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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 134/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSINI Parte_1 C.F._1
AUGUSTO elettivamente domiciliato in VIA BEATO ODORIGO 2/D PORDENONE presso lo studio dell'avv. CASSINI AUGUSTO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CECCHINATO ALVISE elettivamente domiciliato in VIA DEL RASTRELLO, 45 30026 PORTOGRUARO presso lo studio dell'avv. CECCHINATO ALVISE
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BAVARESCO Controparte_2 CodiceFiscale_2
GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BAVARESCO GIUSEPPE
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della delibera condominiale del 18 Giugno 2022.
Ha dedotto, in fatto, che per effetto di tale delibera è stata disposta la modifica delle tabelle millesimali del corpo B del in conseguenza dei lavori effettuati dai sigg.ri Controparte_3
. CP_2
Ha ritenuto tale delibera nulla in quanto non preceduta da qualsivoglia delibera autorizzativa e in ogni caso lesivi del decoro architettonico i lavori effettuati dai sigg.ri CP_2
pagina 1 di 5 Ha inoltre eccepito l'inosservanza dei quorum previsti per la modifica delle tabelle millesimali, sia per mancanza di unanimità con riferimento ai condomini del corpo B dell'edificio sia per mancata partecipazione dei condomini degli altri corpi del medesimo condominio (A e C).
Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo il CP_3 difetto di legittimazione attiva di parte attrice e comunque la carenza di interesse dello stesso a siffatta impugnazione non essendo proprietario di nessun immobile facente parte del corpo B. Nel merito ha ritenuto infondate le doglianze proposte.
Si è costituito in giudizio associandosi alle difese Controparte_2 di parte convenuta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è in parte infondata e in parte inammissibile per i motivi di seguito indicati.
Non meritevole di accoglimento si appalesa la doglianza in merito alla nullità della delibera condominiale di modifica delle tabelle millesimale per difetto di una preventiva autorizzazione ai lavori svolti dal su beni di proprietà esclusiva dello CP_3 CP_2 stesso.
Sul punto occorre sinteticamente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “mentre vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non così accade quando l'utilità riguardi la singola proprietà esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non essendo gli stessi obbligati a contribuire alle spese relative” (ex multis Cass. Sez. 2, 20112/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del 08/09/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 791 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 7077 del 22/06/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 29/04/1992).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che in tanto sia necessaria una delibera autorizzativa del in quanto i CP_3 lavori in questione incidano sulle cose o servizi comuni.
Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che i lavori oggetto di causa siano stati realizzati dal terzo interveniente unicamente su beni di proprietà esclusiva dello stesso, di talché nessuna delibera preventiva era necessaria a livello giuridico giacché non rientrante nella competenza dell'assemblea.
Né tantomeno la preventiva adozione appare necessaria in relazione alla presunta lesione del decoro architettonico che parte attrice pagina 2 di 5 invoca a giustificazione della necessità di una delibera autorizzativa, dovendosi ritenere anche questo secondo motivo privo di pregio giuridico.
È giurisprudenza costante che per decoro architettonico del fabbricato debba intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (C. 18928/2020; C. 1286/2010; C. 8731/1998; C. 6496/95; C. 10507/1994; C. 10513/1993).
Orbene, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione fotografica risulta che i lavori in oggetto abbiano concretamente riguardato la copertura del lastrico posto al primo piano per la parte di proprietà esclusiva di senza in alcun modo Controparte_2 incidere sulla struttura stessa dello stabile condominiale.
Ciò appare evidente dalla circostanza che in alcun modo la suddetta costruzione ha eliminato o modificato la parete esterna del né tantomeno risulta essere stata realizzata sulla stessa CP_3 linea più esterna dello stesso stabile condominiale.
Così facendo non può ritenersi che l'intervento del abbia CP_3 alterato la fisionomia dell'intero edificio e della facciata stessa, ragion per cui non può ritenersi che tale intervento abbia modificato/alterato in maniera evidente il decoro architettonico dell'edificio.
Inammissibile per difetto di interesse ad agire si appalesano le ulteriore doglianze sollevate da parte attrice in merito alle maggioranze e ai quorum raggiunti in relazione alla delibera condominiale di modifica delle tabelle millesimali adottata dai soli condomini del corpo B, senza la partecipazione di quelli degli altri corpi facenti parte del complesso unitario.
Sul punto occorre muovere il ragionamento logico giuridico dal consolidato principio secondo cui “Nel condominio, caratterizzato dalla coesistenza nell'edificio di una pluralità di piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva, l'attribuzione della proprietà comune sancita dall'art.1117 cod.civ. trova fondamento nel collegamento strumentale ed accessorio fra le cose, i servizi e gli impianti indicati dalla norma citata e le unità immobiliari appartenenti ai singoli proprietari, giacché presupposto della comunione è che i beni indicati dall'art. 1117 cod.civ., per caratteri materiali e funzionali, siano necessari per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà ovvero siano oggettivamente destinati in modo stabile al servizio e al godimento collettivo” (C.
