Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6711/24_ R.G. Lavoro
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, c. 5, c.p.c.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Mariarosaria Renzetti,
- esaminati gli atti del procedimento introdotto da Parte 1 , nato il [...];
-rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in Cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, c. 4, c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONI DI RIFERIMENTO: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO e ART 3 CO 3 L. 104/92
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO: PARZIALMENTE POSITIVO
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO: dal 31.07.24
COMPENSA
le spese processuali tra le parti in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento rispetto al momento di presentazione della domanda amministrativa;
PONE
.CP definitivamente a carico dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di CTU, come da separato decreto.
Foggia, 07.03.25
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti