutto quanto sopra esposto, non risulta alcuna evidenza del danno subito, né del nesso di derivazione causale di questo dal mantenimento della segnalazione alla centrale rischi nell'arco temporale 25.11.2019 – 30.09.2020.
Quanto al danno all'immagine e alla reputazione, meramente allegato con formula di stile, va ritenuto che alcuna prova è stata offerta, con conseguente rigetto della domanda in adesione al principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente
"danno conseguenza", non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594).
Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia
l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno.”
(Cass. Civ., n.29252/2024 cit.).
Per tutto quanto sopra osservato, la domanda risarcitoria, il cui perimetro di ammissibilità è stato sopra precisato, non merita accoglimento.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice in favore delle società convenute, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tale ultimo proposito, si ritiene di operare un'unica liquidazione in favore delle due società convenute, avendo esse svolto una difesa sostanzialmente unitaria.
Infatti, in considerazione del fatto che la linea difensiva adottata per le due società convenute è sostanzialmente identica come si evince dalle comparse di costituzione e dai successivi atti difensivi, ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione unitaria delle spese processuali loro dovute, in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (peraltro dal contenuto sostanzialmente identico), in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c., essendo dovute solo quelle necessarie all'attività difensiva (cfr., Cass. Civ., sez. III, 27/07/2024,
n.21067).
Quanto alle spese del procedimento cautelare, da liquidarsi unitamente al merito, nulla va disposto non essendosi le società resistenti costituite nell'ambito del procedimento iscritto al n. 437-1/2021 R.G.
Va rigettata la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per Parte_1
l'assorbente considerazione che difetta il requisito della soccombenza delle parti nei cui confronti l'istanza è stata svolta.
Sono inammissibili, invece, la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese del procedimento di media-conciliazione e quella di condanna ex art. 8, comma 4 bis, d. lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto identiche, per petitum e causa petendi, a quelle già svolte nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1391/2014 R.G.
Trib. B.P.G.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 437/2021 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibili le domande articolate da con riguardo al Parte_1
rapporto di conto corrente n. 12646;
- dichiara inammissibile, con riguardo al conto corrente n. 110011.14, la domanda di risarcimento del danno articolata da per illegittima iscrizione alla Parte_1
centrale rischi della NC d'TA;
- rigetta, con riguardo al conto corrente n. 110011.14, la domanda di risarcimento del danno articolata da per illegittimo mantenimento dell'iscrizione Parte_1
alla centrale rischi della NC d'TA;
- condanna alla refusione delle spese processuali del presente giudizio Parte_1
in favore delle società convenute, che liquida in € 7.676,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara inammissibili la domanda di rimborso delle spese del procedimento di mediazione e quella di condanna ex art. 8, comma 4 bis, d. lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 5 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 437 del
Registro Generale Contenzioso 2021,
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Correnti come da procura in atti;
P.IVA_1
- attrice -
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio P.IVA_2
Parisi come da procura in atti;
- convenuta -
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, c.f.: , e per essa P.IVA_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.:
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi come da procura in atti;
P.IVA_4
- convenuta - avente per OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
come rappresentata in atti, hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi
[...]
e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiamato in giudizio ed Parte_1 Controparte_1
esponendo: di avere intrattenuto, dall'agosto 2003 al 16.7.2012, con la Controparte_2
ex successivamente il rapporto di c/c n. Controparte_4 Controparte_1
12646, con linea di credito di € 30.000,00, garantito da pegno su credito, alle condizioni di cui al documento di sintesi del 31.3.2005, con tassi passivi del 13,40% - 14.089 % oltre commissioni massimo scoperto;
