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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2829/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Del Gaudio del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Roma, via Ercolano n. 8
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
e contro
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_2
, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTI -
Oggetto: ricostruzione carriera, retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto del ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa anche l'anno 2013;
2. per l'effetto, sulla scorta del CCNL comparto Scuola, ordinare al
[...]
convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della Controparte_1 carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dal ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto il 01 settembre 2020 ovvero da data diversa che Con dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in persona Controparte_1 del a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, maturate CP_5 finora, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, sulla scorta del CCNL comparto Scuola, pari alla somma di € 3.159,37 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole CP scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti domandavano di:
“DICHIARARE preliminarmente la prescrizione quinquennale per ogni somma oggetto di pretesa anteriore al 14/4/2020.
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“nel merito ed in via principale:
- pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda del ricorrente riguardante la regolarizzazione della propria posizione contrattuale e lavorativa ed assicurativa nei limiti della prescrizione applicabile alla fattispecie;
- accertare il diritto dell al pagamento della contribuzione dovuta nei limiti della CP_6 prescrizione applicabile al caso di specie ed accertare l'ammontare dell'imponibile per i
2 titoli dedotti con obbligo di versamento della relativa contribuzione dovuta come per legge oltre sanzioni ed accessori e con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento previa variazione delle denunce contributive effettuate”.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 2 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come risulta dalla documentazione di causa, è un docente di Parte_1 scuola media, classe di concorso A043, che ha prestato servizio sin dall'Anno
Scolastico 1994/1995, immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economia dall'1 settembre 1994, quale insegnante elementare, e, poi, dall'1 settembre 2010, quale docente di scuola media (doc. 1, fascicolo ricorrente).
A partire dall'Anno Scolastico 2010/2011, ha prestato servizio all'estero per cinque anni.
*
1.1. Con il presente giudizio, la parte ricorrente rappresenta che l'Amministrazione convenuta, con provvedimento del 19 febbraio 2018, prot. n. 133 (doc. 2, fascicolo ricorrente), ha ricostruito la carriera riconoscendogli, a decorrere dall'1 settembre
2015, la seguente anzianità di servizio: ai fini giuridici ed economici, anni 18
(diciotto), mesi 4 (quattro) e giorni 0 (zero); ai fini giuridici ed economici, anni 3 (tre), mesi 8 (otto) e giorni 0 (zero). lamenta di aver subito un blocco delle posizioni stipendiali e dei Parte_1 relativi incrementi economici nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità.
Deduce che “il provvedimento di ricostruzione di carriera ha lo scopo di far valutare il servizio pre-ruolo e non di ruolo svolto dal dipendente in virtù di precedenti incarichi sulla base di successivi contratti a tempo determinato, in modo tale che il dipendente a tempo indeterminato possa vantare un' “anzianità di carriera” che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che spetta in base al
CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e annesse tabelle (all.
8), nonché CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 e annesse tabelle (all. 9)”
3 (pagg. 2-3, ricorso), e afferma che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive, ex art. 1, co.
1, lett. B, del D.P.R. n. 122 del 2013 che estese, a tutto il 2013, quanto già stabilito per gli anni
2010,2011 e 2012 dall'art. 9, co. 23, del d.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, non deve inficiare i suoi effetti economici… il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica non può influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici” (pag. 3 ricorso).
Parte ricorrente insiste, pertanto, il riconoscimento dell'Anno Scolastico 2013.
*** * ***
2. Il ricorso non può essere accolto.
*
2.1. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il Supremo
Collegio.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati
4 conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
*
2.2. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
5 Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
*
2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità
2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
Per completezza, giova evidenziare come questo Tribunale abbia già superato ulteriori questioni opportunamente osservando: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di Cassazione.
****
3.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
* 3.1. La novità della questione interpretativa e la presenza di precedenti di merito difformi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
6 Riserva a 5 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Del Gaudio del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Roma, via Ercolano n. 8
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in , via Soderini n. 24 CP_1
e contro
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell in CP_2
, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTI -
Oggetto: ricostruzione carriera, retribuzione All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 7 marzo 2025, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1. di accertare e dichiarare, ai soli fini giuridici, il diritto del ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa anche l'anno 2013;
2. per l'effetto, sulla scorta del CCNL comparto Scuola, ordinare al
[...]
convenuto l'emissione di nuovo decreto di ricostruzione della Controparte_1 carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dal ricorrente in giudizio, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto il 01 settembre 2020 ovvero da data diversa che Con dovesse sollevarsi in giudizio, ma precedente da quella applicata dal;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in persona Controparte_1 del a corrispondere alla ricorrente tutte le differenze stipendiali, maturate CP_5 finora, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera, sulla scorta del CCNL comparto Scuola, pari alla somma di € 3.159,37 di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole CP scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso l anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiarava antistatario.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_3
eccependo l'infondatezza in fatto e in
[...] diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti domandavano di:
“DICHIARARE preliminarmente la prescrizione quinquennale per ogni somma oggetto di pretesa anteriore al 14/4/2020.
RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti in narrativa”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“nel merito ed in via principale:
- pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda del ricorrente riguardante la regolarizzazione della propria posizione contrattuale e lavorativa ed assicurativa nei limiti della prescrizione applicabile alla fattispecie;
- accertare il diritto dell al pagamento della contribuzione dovuta nei limiti della CP_6 prescrizione applicabile al caso di specie ed accertare l'ammontare dell'imponibile per i
2 titoli dedotti con obbligo di versamento della relativa contribuzione dovuta come per legge oltre sanzioni ed accessori e con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento previa variazione delle denunce contributive effettuate”.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 2 luglio 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge
133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come risulta dalla documentazione di causa, è un docente di Parte_1 scuola media, classe di concorso A043, che ha prestato servizio sin dall'Anno
Scolastico 1994/1995, immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economia dall'1 settembre 1994, quale insegnante elementare, e, poi, dall'1 settembre 2010, quale docente di scuola media (doc. 1, fascicolo ricorrente).
A partire dall'Anno Scolastico 2010/2011, ha prestato servizio all'estero per cinque anni.
*
1.1. Con il presente giudizio, la parte ricorrente rappresenta che l'Amministrazione convenuta, con provvedimento del 19 febbraio 2018, prot. n. 133 (doc. 2, fascicolo ricorrente), ha ricostruito la carriera riconoscendogli, a decorrere dall'1 settembre
2015, la seguente anzianità di servizio: ai fini giuridici ed economici, anni 18
(diciotto), mesi 4 (quattro) e giorni 0 (zero); ai fini giuridici ed economici, anni 3 (tre), mesi 8 (otto) e giorni 0 (zero). lamenta di aver subito un blocco delle posizioni stipendiali e dei Parte_1 relativi incrementi economici nell'anno 2013, nonostante il servizio sia stato regolarmente reso per l'intera annualità.
Deduce che “il provvedimento di ricostruzione di carriera ha lo scopo di far valutare il servizio pre-ruolo e non di ruolo svolto dal dipendente in virtù di precedenti incarichi sulla base di successivi contratti a tempo determinato, in modo tale che il dipendente a tempo indeterminato possa vantare un' “anzianità di carriera” che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che spetta in base al
CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e annesse tabelle (all.
8), nonché CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 e annesse tabelle (all. 9)”
3 (pagg. 2-3, ricorso), e afferma che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive, ex art. 1, co.
1, lett. B, del D.P.R. n. 122 del 2013 che estese, a tutto il 2013, quanto già stabilito per gli anni
2010,2011 e 2012 dall'art. 9, co. 23, del d.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, non deve inficiare i suoi effetti economici… il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica non può influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici” (pag. 3 ricorso).
Parte ricorrente insiste, pertanto, il riconoscimento dell'Anno Scolastico 2013.
*** * ***
2. Il ricorso non può essere accolto.
*
2.1. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il Supremo
Collegio.
In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati
4 conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
*
2.2. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
5 Secondo il Supremo Collegio, gli effetti economici potrebbero essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva e previo reperimento di risorse: soluzione che, sino ad oggi, ha riguardato le sole annualità 2011 e 2012.
*
2.3. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità
2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
Per completezza, giova evidenziare come questo Tribunale abbia già superato ulteriori questioni opportunamente osservando: “in sede di discussione i procuratori del ricorrente hanno eccepito che, in forza dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, verrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea, giacché la misura afflittiva disposta, in questa sede contestata, si protrarrebbe oltre la misura del necessario. La doglianza, ad avviso del giudicante, non coglie nel segno se si considera che, come già sopra accennato, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possono comunque essere recuperati, per quanto tramite la contrattazione collettiva, il che rende la misura non necessariamente definitiva quanto agli effetti”
(Trib. Milano, Sez. Lav., 4 giugno 2025, n. 2596).
Deve escludersi, infine, che – a fronte di una domanda limitata al riconoscimento dell'annualità ai soli fini economici e di progressione di carriera – possa darsi luogo a un riconoscimento dell'anno 2013 nei limiti delineati dalla Corte di Cassazione.
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3.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere rigettato.
* 3.1. La novità della questione interpretativa e la presenza di precedenti di merito difformi giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Compensa, integralmente, le spese di lite tra le parti.
6 Riserva a 5 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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