TRIB
Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/02/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10964/2018 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CANNILLA CARMELINDA, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
20/01/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente (unica costituita), senza assegnazione di termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante l'espressa rinuncia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27/06/2018, ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio, atteso che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile, come da estratto dell'atto di matrimonio in atti)
contratto con a Tremestieri Etneo (CT) il 30/11/2007, dal quale non è nata Controparte_1
prole, essendosi i coniugi separati giudizialmente, giusta sentenza del Tribunale di Catania n.
2541/2011 depositata in data 07/07/2011.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito, né è comparso Controparte_1
all'udienza presidenziale del 29/05/2019 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione – né ha inteso costituirsi nella successiva fase prettamente contenziosa e la causa è
stata posta in decisione sulla base della documentazione acquisita agli atti, senza ulteriore attività
istruttoria.
Tanto premesso e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , Controparte_1
deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità
e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 2541/2011 emessa dal Tribunale di Catania in data 01/07/2011 e depositata in cancelleria il 07/07/2011 nel procedimento recante R.G. n.
9988/2010.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande e tenuto conto che non vi è prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente sulla quale statuire.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
a Tremestieri Etneo (CT) il 30/11/2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
dello stato civile del Comune di Tremestieri Etneo al n. 8, parte 1, anno 2007;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Tremestieri Etneo (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher