Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2406/2024 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 2406/2024 R.Gen.Aff.Cont. rimessa in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 degli artt. 189 e 281-quinquies,
c.p.c.
TRA
c.f.: , nato a [...] il 22 Parte_1 CodiceFiscale_1
ottobre 1964 ed ivi res.te alla Via Andrea Vaccaro, n. 28, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Maria Buonfantino (c.f.: in C.F._2
virtù di procura allegata al deposito telematico dell'atto di citazione
- ATTORE
E
c.f.: , nata a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_3
ivi residente a[...], CP_2
, c.f.: , nata a [...] il [...] e ivi
[...] CodiceFiscale_4
residente a[...], c.f.: Parte_2
, nato a [...] il [...] e CodiceFiscale_5
residente in [...] e Parte_3
c.f.: , nato a [...] lo [...] e residente in CodiceFiscale_6
Roma al Viale degli Astri n. 30, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla
Pag. 1
[...]
), che, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Sergio C.F._7
Ferrigno (c.f.: ), li rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_8
procure in allegato su fogli separati depositati telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
Oggetto: altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: nella memoria depositata il 21 novembre 2024 il procuratore dell'attore ha chiesto di “1) accertare e dichiarare la qualità dell'istante
di legatario costituito per testamento olografo dalla Parte_1
signora , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il Persona_1
19/11/2016; 2) accertare e dichiarare, alla data di apertura della successione
, l'esistenza e consistenza dei beni costituenti il legato Persona_1
Cont testamentario (1/5 dei presso Banco di Napoli spa – oggi
[...]
, agenzia in Napoli via Merliani) costituito in favore dell'attore CP_4
e liquidati da (già Banco di Napoli Parte_1 Controparte_4
spa) alle eredi signore , nata il [...] in [...] ed CP_1 Per_2
nata il [...] a [...] e deceduta in Napoli il 12/12/2019; 3)
[...]
conseguentemente, condannare i convenuti, nella loro qualità, alla
restituzione in favore del sig. dell'importo di euro Parte_1
88.819,00 (ottantottomilaottocentodiciannove/00) oltre interessi e
rivalutazione monetaria dalla data di apertura della successione, ovvero
della diversa somma che secondo il prudente apprezzamento del GU dovesse
ritenersi corrispondente al controvalore conseguente alla liquidazione del
legato alle eredi da parte del terzo depositario;
4) condannare i convenuti a
Pag. 2 rifondere, in solido tra loro, le spese ed i compensi professionali della fase di
mediazione obbligatoria conclusa con verbale negativo del 29/9/2023; 5)
condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi ai sensi
del DM 55/2014”.
Il procuratore dei convenuti nella memoria depositata il 15 novembre
2024 ha concluso chiedendo: “- rigettare la domanda proposta dal sig.
in quanto improcedibile, inammissibile, improponibile Parte_1
oltre che infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il sig. Parte_1
alla rifusione di spese e competenze di Giudizio;
- condannare il sig.
[...]
ex art.96 c.p.c., al pagamento in favore dei convenuti Parte_1
della somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportuna”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto, in giudizio innanzi a questo Parte_1
tribunale per l'udienza del 28 giugno 2024, CP_1 [...]
, e esponendo: Parte_2 Parte_3 Controparte_2
1) che in data che in data 19 novembre 2016 decedeva in Napoli, senza prole, nata a [...] il [...], vedova Persona_1
, lasciando testamento olografo redatto e sottoscritto in data 5 marzo Pt_1
2013;
2) che nel testamento olografo venivano disposti lasciati in eredità in favore delle due sorelle ed oltre a disposizioni di CP_1 Persona_2
legato in favore dei nipoti , Controparte_2 Parte_4 Per_3
e dell'attore
[...] Parte_1
3) che nella scheda testamentaria così si legge: “Essendo sana di
mente nelle piene mie facoltà mentali, pongo in questa carta la mia ultima
Pag. 3 volontà, perché venga attivata al mio decesso - Qualunque cosa possa
succedermi voglio sempre che i miei beni immobili, mobili, semoventi denaro
contante, fondi BTP azioni e quanto altro (BTP Annamaria Russo) posseggo,
oggetti gioielli, vadano divisi come segue. – 1° l'appartamento di via
Solimena 93 Napoli interno n° 3 a mia sorella in Persona_2 CP_2
2° l'appartamento di via Solimena 93 Napoli interno n° 4 a mia sorella CP_1
in -3° l'appartamento di IA EN (Cellole) (caserta)
[...] Pt_4
Costruzioni Delberg interno 18 a mia nipote .- 4° Controparte_2
l'appartamento in via Nino Bixio, 46 Napoli 4° piano interno 10. - a mia
nipote - 5° 550 Euro in BTP presso il Banco di Napoli agenzia Parte_4
di via Merliani - Napoli divisi ai miei nipoti Controparte_5
ed 6° I gioielli
[...] Parte_5 Persona_4
depositati nella cassetta di sicurezza del Banco di Napoli in Via Roma Napoli
da dividersi tra mia sorella in e mia sorella CP_1 Pt_4 Per_2
in .- Il pianoforte (nel salotto) desidero che vada a
[...] CP_2 Per_5
mio nipote - Il presente testamento è scritto di mio pugno, Persona_3
da me datato e da me sottoscritto.- Napoli 5 Marzo 2013 ”; Persona_1
- che l'attore, nipote della de cuius, ritrovava, a distanza di anni dal decesso, questo testamento all'interno di un quadro a lui donato e contattava immediatamente i cugini e per notiziarli del legato Pt_4 CP_2
ricevuto;
- che i cugini rispondevano di non essere a conoscenza dell'esistenza di giacenza in titoli bancari presso di via Merliani in Controparte_4
Napoli tanto da affermare che, per quanto fosse a loro conoscenza, l'eredità
della compianta zia era caduta in successione legittima esclusivamente a
Pag. 4 beneficio di ed , sorelle della de cuius; CP_1 Persona_2
- che in data 12 dicembre 2019 quest'ultima era deceduta chiamando alla sua successione il coniuge ed i figli Parte_2 [...]
e ; Parte_3 Controparte_2
- che in data 6 dicembre 2021 l'attore provvedeva a pubblicare il testamento presso il Notaio in Napoli (rep. n. 401 racc. n. Persona_6
350) procedendo alla sua registrazione in data 13.12.2021;
- che, dopo insistenze, riusciva ad apprendere in data 13 marzo 2023
dalla Banca che il 13 aprile 2017 avevano liquidato in favore delle sorelle della de cuius, dichiaratesi eredi legittimi, quanto risultava dai rapporti in essere con la de cuius;
- che successivamente la Banca, a seguito di nuovo reclamo, precisava
Cont gli importi dei liquidati nel 2017 erano pari ad un controvalore complessivi di euro 444.095,00;
- “che pertanto, era evidente dalle comunicazioni susseguitesi e
ricevute a firma di che le eredi legittime della signora Controparte_4
EZ (o forse inconsapevoli?) delle volontà Persona_1
testamentarie della de cuius, si erano recate presso l'istituto al fine di
ottenere 'in data 13 Aprile 2017' la liquidazione 'dei beni caduti in
successione e detenuti presso la scrivente banca'”;
- che l'attore ha diritto ad 1/5 di quanto liquidato a titolo di controvalore BTP dalle eredi e, quindi, euro 88.819,00 oltre agli interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 669 c.c.;
- che è volontà dell'attore proporre azione di rivendicazione nei confronti degli eredi della zia, e cioè la zia e gli aventi causa CP_1
Pag. 5 della zia , per ottenere il pagamento di quanto previsto nel legato;
Per_2
- di avere invano esperito la mediazione obbligatoria in materia successoria.
