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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 18474/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BUTTURINI LUANA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. LIZIO GIADA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.)
Letto il ricorso depositato il 16/09/2025, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Palermo in data 17.7.21 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palermo al numero 38 parte II serie A dell'anno 2021), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 17.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) quanto ai provvedimenti relativi al figlio minore Per_1
1.1) affido condiviso ad entrambi i genitori con conseguente condivisione di ogni scelta in relazione alla sua educazione, crescita, salute e altra necessità, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in OB (BS) via XXV Aprile n. 4.
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1.2) Assegnazione della casa coniugale sita in OB (BS) via XXV Aprile n. 4 alla madre con tutto quanto ivi contenuto. Si dà atto che il Sig. a far data dal 1° aprile 2025, si è trasferito in Palermo portando con Controparte_1 sé i propri effetti personali.
1.3) Diritto di visita. Tenuto conto della distanza oggettiva tra l'abitazione del figlio e quella del padre e dell'eccessivo impegno di tempo e denaro che comporterebbe il trasferimento del bambino, i genitori, in un'ottica di collaborazione, stabiliscono che il padre possa vedere il figlio quando lo desidera, indicativamente per due week and al mese presso il paese di residenza del bambino, previo accordo con la madre sulle modalità e sui tempi da comunicare con anticipo si almeno 15 gg. Considerata la tenera età di le sue abitudini ed esigenze i genitori si accordano per escludere, al momento, il Per_1 pernotto con il padre favorendone una introduzione graduale che tenga conto dei tempi ed interessi del piccolo e dello stato di salute del padre. A tal fine il sig. nell'interesse del minore e per tranquillità della madre, presta il proprio CP_1 consenso affinché la sig.ra venga costantemente informata o possa informarsi direttamente dal medico curante in Pt_1 ordine allo stato di salute del ricorrente ed alle cure seguite, così da monitorarne il progressivo miglioramento. La Sig.ra s'impegna a favorire il legame padre- figlio concordando con lo stesso la possibilità di incontrare il bambino Pt_1 quando Lei si rechi a Palermo durante le festività. Le suddette modalità di visita verranno attuate anche durante i ponti, le festività e le vacanze estive. Viene in ogni caso fatto salvo qualsiasi diverso accordo raggiunto consensualmente in ordine ai tempi ed alle modalità di frequentazione del figlio in modo da garantire e consentire reciprocamente una effettiva e concreta partecipazione alla vita delle stesse nella piena consapevolezza delle esigenze affettivo – educative del minore. I genitori garantiscono, altresì, al minore la frequentazione delle rispettive famiglie di origine. I viaggi all'estero richiederanno l'accordo dei genitori.
1.4) Onere a carico del padre di versare alla sig.ra un assegno di mantenimento a favore del figlio Parte_1 dell'importo di € 400,00 (quattrocento/00) rivalutabile secondo gli indici ISTAT da corrispondere, a mezzo bonifico entro il giorno 15 di ogni mese e ciò sino al raggiungimento dell'autonomia economica del bambino. Le parti si accordano affinché la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico ed eventuali bonus a favore del minore. Le parti Pt_1 convengono che, fatti salvi diritti di cui all'art. 710 c.p.c., qualora perduri una condizione di disoccupazione oggettiva, incolpevole e provata a carico del sig. l'assegno di mantenimento del figlio verrà ridotto di € 50,00. CP_1
Conseguentemente l'importo mensile da versarsi a favore del figlio ammonterà ad € 350,00 e ciò sino a nuova Per_2 occupazione da parte de sig. Tale ultima circostanza comporterà la rideterminazione dell'importo dell'assegno di CP_1 mantenimento del figlio nella cifra inizialmente concordata di € 400,00.
1.5) Onere a carico del padre di versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario il 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche, ludico-ricreative secondo quanto meglio precisato al protocollo di intesa sul regime delle spese straordinarie del Tribunale di Brescia che si allega (doc. 14). Il rimborso delle spese che verranno anticipate dalla sig.ra dovrà avvenire entro 15 gg dalla richiesta inoltrata da quest'ultima e dietro esibizione delle pezze Pt_1 giustificative.
