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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dott.ssa Laura Ceccon - Presidente
- dott. Marco Saran - Giudice relatore
- dott.ssa Carlo Baggio - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6140 del 2018, promossa da:
, c.f. (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3
dall'avv. D'ANGELO INNOCENZO - attori
contro
, c.f. , rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._4
dall'avv. CORTE-COI FEDERICA – convenuta
* * *
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione;
CONCLUSIONI:
- per le parti attrici:
IN VIA PRINCIPALE:
“a) riconoscere in capo a e la qualità di eredi;
Parte_1 Pt_2
b) dichiarare che quanto attribuito alla OR in forza del suindicato testamento olografo CP_1
eccede la quota di cui il de cuius poteva legittimamente disporre ed attuare la reintegrazione della quota di
legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie;
c) in conseguenza, condannare , o chiunque altro ne sia in possesso, all'immediato rilascio e CP_1
alla restituzione di quanto ricevuto in violazione delle quote di riserva degli altri legittimari;
1 e) dopo l'esperimento delle operazioni di cui ai punti a), b), c) procedere alla divisione della comunione
ereditaria e, in mancanza di richiesta di attribuzione da parte di uno o più degli attori con addebito
dell'eccedenza, ordinare la vendita all'incanto dell'immobile;
g) ordinare a ed alla sua famiglia l'immediato rilascio dell'immobile situato in Vicolo Ciardi CP_1
n. 21, a Carbonera (TV), Comune di Carbonera, sezione D, foglio 8, mappale n. 105 sub 6-7, con connessa
lavanderia in quanto occupato sine iure;
h) condannare a pagare alle odierne parti attrici, e CP_1 Parte_1 Parte_2
un equo indennizzo per l'illegittimo godimento dei beni, mobili e immobili, non di sua Parte_3
esclusiva proprietà, a partire dal maggio 2014 fino all'effettivo rilascio degli stessi.
Con vittoria di spese e competenze.
*****
Ad ogni buon conto si ribadisce la riserva di impugnazione della sentenza non definitiva n. 1260 del 2022
già espressa all'udienza del 07/09/2022.
*****
IN VIA ISTRUTTORIA, Si ribadiscono le seguenti istanze istruttorie:
4) Vero che nel maggio 2014, dopo la morte della madre , , cambiò le Persona_1 CP_1
serrature dell'abitazione di via Ciardi 21 e impedì da quel momento agli altri comproprietari di entrare.
5) Vero che al momento di cambiare le serrature accatastò sul marciapiede all'esterno CP_1
dell'abitazione tutti i beni di che si trovavano all'interno. Mobili ed effetti personali. Parte_2
6) Vero che i signori e hanno più volte chiesto a di poter Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
utilizzare l'immobile, senza ottenere riscontro positivo
7) Vero che i signori e hanno inviato diffide stragiudiziali e Parte_1 Pt_2 Parte_3
avviato azioni civili e penali.
Si indicano a testi i signori: geom. , via Don Minzoni 86 Carbonera, Controparte_2 Persona_2
via Ciardi Carbonera, Toledo Jackson, via Ciardi Carbonera (inquilino ”
[...] Parte_2
per la parte convenuta:
“1) Accertare che il patrimonio relitto della defunta è costituito esclusivamente dalla quota Persona_1
di un terzo (1/3) di piena proprietà dell'immobile ubicato in vicolo EL Ciardi n. 21 nel Comune di
Carbonera (TV) e censito nel Catasto Fabbricati del Comune di CARBONERA (TV), Sezione D, Foglio 8: -
mapp. 105 sub 6 graffato con il mapp. 105 sub 7 (cat. A/3 – cl. 1 – vani 6,5 – R.C. € 335,70 – vicolo
EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte esclusiva); - mapp. 436 sub 8 graffato con il mapp. 436 sub 9:
(cat. C/2 – cl. 1 – mq 18 – R.C. € 26,96 – vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte esclusiva);
2 2) accertare che la quota di legittima sul patrimonio relitto degli attori e Parte_1 Parte_2
è di due ventisettesimi (2/27) pari all'importo di € 8.760,00 ciascuno;
3) accertare le seguenti quote di piena proprietà del suddetto immobile: - undici CP_1
ventisettesimi (11/27); - undici ventisettesimi (11/27); - (2/27); - Parte_2 Parte_1
Grobbo Manuela: tre ventisettesimi (3/27);
4) disporre lo scioglimento della comunione immobile secondo le quote di piena proprietà innanzi indicate;
5) in mancanza di richiesta di attribuzione da parte di uno o più degli attori con addebito dell'eccedenza,
ordinare la vendita all'incanto dell'immobile.
6) Condannare gli attori a rimborsare pro quota alla sig.ra le spese di manutenzione CP_1
ordinaria e straordinaria nonché le spese di successione pari al complessivo importo di € 12.432,32 ovvero
quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di causa, con gli interessi legali di mora
ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda;
7) rigettare la domanda di immediato rilascio dell'abitazione e dell'adiacente magazzino nonché la domanda
di indennizzo per il preteso illegittimo godimento;
8) condannare gli attori al rimborso delle spese di soccombenza relative alle domande attore di cui ai punti d)
e f) delle conclusioni articolate nell'atto di citazione, nonché delle spese, anche di CTU, maturate dopo la
proposta conciliativa formulata dal Giudice nell'udienza del 27/11/2019 e non accettata dagli attori senza
giustificato motivo. La convenuta dichiara di non accettare il contraddittorio in merito ad eventuali nuove
domande formulate dagli attori.
Nell'istruttoria
La convenuta chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) vero che lei ha eseguito, nell'immobile sito a Carbonera (TV) in vicolo Ciardi n. 21, i lavori descritti nella
fattura che si mostra al teste (doc. 6);
2) vero che lei ha eseguito, nell'immobile sito a Carbonera (TV) in vicolo Ciardi n. 21, i lavori descritti nella
fattura che si mostra al teste (doc. 7);
3) vero che lei ha eseguito, nell'immobile sito a Carbonera (TV) in vicolo Ciardi n. 21, i lavori descritti nella
fattura che si mostra al teste (doc. 8).
Si indicano a testimoni i signori:
• residente a [...], sui capitoli di prova da Tes_1
1 a 3;
• residente a 31048 San Biagio di Callalta (TV) in via Casaria di Spercenigo n. 17, sui Testimone_2
capitoli di prova da 1 a 3;
3 • residente a [...], sui capitoli di prova da 1 a Testimone_3
3.
La convenuta si oppone all'ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati dagli attori per i motivi
indicati nella terza memoria ex art. 186 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di ammissione, chiede di essere
abilitata alla prova contraria con il teste , residente a [...]
Giacomo n. 48”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1 agosto 2018, , e Parte_1 Parte_2
affermandosi legittimari integralmente pretermessi i primi due, hanno Parte_3
convenuto in giudizio proponendo nei suoi confronti: a) domanda di riduzione CP_1
delle disposizioni testamentarie, per come rese in suo favore dalla comune dante causa R_
; b) di reintegrazione della quota di legittima, mediante la proporzionale riduzione delle
[...]
predette disposizioni testamentarie;
c) previo accertamento della natura di donazione indiretta della cessione di quote, effettuata dalla defunta madre in favore dell'odierna convenuta in data 12
maggio 1997, di collazione della predetta donazione e di scioglimento della comunione ereditaria;
d) domanda di condanna all'immediato rilascio dell'immobile indiviso, situato in Carbonera (TV),
Vicolo Ciardi n. 21, censito al C.F. di detto comune alla sezione D, foglio 8, mappale n. 105 sub 6-7,
nonché di pagamento di un equo indennizzo per l'utilizzo esclusivo dei beni mobili ed immobili oggetto della comunione ereditaria.
Parte convenuta si è costituita ritualmente in giudizio.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
E' stata successivamente emessa sentenza non definitiva n. 1260/2022 sulla questione relativa all'accertamento dell'asserita natura di donazione indiretta della cessione alla convenuta della quota di 3/9 del terreno agricolo di mq 2380, sito in Comune di Carbonera (TV) e censito al Catasto
terreni di detto comune al foglio 20, m. n. 275 effettuata dalla testatrice con atto del 12.5.1997,
rigettando la domanda attorea.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 15 luglio 2022 è stata quindi disposta C.T.U. avente ad oggetto il seguente quesito, ovvero: “il CTU, tenuto conto della sentenza non definitiva già emessa e
sulla scorta della documentazione in atti e acquisita eventuale nuova documentazione esclusivamente di
natura tecnico-amministrativo, svolto ogni accertamento e acquisita ogni informazione, anche presso terzi e
pubbliche amministrazioni, che riterrà opportuni: individui e descriva la massa attiva della successione di
e ne determini il valore al tempo dell'apertura della successione;
calcoli la quota di cui la de Persona_1
4 cuius poteva disporre e quella riservata ai legittimari ai sensi dell'art. 537 CC e verifichi se vi sia stata
lesione della quota riservata ai legittimari e, in caso positivo, elabori un progetto per pervenire alla riduzione
delle disposizioni testamentarie secondo i criteri di cui all'art. 558 CC”.
Alla successiva udienza tenutasi in data 7 settembre 2022 il quesito veniva così integrato, ovvero
“valuti altresì la congruità delle spese sostenute dalla convenuta di cui a i doc.
6.7.8 dimessi dalla stessa;
accerti infine il valore locatizio di mercato dell'immobile, a far data dal maggio 2014”.
