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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9648/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230118417844000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 ha proceduto alla impugnativa del sollecito di pagamento 09720259022592220000 limitatamente alla cartella di pagamento 09720230118417844000 riferentesi a tributi Tassa Automobilistica anno di riferimento 2021 – Regione Lazio contestando nel merito la legittimità della pretesa creditoria.
Deduceva che a seguito di detta ricezione, attraverso l'accesso al portale “Agenzia delle Entrate e Riscossioni” si prendeva atto per la prima volta della pendenza in argomento, essendo stata notifica in data 08/10/2024 presso il precedente indirizzo di residenza “Indirizzo_1; si eccepiva che la residenza è stata regolarmente variata in data 20/06/2023 a seguito dell'istanza on line num. 28146927 del portale Anagrafe Nazionale.
Dall'esame della cartella è emerso che la tassa contestata risalente al 2021 fosse abbinata all'auto VW T-Cross targata Targa_1 Dalle verifiche successive è emerso che tale pagamento è stato regolarmente eseguito in data 17/06/2021 tramite l'applicazione on line di Banca_1.
Si costituiva ADER deducendo che a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla cartella di pagamento n. 09720230118417844000 sottesa al sollecito di pagamento 09720259022592220000 impugnato non sono stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale notifica della stessa;
aggiungeva di avere proceduto a rendere inefficace la cartella sopra specificata, escludendo la stessa da ogni attività esecutiva e/o cautelare.
Così riassunti i fatti il ricorso va accolto, atteso che – riconosciuta dalla resistente l'infondatezza della pretesa - non è provato che la cartella sia stata annullata in autotutela.
Le spese vengono compensate, come da richiesta avanzata in udienza dalla ricorrente.
p.q.m.
annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9648/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230118417844000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 ha proceduto alla impugnativa del sollecito di pagamento 09720259022592220000 limitatamente alla cartella di pagamento 09720230118417844000 riferentesi a tributi Tassa Automobilistica anno di riferimento 2021 – Regione Lazio contestando nel merito la legittimità della pretesa creditoria.
Deduceva che a seguito di detta ricezione, attraverso l'accesso al portale “Agenzia delle Entrate e Riscossioni” si prendeva atto per la prima volta della pendenza in argomento, essendo stata notifica in data 08/10/2024 presso il precedente indirizzo di residenza “Indirizzo_1; si eccepiva che la residenza è stata regolarmente variata in data 20/06/2023 a seguito dell'istanza on line num. 28146927 del portale Anagrafe Nazionale.
Dall'esame della cartella è emerso che la tassa contestata risalente al 2021 fosse abbinata all'auto VW T-Cross targata Targa_1 Dalle verifiche successive è emerso che tale pagamento è stato regolarmente eseguito in data 17/06/2021 tramite l'applicazione on line di Banca_1.
Si costituiva ADER deducendo che a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla cartella di pagamento n. 09720230118417844000 sottesa al sollecito di pagamento 09720259022592220000 impugnato non sono stati riscontrati elementi e documenti utili a sostenere la rituale notifica della stessa;
aggiungeva di avere proceduto a rendere inefficace la cartella sopra specificata, escludendo la stessa da ogni attività esecutiva e/o cautelare.
Così riassunti i fatti il ricorso va accolto, atteso che – riconosciuta dalla resistente l'infondatezza della pretesa - non è provato che la cartella sia stata annullata in autotutela.
Le spese vengono compensate, come da richiesta avanzata in udienza dalla ricorrente.
p.q.m.
annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Roma, 22.1.2026
Il giudice monocratico