Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7000/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 09/04/2025 UDIENZA CARTOLARE
Il Giudice
Lette le note di udienza e di discussione decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Rita Di Salvo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7000/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla In- Parte_1 C.F._1
dirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. BARSANTI RAOUL (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura C.F._2
a margine dell'atto di citazione
- ricorrente -
E
Controparte_1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Telematico presso lo stu- P.IVA_1
1
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di co- stituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- resistente
Nonché contro
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8
Resistente -contumace
OGETTO: ordinanza ingiunzione n. 193/2022/SIL, R.G. n. 247/21/SIL,
CONCLUSIONI: come da verbali e note cartolari di udienza e discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di opposizione all'ordinanza ingiunzione ha chie- Parte_1
sto annullarsi il provvedimento emesso nei suoi confronti eccependo, tra l'altro che la stessa aveva rivestito la funzione di amministratore giudizia- rio ed amministratore unico della S.r.l.s. in liquidazione, e CP_3
che in tale veste e qualifica le era stata addebitata la responsabilità della sanzione laddove la medesima era già decaduta dalla carica in quanto aveva ricoperto la carica di amministratore della società – in vir- Controparte_4
tù di provvedimento emesso dal Tribunale di Roma sezione Misure di Pre- venzione dal 04.01.2019 e che con provvedimento del 1.10.2019 il suddet- to Tribunale ha disposto il dissequestro della società e che in data
21.11.2019 è stata dichiarata la decadenza dell'opponente dalla carica di amministratore giudiziario e di amministratore unico.
Si è costituito Controparte_5
il quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo che in da-
[...]
ta 07.08.2019 gli ispettori del lavoro iniziavano gli accertamenti scaturiti
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dalla richiesta di intervento della lavoratrice nata il Persona_1
12.4.1996 la quale dichiarava di essere stata licenziata senza giustificato motivo dalla società e rivendicava le retribuzioni dal mese Controparte_4
di gennaio 2019 al 07/03/2019 e 13^ mensilità; che in data 26 agosto 2019 veniva redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 83/94 inviato a mez- zo pec, la cui consegna veniva attestata con ricevuta, ma la documentazione non veniva esibita nel termine ivi indicato;
che in assenza di documenta- zione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro della sig.ra Per_1
e con riferimento ai fatti rilevati, con verbale unico di accertamento
[...]
e notificazione n. CE00000/2020-194-01 del 03.02.2020, gli ispettori con- testavano la violazione 3 comma 3 parte prima DL 12.12.1983 n. 463 con- vertito con modificazioni nella legge 11.11.1983 n. 638 Impedimento alla vigilanza in materia previdenziale per non aver esibito la documentazione di lavoro della lavoratrice e con rapporto prot. n. 1766 del Persona_1
Part 21.1.2021 art.17 L.689/81, gli ispettori riferivano al Direttore dell di che in data 10.6.2022 ingiunzione n.193/2022/SIL. CP_1
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va dato atto che legittimato passivo è il solo
[...]
Controparte_1
Invero, come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte, “la struttura dell'illecito in esame assume, per la conformazione che gli ha dato il diritto positivo, la connotazione di illecito di tipo omissivo che si consuma nel momento in cui, decorso il termine previsto dalla legge, la comunicazione non viene effettuata, mentre non assume rilevanza la circostanza che l'ob- bligo di comunicazione violato attenga alla costituzione del rapporto di la- voro che ha natura di contratto di durata;
non si configura, dunque, nel caso
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di specie, la situazione tipica dell'illecito permanente che richiede, necessa- riamente, che la fattispecie tipica, indicata dalla legge, descriva una condot- ta ininterrotta e perdurante nel tempo, tenuta senza soluzione di continuità e dipendente dalla persistente volontà dell'agente, idonea a determinare una compressione costante del bene giuridico finché non venga meno la con- dotta stessa” (cfr. Cass. civ., 24 ottobre 2018, n. 27002, cit.; conf. Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 35978)
Venendo al caso di specie, deve ritenersi che l'illecito amministrativo con- testato si è consumato allorquando l'opponente non rivestiva più l'incarico di amministratore giudiziario, come da documentazione in atti.
In quanto volendo non tener della data del verbale di accertamento del
3.2.2020 l'illecito potrebbe, a tutto concedere, ritenersi consumato alla data della compiuta giacenza del plico contente il sollecito del 23.10.2019 ossia la data del 12.12.2019.
È, pertanto, evidente che, di vero, nessun contributo alla consumazione dell'illecito amministrativo perpetrato è stato offerto dall'amministrazione giudiziaria – subentrata nell'amministrazione dell'azienda in epoca succes- siva alla omessa comunicazione di cui si è detto -, così che nessuna sanzio- ne amministrativa può essere comminata all'amministrazione giudiziaria.
Le spese tenuto conto della particolarità della vicenda in esame possono ri- tenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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accoglie l'opposizione per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione oppo- sta;
compensa le spese
S. Maria C.V., 8.4.2025
Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo )
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