L'attore ha, quindi, concluso come in epigrafe trascritto.
Si sono costituiti tempestivamente tutti e quattro i convenuti con il patrocinio del medesimo avvocato e con una sola comparsa contestando integralmente la domanda perché infondato. Hanno eccepito che la disposizione testamentaria riconosce ai nipoti esclusivamente euro 550 in
Cont
“Orbene la pretesa di Euro 88.819,00 è a dir poco fantasiosa, priva di
qualsivoglia supporto giuridico. Come detto, controparte, nella propria
ricostruzione in diritto, non fa mai riferimento a quella che è la lettera del
testamento. Ragiona, e argomenta, come se la de cuius avesse stabilito che
tutti i BTP dalla stessa detenuti andassero divisi tra i cinque nipoti. Ma non è
così. La testatrice ha espressamente indicato in Euro 550 l'ammontare dei
Cont
che intendeva dividere ai propri cinque nipoti”. “I BTP residui, invece,
quelli, per intenderci, non indicati in testamento, vanno correttamente agli
eredi legittimi, nella fattispecie de qua, le due sorelle della de cuius”.
Cont Pertanto, secondo i convenuti, all'attore spettano 110,00 euro dei che al 13 aprile 2017 avevano un controvalore di euro 126,93.
I quattro convenuti hanno, quindi, concluso come epigrafe trascritto.
Confermata l'udienza del 4 luglio 2025 con decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c..
All'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza per la rimessione della causa a sentenza assegnando i termini
Pag. 6 a ritroso per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica. L'udienza è stata poi sostituita con termine per note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
La domanda merita accoglimento solo per l'importo di 126,93 oltre interessi riconosciuto dai convenuti.
La domanda è innanzitutto procedibile per essere stato esperito anche se invano il tentativo di mediazione obbligatoria. La circostanza che nell'oggetto della divisione vi fosse indicato solo “divisione ereditaria
” senza riferimenti alla domanda di adempimento del legato Persona_1
non appare rilevante poiché l'istanza di mediazione segue di pochi mesi il recapito ai legatari, tra cui e , figli Parte_3 Controparte_2
dell'altro convenuto , di lettera raccomandata “di messa Parte_2
in mora” nella quale si menziona il testamento e l'esistenza del legato sul quale l'attore fondava e fonda in questo giudizio le proprie pretese. Appare,
quindi, evidente che la discussione innanzi al mediatore ha avuto ad oggetto proprio questa pretesa.
Passando al merito, si rileva che a fronte della replica dei convenuti che hanno evidenziato il contenuto della disposizione testamentaria che indica in 550 euro in BTP il lascito ai nipoti e la mancanza di qualsiasi deduzione in citazione che giustificasse la pretesa di ottenere 1/5 del controvalore dei BTP
al momento della loro liquidazione, l'attore si è limitato a replicare nella prima memoria istruttoria del 16 maggio 2024 che “i familiari dell'arch.
siano del tutto distanti dal volere rispettare le volontà Parte_1
testamentarie della defunta addirittura trincerandosi Persona_1
dietro remote interpretazioni letterali della disposizione testamentaria, nel
Pag. 7 tentativo di ridicolizzare le pretese del legatario, sminuendo inverosimilmente
il valore del legato costituito in suo favore (in comparsa controparte afferma,
in un clima goliardico e farsesco “Per la precisione, la sig.ra Per_1
Per_
ha lasciato, quindi, al nipote detto , Euro
[...] Parte_1
110,00 dei BTP. …” e nella seconda memoria del 12 giugno 2024 che “La
conferma del comportamento aberrante dei convenuti è data, poi,
dall'affermazione provocatoria (in atti) secondo cui potrebbe riconoscersi
all'istante esclusivamente la misura di 1/5 di 550 euro (110 euro!!!),
rifacendosi ad una interpretazione letterale della disposizione di legato
assolutamente inverosimile e distante dalla volontà della compianta
”. Persona_1
La disposizione testamentaria è chiara: “euro 550 in BTP” divisi tra i cinque nipoti. Il testamento è scritto senza errori e da persona ben orientata nell'indicare i cespiti immobiliari.
