Articolo 1 della Legge 4 gennaio 1951, n. 14
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1951
Art. 1.
Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, di proprieta' dello Stato, quelle di acquisto del suddetto materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto del materiale stesso, nonche' quelle inerenti al servizio tecnico ispettivo, sono a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1951
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