E' stato depositato l'elaborato peritale.
E' stata tentata la conciliazione tra le parti, formulando la seguente proposta ex art. 185 bis c.p.c.:
“1) acquisto delle quote dell'immobile occupato dalla convenuta, al valore di perizia attuale, da parte degli
attori coeredi, previa decurtazione di una somma a titolo di indennizzo per l'occupazione dei locali così
calcolata: € 148,00 complessivi al mese a favore dei coeredi, per dieci anni (impregiudicata ogni valutazione
dei coeredi sulla ripartizione interna); calcolo dell'indennizzo effettuato procedendo a dimidiazione del
presumibile valore locativo delle quote di spettanza del bene (totale quote: 16/27);
2) in alternativa, la convenuta potrà acquistare l'immobile corrispondendo il valore delle quote per come
stimato dal c.t.u. ed ulteriori € 17.775,00 complessivi (impregiudicata ogni valutazione dei coeredi sulla
ripartizione interna); calcolo dell'indennizzo effettuato procedendo a dimidiazione del presumibile valore
locativo delle quote di spettanza del bene (totale quote: 16/27);
3) all'accordo, per come previsto ai punti 1) oppure 2), dovrà partecipare anche alla quale Parte_3
verrà corrisposta la somma dovuta per l'eventuale quota di proprietà dell'immobile; gli attori si faranno
carico di eventuali pretese della stessa per l'occupazione dei locali;
4) spese di lite compensate e spese di c.t.u. ripartite nei rapporti interni in quote uguali tra i coeredi (1/3
ciascuno);
5) dichiarazione di nulla avere più a che pretendere reciprocamente con riguardo ai fatti di causa”
La convenuta ha manifestato disponibilità ad accordo nella misura indicata al punto 2) della proposta ex art. 185 bis c.p.c. e quindi in complessivi € 37.225,00, ovvero secondo valori non dissimili dalla soluzione bonaria ipotizzata nel 2019.
Gli attori hanno spontaneamente formulato la seguente proposta di definizione alternativa:
acquisto delle quote dell'immobile occupato dalla convenuta, al valore di perizia attuale, ovvero per € 55.000,00 circa, ma tenendo conto di quanto dovuto per l'occupazione esclusiva del bene e dunque con corresponsione per differenza di circa € 15.000,00, con rinuncia all'impugnazione della sentenza parziale e alla domanda di collazione che la parte si riserva altrimenti di proporre in altra sede, con compensazione delle spese di lite.
5 La convenuta non si è dichiarata disponibile a tale soluzione.
I procuratori delle parti hanno da ultimo chiesto un breve differimento per verificare la possibilità
di una posizione comune quantomeno sulla questione dell'assegnazione delle quote dell'immobile,
impregiudicate le rispettive posizioni sugli aspetti di residuo contrasto ed in particolare sulla questione della debenza o meno dell'indennità di occupazione a carico della convenuta.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, attesa l'impossibilità di una conciliazione omnicomprensiva in ordine a tutti gli aspetti di causa.
La causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
La causa è stata rimessa in istruttoria, atteso il contenuto della relazione peritale in ordine alla sussistenza delle seguenti pregiudizievoli:
- Ipoteca giudiziale a favore della iscritta a Treviso in data 22/08/2012 r.g. 26553 Parte_4
r.p. 3841, derivante da decreto ingiuntivo in data 13/08/2012 rep. 601/2012, capitale € 68.434,20, totale €
90.000,00, a carico di per la quota di 2/9 di proprietà sull'immobile mapp. 436 sub 8-9 (sez. Parte_1
D fg. 8 di Carbonera) e su altro immobile estraneo al presente procedimento;
- Verbale di Pignoramento trascritto in data 30/07/2013 ai numeri r.g. 23761 r.p. 15933 relativo ad atto
giudiziario in data 03/05/2013 num. Rep. 2380/2013, a carico di per la quota di 2/9 di Parte_2
proprietà sull'immobile mapp. 436 sub 8-9 (sez. D fg. 8 di Carbonera) e per la quota di 1/9 di proprietà
sull'immobile mapp. 105 sub 6-7 (sez. D fg. 8 di Carbonera), oltre ad altri non oggetto della presente stima;
si precisa che il suddetto pignoramento r.g.e. 316/2013 del Tribunale di Treviso è stato dichiarato estinto con
Ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 11/03/2022, ma non risulta ancora cancellata la relativa
trascrizione presso la competente Conservatoria rr.ii.;
- Domanda giudiziale di Riduzione disposizioni testamentarie in data 01/09/2016, rep. n. 11284/2016 del
Tribunale di Treviso, trascritto a Treviso in data 25/10/2016 ai numeri r.g. 34803 r.p. 23617;
- Domanda di divisione giudiziale in data 18/08/2018 rep. 12145/2018 del Tribunale di Treviso, trascritto a
Treviso in data 28/11/2018, r.g. 42468 r.p. 29761 (riguardante solamente gli immobili sez. D fg. 8 mapp.