pagina 3 di 5 Precipitato logico applicativo di tale principio è che, da un lato, Nel condominio di edifici è possibile che un complesso immobiliare si frazioni per certi beni o servizi in più condominii e, dall'altro lato, che sia di contro necessaria una partecipazione unitaria e collettiva di tutti i corpi facenti parte lo stabile per i servizi più generali di un condominio unico (art. 1123 terzo comma, artt. 61 e 62 disp. att. al cod. civ.), ossia per quelle delibere inerenti beni destinati al servizio di tutti e quindi di proprietà comune come ad es. cortili, impianto di riscaldamento beni. Nel caso di specie, premesso che costituisce circostanza incontestata che l'organizzazione del condominio in questione sia sempre avvenuto in maniera frazionata (i.e. per corpi) con riferimento alle delibere specificamente inerenti allo stesso, appare evidente come nel caso di specie una delibera meramente modificativa delle tabelle millesimali inerenti il corpo B non richieda in alcun modo la partecipazione dei condomini degli altri corpi e quindi dello stesso attore, in quanto trattasi di delibera inidonea ad incidere in via diretta sui servizi comuni dell'edificio.
Ne consegue che è del tutto carente di interesse ad agire parte attrice che, in qualità di proprietario esclusivo di bene facente parte del corpo A, non può lamentare violazioni a delibere concernenti oggetti diversi e insuscettibili di incidere sul godimento comune della cosa nella sua concreta attuazione.
Ne consegue l'infondatezza della domanda proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza anche nei confronti del terzo interveniente adesivo dipendente.
Ed invero, alla luce della corretta applicazione del principio di causalità, cui deve necessariamente orientarsi la regolamentazione delle spese di lite, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa, o nel caso di specie, si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultante infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012).
Nel caso di specie, pertanto, devono ritenersi a carico di parte attrice anche le spese sostenute dal terzo in causa, atteso che l'intervento dello stesso in giudizio è stato provocato, sul piano causale, dai profili di responsabilità allegati da parte attrice nei confronti della convenuta ed è finalizzato, nella sua concreta attuazione, alla salvaguardia delle opere contestate da parte attrice.
Pertanto, sulla scorta dei principi sopra richiamati, “l'interventore adesivo dipendente ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio” (C. 1589/2022).
pagina 4 di 5
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3809,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge,
- condanna parte attrice a rifondere al terzo interveniente le spese di lite che liquida in euro 3809,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 134/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSINI Parte_1 C.F._1
AUGUSTO elettivamente domiciliato in VIA BEATO ODORIGO 2/D PORDENONE presso lo studio dell'avv. CASSINI AUGUSTO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CECCHINATO ALVISE elettivamente domiciliato in VIA DEL RASTRELLO, 45 30026 PORTOGRUARO presso lo studio dell'avv. CECCHINATO ALVISE
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BAVARESCO Controparte_2 CodiceFiscale_2
GIUSEPPE elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BAVARESCO GIUSEPPE
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio il Controparte_1 al fine di ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della delibera condominiale del 18 Giugno 2022.
Ha dedotto, in fatto, che per effetto di tale delibera è stata disposta la modifica delle tabelle millesimali del corpo B del in conseguenza dei lavori effettuati dai sigg.ri Controparte_3
. CP_2
Ha ritenuto tale delibera nulla in quanto non preceduta da qualsivoglia delibera autorizzativa e in ogni caso lesivi del decoro architettonico i lavori effettuati dai sigg.ri CP_2
pagina 1 di 5 Ha inoltre eccepito l'inosservanza dei quorum previsti per la modifica delle tabelle millesimali, sia per mancanza di unanimità con riferimento ai condomini del corpo B dell'edificio sia per mancata partecipazione dei condomini degli altri corpi del medesimo condominio (A e C).
Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo il CP_3 difetto di legittimazione attiva di parte attrice e comunque la carenza di interesse dello stesso a siffatta impugnazione non essendo proprietario di nessun immobile facente parte del corpo B. Nel merito ha ritenuto infondate le doglianze proposte.
Si è costituito in giudizio associandosi alle difese Controparte_2 di parte convenuta.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è in parte infondata e in parte inammissibile per i motivi di seguito indicati.
Non meritevole di accoglimento si appalesa la doglianza in merito alla nullità della delibera condominiale di modifica delle tabelle millesimale per difetto di una preventiva autorizzazione ai lavori svolti dal su beni di proprietà esclusiva dello CP_3 CP_2 stesso.
Sul punto occorre sinteticamente rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “mentre vanno ripartite tra tutti i condomini, in proporzione al valore della quota di ciascuno, le spese che attengano a parti dell'edificio comuni o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non così accade quando l'utilità riguardi la singola proprietà esclusiva e l'intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non essendo gli stessi obbligati a contribuire alle spese relative” (ex multis Cass. Sez. 2, 20112/2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del 08/09/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 791 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 7077 del 22/06/1995; Sez. 2, Sentenza n. 5179 del 29/04/1992).
Logico corollario di quanto testé dedotto è che in tanto sia necessaria una delibera autorizzativa del in quanto i CP_3 lavori in questione incidano sulle cose o servizi comuni.
Nel caso di specie costituisce circostanza incontestata che i lavori oggetto di causa siano stati realizzati dal terzo interveniente unicamente su beni di proprietà esclusiva dello stesso, di talché nessuna delibera preventiva era necessaria a livello giuridico giacché non rientrante nella competenza dell'assemblea.
Né tantomeno la preventiva adozione appare necessaria in relazione alla presunta lesione del decoro architettonico che parte attrice pagina 2 di 5 invoca a giustificazione della necessità di una delibera autorizzativa, dovendosi ritenere anche questo secondo motivo privo di pregio giuridico.
È giurisprudenza costante che per decoro architettonico del fabbricato debba intendersi l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, un'innovazione determini o meno alterazione del decoro architettonico, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato (C. 18928/2020; C. 1286/2010; C. 8731/1998; C. 6496/95; C. 10507/1994; C. 10513/1993).
Orbene, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione fotografica risulta che i lavori in oggetto abbiano concretamente riguardato la copertura del lastrico posto al primo piano per la parte di proprietà esclusiva di senza in alcun modo Controparte_2 incidere sulla struttura stessa dello stabile condominiale.
Ciò appare evidente dalla circostanza che in alcun modo la suddetta costruzione ha eliminato o modificato la parete esterna del né tantomeno risulta essere stata realizzata sulla stessa CP_3 linea più esterna dello stesso stabile condominiale.
Così facendo non può ritenersi che l'intervento del abbia CP_3 alterato la fisionomia dell'intero edificio e della facciata stessa, ragion per cui non può ritenersi che tale intervento abbia modificato/alterato in maniera evidente il decoro architettonico dell'edificio.
Inammissibile per difetto di interesse ad agire si appalesano le ulteriore doglianze sollevate da parte attrice in merito alle maggioranze e ai quorum raggiunti in relazione alla delibera condominiale di modifica delle tabelle millesimali adottata dai soli condomini del corpo B, senza la partecipazione di quelli degli altri corpi facenti parte del complesso unitario.
Sul punto occorre muovere il ragionamento logico giuridico dal consolidato principio secondo cui “Nel condominio, caratterizzato dalla coesistenza nell'edificio di una pluralità di piani o porzioni di piano di proprietà esclusiva, l'attribuzione della proprietà comune sancita dall'art.1117 cod.civ. trova fondamento nel collegamento strumentale ed accessorio fra le cose, i servizi e gli impianti indicati dalla norma citata e le unità immobiliari appartenenti ai singoli proprietari, giacché presupposto della comunione è che i beni indicati dall'art. 1117 cod.civ., per caratteri materiali e funzionali, siano necessari per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà ovvero siano oggettivamente destinati in modo stabile al servizio e al godimento collettivo” (C.
pagina 3 di 5 Precipitato logico applicativo di tale principio è che, da un lato, Nel condominio di edifici è possibile che un complesso immobiliare si frazioni per certi beni o servizi in più condominii e, dall'altro lato, che sia di contro necessaria una partecipazione unitaria e collettiva di tutti i corpi facenti parte lo stabile per i servizi più generali di un condominio unico (art. 1123 terzo comma, artt. 61 e 62 disp. att. al cod. civ.), ossia per quelle delibere inerenti beni destinati al servizio di tutti e quindi di proprietà comune come ad es. cortili, impianto di riscaldamento beni. Nel caso di specie, premesso che costituisce circostanza incontestata che l'organizzazione del condominio in questione sia sempre avvenuto in maniera frazionata (i.e. per corpi) con riferimento alle delibere specificamente inerenti allo stesso, appare evidente come nel caso di specie una delibera meramente modificativa delle tabelle millesimali inerenti il corpo B non richieda in alcun modo la partecipazione dei condomini degli altri corpi e quindi dello stesso attore, in quanto trattasi di delibera inidonea ad incidere in via diretta sui servizi comuni dell'edificio.
Ne consegue che è del tutto carente di interesse ad agire parte attrice che, in qualità di proprietario esclusivo di bene facente parte del corpo A, non può lamentare violazioni a delibere concernenti oggetti diversi e insuscettibili di incidere sul godimento comune della cosa nella sua concreta attuazione.
Ne consegue l'infondatezza della domanda proposta.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza anche nei confronti del terzo interveniente adesivo dipendente.
Ed invero, alla luce della corretta applicazione del principio di causalità, cui deve necessariamente orientarsi la regolamentazione delle spese di lite, si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa, o nel caso di specie, si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultante infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012).
Nel caso di specie, pertanto, devono ritenersi a carico di parte attrice anche le spese sostenute dal terzo in causa, atteso che l'intervento dello stesso in giudizio è stato provocato, sul piano causale, dai profili di responsabilità allegati da parte attrice nei confronti della convenuta ed è finalizzato, nella sua concreta attuazione, alla salvaguardia delle opere contestate da parte attrice.
Pertanto, sulla scorta dei principi sopra richiamati, “l'interventore adesivo dipendente ha diritto alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza dell'opponente, essendo sufficiente a tal fine la sua partecipazione al giudizio” (C. 1589/2022).
pagina 4 di 5
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 3809,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge,
- condanna parte attrice a rifondere al terzo interveniente le spese di lite che liquida in euro 3809,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5