che detto rapporto è stato chiuso, alla data sopra indicata, mediante versamento della somma di € 33.026,38, ad estinzione del preteso saldo passivo di € - 32.970,11 (con interessi calcolati all'epoca del 12,45% - 13,60% oltre commissioni e altre spese) come da estratto conto allegato sul quale risulta, al termine dell'operazione,
l' accredito della differenza di € 56,27; che, nella vigenza del rapporto, contestando anche le modalità di addebito degli interessi passivi, ha chiesto il livellamento o la equiparazione alle condizioni al conto n. 1001114, già acceso dal 2008, affidato per la maggior somma
€ 100.000,00, con tassi passivi notevolmente inferiori, quasi della metà, e precisamente al 7,34 %, poi sceso fino al 6,649 %; che la convenuta, come da impegno verbale dei vari funzionari-responsabili, provvedeva ad abbassare i tassi, ma tuttavia tale modifica era momentanea tant'è che, subito dopo, li riportava alla percentuale precedente;
che, a seguito di verifiche e ricalcoli, dagli estratti conto in suo possesso, dal III^ 2004 al III^
2012, e dal raffronto alle condizioni di cui all'altro c/c n. 1001114, è emerso che il conto n.12646, per diversi trimestri, a partire dal III e IV 2004, e consecutivamente dal 1^ trimestre 2009 al III ^ 2009 presentava addebiti di interessi superiori al c.d. tasso soglia, inficiando di usurarietà i restanti trimestri, anche per effetto della capitalizzazione trimestrale degli stessi;
che dalla c.t.p. è emerso che gli interessi addebitati sul conto
12646 assommavano ad € 27.676,89 (di cui € 14.793,45 per usurarietà), nonché €
11.120,84 di commissioni di massimo scoperto ed € 8.236,12 per oneri accessori, con un addebito complessivo non giustificato di € 34.000 circa, in violazione dell'art. 644 cp., art. 1815 c.c. e L.108/96; che dal raffronto dei tassi passivi col conto corrente 10011.14, risulta ancora una maggiore onerosità di € 14.700,05 sul conto 124646, che la Pt_1
avrebbe evitato di sborsare se, al detto conto, fossero stati applicati, come ripetutamente richiesto, i tassi del primo conto, per cui il danno economico subito dalla attrice assomma, solo per dette voci, ad € 48.700 circa di cui 29.493,48 di sola eccessiva onerosità dei due conti;
che, inoltre, per il conto 10011.14, a seguito di c.t.u. espletata nel giudizio iscritto al n. 785/15 R.G. Trib. B.P.G., il consulente ha accertato il saldo passivo in € 19.552,91 riducendo quello preteso dalla NC, pari ad € 56.140,23; che, anche dopo il deposito della c.t.u., la banca ha continuato a mantenere inalterata l'illegittima segnalazione a sofferenza alla centrale rischi per il conto 10011.14, per l'importo di € 59.189,00, circostanza che ha causato notevoli danni e pregiudizi per l'impossibilità di accedere al credito commerciale e alle agevolazioni creditizie;
che in conseguenza delle citate segnalazioni per il conto 10011.14, è stata classificata soggetto non affidabile Parte_1
e non finanziabile e non ha potuto usufruire neanche dei crediti agevolati e/o finanziamenti alle P.M.I., di cui alla c.d. normativa COVID-2019; che detta pregiudizievole segnalazione ha impedito anche l'acquisto di quattro punti vendita da potere della ditta Distribuzione Cambria s.r.l., verso i quali la deducente aveva manifestato interesse all'acquisizione; che i vari fornitori, alla luce della citata segnalazione, hanno preteso i pagamenti in contanti ed anticipatamente, il che ha causato alla un mancato incremento del fatturato, stante l'impossibilità di ricorrere al Pt_1
credito commerciale e dovendo fidare solamente sulla propria capacità economico- produttiva;
che la possibilità di potere di acquistare a credito avrebbe potuto incrementare il fatturato di almeno il 50 % con un ricavo proporzionato ed un utile in percentuale;
che l'accesso al finanziamento per le P.M.I di cui alla normativa COVID-19, in rapporto al fatturato di € 2.200.00, avrebbe consentito alla di ricevere disponibilità liquide Parte_1 pari ad € 600.000,00 circa, con la possibilità non solo di acquisire i punti vendita della
Cambria ma anche di crearne altri e di potere incrementare il giro di affari.
Contestualmente all'atto di citazione la società attrice ha chiesto in via cautelare ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., con riferimento al conto 10011.14, la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi, deducendo il pregiudizio economico derivante dal diniego di accesso al credito, oltre che la lesione dei diritti all'immagine, riservatezza, onore e reputazione.