105 sub 6 e sub 7 ed altro immobile non oggetto di stima);
- Ipoteca a favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, iscritta a Treviso in data 02/08/2022 r.g. 31850 r.p.
5550, relativa ad Ipoteca Conc. Amministrativa / Riscossione derivante da ruolo e avviso di accertamento
esecutivo in data 01/08/2022 rep. 3941/11322, capitale € 27.923,30, totale € 55.846,60, a carico di Parte_2
per la quota di 2/9 di proprietà sull'immobile mapp. 436 sub 8-9 (sez. D fg. 8 di Carbonera) e per la
[...]
6 quota di 3/9 di proprietà sull'immobile mapp. 105 sub 6-7 (sez. D fg. 8 di Carbonera), oltre ad altri non
oggetto della presente stima.
E' stato pertanto emesso il seguente provvedimento interlocutorio:
“… tenuto conto delle domande da esaminarsi, ivi compresa quella di divisione del compendio ereditario di
cui si discute;
visto a questo punto l'art. 1113 comma III c.c., a mente del quale “Devono essere chiamati a intervenire,
perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione
o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale”;
ritenuto di dover pertanto notiziare il creditore (rectius i soggetti Parte_5
succedutigli) in ordine all'esistenza di questo giudizio di divisione;
p.t.m.
RIMETTE
la causa in istruttoria;
DISPONE
che la parte attrice notifichi ai soggetti succeduti al creditore ipotecario, ovvero ed Controparte_3
entro giorni quindici, il presente provvedimento e Controparte_4
l'atto di citazione introduttivo, con termine per l'eventuale costituzione in giudizio sino al 27 marzo 2025;
FISSA
l'udienza del 3 aprile 2025, alle ore 11.10, per gli opportuni e conseguenti provvedimenti”
Le parti attrici hanno dato conto di aver nelle more provveduto alla cancellazione dell'ipoteca oggetto di rilievo ufficioso.
E' stata celebrata in presenza l'udienza del 3 aprile 2025, in assenza di rilievi della convenuta sulla questione della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
La causa è stata quindi ritenuta la causa matura per la decisione.
I procuratori delle parti, previa autorizzazione del Giudice, hanno precisato le conclusioni come da note scritte del 2 aprile 2025, ovvero secondo riproposizione di quelle precedenti, con rinuncia a termini per scritti conclusivi ulteriori.
La causa è stata quindi trattenuta direttamente in decisione, senza assegnazione di ulteriori termini difensivi.
La controversia passa quindi in decisione.
* * *
7 La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Va premesso che non si pone la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio, in quanto è stata documentata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale a favore della Parte_4
in precedenza iscritta a Treviso in data 22/08/2012 al n. r.g. 26553 e al n. r.p. 3841,
[...]
giusta domanda di annotazione r.g. n. 28539, r.p. n. 3875, presentazione n. 40 del 27/07/2023
(prodotta dagli attori quale documento 2 di cui alla nota difensiva del 25 febbraio 2025).
Non vi è pertanto alcun creditore iscritto da dover notiziare ex art. 1113 c.c.
1.Tanto evidenziato e ferma restando la già intervenuta emissione di sentenza non definitiva n.
1260/2022 di rigetto della domanda di accertamento dell'asserita natura di donazione indiretta della cessione alla convenuta della quota di 3/9 del terreno agricolo di mq 2380, sito in Comune di
Carbonera (TV) e censito al Catasto terreni di detto comune al foglio 20, m. n. 275 effettuata dalla testatrice con atto del 12.5.1997, deve a questo procedersi alla disamina delle ulteriori domande di causa.
A tal riguardo, si rileva preliminarmente che allo stato è sostanzialmente controversa la debenza (o meno) di indennità per l'occupazione dell'immobile ereditario per cui è causa ad opera della convenuta, nonché la fondatezza (o meno) delle pretese restitutorie da quest'ultima avanzate in via riconvenzionale nei confronti degli attori con riferimento ad anticipazioni e spese sostenute.
Per quanto concerne, invece, la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, per come rese favore della convenuta dalla comune dante causa , nonché la necessità di Persona_1
reintegrazione della quota di legittima a favore di e di con Parte_1 Parte_2
riferimento al relictum, si rileva che la posizione assunta dalle parti a ciò interessate è
sostanzialmente congiunta (salva la riserva di appello in ordine alla decisione non definitiva in precedenza assunta con riferimento all'esistenza di poste attive dell'asse derivanti da donazioni).
E' infatti oramai pacifico tra le parti in causa:
- il riconoscimento in capo a e a della qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
; Persona_1
- il fatto che quanto attribuito alla OR , in forza del testamento olografo del 21 CP_1
ottobre 2010, eccede la quota di cui il de cuius poteva legittimamente disporre;
- il diritto alla reintegrazione della quota di legittima, mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie in ordine al relictum;
8 - il fatto che il patrimonio relitto della defunta è costituito esclusivamente dalla Persona_1
quota di un terzo (1/3) di piena proprietà dell'immobile ubicato in vicolo EL Ciardi n. 21
nel Comune di Carbonera (TV) e censito nel Catasto Fabbricati del Comune di CARBONERA (TV),
Sezione D, Foglio 8: - mapp. 105 sub 6 graffato con il mapp. 105 sub 7 (cat. A/3 – cl. 1 – vani 6,5 –
R.C. € 335,70 – vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte esclusiva); - mapp. 436 sub 8
graffato con il mapp. 436 sub 9: (cat. C/2 – cl. 1 – mq 18 – R.C. € 26,96 – vicolo EL Ciardi n.
19, piano T-1 con corte esclusiva);
- il fatto che il valore delle quote ereditarie dell'immobile, pari ad 1/3 del diritto di proprietà, al momento di apertura della successione, era pari ad € 39,420,00 (al netto delle spese per la sanatoria di alcune marginali irregolarità catastali), a fronte di valore per l'intero del compendio di €
118.260,00;
- il fatto che la quota di legittima, sul patrimonio relitto, in capo agli attori e Parte_1
è a due ventisettesimi (2/27) del predetto immobile a favore di ciascuno di loro, Parte_2
ex art. 537 comma II c.c.;
- la necessaria attribuzione, a favore di e di della frazione di Parte_2 Parte_1
2/27 cadauno del diritto di proprietà del sopra indicato immobile, in aggiunta rispetto all'assetto proprietario sull'immobile di cui si discute, per come descritto dettagliatamente alle pagine 36 e 37
della c.t.u. in atti, con conseguente diritto dei predetti ad ottenere la proporzionale riduzione di
4/27 complessivi del diritto di proprietà di per come risultante attualmente dai CP_1
Registri Immobiliari in misura di 5/9 (ovvero 15/27).
All'esito dell'istruttoria espletata e tenendo conto di quanto chiesto dalle parti, la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie, per come rese favore della convenuta dalla comune dante causa , in forza del testamento olografo del 21 ottobre 2010, viene accolta. Persona_1
Quanto attribuito a favore di , infatti, eccede la quota di cui il de cuius poteva Controparte_5
legittimamente disporre.
Per l'effetto, attesa la necessità di reintegrazione della quota di legittima riservata a Parte_1
e a , previo accertamento della composizione del reclictum ereditario nei
[...] Parte_2
termini sopra descritti, viene attribuita a favore di e di la Parte_2 Parte_1
frazione di 2/27 cadauno del diritto di proprietà dell'immobile ubicato in vicolo EL Ciardi
n. 21 nel Comune di Carbonera (TV) e censito nel Catasto Fabbricati del Comune di CARBONERA
(TV), Sezione D, Foglio 8: - mapp. 105 sub 6 graffato con il mapp. 105 sub 7 (cat. A/3 – cl. 1 – vani
6,5 – R.C. € 335,70 – vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte esclusiva); - mapp. 436 sub 8
9 graffato con il mapp. 436 sub 9: (cat. C/2 – cl. 1 – mq 18 – R.C. € 26,96 – vicolo EL Ciardi n.
19, piano T-1 con corte esclusiva).
Quanto sopra, in aggiunta rispetto all'assetto proprietario descritto alle pagine 36 e 37 della c.t.u. in atti, con proporzionale riduzione di 4/27 complessivi del diritto di proprietà in capo a CP_1
per come risultante attualmente dai Registri Immobiliari in misura di 5/9 (ovvero 15/27).
[...]
in conseguenza della pronuncia di cui sopra, è da ritenersi quindi proprietaria CP_1
della minor frazione di 11/27.
2. Per quanto concerne la domanda attorea di condanna della convenuta alla corresponsione di un'indennità per ogni mensilità di occupazione dell'immobile, si osserva che “se la natura di un
immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non
vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad
opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano
mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno
avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Sez. 2, Sentenza n.
1738 del 20/01/2022).
