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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Alessandro Poma, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 907/2020 del Giudice di Pace di Pt_1
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20/04/2021, il ha impugnato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 907/2020, pubblicata il 20/10/2020, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria di avente ad Controparte_1 oggetto il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo Mercedes Classe A, tg. BE380JL, in conseguenza del sinistro occorso il 18/08/2015, alle ore 23:30 circa, allorquando, mentre il pagina 1 di 7 signor era alla guida e percorreva la via Comunale Camaro di Parte_2 Pt_1 giunto in prossimità del civico n. 53, la ruota anteriore destra era sprofondata in un pozzetto di acque nere, privo di copertura, non segnalato e non visibile.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato provato il sinitro sulla scorta delle allegazioni attoree e della testimonianza di deducendo l'inattendibilità delle dichiarazioni dallo Testimone_1 stesso rese circa la posizione del veicolo – asseritamente rimasto incastrato nel tombino – rispetto ai rilievi della Polizia Municipale intervenuta, che aveva rinvenuto il veicolo “pochi metri più a monte rispetto al pozzetto”, e alle fotografie in atti, che mostrano la copertura del tombino spostata, ma non assente. Ha, quindi, affermato la non riconducibilità dei lamentati danni al sinistro.
In via gradata, ha escluso la sussistenza della propria responsabilità per il sinistro, invocando la sussistenza del caso fortuito, attesa l'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento meteorico (pioggia intensa caduta nel pieno della stagione estiva – 18/08/2015), che aveva repentinamente causato il sollevamento della copertura del tombino, non consentendo al di intervenire prontamente per il relativo ripristino. Ha, peraltro, dedotto la visibilità Pt_1 della detta copertura riversa sull'asfalto, a fianco del pozzetto, in quanto il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo e asfaltato, sicché il conducente doveva essere considerato, in via gradata, responsabile del sinistro, non avendo dato prova di avere tenuto una condotta di guida diligente.
In ulteriore subordine, l'appellante ha contestato la sentenza del Giudice di pace laddove ha ritenuto raggiunta la prova del quantum debeatur in € 1.245,00, sulla scorta della sola fattura prodotta da in assenza di alcuna prova della riconducibilità dei danni in essa riportati CP_1 al sinistro, della loro consistenza e dell'avvenuto pagamento di detta somma, anche alla luce delle dichiarazioni rese da , il quale ha solo confermato l'emissione della Testimone_2 fattura, di per sé inidonea a costituire prova del danno.
Ha, quindi, chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 2 di 7 Il 12/10/2021 si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha contestato l'appello, deducendo la correttezza della statuizione di primo grado, e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 4/11/2021 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/02/2022, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11/10/2023 e, quindi, per la discussione orale al
7/06/2024, successivamente differita al 19/12/2024, per la necessità di definire prioritariamente le cause più anziane della presente.
All'udienza a trattazione scritta del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivernte – la causa veniva ssunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal momento che, come osservato dai giudici della Suprema Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (C. Cass., n. 13535/2018, conf. n. 7675/2019).
I requisiti dell'appello indicati dai giudici di legittimità risultano sussistere nel caso in esame;
quindi, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Con primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per motivi di ordine sistematico, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non ritenendo sussistente il caso fortuito, integrato dalle condizioni meterologiche imprevedibili e pagina 3 di 7 dalla condotta del conducente del veicolo danneggiato, ovvero il concorso colposo del danneggiato.
I motivi di appello sono infondati.
Nella specie, il giudice di pace ha correttamente determinato le posizioni processuali delle parti e la prova assunta in primo grado, qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Ha, quindi, verificato che l'attrice abbia assolto al proprio onere di provare la verificazione dell'evento e la sua riconducibilità eziologica con la res in custodia.
Ebbene, le dichiarazioni di trasportato sul veicolo di e, quindi, presente Tes_1 CP_1 al momento del sinistro (avvenuto alle 23:30), appaiono attendibili e non risultano smentite dalle dichiarazioni dell'ispettore Zona, sopraggiunto sul luogo del sinistro solo dopo la sua verificazione (alle ore 00:00).
Appare, invero, del tutto verosimile che, dopo essere finito all'interno del tombino, il veicolo sia stato spostato nella posizione accertata dalla polizia municipale al suo arrivo, dal momento che il teste ha dichiarato che il veicolo “non andava né avanti né indietro” e di avere, quindi, chiamato soccorso (presumibilmente per spostarlo).