Tutto quanto sopra premesso, ha chiesto: “Preliminarmente alla luce Parte_1
della documentazione in atti, ed al fine di evitare ulteriori danni e pregiudizio, ordinare alla NC convenuta, inaudita altera parte, di procedere alla cancellazione e/o all'oscuramento della segnalazione in essere, sul conto 10011.14, stante le prove documentali in atti delle relativa illegittimità e del grave pregiudizio causato, dando atto dell'offerto del pagamento del preteso saldo passivo ( ovvero di quello riconosciuto dal
CTU), senza tuttavia riconoscimento di debito e con riserva di ripetizione. Nel merito: a)
Confermare con sentenza il provvedimento ex art. 700 cpc, dando atto che non sussistevano i presupposti e le condizioni per la segnalazione alla centrale rischi della sofferenza sul conto 1011.14, e per il mantenimento della stessa anche alla luce delle risultanze della CTU di cui all'altro giudizio inter partes. b) Dichiarare e ritenere in malafede il comportamento della convenuta e/ degli aventi causa, di effettuare e mantenere la segnalazione alla centrale rischi nonostante la contestante sul preteso credito e l'offerta di pagamento, sia pure con riserva di ripetizione, condannando la convenuta eventualmente in solido con chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti subendi dall'attrice, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.., oltre Con interessi e rivalutazione. c) DICHIARARE E RITENERE che aveva diritto alla CP_5
applicazione, quanto meno dal 2008, data di apertura del conto 1001114, anche sul conto
12646, delle condizioni economiche più favorevoli così come applicate al secondo rapporto, addirittura con affidamento superiore, e per l'effetto dichiarare e ritenere che la convenuta ha agito in violazione degli art. 1175 e 1375 codice civile ,abusando CP_1
della relativa posizione dominante, disponendo il ricalcolo degli interessi sul conto
12646, secondo i tassi più favorevoli dell'altro conto 100.1114, anche a titolo di risarcimento danni . d) Sempre per il conto 12646 DICHIARARE E RITENERE nulle e/o illegittime le clausole di determinazione del tasso di interesse applicato dalla NC e di quelle relative alle commissioni di scoperto e/o uso piazza, utilizzate nelle chiusure trimestrali e la conseguente illegittimità dell'addebito degli interessi, commissioni di massimo scoperto ed oneri accessori nella misura quantificata dalla convenuta e riportata negli estratti conto, nonché le clausole di eventuale pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, in caso di mancata previsione della reciprocità, con la medesima periodicità anche di quelli attivi a carico della banca;
e) Per il conto 12646
DICHIARARE E RITENERE nulle le clausole contenenti la previsione della applicazione unilaterale delle commissioni di massimo scoperto anche sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario, nonché di tutte le altre commissioni non espressamente pattuite. f) DETERMINARE, in caso di contestazione della documentazione prodotta, compresa CTP, tramite CTU tecnico-bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente n. 12646, il reale saldo dello stesso, alla data del
16.7.2012, abbattendo tutti gli interessi inficiati da usurarietà e tutte le spese e commissioni non dovute, sia entro il fido che extra fido, con applicazione della esatta valuta con cui la banca ha avuto e/o perso la disponibilità delle somme oggetto delle operazioni bancarie di riferimento, applicando i tassi più favorevoli di cui al conto
1001114. g) DICHIARARE E RITENERE in ogni caso che il saldo passivo , sul conto
12646, quantificato dalla banca al 16.7.2012 in - € 32.970,11 (estinto con riserva di ripetizione col versamento di € 33.026,38 e saldo finale avere di € 56,27 ) era inficiato da interessi ad usura , da commissioni anche di massimo scoperto, unilateralmente determinate, e da oneri accessori non concordati;
conseguentemente dichiarare dette somme non dovute e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle stesse,
o di qualsiasi altra somma maggiore o minore, per le causali di cui in premessa, anche in relazione all'art. 644 cp, art. 1815 c.c..e legge 108/9, nella misura quantificata complessivamente allo stato, secondo la CTP , in € 48.700 o in via gradata , in quella versata di € 32.970,11 per estinguere il preteso saldo passivo , oltre interessi e rivalutazione anche quale maggior danno ex art. 1224 c.c. e 1226 c.c dal pagamento e/o addebito di ogni singola voce fino alla effettiva restituzione h) DICHIARARE , se del caso, illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sul conto 12646 nella totalità o nella parte eccedente la misura media stabilita dai DD.MM., in materia di tassi soglia, ex legge 108/96. i) CONDANNARE la convenuta e/o chi di ragione al risarcimento dei danni anche non patrimoniali ex art 2059 c.c., se del caso in via equitativa, ove non provati in corso di causa nella loro entità, conseguenti all'illegittima applicazione di tassi usurari, commissioni ed oneri non dovuti ed applicati unilateralmente, nonché per il mantenimento, dopo la richiesta di cancellazione, della segnalazione alla centrale rischi sul conto 10011.14 per l'importo di € 59.189, quale pretesa sofferenza non conforme alla reale situazione debitoria per altro oggetto di specifica contestazione e ritenuto non dovuto dalla relativa CTU . j) CONDANNARE la società convenuta e/o chi di ragione al rimborso delle spese del procedimento di media- conciliazione e difesa tecnica in tale sede, nella misura complessiva di € 689,00, come da documenti in atti, o a quell'altra maggiore o minore, ritenuta di giustizia. •
CONDANNARE la società convenuta e/o chi di ragione alle spese ed onorari del giudizio, oltre spese generali 15% , iva e cassa, nonché ai danni ex art. 96 cpc, ed ex art. 8 , comma
4 bis L.98/2013 per l'ingiustificata partecipazione alla mediazione nonché per non aver cancellato e/o rettificato la segnalazione alla centrale rischi anche dopo il deposito della
CTU che aveva determinato il saldo passivo in cifre notevolmente inferiori ed infine per non avere accolto la richiesta di estinzione del preteso scoperto come da richieste in narrativa.”.
Con comparsa depositata in data 6 settembre 2021 si è costituita
[...]
la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea per divieto di ne bis in idem e ha dedotto in ordine alla legittimità della segnalazione alla centrale rischi. Pertanto, la banca convenuta ha chiesto di: “dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare le domande formulate ai sensi dell'art.700
c.p.c; 2) dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate e comunque rigettare tutte le domande attrici, perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove a sostegno;
3) condannare la società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa.”.
Con comparsa depositata in data 6 settembre 2021 si è costituita Controparte_2
in giudizio per mezzo della procuratrice la quale ha Controparte_3
insistito in tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito da Controparte_6
[...]
con ordinanza del 27 aprile 2021 è stata dichiarata “l'inammissibilità
[...]
della domanda cautelare svolta da ai sensi degli artt. 700 e 669 quater Parte_1
c.p.c.; spese al merito.”.
Istruita la causa con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, con ordinanza dell'1.03.2023 è stata ritenuta l'inammissibilità ed inconducenza della prova testimoniale chiesta da parte attrice, oltreché non necessario, ai fini del decidere, l'accertamento tecnico-contabile a mezzo di c.t.u.
Conseguentemente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Disposta la celebrazione dell'udienza con modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Detta eccezione è fondata sulla titolarità, a seguito della scissione del 25.11.2020, in capo ad – invero pacificamente ritenuta tra le parti del giudizio - dei Controparte_2
crediti nascenti dai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio ed originariamente stipulati con successivamente Controparte_7 [...]
Controparte_1
Per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità la scissione, disciplinata dagli artt. 2506 e segg., consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie traslativa, che, sul piano processuale, non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 5/11/2016, n.23225).
L'art. 111 c.p.c. prevede testualmente che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”, fermo restando – come previsto dal comma 3 – che “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Alla luce del chiaro dettato normativo l'art. 111 c.p.c. disciplina l'ipotesi in cui la successione a titolo particolare avvenga in corso di giudizio, ipotesi diversa da quella ricorrente nel caso di specie.
Infatti, la scissione intercorsa tra ed Controparte_1
configura una successione a titolo particolare e comporta la titolarità dei Controparte_2
crediti derivanti dai rapporti bancari per cui è causa in capo alla seconda già anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, essendo la scissione intervenuta il 25.11.2020 e risultando che fosse a conoscenza di detta scissione prima della notifica Parte_1 dell'atto di citazione, come si evince per tabulas dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (vedi pec del 9.02.2021 di cui all'allegato 12 produzione . Parte_1
A ciò consegue la fondatezza dell'eccezione di legittimazione passiva articolata da – invero da meglio qualificarsi quale questione Controparte_1 di titolarità del rapporto controverso dal lato passivo secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2156) – dovendo le domande attoree essere fatte valere nei confronti di non anche nei confronti di Controparte_2
non più titolare dei crediti de quibus, Controparte_1 anteriormente all'instaurazione del presente giudizio.