In ragione di quanto sin qui esposto, ne deriva il diritto attoreo al risarcimento del danno subito,
ovvero alla corresponsione a proprio favore e a carico della convenuta di indennità di occupazione, sussistendo tutti i requisiti sopra indicati, ove in particolare si consideri che:
- è pacifico e documentato che il bene di cui trattasi è in comunione tra tutti gli attori – compresa
– e la convenuta (in parte in conseguenza della successione di , in Parte_3 Persona_1
parte ad altro titolo);
- la natura del bene non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
trattandosi di immobile adibito ad abitazione principale della sola convenuta (circostanza pacifica),
oltre che non comodamente divisibile (cfr. pagina 54, c.t.u. in atti);
- non vi è stata alcuna acquiescenza attorea all'uso esclusivo ad opera della convenuta del cespite
(cfr. diffida prodotta quale doc. 5 dagli attori, nonché verbale di procedimento ex art. 700 c.p.c.
introdotto dagli attori e prodotto dalla convenuta stessa sub. 13, nonché atto di citazione per cui è
causa con richiesta di riconoscimento di indennità di occupazione ad opera degli attori);
- l'uso comune del bene può realizzarsi esclusivamente in maniera indiretta, mediante locazione a terzi, non essendo possibile alcun avvicendamento dei comproprietari in quanto trattasi di
10 immobile non comodamente divisibile adibito ad abitazione principale della convenuta e non di casa per le vacanze;
- è comprovato che la convenuta, quale comproprietario che ne ha avuto l'uso esclusivo, ha tratto dal bene anche un inequivoco vantaggio patrimoniale, atteso il valore locativo dell'immobile (cfr.
infra) ed il risparmio derivante dalla non necessità di stipulare un contratto di locazione.
L'indennità è pertanto dovuta.
La decorrenza della debenza della suddetta indennità va posta a partire dal momento di ricezione da parte della convenuta della diffida del settembre 2014 (cfr. doc. 5, fascicolo attoreo), ovvero da quando risulta inequivoca la volontà attorea di ricavare utilità economica dal cespite, essendo conclamato e pacifico che l'immobile in comproprietà per cui è causa è stato adibito ad abitazione principale della convenuta in arco temporale antecedente alla ricezione della diffida di cui sopra,
permanendo anche all'attualità detto assetto di fatto.
Ne deriva il diritto delle parti attrice, nell'an, al risarcimento del danno lamentato.
Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennità di occupazione dell'immobile per cui è
causa, va osservato che è stato effettuato un approfondimento peritale in ordine al valore locativo del bene.
Il c.t.u., con riguardo all'arco temporale oggetto di approfondimento tecnico dal 2015 e sino al
2023, ha indicato valori locativi mensili tra i 500,00 euro ed i 569,00 euro, a seconda dell'anno di riferimento (cfr. pagina 69 di cui alla relazione peritale), rispondendo in modo pertinente alle osservazioni dei c.t.p. e dando conto che nella quantificazione ha tenuto specificamente conto dello stato di conservazione dell'immobile (cfr. pagina 65, relazione peritale).
Si stima a questo punto equo quantificare in € 550,00 mensili medi (senza ulteriore rivalutazione) il valore locativo del bene nell'arco temporale intercorrente tra la diffida del settembre 2014 ed il dicembre del 2023.
La predetta somma di € 550,00 mensili, nondimeno, va quantificata al netto della tassazione minima (ovvero con cedolare secca del 10%) applicabile in ipotesi di locazione, al fine di evitare locupletazioni a favore degli attori rispetto alla situazione che contraddistinguerebbe un rapporto locatizio ordinario.
Ne deriva che il danno subito dalle parti attrici è pari a 16/27 di euro 495,00 mensili, ovvero 293,33
mensili.
A detta conclusione si perviene ove si tenga conto dell'assetto proprietario derivante dall'accoglimento dell'azione di riduzione, per come sopra più dettagliatamente esposto.
11 Viene pertanto accertato il diritto degli attori, secondo i rispettivi titoli di proprietà, per come determinati all'esito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, alla corresponsione a proprio favore e a carico della convenuta di indennità di occupazione pari ad € 293,4 per ogni mese di occupazione a far data da settembre 2014 (compreso) e sino a dicembre 2023.
A partire da gennaio 2024 e sino al rilascio del bene, tuttavia, è congruo applicare l'ultimo valore locativo disponibile accertato dal c.t.u. (€ 569,00 mensili per l'intero, meno la tassazione figurata),
motivo per cui la somma mensile dovuta dalla convenuta sarà pari ad € 303,46.
A detta somma andrà aggiunta la rivalutazione ISTAT come per legge (quest'ultima a partire dall'anno 2025 compreso).
Quanto sopra fino all'effettiva liberazione dei locali.
3. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, tuttavia, si osserva che dalla somma totale dovuta da a titolo di indennità di occupazione, CP_1
andrà nondimeno detratta la quota parte di riferimento – in base ai rispettivi titoli di proprietà dei tre attori – delle spese di manutenzione straordinaria del tetto effettuate dalla convenuta in ordine all'immobile di Carbonera per cui è causa, in quanto l'effettiva esecuzione di interventi relativi alla riparazione del tetto non è circostanza contestata, per il resto risultando gli esborsi congrui secondo le risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa.
Ne deriva la sussistenza del diritto della convenuta alla rifusione della frazione di 16/27 delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune, ex artt. 1104 e 1110 c.c., ovvero di complessivi €
2.456,63 (a fronte del maggior esborso per la riparazione del tetto di € 4.145,56 – cfr. doc. 8,
fascicolo di parte convenuta), con esclusione di interessi ex art. 1242 c.c.
Si precisa che la condanna a pagamenti a favore degli aventi diritto è tuttavia riservata all'esito della vendita del cespite attualmente in comunione e alla pertinente fase distributiva del ricavato,
con l'evidenza che in detta sede verranno effettuati i conteggi all'attualità, pur tenendo fermo il contenuto dell'accertamento di cui ai paragrafi 3) e 4).
4. Viene di converso rigettata la richiesta della convenuta di rifusione a suo favore di anticipazioni per interventi di installazione di impianto di condizionamento e per la ristrutturazione di un bagno, in quanto si tratta di iniziative unilaterali assunte dalla comproprietaria e non qualificabili quali spese per la conservazione del bene. Ne deriva che, in assenza di preventiva delibera assembleare, nulla è dovuto a titolo di rifusione di tali anticipazioni per interventi di miglioria non autorizzati.
12 Va parimenti rigettata anche la richiesta della convenuta di rifusione delle spese notarili sostenute,
trattandosi di esborsi effettuati per spese di natura personale, in quanto relative alla pubblicazione di testamento olografo contraddistinto da lesione di legittima, oltre che riconducibili all'accettazione dell'eredità e alla presentazione della dichiarazione di successione (ovvero atti effettuati in dipendenza di testamento olografo pregiudizievole per i diritti dei legittimari).
5. Viene di converso rigettata la domanda di rilascio dell'immobile per cui è causa, per come formulata dai ricorrenti, atteso il diritto della convenuta ad usare il bene, in assenza di interesse dei comproprietari a godere direttamente del cespite (fermo restando che la convenuta, come detto, è in ogni caso tenuta a corrispondere, per ogni mese di perdurante occupazione e fino alla liberazione del compendio, la somma di cui sopra).
6. Viene infine accolta la domanda congiunta di voler disporre lo scioglimento della comunione sull'immobile per cui è causa, nella sua interezza e non solo con riferimento alle minori quote del diritto di proprietà pervenute in conseguenza della successione di , con Persona_1
accertamento della necessità di vendita dell'immobile ubicato in vicolo EL Ciardi n. 21 nel
Comune di Carbonera (TV) e censito nel Catasto Fabbricati del Comune di CARBONERA (TV),
Sezione D, Foglio 8: - mapp. 105 sub 6 graffato con il mapp. 105 sub 7 (cat. A/3 – cl. 1 – vani 6,5 –
R.C. € 335,70 – vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte esclusiva); - mapp. 436 sub 8
graffato con il mapp. 436 sub 9: (cat. C/2 – cl. 1 – mq 18 – R.C. € 26,96 – vicolo EL Ciardi n.
19, piano T-1 con corte esclusiva).
Quanto sopra, tenendo conto del prezzo di stima attuale di € 135.000,00, per come risultante degli accertamenti peritali, al netto delle spese per la sanatoria di alcune marginali irregolarità catastali,
nonché in quanto sulla necessità della vendita le parti risultano da ultimo concordare, non avendo chiesto - allo stato - l'assegnazione del cespite (né essendosi dichiarati disponibili al versamento di un conguaglio a favore di comproprietari cedenti quote).
E' fatta in ogni caso salva la possibilità di versamento di conguagli ad opera di comproprietari che dovessero - nelle more - essere interessati all'assegnazione di quote (da valutarsi successivamente in sede distributiva, in difetto di contrasto sul punto).
7. Con separata ordinanza, pertanto, il G.I. disporrà pertanto in ordine alla prosecuzione, con facoltà di delega al notaio ex artt. 786 e 788 c.p.c. di dirigere le operazioni di divisione propriamente intese, ivi compresa la vendita competitiva a terzi del bene, secondo le linee guida del Tribunale in materia di vendite delegate ove compatibili (salvo non sopraggiunga – come detto
- richiesta di assegnazione dell'immobile ad opera di uno o più comproprietari, secondo i valori di
13 stima di cui alla c.t.u., salvi i conguagli dovuti ai sensi degli accertamenti effettuati ai paragrafi 3 e
4). Resta fermo, in difetto di richiesta di assegnazione delle quote ai coeredi, l'intervenuto accertamento di doversi procedere alla vendita dell'immobile ereditario.
8. Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, ferma l'emissione di sentenza non definitiva n. 1260 /22, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea di riduzione delle disposizioni testamentarie, per come rese favore della
convenuta dalla comune dante causa in forza del testamento olografo del 21 ottobre 2010, Persona_1
con conseguente necessità di reintegrazione della quota di legittima degli eredi e Parte_2
previo accertamento della composizione del reclictum ereditario nei termini descritti in Parte_1
parte motiva, con valore delle quote ereditarie dell'immobile, al momento di apertura della successione, pari
ad € 39.420,00; per l'effetto attribuisce, a favore di e a favore di la Parte_2 Parte_1
frazione di 2/27 cadauno del diritto di proprietà dell'immobile ubicato in vicolo EL Ciardi n. 21 nel
Comune di Carbonera (TV) e censito nel Catasto Fabbricati del Comune di CARBONERA (TV), Sezione D,
Foglio 8: - mapp. 105 sub 6 graffato con il mapp. 105 sub 7 (cat. A/3 – cl. 1 – vani 6,5 – R.C. € 335,70 –
vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte esclusiva); - mapp. 436 sub 8 graffato con il mapp. 436
sub 9: (cat. C/2 – cl. 1 – mq 18 – R.C. € 26,96 – vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte
esclusiva); quanto sopra, in aggiunta rispetto all'assetto proprietario descritto alle pagine 36 e 37 della c.t.u.
in atti, con proporzionale riduzione di 4/27 complessivi del diritto di proprietà in capo a per CP_1
come risultante attualmente dai Registri Immobiliari in misura di 5/9 (ovvero 15/27), la quale è da ritenersi
ora proprietaria della minor frazione di 11/27;
2) accerta il diritto degli attori, secondo i rispettivi titoli di proprietà, per come determinati all'esito
dell'accoglimento dell'azione di riduzione, alla corresponsione a proprio favore e a carico della convenuta di
indennità di occupazione pari ad € 293,4 per ogni mese di occupazione a far data da settembre 2014
(compreso) e sino a dicembre 2023 (compreso); a partire da gennaio 2024 e sino al rilascio del bene, la somma
mensile dovuta dalla convenuta sarà pari ad € 303,46 mensili;
a detta somma di € 303,46 mensili andrà
aggiunta la rivalutazione ISTAT come per legge, a partire dall'anno 2025 (compreso); quanto sopra fino
all'effettiva liberazione dei locali;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, accerta la sussistenza del
diritto della convenuta alla rifusione della frazione di 16/27 delle spese sostenute per la conservazione della
14 cosa comune, ex artt. 1104 e 1110 c.c., ovvero di complessivi € 2.456,63, con esclusione di interessi ex art.
1242 c.c.; per l'effetto, dalla somma totale dovuta da a titolo di indennità di occupazione, CP_1
andrà detratta la quota parte di riferimento – in base ai rispettivi titoli di proprietà dei tre attori – delle spese
di manutenzione straordinaria del tetto di cui sopra;
4) rigetta la richiesta della convenuta di rifusione di quota parte delle anticipazioni sostenute per interventi di
installazione di impianto di condizionamento e per la ristrutturazione di un bagno, non sussistendone i
requisiti ex artt. 1104 e 1110 c.c.; rigetta altresì la richiesta della convenuta di rifusione delle spese notarile
sostenute, in quanto si tratta di esborsi effettuati per spese di natura personale, per le ragioni indicate in
parte motiva;
5) rigetta la domanda di rilascio dell'immobile per cui è causa, per come formulata dai ricorrenti, per le ragioni
indicate in parte motiva;
6) previo accoglimento della domanda congiunta di voler disporre lo scioglimento della comunione
sull'immobile per cui è causa, nella sua interezza e non solo con riferimento alle minori quote del diritto di
proprietà pervenute in conseguenza della successione di , accerta la necessità di vendita Persona_1
dell'immobile ubicato in vicolo EL Ciardi n. 21 nel Comune di Carbonera (TV) e censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di CARBONERA (TV), Sezione D, Foglio 8: - mapp. 105 sub 6 graffato con il mapp.
105 sub 7 (cat. A/3 – cl. 1 – vani 6,5 – R.C. € 335,70 – vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte
esclusiva); - mapp. 436 sub 8 graffato con il mapp. 436 sub 9: (cat. C/2 – cl. 1 – mq 18 – R.C. € 26,96 –
vicolo EL Ciardi n. 19, piano T-1 con corte esclusiva); quanto sopra, tenendo conto del prezzo di
stima attuale di € 135.000,00, salva la possibilità di versamento di conguagli ad opera di comproprietari che
dovessero - nelle more - essere interessati all'assegnazione di quote (da valutarsi successivamente in sede
distributiva, in difetto di contrasto sul punto);
7) dispone la rimessione della causa in istruttoria, essendo riservata al G.I. l'assunzione degli opportuni
provvedimenti sulla prosecuzione;
8) Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 04/06/2025.
Il Giudice rel.
Dott. Marco Saran
Il Presidente
Dott.ssa Laura Ceccon
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