Si osserva che è affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che “nell'interpretazione del testamento, la volontà del testatore
deve essere ricostruita privilegiando gli elementi intrinseci alla scheda
testamentaria, sulla base dell'esame globale della stessa, potendosi ricorrere
a elementi estrinseci - quali ad esempio la personalità, la condizione sociale e
l'ambiente di vita del testatore – solo in via sussidiaria, ove dal testo dell'atto
non emerga con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius"” (tra molte,
Cass., sez. II, sent. n. 10075 del 24 aprile 2018; Cass., sez. II, sent. n.
25521/2023).
Tuttavia, “quando dalla dizione letterale del testamento risulti in
modo certo ed immediato la volontà del de cuius non si può procedere
Pag. 8 all'applicazione delle norme di ermeneutica, dedotte in tema di contratti, al
fine di attribuire alle espressioni adoperate dal testatore un significato
diverso da quello palesemente rilevato, ad esse potendo farsi ricorso, come
mezzi sussidiari d'interpretazione, soltanto se quelle espressioni si presentino
inadeguate e, comunque, insufficienti alla identificazione dell'effettiva volontà
del testatore” (tra molte, Cass., sez. II, sent. n. 812 del 28 gennaio 1983).
Nella fattispecie la testatrice ha scritto di suo pugno che lasciava ai nipoti l'importo di “550 euro in BTP presso il Banco di Napoli agenzia di Via
Merliani divisi ai miei nipoti…”. Il chiaro dato letterale impedisce di interpretare la disposizione in altro modo. Ove avesse voluto lasciare tutto il controvalore dei BTP esistenti presso detta banca, così come intende l'attore,
la testatrice avrebbe omesso di indicare un valore. A questo punto, pur volendo ritenere che abbia commesso un errore Persona_1
Cont nell'indicare la quantità di che intendeva lasciare ai nipoti, non è
possibile, né dagli elementi intrinseci alla scheda né da quelli estrinseci richiamati dalla Cassazione, determinare quanto esattamente la testatrice volesse legare ai predetti.
Pertanto, la domanda può trovare accoglimento solo nei limiti di quanto è riportato in testamento ed ammesso dai convenuti, euro 126,93
controvalore di euro 110,00 in BTP del testamento del 2013 al momento della liquidazione in favore delle sorelle eredi da parte della banca. Pertanto, CP_1
, per il 50%, e gli eredi di (i convenuti non ha contestato
[...] Persona_2
la loro qualità di eredi, rispettivamente, della moglie e della madre), per il restante 50%, dovranno versare all'attore, in quanto soggetti onerati ai sensi dell'art. art. 662, co. 1, ultimo periodo, c.c., l'importo di euro 126,93, oltre
Pag. 9 interessi al tasso legale da calcolarsi per ciascuna stirpe dall'apertura della successione sino al 13 aprile 2017 sull'importo di euro 50,00 e dal 14 aprile
2017 e sino al soddisfo sull'importo di euro (126,93 / 2 =) 63,47.
L'esito del giudizio induce il giudicante a ritenere sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3
e , così provvede:
[...] Controparte_2
1) accoglie solo in parte la domanda condannando , per il CP_1
50%, e gli altri tre convenuti quali eredi di , complessivamente Persona_2
per il restante 50%, a pagare all'attore l'importo di euro 126,93, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi per ciascuna delle due stirpi dall'apertura della successione sino al 13 aprile 2017 sull'importo di euro 50,00 e dal 14 aprile
2017 e sino al soddisfo sull'importo di euro 63,47.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 08/04/2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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