Cosicché le domande articolate da non potevano essere svolte nei Parte_1
confronti della convenuta Controparte_1
2.1 Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di giudicato.
facendo proprie le difese ed eccezioni di ha Controparte_2 Controparte_8 dedotto l'inammissibilità delle domande attoree in quanto già oggetto di indagine giudiziale nell'ambito di altri precedenti procedimento per divieto di ne bis in idem. Segnatamente, è stato dedotto che il rapporto di conto corrente n. 12646 è stato oggetto del giudizio iscritto al n.1391/2014 R.G., celebrato dinanzi al Tribunale di
Barcellona P.G., conclusosi con la sentenza n. 398/2018 R. Sent. di rigetto delle domande di non impugnata, che ha acquistato autorità di giudicato. Parte_1
Come si evince dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla sentenza n. 698/2018 R. Sent., nel giudizio iscritto al n. 1391/2014 R.G., aveva Parte_1
già citato in giudizio al tempo titolare del rapporto Controparte_1
di conto corrente n. 12646, chiedendo testualmente di: “a) DICHIARARE E RITENERE la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse applicato dalla e CP_1
di quelle relative alle commissioni di scoperto e/o uso piazza, utilizzate nelle chiusure trimestrali e la conseguente illegittimità dell'addebito degli interessi ,commissioni di massimo scoperto ed oneri accessori nella misura quantificata dalla convenuta nonché le clausole di eventuale pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, in caso di mancata previsione della reciprocità, con la medesima periodicità anche di quelli attivi
a carico della banca;
b) DICHIARARE E RITENERE nulle le clausole contenenti la previsione della applicazione unilaterale delle commissioni di massimo scoperto anche sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario;
c) DETERMINARE, in caso di contestazione della documentazione prodotta, compresa CTP, tramite CTU tecnico- bancaria e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente, il reale saldo dello stesso, alla data del 16.7.2012, abbattendo tutti gli interessi inficiati da usurarietà e tutte le spese e commissioni non dovute, sia entro il fido che extra fido, con applicazione della esatta valuta con cui la banca ha avuto e/o perso la disponibilità delle somme oggetto delle operazioni bancarie di riferimento. d) DICHIARARE E
RITENERE in ogni caso che il saldo passivo, quantificato dalla banca al 16.7.2012 in -
€ 32.970,11 (estinto col versamento di € 33.026,38 e saldo finale avere di € 56,27 ) era inficiato da interessi ad usura, da commissioni anche di massimo scoperto, unilateralmente determinate, e da oneri accessori non concordati;
conseguentemente dichiarare dette somme non dovute e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione delle stesse per le causali suddette, anche in relazione all'art. 644 cp, art.
1815 c.c..e legge 108/9, nella misura quantificata dal CTP in € 54.177,31 o, in via gradata , in quella versata di € 32.970,11 per estinguere il conto passivo, oltre interessi
e rivalutazione anche quale maggior danno ex art. 1224 c.c. dal pagamento e/o addebito di ogni singola voce fino alla effettiva restituzione;
e) DICHIARARE se del caso illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto nella totalità o nella parte eccedente la misura media stabilita dai DD.MM., in materia di tassi soglia, ex legge
108/96. f) CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni anche non patrimoniali ex art 2059 c.c., anche in via equitativa, ove non provati in corso di causa nella loro entità, conseguenti all'illegittima applicazione di tassi usurari, commissioni ed oneri non dovuti ed applicati unilateralmente, nonché per la eventuale segnalazione alla centrale rischi per asserite posizioni debitorie non conformi alla reale situazione. g)
CONDANNARE la società convenuta al rimborso delle spese del procedimento di media- conciliazione e difesa tecnica in tale sede, nella misura complessiva di € 689,00, come da documenti in atti, o a quell'altra maggiore o minore, ritenuta di giustizia. h)
CONDANNARE la società convenuta alle spese competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali 15%, iva e cassa, nonché ai danni ex art. 96 cpc, ed ex art. 8, comma 4 bis
L.9/2013.”.
All'evidenza, vi è perfetta sovrapponibilità delle domande attoree già svolte con quelle riproposte nel presente giudizio, con conseguente inammissibilità delle stesse in questa sede.
Infatti, emerge documentalmente – come si evince dal tenore della sentenza appena sopra richiamata – che le domande di sono state rigettate per difetto Parte_1
di prova e, quindi, nel merito essendosi così formato il giudicato in senso sostanziale, con preclusione della riproposizione delle stesse domande in un successivo giudizio.
Posto, quindi, il giudicato c.d. esterno e rilevato che ai sensi dell'art. 2909 c.c.
“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” e che, pertanto, il giudicato di cui alla sentenza n.
698/2018 Trib. B.P.G. fa stato nei confronti di quale avente causa di Controparte_2
l'accertamento già compiuto preclude il suo riesame in altro distinto Controparte_8
giudizio.
Come è noto, solo la statuizione su una questione di rito dà luogo al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, come ritenuto dalla Suprema Corte nei precedenti richiamati dalla stessa parte attrice (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez. I,
22/10/2020, n.23130).