1.6) Obbligo da parte del Sig. di riconoscere alla Sig.ra il 50% delle spese detraibili relative al modello CP_1 Pt_1
730.
2) Quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti:
2.1) le parti sono comproprietarie per la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuna della casa coniugale sita in OB (BVS) via XXV Aprile n. 4 come da contratto di compravendita del 23.02.2021 n. rep.14087– racc. 9032 a firma Notaio (doc. 15) per l'acquisto della quale è stato acceso, in pari data, il mutuo ipotecario n. rep.14088– Persona_3 racc. 9033 a firma Notaio con la Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Persona_3
AB GA – Società Cooperativa” (doc. 16). Ciò premesso in codesta sede esse hanno raggiunto un accordo che, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive consistenze patrimoniali a seguito del mutato status, conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali (contratto di definizione della crisi coniugale) garantendo in tal
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modo i loro interessi e quelli del figlio. Pertanto, i coniugi, a definizione dei loro rapporti patrimoniali, si obbligano a quanto di seguito descritto, che sarà attuato mediante atto notarile in adempimento agli obblighi assunti in sede di separazione.
2.2) Il Sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra , che accetta, la propria quota (pari alla Controparte_1 Parte_1 metà indivisa) della piena proprietà dell'unità immobiliare sita OB (BS) via XXV Aprile n. 4 costituita da: appartamento posto al primo piano, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, corridoio, bagno e due balconi al primo piano, oltre a cantina pertinenziale di proprietà esclusiva al piano seminterrato censito nel catasto fabbricati come segue:
2.3) La sig.ra si obbliga ad accollarsi la restante parte di mutuo fondiario acceso in data 23.02.2021 Parte_1 con la Cassa Rurale – Credito cooperativo Adamello Giudicarie AB GA – Società Cooperativa” a carico del sig. Controparte_1
2.4) Il superiore trasferimento e la relativa trascrizione, nonché l'atto di accollo del mutuo (punti 2.2 e 2.3 del presente accordo), verranno formalizzati con atto separato a rogito del Notaio, scelto dalla sig.ra ed i cui costi Parte_1 verranno sostenuti da ambo le parti nella misura del 50% ciascuno, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pronuncia della separazione alle condizioni quivi contenute, salvo proroga concordata dalle parti, in caso di comprovate necessità, non superiore ad ulteriori 60 giorni.
2.5) Si dà atto che la sig.ra a decorrere dal maggio 2025 ha versato interamente le rate del mutuo e Parte_1 procederà nei medesimi termini anche nelle more della formalizzazione dell'accollo.
2.6) Il Sig. rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine al mobilio contenuto nella casa familiare che rimane Controparte_1 di proprietà ed uso esclusivo della sig.ra . Parte_1
2.7) il conto bancario cointestato n.080789537470 c/c n. 00003027209 acceso presso la Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia GA, oggi ancora cointestato, verrà intestato esclusivamente alla sig.ra
Si dà atto che il sig. prima di tornare a Palermo, ha provveduto a prelevare tutte le somme di sua Pt_1 CP_1 spettanza e pertanto non avanza più alcuna pretesa economica.
2.8) I coniugi danno atto che il suddetto trasferimento ed il relativo accollo di mutuo sono funzionali alla complessiva sistemazione solutorio compensativa di tutti i rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso della convivenza e con le superiori disposizioni le parti hanno provveduto a conferire un equilibrato e un definitivo assetto al complessivo patrimonio comune risolvendo ogni loro rapporto economico – patrimoniale e dichiarando per l'effetto di non avere più nulla a pretendere l'un dall'altra a tale titolo.
2.9) Pertanto, i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno di mantenimento
2.10) I Sig.ri e nulla oppongono al rilascio/ rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per Pt_1 CP_1
l'espatrio per sé o per i figli e dichiarano di avere definito in precedenza ogni ulteriore rapporto economico patrimoniale.
Spese compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
(segue)
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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