Peraltro, la circostanza che il veicolo sia (o meno) rimasto incastrato con la ruota dentro il pozzetto, non è di per sé idonea a sconferssare la verificazione del sinistro, la cui prova è stata raggiunta tramite l'istruttoria orale e non è stata smentita dalle allegazioni dell'appellante.
E ancora, gli stessi agenti di polizia municipale intervenuti hanno ravvisato la presenza di un unico veicolo coinvolto nel sinistro, accertando che non era marciante e aveva riportato danni alla ruota anteriore destra e alle parti meccaniche: danni compatibili con la dinamica del sinistro rappresentata dall'attrice.
Il giudice di pace ha vagliato attentamente anche le dichiarazioni rese dall'ispettore Tes_3 comprendendo l'errore materiale in cui era incorso nella sua deposizione (laddove aveva indicato la ruota posteriore destra, anziché quella anteriore) e aveva confermato la attendibilità delle dichiarazioni di anche in considerazione degli accertamenti dell'ispettore Tes_1
Tes_3
Di nessun pregio pare, vieppiù, l'eccezione del secondo cui la Parte_1
pagina 4 di 7 copertura del pozzetto risultava spostata e non assente, come dichiarato dal teste, dal momento che appare evidente dalle risultanze probatorie in atti che la stessa risultava divelta dalla sua sede naturale e che il sinistro si sia verificato a causa di tale anomalia.
Il custode, da parte sua, non è invece riuscito a provare il caso fortuito.
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado, invero, un temporale estivo è un fenomeno del tutto prevedibile e, nella specie, non è stato provato che la pioggia avesse, di per sé, carattere alluvionale – come opinato dal – per quantità di pioggia caduta ed entità Pt_1 del fenomeno atmosferico, né che il tombino fosse ben ancorato al suolo, in modo da evitare la verificazione di fenomeni di sradicamento, né che avesse ricevuto la manutenzione e la pulizia adeguate ad evitarne l'occlusione causata da fogliame e sporcizia ristagnate.
Occorre a questo punto verificare se la condotta di possa avere Parte_2 rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Nella specie, il fatto che il sinistro si sia verificato di notte (alle ore 23:30 del 18/08/2015), in assenza di illuminazione pubblica, con pioggia insistente e in condizioni di scarsa visibilità – come accertato dalla polizia intervenuta nel proprio verbale – non permette di accertare neppure un minimo contributo di Crisafulli nella verificazione del sinistro.
Tale conclusione è, peraltro, suffragata dalla circostanza che non è stato elevato nei suoi confronti alcun verbale per violazione delle norme del codice della strada da parte della polizia municipale, che ha eseguito i rilievi sul luogo.
Ne deriva, pertanto, la correttezza della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande dell'appellante.
Merita, infine, reiezione anche l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante ha contestato la quantificazione del danno operata dal giudice di pace.
L'attrice ha allegato che il proprio veicolo, in conseguenza del sinistro, ha subito danni alla ruota anteriore destra, quantificati – per quanto di interesse – in € 1.245,00, iva inclusa.
pagina 5 di 7 Nel corso del giudizio, è stato accertato (cfr. verbale di accertamento della polizia municipale e relativo compendio fotografico, e dichiarazioni testimoniali) che la ruota anteriore destra del veicolo Mercedes Classe A è rimasta danneggiata in conseguenza del sinistro e che il veicolo non era marciante (isp. Zona: “non poteva riprendere la marcia”).
Tali elementi sono sufficienti a provare la sussistenza del danno per come allegato dall'attrice. Sotto diverso profilo, il teste , legale rappresentante della Testimone_2 [...]
ha confermato di avere riparato il veicolo danneggiato e di avere emesso la Controparte_2 fattura n. 40/2016 del 6/02/2016, dell'importo di € 1.245,00, che gli è stata esibita, relativa alle riparazioni eseguite sul veicolo attoreo.
Ne consegue che l'importo dei danni, in assenza di contestazione sulle specifiche voci, può ritenersi provato.
Sulla scorta delle argomentazioni testé riportate e della documentazione in atti, dunque, il primo giudice correttamente ha ritenuto la responsabilità esclusiva del Parte_1 nella verificazione del sinistro.
Le ragioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'appellante va condannato alla rifusione, in favore di di dette spese, liquidate, applicando Controparte_1 il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 5.200,00, parametri minimi per la relativa semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n. 8561/2023) ed € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 2121/2021, vertente tra in persona del Sindaco pro tempore, (appellante) e Parte_1 Controparte_1
(appellata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere, nei Parte_1
confronti di le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Letizia Saccà, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Alessandro Poma, giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 907/2020 del Giudice di Pace di Pt_1
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20/04/2021, il ha impugnato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 907/2020, pubblicata il 20/10/2020, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria di avente ad Controparte_1 oggetto il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo Mercedes Classe A, tg. BE380JL, in conseguenza del sinistro occorso il 18/08/2015, alle ore 23:30 circa, allorquando, mentre il pagina 1 di 7 signor era alla guida e percorreva la via Comunale Camaro di Parte_2 Pt_1 giunto in prossimità del civico n. 53, la ruota anteriore destra era sprofondata in un pozzetto di acque nere, privo di copertura, non segnalato e non visibile.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato provato il sinitro sulla scorta delle allegazioni attoree e della testimonianza di deducendo l'inattendibilità delle dichiarazioni dallo Testimone_1 stesso rese circa la posizione del veicolo – asseritamente rimasto incastrato nel tombino – rispetto ai rilievi della Polizia Municipale intervenuta, che aveva rinvenuto il veicolo “pochi metri più a monte rispetto al pozzetto”, e alle fotografie in atti, che mostrano la copertura del tombino spostata, ma non assente. Ha, quindi, affermato la non riconducibilità dei lamentati danni al sinistro.
In via gradata, ha escluso la sussistenza della propria responsabilità per il sinistro, invocando la sussistenza del caso fortuito, attesa l'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento meteorico (pioggia intensa caduta nel pieno della stagione estiva – 18/08/2015), che aveva repentinamente causato il sollevamento della copertura del tombino, non consentendo al di intervenire prontamente per il relativo ripristino. Ha, peraltro, dedotto la visibilità Pt_1 della detta copertura riversa sull'asfalto, a fianco del pozzetto, in quanto il sinistro si era verificato in un tratto di strada rettilineo e asfaltato, sicché il conducente doveva essere considerato, in via gradata, responsabile del sinistro, non avendo dato prova di avere tenuto una condotta di guida diligente.
In ulteriore subordine, l'appellante ha contestato la sentenza del Giudice di pace laddove ha ritenuto raggiunta la prova del quantum debeatur in € 1.245,00, sulla scorta della sola fattura prodotta da in assenza di alcuna prova della riconducibilità dei danni in essa riportati CP_1 al sinistro, della loro consistenza e dell'avvenuto pagamento di detta somma, anche alla luce delle dichiarazioni rese da , il quale ha solo confermato l'emissione della Testimone_2 fattura, di per sé inidonea a costituire prova del danno.
Ha, quindi, chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 2 di 7 Il 12/10/2021 si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha contestato l'appello, deducendo la correttezza della statuizione di primo grado, e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 4/11/2021 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/02/2022, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11/10/2023 e, quindi, per la discussione orale al
7/06/2024, successivamente differita al 19/12/2024, per la necessità di definire prioritariamente le cause più anziane della presente.
All'udienza a trattazione scritta del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivernte – la causa veniva ssunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., dal momento che, come osservato dai giudici della Suprema Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (C. Cass., n. 13535/2018, conf. n. 7675/2019).
I requisiti dell'appello indicati dai giudici di legittimità risultano sussistere nel caso in esame;
quindi, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Con primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per motivi di ordine sistematico, l'appellante ha censurato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non ritenendo sussistente il caso fortuito, integrato dalle condizioni meterologiche imprevedibili e pagina 3 di 7 dalla condotta del conducente del veicolo danneggiato, ovvero il concorso colposo del danneggiato.
I motivi di appello sono infondati.
Nella specie, il giudice di pace ha correttamente determinato le posizioni processuali delle parti e la prova assunta in primo grado, qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Ha, quindi, verificato che l'attrice abbia assolto al proprio onere di provare la verificazione dell'evento e la sua riconducibilità eziologica con la res in custodia.
Ebbene, le dichiarazioni di trasportato sul veicolo di e, quindi, presente Tes_1 CP_1 al momento del sinistro (avvenuto alle 23:30), appaiono attendibili e non risultano smentite dalle dichiarazioni dell'ispettore Zona, sopraggiunto sul luogo del sinistro solo dopo la sua verificazione (alle ore 00:00).
Appare, invero, del tutto verosimile che, dopo essere finito all'interno del tombino, il veicolo sia stato spostato nella posizione accertata dalla polizia municipale al suo arrivo, dal momento che il teste ha dichiarato che il veicolo “non andava né avanti né indietro” e di avere, quindi, chiamato soccorso (presumibilmente per spostarlo).