Per altro verso, non trova fondamento in diritto e, segnatamente, nelle decisioni della Suprema Corte richiamate da la prospettazione attorea secondo la quale Parte_1
il rigetto della domanda per difetto di prova ha natura meramente processuale: nello specifico, la Suprema Corte, nelle sentenze n. 341/2015 e n. 22212/2004, ha inteso affermare che l'inammissibilità in rito della domanda comporta una decisione processuale non preclusiva di una successiva riproposizione della stessa in altro giudizio, senza che il riferimento, contenuto in sentenza, al difetto di prova, possa mutarne la natura di rito della pronuncia ove il decidente abbia inteso arrestarsi ad una statuizione processuale e ove manchino in quella pronuncia accertamenti idonei a incidere in modo definitivo sulla fondatezza delle pretese vantate.
Alla luce di quanto sopra osservato le domande attoree articolate con riguardo al rapporto di conto corrente n. 12646 vanno dichiarate inammissibili.
2.2 Quanto al rapporto di conto corrente n. 110011.14, ha chiesto, in Parte_1
via cautelare, di ordinare la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi sia per difetto delle condizioni per la relativa iscrizione, sia per il mantenimento della stessa, tenuto conto delle risultanze della c.t.u. contabile espletata nell'ambito di altro giudizio iscritto al n. 787/2015 R.G. pendente dinanzi all'intestato Tribunale, ove il consulente, in data 25.11.2019, ha quantificato, al 30.9.2014, il saldo passivo in € 19.552,91, ridimensionando quello preteso dalla NC, pari ad € 56.140,23.
Inoltre, nel merito l'attrice ha chiesto la conferma dell'ordine ex art. 700 c.p.c. e di accertare e ritenere il comportamento di mala fede della banca nell'effettuare e mantenere la segnalazione alla centrale rischi nonostante la contestazione del preteso credito e l'offerta di pagamento, sia pure con riserva di ripetizione, con condanna di chi di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.., oltre interessi e rivalutazione.
Quanto alla domanda di cancellazione della segnalazione de qua, la richiesta cautelare non ha trovato accoglimento, come già evidenziato nella premessa ricognitiva della vicenda processuale.
Nel merito, detta domanda deve intendersi rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni precisate nella memoria depositata da ai sensi dell'art. 183, Parte_1
comma 6, n. 1 c.p.c., né nelle note conclusive depositate il 12.11.2024 e in sede di precisazione delle conclusioni (vedi note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'11.01.2025).
Residua, pertanto, la sola pretesa di risarcimento del danno.
Ciò posto, anzitutto va esaminata l'eccezione di giudicato svolta da CP_2
in parte qua.
[...] Precisato che oggetto di indagine è solo la pretesa risarcitoria e non anche l'ordine di cancellazione della segnalazione in questione, va osservato che detta pretesa attiene al pregiudizio asseritamente sofferto per l'iscrizione e mantenimento della segnalazione.
Come si evince in atti e, segnatamente, dalla sentenza n. 629/2021 R. Sent. Trib.
B.P.G. parte attrice aveva già avanzato nel procedimento iscritto al n. 787/2015 R.G. domanda di risarcimento del danno derivato dalla segnalazione, rigettata per difetto dell'an e del quantum.
È evidente, pertanto, la non riproponibilità in questa sede dell'accertamento del danno asseritamente patito in ragione dell'iscrizione, la cui domanda è stata rigettata nel merito, costituendo petitum in altro precedente giudizio.
Va verificato, dunque, se possa costituire oggetto di vaglio giudiziale la domanda di risarcimento derivante dall'asserito illegittimo mantenimento della segnalazione in oggetto anche dopo il 25.11.2019 allorquando venivano rassegnate le conclusioni peritali nel giudizio iscritto al n. 787/2015 R.G.
A tale interrogativo pare potersi dare risposta affermativa dal momento che la pretesa svolta in seno al presente giudizio afferisce ad un danno successivo rispetto a quello precedentemente dedotto in altra sede e rispetto al quale non possono ritenersi maturate decadenze, anche considerato che gli oneri allegativi e probatori inerenti al pregiudizio qui lamentato non avrebbero potuto essere assolti nel giudizio iscritto al n.
787/2015 R.G. nell'ambito del quale erano già spirati, al momento del deposito della c.t.u., i termini preclusivi di rito.
