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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/06/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6449 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'avv.to Monica Conti ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Nola ( NA) alla Via Pietro Vivenzio 28, presso lo studio di questi;
E
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Eugenia Zanella ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Brescia alla via Aleardi 20/b, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2023 la IGnora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 11.01.2016 a AN (NA) con il IGnor
[...]
e che dalla loro unione è nato il figlio in data 04.01.2017 a Caserta, ed Parte_2 Per_1
evidenziato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 21.07.2020 aveva autorizzato l'accordo di separazione tra i coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento del minore.
Il resistente si costituiva in giudizio ed instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la pronuncia in merito all'affido del minore e al contribuito del suo mantenimento nonché in merito all'assegno unico universale per il minore, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 28.05.2025 i procuratori costituiti rappresentavano le parti erano addivenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio, sottoscritto e depositato telematicamente in data 07.05.2025, e, pertanto, concludevano in conformità; il Giudice delegato, viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data
21.07.2020.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente. Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che le parti hanno concordato che la IG.ra continuerà a Parte_1
risiedere presso la casa coniugale sita in Cicciano (NA) alla Via Giuseppe Verdi n° 9 unitamente al figlio minore mentre Il IG. continuerà a Per_1 Parte_2
risiedere in Castelcovati (BS) al Viale dei Caduti 51;
2) prende atto della espressa rinuncia della IG.ra alla domanda di affido esclusivo Parte_1
del minore;
3) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Per_1
madre;
4) circa i tempi di permanenza del minore con il padre, considerata la lontananza e le condizioni di salute del padre, esso sarà rimesso agli accordi presi, di volta in volta, dalle parti previo congruo anticipo ed i costi relativi alle trasferte saranno a carico del IG. Pt_2
che deciderà quando far visita al piccolo presso la casa coniugale e quando, invece, Per_1
tenerlo con sé portandolo a Brescia per trascorrere insieme del tempo, inclusi i pernotti;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (da giugno ad agosto) da concordare il 30 maggio ogni anno entro;
per le vacanze natalizie e pasquali, seguendo il calendario scolastico, saranno divise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività trascorse con l'uno piuttosto che con l'altro (ad esempio, se un genitore trascorre il Natale con l'anno Per_1
dopo trascorrerà il Capodanno e viceversa); durante le altre giornate di festività, nazionale o locale (ad esempio, festa dell'immacolata/ dei lavoratori/ della Repubblica etc.), si seguirà il criterio dell' alternanza di anno in anno tra i genitori, tenuto conto delle eIGenze ed agli impegni del IG. Il giorno del compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà, Pt_2
il minore li trascorrerà con il IG. laddove possibile;
il giorno del compleanno, Pt_2
dell'onomastico e della Festa della Mamma, il minore li trascorrerà con la IG.ra ; Parte_1
il giorno del compleanno e dell'onomastico di possibilmente con entrambi i Per_1
genitori, ove possibile, in caso contrario, secondo il turno prestabilito;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore Pt_2
versando alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico/ Per_1 Parte_1 contanti/ vaglia postale, la somma complessiva di € 250,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
6) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie nell'interesse del figlio Prende atto che le parti hanno previsto a titolo meramente Per_1
esemplificativo e non esaustivo, che devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN; Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche (con il limite mensile di € 20,00);
7) prende atto che le parti hanno concordato che il IG. rimarrà obbligato a Pt_2
corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continui a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'Assegno Unico erogato dall' in CP_1
favore del figlio di sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
Per_1
9) prende atto che i genitori si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10) prende atto che le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio della carta di identità valida per espatrio per il figlio minore;
11) prende atto che le parti hanno prestato il consenso per la partecipazione del figlio alle gite scolastiche (di un giorno o più giorni con pernotto).
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGnori Parte_1
e il 11.01.2016 a AN (NA) (trascritto nel registro degli
[...] Parte_2 atti di matrimonio del Comune di AN (NA) all'atto n. 1– Parte II –Serie A - anno
2016);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87
n. 74;
c) prende atto che le parti hanno concordato che la IG.ra continuerà a Parte_1
risiedere presso la casa coniugale sita in Cicciano (NA) alla Via Giuseppe Verdi n° 9 unitamente al figlio minore mentre Il IG. continuerà a Per_1 Parte_2
risiedere in Castelcovati (BS) al Viale dei Caduti 51;
d) prende atto della espressa rinuncia della IG.ra alla domanda di affido esclusivo Parte_1
del minore;
e) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Per_1
madre;
f) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2
minore versando alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a Per_1 Parte_1 mezzo bonifico/ contanti/ vaglia postale, la somma complessiva di € 250,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
h) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie nell'interesse del figlio Prende atto che le parti hanno previsto a titolo Per_1
meramente esemplificativo e non esaustivo, che devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche
(anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche (con il limite mensile di € 20,00);
i) prende atto che le parti hanno concordato che il IG. rimarrà obbligato a Pt_2
corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continui a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
j) prende atto che le parti hanno concordato che l'Assegno Unico erogato dall' in CP_1
favore del figlio di sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
Per_1
k) prende atto che i genitori si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
l) prende atto che le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio della carta di identità valida per espatrio per il figlio minore;
m) prende atto che le parti hanno prestato il consenso per la partecipazione del figlio alle gite scolastiche (di un giorno o più giorni con pernotto).
n) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di conIGlio del 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6449 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
difesa e rappresentata in giudizio dall'avv.to Monica Conti ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Nola ( NA) alla Via Pietro Vivenzio 28, presso lo studio di questi;
E
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Eugenia Zanella ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Brescia alla via Aleardi 20/b, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.12.2023 la IGnora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 11.01.2016 a AN (NA) con il IGnor
[...]
e che dalla loro unione è nato il figlio in data 04.01.2017 a Caserta, ed Parte_2 Per_1
evidenziato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 21.07.2020 aveva autorizzato l'accordo di separazione tra i coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento del minore.
