Articolo 15 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 agosto 1931
Art. 15.

Nella sezione nautica dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua straniera, altra lingua straniera, disegno, attrezzatura, manovra, religione.

ln aggiunta alle suddette materia si inseguano:

nella sezione ad indirizzo specializzato per capitani: astronomia, navigazione, meteorologia, oceanografia, elementi di macchine e di costruzione navale, telegrafia, radiotelegrafia, geografia commerciale, nozioni di diritto ed economia, igiene navale;

nella sezione ad indirizzo specializzato per macchinisti: disegno di descrittiva, macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, misure elettriche, telegrafia, radio-telegrafia, elementi di costruzione navale;

nella sezione ad indirizzo specializzato per costruttori: disegno di descrittiva, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, meccanica applicata, elementi di macchine, elementi di diritto ed economia.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931