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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2024, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20455/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20455 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto il ricorso per la separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Stasi, giusta procura speciale in atti
- ricorrente
E
(C.F. ), nato in [...]-Galati (Romania) il CP_1 C.F._2
24.08.1985;
- resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.10.2023.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso: che in data 16.08.2008 ha contratto Parte_1 matrimonio in Romania con (matrimonio non trascritto in Italia); che CP_1 dall'unione coniugale è nata in [...] la figlia (n. il 09.06.2010); che la Per_1 convivenza coniugale era divenuta progressivamente intollerabile a causa dei comportamenti assunti dal resistente, tali da impedire la serenità e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi – chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di affidare la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé e calendario di frequentazione paterno, di determinare a carico del resistente un assegno di euro 300,00 mensili per il suo mantenimento e di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Rappresentava che il resistente svolgeva regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito di circa euro 1.500,00 mensili, mentre ella si trovava in stato di disoccupazione. All'udienza presidenziale, verificata la rituale notifica del ricorso, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione di parte resistente, il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti – segnatamente: autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e diritto di visita del padre, determinava a carico del resistente un assegno di euro
200,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie – e rinviava la causa per il prosieguo innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 22.06.2022 (poi differita al 21.12.2022). All'udienza del 21.12.2022, veniva disposto il rinnovo della notifica di tutti gli atti del procedimento, con rinvio della causa al 05.04.2023.
All'udienza predetta, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di parte resistente e, attesa la rinuncia della ricorrente ai termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2023.
Con ordinanza del 14.11.2023, il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva di cui all'udienza cartolare del 18.10.2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c. vista la rinuncia.
Tanto premesso, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status di separazione, all'affidamento della figlia minore nonché alle domande di carattere economico di parte ricorrente.
Domanda di separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia.
Affidamento della figlia minore
I coniugi hanno una figlia, , che vive con la madre in un appartamento condotto Per_1 in locazione.
La ricorrente è il genitore che si prende cura sotto l'aspetto morale e materiale della figlia.
Dalle stesse dichiarazioni della ricorrente non sono emerse ragioni oggettive e comprovate che inducano a ritenere pregiudizievole per la minore l'affido condiviso;
si ritiene opportuno, quindi, confermare l'affidamento condiviso della figlia ad Per_1 entrambi i genitori, in adesione a quanto chiesto dalla parte ricorrente, e il collocamento presso la madre, con cui la minore già vive da lunga data.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune
Pag. 2 di 5 accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla frequentazione con il padre, ritiene il Collegio di dover confermare le modalità di frequentazione già in essere come stabilite nell'ordinanza presidenziale e, pertanto, in difetto di diverso accordo, la minore trascorrerà con il padre i seguenti giorni e periodi: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì salvo diverso accordo), dall'uscita di scuola alla sera dopo cena;
a fine settimana alterni dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre, o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare quanto ai periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
i “ponti” e le festività infrasettimanali alternate.
Contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
La ricorrente lavora come parrucchiera, con reddito mensile netto pari a circa euro
1.200,00 (attività non contrattualizzata: cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del settembre 2023); vive con la figlia in locazione con un canone di euro 400,00 Per_1 mensili. La signora ha dichiarato che il resistente lavora presso una ditta edile, dove la notifica è stata eseguita con successo, con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile netto pari a circa euro 1.500,00; ha altresì dichiarato che il marito sopporta spese di locazione per euro 450,00 mensili.
Alla stregua degli elementi emersi, considerata la condizione patrimoniale delle parti e l'assenza di ragioni contrarie allegate dal resistente, che ha scelto di rimanere contumace, viste le presumibili attuali esigenze della figlia parametrate all'età ed i tempi di permanenza con la madre, considerato che la ricorrente in corso di causa ha visto migliorare la propria situazione economica e in udienza ha dichiarato che l'importo già determinato con l'ordinanza presidenziale è adeguato alle necessità della figlia, il Collegio ritiene equo confermare a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno di euro 200,00 mensili, fatti salvi i provvedimenti provvisori. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Pag. 3 di 5 Ciascuna delle parti dovrà contribuire alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative alla figlia, ai sensi del protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del
17.12.2014.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, con-tributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un
Pag. 4 di 5 motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Contributo al mantenimento della moglie
In corso di causa non è stata reiterata dalla ricorrente la domanda volta al riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento, del quale comunque non sussistono i presupposti in considerazione della capacità di lavoro della signora e dei redditi dalla stessa dichiarati.
Spese di lite
Le spese di lite, stante la contumacia della parte resistente e considerati la natura e l'oggetto del procedimento, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. N ), nato in [...]-Galati (Romania) il 24.08.1985, i C.F._2 quali hanno contratto matrimonio in Pechea-Galati (Romania) in data 16.08.2008;
- dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
- determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della figlia minore , da corrispondere ad presso il di Per_1 Parte_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
- dispone che provveda alle spese straordinarie per la figlia nella misura del CP_1
50%.
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
26.01.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20455 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente ad oggetto il ricorso per la separazione giudiziale
TRA
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariangela Stasi, giusta procura speciale in atti
- ricorrente
E
(C.F. ), nato in [...]-Galati (Romania) il CP_1 C.F._2
24.08.1985;
- resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.10.2023.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – premesso: che in data 16.08.2008 ha contratto Parte_1 matrimonio in Romania con (matrimonio non trascritto in Italia); che CP_1 dall'unione coniugale è nata in [...] la figlia (n. il 09.06.2010); che la Per_1 convivenza coniugale era divenuta progressivamente intollerabile a causa dei comportamenti assunti dal resistente, tali da impedire la serenità e la comunione spirituale e materiale tra i coniugi – chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di affidare la minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé e calendario di frequentazione paterno, di determinare a carico del resistente un assegno di euro 300,00 mensili per il suo mantenimento e di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Rappresentava che il resistente svolgeva regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito di circa euro 1.500,00 mensili, mentre ella si trovava in stato di disoccupazione. All'udienza presidenziale, verificata la rituale notifica del ricorso, nella impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione di parte resistente, il Presidente f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti – segnatamente: autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e diritto di visita del padre, determinava a carico del resistente un assegno di euro
200,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie – e rinviava la causa per il prosieguo innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 22.06.2022 (poi differita al 21.12.2022). All'udienza del 21.12.2022, veniva disposto il rinnovo della notifica di tutti gli atti del procedimento, con rinvio della causa al 05.04.2023.
All'udienza predetta, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di parte resistente e, attesa la rinuncia della ricorrente ai termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2023.
Con ordinanza del 14.11.2023, il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva di cui all'udienza cartolare del 18.10.2023, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c. vista la rinuncia.
Tanto premesso, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status di separazione, all'affidamento della figlia minore nonché alle domande di carattere economico di parte ricorrente.
Domanda di separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia.
Affidamento della figlia minore
I coniugi hanno una figlia, , che vive con la madre in un appartamento condotto Per_1 in locazione.
La ricorrente è il genitore che si prende cura sotto l'aspetto morale e materiale della figlia.
Dalle stesse dichiarazioni della ricorrente non sono emerse ragioni oggettive e comprovate che inducano a ritenere pregiudizievole per la minore l'affido condiviso;
si ritiene opportuno, quindi, confermare l'affidamento condiviso della figlia ad Per_1 entrambi i genitori, in adesione a quanto chiesto dalla parte ricorrente, e il collocamento presso la madre, con cui la minore già vive da lunga data.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dal novellato art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza (secondo lo schema del comune
Pag. 2 di 5 accordo previsto dall'art. 337 ter, terzo comma, c.c.). Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Quanto alla frequentazione con il padre, ritiene il Collegio di dover confermare le modalità di frequentazione già in essere come stabilite nell'ordinanza presidenziale e, pertanto, in difetto di diverso accordo, la minore trascorrerà con il padre i seguenti giorni e periodi: due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì salvo diverso accordo), dall'uscita di scuola alla sera dopo cena;
a fine settimana alterni dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre, o dal 30 dicembre al rientro a scuola;
durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, da concordare quanto ai periodi entro il 30 aprile di ogni anno;
i “ponti” e le festività infrasettimanali alternate.
Contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
La ricorrente lavora come parrucchiera, con reddito mensile netto pari a circa euro
1.200,00 (attività non contrattualizzata: cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del settembre 2023); vive con la figlia in locazione con un canone di euro 400,00 Per_1 mensili. La signora ha dichiarato che il resistente lavora presso una ditta edile, dove la notifica è stata eseguita con successo, con contratto a tempo indeterminato e reddito mensile netto pari a circa euro 1.500,00; ha altresì dichiarato che il marito sopporta spese di locazione per euro 450,00 mensili.
Alla stregua degli elementi emersi, considerata la condizione patrimoniale delle parti e l'assenza di ragioni contrarie allegate dal resistente, che ha scelto di rimanere contumace, viste le presumibili attuali esigenze della figlia parametrate all'età ed i tempi di permanenza con la madre, considerato che la ricorrente in corso di causa ha visto migliorare la propria situazione economica e in udienza ha dichiarato che l'importo già determinato con l'ordinanza presidenziale è adeguato alle necessità della figlia, il Collegio ritiene equo confermare a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia minore un assegno di euro 200,00 mensili, fatti salvi i provvedimenti provvisori. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Pag. 3 di 5 Ciascuna delle parti dovrà contribuire alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative alla figlia, ai sensi del protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del
17.12.2014.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, con-tributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un
Pag. 4 di 5 motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Contributo al mantenimento della moglie
In corso di causa non è stata reiterata dalla ricorrente la domanda volta al riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento, del quale comunque non sussistono i presupposti in considerazione della capacità di lavoro della signora e dei redditi dalla stessa dichiarati.
Spese di lite
Le spese di lite, stante la contumacia della parte resistente e considerati la natura e l'oggetto del procedimento, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. N ), nato in [...]-Galati (Romania) il 24.08.1985, i C.F._2 quali hanno contratto matrimonio in Pechea-Galati (Romania) in data 16.08.2008;
- dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori;
Per_1
- determina in euro 200,00 il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della figlia minore , da corrispondere ad presso il di Per_1 Parte_1 lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
- dispone che provveda alle spese straordinarie per la figlia nella misura del CP_1
50%.
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
26.01.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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