Il resistente si costituiva in giudizio ed instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la pronuncia in merito all'affido del minore e al contribuito del suo mantenimento nonché in merito all'assegno unico universale per il minore, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza di comparizione, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, mediante il deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 28.05.2025 i procuratori costituiti rappresentavano le parti erano addivenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio, sottoscritto e depositato telematicamente in data 07.05.2025, e, pertanto, concludevano in conformità; il Giudice delegato, viste le conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Procuratore della Repubblica autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto l'accordo di separazione autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data
21.07.2020.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente. Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che le parti hanno concordato che la IG.ra continuerà a Parte_1
risiedere presso la casa coniugale sita in Cicciano (NA) alla Via Giuseppe Verdi n° 9 unitamente al figlio minore mentre Il IG. continuerà a Per_1 Parte_2
risiedere in Castelcovati (BS) al Viale dei Caduti 51;
2) prende atto della espressa rinuncia della IG.ra alla domanda di affido esclusivo Parte_1
del minore;
3) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Per_1
madre;
4) circa i tempi di permanenza del minore con il padre, considerata la lontananza e le condizioni di salute del padre, esso sarà rimesso agli accordi presi, di volta in volta, dalle parti previo congruo anticipo ed i costi relativi alle trasferte saranno a carico del IG. Pt_2
che deciderà quando far visita al piccolo presso la casa coniugale e quando, invece, Per_1
tenerlo con sé portandolo a Brescia per trascorrere insieme del tempo, inclusi i pernotti;
15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (da giugno ad agosto) da concordare il 30 maggio ogni anno entro;
per le vacanze natalizie e pasquali, seguendo il calendario scolastico, saranno divise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività trascorse con l'uno piuttosto che con l'altro (ad esempio, se un genitore trascorre il Natale con l'anno Per_1
dopo trascorrerà il Capodanno e viceversa); durante le altre giornate di festività, nazionale o locale (ad esempio, festa dell'immacolata/ dei lavoratori/ della Repubblica etc.), si seguirà il criterio dell' alternanza di anno in anno tra i genitori, tenuto conto delle eIGenze ed agli impegni del IG. Il giorno del compleanno, dell'onomastico e della Festa del Papà, Pt_2
il minore li trascorrerà con il IG. laddove possibile;
il giorno del compleanno, Pt_2
dell'onomastico e della Festa della Mamma, il minore li trascorrerà con la IG.ra ; Parte_1
il giorno del compleanno e dell'onomastico di possibilmente con entrambi i Per_1
genitori, ove possibile, in caso contrario, secondo il turno prestabilito;
5) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore Pt_2
versando alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico/ Per_1 Parte_1 contanti/ vaglia postale, la somma complessiva di € 250,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
6) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie nell'interesse del figlio Prende atto che le parti hanno previsto a titolo meramente Per_1
esemplificativo e non esaustivo, che devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del
SSN; Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche (con il limite mensile di € 20,00);
7) prende atto che le parti hanno concordato che il IG. rimarrà obbligato a Pt_2
corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continui a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
8) prende atto che le parti hanno concordato che l'Assegno Unico erogato dall' in CP_1
favore del figlio di sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
Per_1
9) prende atto che i genitori si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10) prende atto che le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio della carta di identità valida per espatrio per il figlio minore;
11) prende atto che le parti hanno prestato il consenso per la partecipazione del figlio alle gite scolastiche (di un giorno o più giorni con pernotto).
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGnori Parte_1
e il 11.01.2016 a AN (NA) (trascritto nel registro degli
[...] Parte_2 atti di matrimonio del Comune di AN (NA) all'atto n. 1– Parte II –Serie A - anno
2016);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87
n. 74;
c) prende atto che le parti hanno concordato che la IG.ra continuerà a Parte_1
risiedere presso la casa coniugale sita in Cicciano (NA) alla Via Giuseppe Verdi n° 9 unitamente al figlio minore mentre Il IG. continuerà a Per_1 Parte_2
risiedere in Castelcovati (BS) al Viale dei Caduti 51;
d) prende atto della espressa rinuncia della IG.ra alla domanda di affido esclusivo Parte_1
del minore;
e) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Per_1
madre;
f) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
g) pone a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2
minore versando alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a Per_1 Parte_1 mezzo bonifico/ contanti/ vaglia postale, la somma complessiva di € 250,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
h) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese straordinarie nell'interesse del figlio Prende atto che le parti hanno previsto a titolo Per_1
meramente esemplificativo e non esaustivo, che devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche
(anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche (con il limite mensile di € 20,00);
i) prende atto che le parti hanno concordato che il IG. rimarrà obbligato a Pt_2
corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continui a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
j) prende atto che le parti hanno concordato che l'Assegno Unico erogato dall' in CP_1
favore del figlio di sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
Per_1
k) prende atto che i genitori si sono impegnati a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
l) prende atto che le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio della carta di identità valida per espatrio per il figlio minore;
m) prende atto che le parti hanno prestato il consenso per la partecipazione del figlio alle gite scolastiche (di un giorno o più giorni con pernotto).
n) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di conIGlio del 30.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)