Peraltro, la circostanza che il veicolo sia (o meno) rimasto incastrato con la ruota dentro il pozzetto, non è di per sé idonea a sconferssare la verificazione del sinistro, la cui prova è stata raggiunta tramite l'istruttoria orale e non è stata smentita dalle allegazioni dell'appellante.
E ancora, gli stessi agenti di polizia municipale intervenuti hanno ravvisato la presenza di un unico veicolo coinvolto nel sinistro, accertando che non era marciante e aveva riportato danni alla ruota anteriore destra e alle parti meccaniche: danni compatibili con la dinamica del sinistro rappresentata dall'attrice.
Il giudice di pace ha vagliato attentamente anche le dichiarazioni rese dall'ispettore Tes_3 comprendendo l'errore materiale in cui era incorso nella sua deposizione (laddove aveva indicato la ruota posteriore destra, anziché quella anteriore) e aveva confermato la attendibilità delle dichiarazioni di anche in considerazione degli accertamenti dell'ispettore Tes_1
Tes_3
Di nessun pregio pare, vieppiù, l'eccezione del secondo cui la Parte_1
pagina 4 di 7 copertura del pozzetto risultava spostata e non assente, come dichiarato dal teste, dal momento che appare evidente dalle risultanze probatorie in atti che la stessa risultava divelta dalla sua sede naturale e che il sinistro si sia verificato a causa di tale anomalia.
Il custode, da parte sua, non è invece riuscito a provare il caso fortuito.
Come correttamente statuito dal giudice di primo grado, invero, un temporale estivo è un fenomeno del tutto prevedibile e, nella specie, non è stato provato che la pioggia avesse, di per sé, carattere alluvionale – come opinato dal – per quantità di pioggia caduta ed entità Pt_1 del fenomeno atmosferico, né che il tombino fosse ben ancorato al suolo, in modo da evitare la verificazione di fenomeni di sradicamento, né che avesse ricevuto la manutenzione e la pulizia adeguate ad evitarne l'occlusione causata da fogliame e sporcizia ristagnate.
Occorre a questo punto verificare se la condotta di possa avere Parte_2 rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n.
20619/2014).
Nella specie, il fatto che il sinistro si sia verificato di notte (alle ore 23:30 del 18/08/2015), in assenza di illuminazione pubblica, con pioggia insistente e in condizioni di scarsa visibilità – come accertato dalla polizia intervenuta nel proprio verbale – non permette di accertare neppure un minimo contributo di Crisafulli nella verificazione del sinistro.
Tale conclusione è, peraltro, suffragata dalla circostanza che non è stato elevato nei suoi confronti alcun verbale per violazione delle norme del codice della strada da parte della polizia municipale, che ha eseguito i rilievi sul luogo.
Ne deriva, pertanto, la correttezza della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande dell'appellante.
Merita, infine, reiezione anche l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante ha contestato la quantificazione del danno operata dal giudice di pace.
L'attrice ha allegato che il proprio veicolo, in conseguenza del sinistro, ha subito danni alla ruota anteriore destra, quantificati – per quanto di interesse – in € 1.245,00, iva inclusa.
pagina 5 di 7 Nel corso del giudizio, è stato accertato (cfr. verbale di accertamento della polizia municipale e relativo compendio fotografico, e dichiarazioni testimoniali) che la ruota anteriore destra del veicolo Mercedes Classe A è rimasta danneggiata in conseguenza del sinistro e che il veicolo non era marciante (isp. Zona: “non poteva riprendere la marcia”).
Tali elementi sono sufficienti a provare la sussistenza del danno per come allegato dall'attrice. Sotto diverso profilo, il teste , legale rappresentante della Testimone_2 [...]
ha confermato di avere riparato il veicolo danneggiato e di avere emesso la Controparte_2 fattura n. 40/2016 del 6/02/2016, dell'importo di € 1.245,00, che gli è stata esibita, relativa alle riparazioni eseguite sul veicolo attoreo.
Ne consegue che l'importo dei danni, in assenza di contestazione sulle specifiche voci, può ritenersi provato.
Sulla scorta delle argomentazioni testé riportate e della documentazione in atti, dunque, il primo giudice correttamente ha ritenuto la responsabilità esclusiva del Parte_1 nella verificazione del sinistro.
Le ragioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque l'appellante va condannato alla rifusione, in favore di di dette spese, liquidate, applicando Controparte_1 il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 5.200,00, parametri minimi per la relativa semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n. 8561/2023) ed € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 2121/2021, vertente tra in persona del Sindaco pro tempore, (appellante) e Parte_1 Controparte_1
(appellata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere, nei Parte_1
confronti di le spese del giudizio, che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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