Ciò posto in ordine all'ammissibilità della domanda in parte qua, essa va rigettata nel merito in quanto infondata. ha dedotto il pregiudizio patrimoniale consistente nel rifiuto di Parte_1
finanziamenti in ragione del mantenimento di detta segnalazione e nella riduzione della capacità d'affari della società, nonché un pregiudizio di natura non patrimoniale sub specie di “lesione dei diritti della immagine, della riservatezza, dell'onore e reputazione”.
Viene in evidenza nel caso di specie una forma di responsabilità extracontrattuale con riguardo alla quale è a carico del soggetto istante la prova della condotta colposa, del danno e del nesso di causalità tra questo e l'illecito aquiliano.
Premesso che sono inammissibili tutte le doglianze nuove, articolate per la prima volta da nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Parte_1
inerenti l'asserita violazione degli obblighi vigenti in materia di segnalazione alla centrale rischi, con conseguenziale assorbimento del loro vaglio, sulla scorta del principio della c.d. ragione più liquida che consente di esaminare immediatamente le questioni che ictu oculi hanno valenza dirimente ai fini del decidere in luogo di quelle che dovrebbero essere indagate secondo un criterio di priorità logico- giuridica, va ritenuto il difetto di prova del danno e del nesso di causalità tra il pregiudizio lamentato e l'illecito denunciato, quale profilo sufficiente a ritenere l'infondatezza della domanda e il rigetto della pretesa risarcitoria ancor prima dell'indagine sulla configurabilità dell'illecito medesimo.
Con riguardo al danno patrimoniale, l'attrice ha dedotto il rifiuto della concessione di credito, asseritamente derivato dal mantenimento della segnalazione alla centrale rischi per un debito diverso da quello risultante nella c.t.u. espletata nell'ambito del giudizio iscritto al n. 785/2015 R.G., nell'ambito del quale il saldo passivo è stato determinato in
€ 19.552,91, in luogo di quello di € 56.140,23 preteso dalla banca.
L'attrice ha, quindi, lamentato la persistenza della segnalazione dal 25.11.2019, data in cui colloca l'accertamento peritale sopra richiamato sino al 30 settembre 2020, evincendosi in via documentale sino a questa data la segnalazione presso la centrale rischi della NC d'TA facente capo a per Controparte_1 un'esposizione debitoria di € 59.189,00.
In diritto, occorre premettere che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr., in motivazione, Cass. Civ., sez.
III, 13/11/2024, n.29252).
Nondimeno, l'alleggerimento dell'onere probatorio non elide l'obbligo di dimostrazione in giudizio del pregiudizio e del nesso di causalità tra questo e la condotta ascritta alla banca.
Dalle risultanze probatorie emerge che è stata rifiutata una richiesta di credito, peraltro non meglio precisata e documentata, da parte di ES SA LO (vedi all. 13 produzione . Parte_1
Tuttavia, dalla documentazione in atti non risulta che il finanziamento sia stato negato per le informazioni acquisite dalla consultazione della centrale rischi della NC
d'TA (quanto piuttosto per informazioni negative acquisite presso il sistema di informazione creditizia EURISC gestito da CRIF s.p.a.). Inoltre, risulta per tabulas che detto rifiuto risale al febbraio 2021 rispetto ad una richiesta formulata da 27 CP_9 gennaio 2021 ovvero in un periodo di tempo successivo a quello del lamentato mantenimento della segnalazione per cui è causa.
Le superiori circostanze, ovvero la causa del rifiuto e il profilo temporale, sono sufficienti a ritenere il difetto di nesso di derivazione causale tra la segnalazione presso la centrale rischi della NC d'TA e il rigetto di richiesta di credito, la cui ragione va evidentemente ricercata altrove.
Quanto, poi, al rifiuto del finanziamento “CredimiFuturo” di cui all'allegato 9 produzione risalente al 19.11.2020, non può ritenersi per ciò solo provato, in Parte_1
via presuntiva e in difetto di altre risultanze probatorie, il nesso di causalità tra detto rifiuto e la segnalazione operata da Controparte_8
Il superiore assunto è corroborato dalla considerazione che la segnalazione di per la medesima posizione debitoria risaliva quantomeno a marzo 2014 Controparte_8
(come si evince dall'estratto di cui all'allegato 8 della produzione attorea), cui negli anni seguiva la segnalazione ad opere di IRFIS dal luglio 2016 e di ES SA LO s.p.a. dal giugno 2020. Cosicché non ricorre alcuna contiguità temporale tra la segnalazione di già risalente al 2014, e il rifiuto del finanziamento richiesto nel 2020, né Controparte_8
vi è evidenza che sia stato il mantenimento di detta segnalazione – nel periodo compreso tra il mese di novembre 2019 ed il mese di settembre 2020 – a determinare il rifiuto in discorso.
Né risulta alcuna evidenza, in difetto di prova, che l'acquisizione dei punti vendita di distribuzione Distribuzione Cambria s.r.l. sia “naufragata” a causa del mancato accesso al credito, risultando per altro verso - per stessa ammissione della società attrice - un fatturato annuale pari ad € 2.200.000,00, che appare congruo rispetto alla proposta formulata dalla evincibile dalla manifestazione di interesse di cui all'allegato Parte_1
10 della produzione documentale attorea. Inoltre, la mancata produzione in giudizio della richiesta di credito non ha consentito di verificare che questa fosse funzionale all'acquisizione di detti punti vendita o, comunque, ad iniziative strumentali all'aumento del volume di affari.
Ed ancora, non è possibile ritenere che la mancata acquisizione di disponibilità economica mediante il ricorso a finanziamenti abbia determinato una perdita di fatturato, non avendo prodotto alcuna documentazione idonea a verificare detta Parte_1
prospettazione difensiva (non sono stati prodotti bilanci nel periodo di riferimento in modo tale da poterli confrontare e verificare una contrazione dell'utile). A ciò si aggiunga che non sono stati documentalmente provati l'avvenuto inoltro e il rifiuto alla richiesta di finanziamenti connessi all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, né le cause dell'asserito rifiuto, risultando del tutto indimostrata la doglianza articolata da in parte qua. Parte_1
Pertanto, dovendo la prova presuntiva, benché ammessa, essere corroborata da indizi gravi precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) non ricorrenti nel caso di specie per tutto quanto sopra esposto, non risulta alcuna evidenza del danno subito, né del nesso di derivazione causale di questo dal mantenimento della segnalazione alla centrale rischi nell'arco temporale 25.11.2019 – 30.09.2020.
Quanto al danno all'immagine e alla reputazione, meramente allegato con formula di stile, va ritenuto che alcuna prova è stata offerta, con conseguente rigetto della domanda in adesione al principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale “il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente
"danno conseguenza", non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594).
Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia
l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno.”
(Cass. Civ., n.29252/2024 cit.).
Per tutto quanto sopra osservato, la domanda risarcitoria, il cui perimetro di ammissibilità è stato sopra precisato, non merita accoglimento.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice in favore delle società convenute, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tale ultimo proposito, si ritiene di operare un'unica liquidazione in favore delle due società convenute, avendo esse svolto una difesa sostanzialmente unitaria.
Infatti, in considerazione del fatto che la linea difensiva adottata per le due società convenute è sostanzialmente identica come si evince dalle comparse di costituzione e dai successivi atti difensivi, ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione unitaria delle spese processuali loro dovute, in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (peraltro dal contenuto sostanzialmente identico), in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c., essendo dovute solo quelle necessarie all'attività difensiva (cfr., Cass. Civ., sez. III, 27/07/2024,
n.21067).
Quanto alle spese del procedimento cautelare, da liquidarsi unitamente al merito, nulla va disposto non essendosi le società resistenti costituite nell'ambito del procedimento iscritto al n. 437-1/2021 R.G.
Va rigettata la domanda svolta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per Parte_1
l'assorbente considerazione che difetta il requisito della soccombenza delle parti nei cui confronti l'istanza è stata svolta.
Sono inammissibili, invece, la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese del procedimento di media-conciliazione e quella di condanna ex art. 8, comma 4 bis, d. lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto identiche, per petitum e causa petendi, a quelle già svolte nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1391/2014 R.G.
Trib. B.P.G.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 437/2021 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibili le domande articolate da con riguardo al Parte_1
rapporto di conto corrente n. 12646;
- dichiara inammissibile, con riguardo al conto corrente n. 110011.14, la domanda di risarcimento del danno articolata da per illegittima iscrizione alla Parte_1
centrale rischi della NC d'TA;
- rigetta, con riguardo al conto corrente n. 110011.14, la domanda di risarcimento del danno articolata da per illegittimo mantenimento dell'iscrizione Parte_1
alla centrale rischi della NC d'TA;
- condanna alla refusione delle spese processuali del presente giudizio Parte_1
in favore delle società convenute, che liquida in € 7.676,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- dichiara inammissibili la domanda di rimborso delle spese del procedimento di mediazione e quella di condanna ex art. 8, comma 4 bis, d. lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis. Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, 5 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile